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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 2 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 13 luglio 2010 (n. 3732) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 marzo 2010 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre per la durata di 3 mesi in relazione ad un reato di guida in stato di inattitudine commesso all’estero; |
vista la risposta 17 agosto 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel __________. Dal registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) emerge che nel 2001 è stata ammonita nel Canton __________ per essere incorsa in un eccesso di velocità e che nel 2005 le autorità __________ le hanno revocato la patente durante un mese (dal 3 settembre al 2 ottobre 2005) per aver nuovamente commesso lo stesso tipo di reato.
B. Il 24 ottobre 2009, verso le ore 01.30, RI 1 è stata fermata da una pattuglia di carabinieri in servizio nell’abitato di __________ e sottoposta ad esame dell’alcolemia. Risultata positiva a due misurazioni con l’etilometro (0.82 e 0.89 g/l), gli agenti le hanno ritirato immediatamente la licenza di condurre svizzera per aver guidato in stato di ebbrezza secondo la legislazione italiana (art. 186 Codice della strada; C.d.S.). Il 6 novembre seguente, il Prefetto della provincia di __________ ha decretato la sospensione in via cautelare e provvisoria della patente di guida di RI 1 per il periodo di 180 giorni (art. 223 C.d.S.).
C. Informata di questi accadimenti, il 15 febbraio 2010 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 3 marzo 2010 la competente autorità cantonale ha deciso di ritirarle la patente per la durata di 3 mesi (dal 5 aprile al 4 luglio 2010), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b, 16c cpv. 2 lett. a e 16cbis della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio 13 luglio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che la sospensione della patente decretata dal Prefetto di __________ era valida unicamente sul territorio italiano e che secondo il diritto svizzero la guida in stato di ebrietà qualificata costituisce un’infrazione grave, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto inevitabile, in quanto corrispondente al minimo legale, la revoca di tre mesi disposta dalla Sezione della circolazione in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr.
E. Contro la
predetta sentenza governativa la soccombente è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La ricorrente ha sottolineato innanzi tutto di non aver mai guidato durante la
sospensione della patente decretata dal Prefetto di __________, convinta che il
provvedimento fosse valido dappertutto, sia in Italia che in Svizzera. A suo
giudizio, infliggendole ulteriori tre mesi di revoca le autorità cantonali
hanno violato i principi racchiusi nell’art. 16cbis LCStr,
disattendo peraltro il principio della proporzionalità e quello di uguaglianza.
F. Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento
impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. La ricorrente non contesta che la notte del 24 ottobre 2009 ha circolato in stato di ebrietà, sia per il diritto italiano che per la legislazione svizzera. Ritiene tuttavia inammissibile che in relazione a tale reato la Sezione della circolazione le imponga una revoca della licenza di condurre di tre mesi in aggiunta alla sospensione della patente di 180 giorni disposta nei suoi confronti dalla Prefettura di __________.
Ai fini del giudizio mette conto di chiarire innanzi tutto la natura e la portata del provvedimento adottato dalle autorità italiane.
2.2. In Italia, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro 800 a euro 3'200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1.5 g/l. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (art. 186 cpv. 2 lett. b C.d.S.), provvedimento adottato dal Prefetto del luogo della commessa violazione (art. 223 cpv. 1 C.d.S.).
La sospensione della patente decretata da un Prefetto nei confronti di un cittadino straniero è valida unicamente sul territorio italiano. In effetti, secondo l’art. 42 cifra 1 della Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 alla quale hanno aderito anche l’Italia e la Svizzera (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10), le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono ritirare ad un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, il diritto di usare sul loro territorio la patente di guida, nazionale o internazionale, di cui è titolare.
La sospensione della patente operata nei confronti dell’insor-gente non l’ha dunque privata del beneficio di condurre in altri Stati, segnatamente in Svizzera. Il diritto di guidare al di fuori del territorio italiano non è stato intaccato nemmeno dal fatto che le sia stata materialmente sottratta la patente, dato che il provvedimento prefettizio del 6 novembre 2009 poteva essere inteso solo come un divieto di condurre veicoli a motore all’interno dei confini della vicina penisola (DTF 128 II 133 consid. 4a). D’altra parte, quand’anche fosse vero che RI 1 non ha più guidato da nessuna parte nel periodo di 180 giorni compreso tra il 24 ottobre 2009 e il 24 aprile 2010, la circostanza non potrebbe procurarle il giovamento auspicato nel gravame, poiché - come detto - l’osservanza della misura va considerata come l’espiazione di un mero divieto di guidare in Italia per la durata di 6 mesi e nulla più (cfr. STF 6A.25/2006 del 28 maggio 2006 consid. 3.1).
3. 3.1. L’art. 16cbis è stato introdotto nella LCStr il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l’art. 34 OAC non costituiva base legale sufficiente per una revoca d’ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito di reati commessi all’estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione.
Come annota a giusto titolo la ricorrente riproducendo uno stralcio del messaggio con il quale il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l’introduzione nella LCStr dell’attuale art. 16cbis (FF 2007 pag. 6889 segg.), per “conseguenze del divieto di condurre pronunciato all’estero” si intendono ad esempio la durata per la quale il divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all’estero continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l’esecuzione delle due misure si sovrappone, oppure se per la persona interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore all’estero. A mente di questo Tribunale, per stabilire la durata della revoca devono essere in ogni modo considerati anche gli elementi di commisurazione indicati all’art. 16 cpv. 3 LCStr, ovvero le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua eventuale necessità professionale di guidare.
3.2. In tutte le fasi del procedimento amministrativo avviato in Svizzera RI 1 è stata assistita da legali cogniti della materia. Sollecitata a fornire indicazioni utili ai fini di una benevola quantificazione della revoca che occorreva infliggerle (vedi lettera 15 febbraio 2010 indirizzatale dall’UGC), la ricorrente non si è mai espressa compiutamente, limitandosi a sostenere - anche davanti al Consiglio di Stato e in questa sede - di non aver più guidato tra il 24 ottobre 2009 ed il 24 aprile 2010. A prescindere dalla rilevanza attribuibile a questa circostanza (vedi consid. 2.2. in fine), essa non ha tuttavia mai prodotto alcuna prova delle sue asserzioni, né ha mai puntualizzato se ed in che misura il divieto di guidare in Italia le è stato di pregiudizio, rispettivamente se la licenza di condurre le necessita per motivi d’ordine professionale.
Sta di fatto che il 24 ottobre 2009 la ricorrente ha circolato in stato di ebrietà, reato per il quale il Prefetto di __________ le ha imposto la misura minima prevista dal C.d.S., ovvero un divieto di condurre su suolo italiano della durata di 6 mesi. Per quanto è dato di sapere, questo provvedimento scaduto il 24 aprile 2010 non ha provocato all’insorgente particolari disagi.
Dal profilo del diritto svizzero, chi guida
un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (con tasso uguale o
superiore allo 0,8 ‰; cfr. art.
1 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di
alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; RS 741.13) commette
un’infrazione grave (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr) che in ambito
amministrativo va punita con una revoca della patente di almeno 3 mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr). In virtù dell’art. 16cbis cpv. 1
LCStr, nella fattispecie vi sono tutte le premesse per revocare la licenza di
condurre della ricorrente: essa ha subito un divieto di guidare all’estero e ha
commesso un’infrazione grave. Circa le conseguenze della sanzione adottata
dalle autorità italiane, già si è sottolineato che RI 1 non ha evocato alcun incomodo.
D’altra parte, il provvedimento svizzero non è stato ancora scontato grazie
all’effetto sospensivo esercitato dai ricorsi sin qui incoati e non andrebbe a
sovrapporsi a quello pregresso pronunciato in Italia.
In base all’art. 16 cpv. 3 LCStr, nella quantificazione puntuale della misura amministrativa che va irrogata all'insorgente occorre inoltre tener presente la serietà della trasgressione di cui si è resa protagonista, ricordando che legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Questo reato è stato peraltro compiuto a distanza di poco più di quattro anni dall'espiazione di una precedente sanzione impostagli in forza dell'art. 16 cpv. 2 vLCStr (attuale art. 16b LCStr; revoca a seguito di un’infrazione medio grave).
Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa da RI 1 del grado di colpa che le è imputabile, della sua reputazione quale conducente (macchiata da due iscrizioni nell’ADMAS), dell’assenza di una necessità professionale di guidare veicoli a motore e delle scarse ripercussioni che ha avuto sulla sua persona il divieto di guidare in Italia sancito dal decreto prefettizio del 6 novembre 2009, la revoca della licenza di condurre di 3 mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque confermata appieno, con l’annotazione che essa corrisponde esattamente al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione in cui è incorsa la ricorrente.
4. Stante quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art.
28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 42 Convenzione di Vienna; 16, 16c, 16cbis, 91 LCStr; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria