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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 giugno 2010 di
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contro |
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la decisione 10 maggio 2010 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con la quale le è stata comunicata la sua esclusione dal concorso per l'assunzione di docenti per le scuole medie superiori per l'anno scolastico 2010/2011; |
vista la risposta 15 luglio 2010 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 gennaio 2010 la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) hanno indetto un pubblico concorso per la nomina e l'incarico di docenti per l'anno scolastico 2010/ 2011 per diversi ordini di scuola (FU n. 7/2010, pag. 679 e segg.). Quale requisito per i partecipanti al concorso per l'insegnamento nelle scuole medie superiori era richiesto il relativo certificato di abilitazione rilasciato dall'Alta Scuola Pedagogica (ASP) di Locarno o riconosciuto dalla Conferenza dei Direttori della Pubblica Educazione (CDPE). Abilitati a concorrere, specificava ancora il bando, erano:
- (…)
- i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media superiore (…);
- i candidati che otterranno il certificato di abilitazione all'insegnamento nella scuola media/media superiore entro il 1. luglio 2010, rilasciato dalla SUPSI-DFA di Locarno o rilasciato da un altro istituto universitario svizzero riconosciuto dalla CDPE. Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il termine di scadenza del presente bando di concorso, un attestato che comprovi l'iscrizione all'ultimo semestre. Inoltre, entro il 1. luglio 2010 gli interessati devono inviare copia dell'attestato di abilitazione alla Sezione amministrativa del DECS.
In difetto del certificato di abilitazione il candidato viene escluso dalla procedura di assunzione. (…).
(cfr. FU n. 7/2010, punto n. 2.1. del bando, pag. 682).
B. Al concorso ha partecipato anche RI 1, che ha inoltrato la sua candidatura per l'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali per le materie di inglese e italiano. Cittadina italiana, essa è titolare di una laurea rilasciatale nel 2005 dall'Università degli studi di Trieste in traduzione e interpretazione, indirizzo traduzione, per la lingua tedesca e inglese. Successivamente, essa ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento delle lingue inglese e italiano, conferitale con certificato del 29 luglio 2009 dal Ministerium für Kultus, Jugend und Sport dello Stato federale tedesco del Baden-Württemberg.
C. Con separati scritti del 10 maggio 2010, la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato alla concorrente di averla esclusa dal colloquio di assunzione per le scuole medie e per le scuole medie superiori per mancanza del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento o del riconoscimento della CDPE. Per quanto riguarda invece le scuole professionali, l'ufficio cantonale ha informato RI 1 in merito alle materie per le quali sono stati istituiti i colloqui e i criteri di assunzione.
D. In data 16 giugno 2010 RI 1, tramite il suo legale, ha inviato alla Sezione amministrativa una lettera con cui ha manifestato la volontà di contestare la decisione relativa alla sua esclusione dalla procedura concorsuale per le scuole medie superiori. A mente sua, la CDPE avrebbe riconosciuto, per il livello secondario I, il titolo estero di abilitazione, ciò che le conferirebbe il diritto all'insegnamento per lo meno nelle scuole medie. Inoltre, ha rammentato che era ancora pendente un ricorso contro la decisione della CDPE riguardante il riconoscimento anche per le scuole medie superiori dell'abilitazione conseguita. Il 5 luglio 2010 il legale ha confermato che il suo precedente scritto era da ritenere quale ricorso contro la comunicazione 10 maggio 2010 della Sezione amministrativa del DECS. Il giorno successivo l'incarto è quindi stato trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per competenza.
In sede di osservazioni, la Sezione amministrativa del DECS ha chiesto di respingere il ricorso. L'esclusione della ricorrente dal concorso sarebbe corretta, in quanto alla scadenza del bando di concorso essa non era in possesso del riconoscimento, ad opera della CDPE, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Germania.
Considerato, in diritto
1. L'oggetto
del presente giudizio verte unicamente sull'esclusione della ricorrente dal
concorso per l'insegnamento nelle scuole medie superiori, come specificato in
tutte le comparse scritte del legale della ricorrente. Inimpugnate sono per
contro rimaste le altre due comunicazioni del 10 maggio 2010 della Sezione amministrativa
riguardanti l'esclusione della ricorrente dal concorso per la scuola media e
per le scuole professionali.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 67 cpv.
1 LORD. La legittimazione attiva della ricorrente, concorrente esclusa dalla
procedura di assunzione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. La ricorrente è stata esclusa dai colloqui di assunzione poiché non in possesso di un titolo di abilitazione riconosciuto dalla CDPE al momento della scadenza del concorso. A torto.
2.1. I dipendenti cantonali e i docenti sono di regola assunti, mediante nomina (a tempo indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art. 15 LORD), in esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 e 17 cpv. 1 LORD). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso. I concorrenti devono inoltre produrre i titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di sanità, il certificato individuale di stato civile o l’atto di famiglia, l’estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di concorso (art. 13 cpv. 1 LORD). Nella fattispecie, le condizioni di concorso prevedevano quali requisiti generali il possesso del certificato di abilitazione all'insegnamento per le scuole medie superiori rilasciato dall'ASP, dalla SUPSI-DFA o riconosciuto dalla CDPE, da allegare alla domanda di assunzione (punto n. 10 norme generali del bando di concorso), con la specificazione che le domande incomplete e o tardive non sarebbero state prese in considerazione (punto n. 14 norme generali del bando di concorso). Veniva tuttavia disposta un'eccezione a tali requisiti in favore di quei candidati che al momento della scadenza del concorso non erano ancora in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dalla SUPSI-DFA o da un altro istituto universitario svizzero riconosciuto dalla CDPE ma che lo avrebbero ottenuto entro il 1° luglio 2010. Tali candidati erano ammessi - provvisoriamente - ed entro tale data erano tenuti ad inviare copia dell'attestato di abilitazione alla Sezione amministrativa del DECS, in difetto del quale il candidato veniva escluso dalla procedura di assunzione (punto 2.1. del bando di concorso).
2.2. L'accesso alla professione di docente non è possibile per chiunque, ma occorre che il concorrente adempia determinate condizioni, sia riferite alla sua persona, sia riferite alle sue capacità professionali. Se da un lato lo Stato può legittimamente limitare l'accesso alla professione di docente, ciò non significa tuttavia che esso sia legittimato a porre ogni e qualsiasi limitazione. In particolare, le restrizioni devono essere sostenibili e non devono portare a manifeste situazioni di disparità di trattamento (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2.a edizione, Berna 2003, pag. 498 e segg.). Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid. 5.1; 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed. pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).
3. La ricorrente ha ottenuto, il 29 luglio 2009, il certificato denominato "Zeugnis über die zweite Staatsprüfung für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien" del Baden-Württemberg, che ha allegato alla documentazione di gara. Al momento dell'inoltro della sua candidatura, essa non era in possesso del certificato di riconoscimento dell'abilitazione rilasciato dalla CDPE, poiché la relativa procedura era ancora in corso e il documento non era quindi presente negli atti del concorso. Nondimeno, l'assenza di quel certificato non poteva da sé sola giustificare, come ha fatto la Sezione amministrativa del DECS, l'esclusione a priori della ricorrente dal prosieguo della procedura di assunzione, malgrado quanto prescritto in proposito dalle condizioni del bando. Se paragonato al trattamento eccezionale riservato a coloro che, iscritti all'ultimo semestre, conseguiranno l'abilitazione solo dopo la scadenza del concorso, un simile provvedimento risulta infatti discriminatorio. Il concorso pubblico per l'assunzione dei docenti viene aperto con largo anticipo (di regola nel corso del mese di gennaio) rispetto alla data di inizio del seguente anno scolastico (tra fine agosto e inizio settembre del medesimo anno; cfr. art. 15 cpv. 1 della legge della scuola, del 1. febbraio 1990; LSc; RL 5.1.1.1). Per questo motivo, sono ammessi al concorso anche gli abilitandi dell'ultimo semestre che al momento della presentazione della candidatura non adempiono ancora i requisiti professionali richiesti, mancando loro l'abilitazione all'insegnamento, che verrà però conseguita in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico di pertinenza. Se tali candidati sono quindi legittimati a partecipare al concorso, a maggior ragione deve essere concessa uguale facoltà a quei concorrenti che al momento della scadenza del concorso sono già in possesso di tutti i titoli di studio, compresa un'abilitazione all'insegnamento, ma che, avendo conseguito quest'ultimo titolo all'estero, difettano unicamente della relativa decisione di riconoscimento da parte della CDPE. Anche la loro partecipazione deve comunque essere sottoposta alla condizione dell'ottenimento dell'attestazione di riconoscimento entro il termine stabilito dall'autorità di nomina. Questo Tribunale non intravede quindi motivi per trattare in modo differenziato queste due categorie di concorrenti, se non quello di discriminare, senza ragioni sostenibili, i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nel nostro cantone o in Svizzera. Nella fattispecie, la candidatura della ricorrente avrebbe quindi dovuto esser ritenuta - provvisoriamente - dal DECS nell'attesa della produzione del riconoscimento del suo titolo di abilitazione tedesco da parte della CDPE entro un termine analogo a quello concesso agli abilitandi iscritti all'ultimo semestre. Escludendola sin dall'inizio dalla procedura di assunzione, l'autorità di nomina è quindi incorsa in una palese violazione del principio della parità di trattamento che non può essere protetta. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto è rinviato all'autorità di nomina affinché assegni alla ricorrente un adeguato termine per produrre il riconoscimento da parte della CDPE del titolo di abilitazione ottenuto in Germania per l'ordine di scuola per il quale ha postulato, pena la sua esclusione dalla procedura di assunzione.
4. Visto quanto precede, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Alla ricorrente, patrocinata da un legale, vengono assegnate ripetibili commisurate al - ridotto - dispendio di tempo causato dalla presente procedura ricorsuale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopra ricordate;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione della Sezione amministrativa del DECS del 10 maggio 2010 di esclusione della ricorrente dalla procedura di assunzione di docenti per le scuole medie superiori per l'anno scolastico 2010/2011 è annullata;
1.2. l'incarto viene retrocesso al DECS affinché proceda così come indicato al consid. 3 della presente decisione.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario