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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 13 luglio 2010 (n. 3723) del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 23 febbraio 2010 rilasciatagli dal municipio di Centovalli per l'edificazione di una tettoia con recinzione e per la sostituzione dell'impianto di ventilazione del capannone che ospita un allevamento di galline ovaiole al mapp. 2809 di Intragna__________; |
viste le risposte:
- 23 agosto 2010 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;
- 23 agosto 2010 del municipio di Centovalli;
- 25 agosto 2010 del Consiglio di Stato;
- 29 agosto 2010 di CO 5;
- 29 settembre 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione (UDC);
- 6 ottobre 2010 di CO 6;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, esercita, quale attività primaria, la
pollicoltura. Egli alleva circa 6'000 galline ovaiole in un capannone situato
al mapp. 2809 nella frazione di __________ del comune di Centovalli, che il piano
regolatore assegna alla zona agricola. Il 24 ottobre 2007, RI 1 ha chiesto al municipio, parzialmente a posteriori, il permesso di edificare una tettoia, ricavata
prolungando una falda del tetto del capannone a cui è addossata e sorretta da
alcuni pali in legno fissati al suolo, che sostengono anche una doppia rete
metallica. Il nuovo manufatto, lungo 15.30 m e largo 3.60 m, serve per l'uscita all'aria aperta delle galline attraverso alcune aperture praticate nella
parete del capannone. RI 1 ha, inoltre, postulato l'autorizzazione a sostituire
gli impianti di ventilazione dell'edificio.
b. Al rilascio della licenza si sono opposti:
- CO 6 proprietario della mapp. 2814 situato a est del mapp.
2809, nella zona agricola, e sul quale, proprio dirim- petto
alla tettoia descritta sopra, a ca. 20 m, sorge una casa;
- CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 proprietari
- rispettivamente usufruttuari - di un'abitazione al mapp.
2805 e CO 5 proprietari dei mapp. 2804, che ospita
la loro dimora, e 1338; tutti questi fondi si trovano
nella zona residenziale a sud del capannone.
c. Il 4 marzo 2009, RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione definita in
variante per la sostituzione degli impianti di ventilazione. Il nuovo
progetto prevedeva l'istallazione di quattro ventilatori per l'espulsione
dell'aria, ciascuno del diametro di 90 cm, posati a ca. 45 cm di altezza dal terreno sulla facciata sud del capannone, proprio dirimpetto alle abitazioni
degli opponenti nella zona edificabile, che distano ca. 28-35 m. Questi ventilatori avrebbero dovuto sostituire gli otto camini di espulsione dell'aria
esistenti, ubicati sul tetto del capannone. Anche questa domanda è stata avversata
dai citati opponenti.
d. Il 21 agosto 2009, i Servizi generali hanno emesso un avviso (n. 61021) favorevole
all'esecuzione dei lavori, ritenendo che potessero essere autorizzati in base all'art.
37a della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), che
regola gli interventi sugli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali,
esterni alla zona edificabile e non conformi alla destinazione della zona. La
Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), per quanto
attiene alla prevenzione dei rumori, ha tuttavia imposto l'esecuzione di uno
schermo fonico, così come indicato nell'ambito dello studio novembre 2008
elaborato dalla __________ di Locarno e l'esecuzione di misurazioni foniche di
collaudo da parte di una ditta specializzata al termine dei lavori e prima
della messa in esercizio definitiva dei ventilatori, da sottoporre alla Sezione
stessa per approvazione. Quanto alla protezione dell'aria, la SPAAS ha ritenuto
che le opere oggetto della domanda di costruzione non comportassero differenze
rispetto allo stato esistente; ha comunque imposto delle condizioni relative
alla velocità d'espulsione dell'aria, all'altezza e alla forma dei camini.
e. Il 23 febbraio 2010, il municipio ha rilasciato la licenza edilizia alle
condizioni imposte dall'autorità cantonale; nel contempo ha evaso ai sensi dei
considerandi le opposizioni.
B. a. Gli opponenti indicati in precedenza sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della licenza edilizia. I
ricorrenti CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno inoltre domandato, in via subordinata,
che il permesso di costruzione fosse confermato solo in riferimento ai ripari
fonici. Gli insorgenti hanno contestato il progetto sia sotto il profilo del
rispetto della legislazione pianificatoria (segnatamente la congruenza con la
funzione della zona di situazione e la natura dell'autorizzazione, ordinaria o
eccezionale, dell'opera), sia di quella ambientale.
b. Il 13 luglio 2010, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e ha annullato
la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto, in sostanza, che l'autorità cantonale
si fosse limitata a verificare la compatibilità con la legislazione ambientale
unicamente per l'impianto di ventilazione, omettendo invece di valutare l'impatto
dell'utilizzazione della tettoia da parte delle galline. L'autorità si sarebbe espressa
su un incarto incompleto, non avendo acquisito agli atti le indicazioni
relative alle modalità dell'utilizzazione della tettoia.
C. Con ricorso 13 agosto 2010, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata. In via subordinata postula la conferma della licenza relativa alla sostituzione dell'impianto di ventilazione e la retrocessione degli atti al municipio per la completazione dei dati relativi al carico ambientale derivante dall'utilizzazione del recinto coperto. Innanzitutto sottolinea come in applicazione del principio della proporzionalità il Governo avrebbe dovuto confermare la licenza almeno in relazione alla sostituzione dell'impianto di ventilazione, ritenuto come la decisione impugnata - che si dilungherebbe unicamente sull'impatto della tettoia - non motiverebbe il diniego della licenza per questa struttura. In merito all'utilizzazione del recinto la decisione sarebbe inutilmente defatigatoria: il Governo avrebbe invece dovuto esperire l'istruttoria, acquisendo le indicazioni necessarie. In ogni caso, le carenze rilevate dal Consiglio di Stato non gli sarebbero imputabili, per cui esso avrebbe dovuto essere, comunque sia, mandato esente da spese e ripetibili.
D. All'accoglimento del ricorso s'oppongono i già ricorrenti in prima istanza, così come il Consiglio di Stato. Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale, mentre l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) dei Servizi generali conferma, in rappresentanza del Dipartimento del territorio, l'avviso favorevole alla domanda di costruzione. Dei loro argomenti si riferirà, nella misura del necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
tempestività del ricorso e la legittimazione attiva del ricorrente, istante in
licenza, sono date (art. 21 cpv. 1 e 2, 50 legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 46 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
1.2. L'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza
inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti (art. 65
cpv. 2 LPamm).
2.Il Consiglio di Stato ha rimproverato al Dipartimento del territorio di essersi limitato a esaminare la questione dell'inquinamento atmosferico e fonico unicamente per l'impianto di ventilazione, tralasciando di farlo in relazione all'utilizzazione del recinto coperto. Siccome non era possibile valutare sulla base degli atti la conformità globale dell'impianto (vale a dire recinto coperto e impianto di ventilazione) e dunque la domanda di costruzione, al pari degli accertamenti esperiti, era carente, il Governo ha deciso di annullare la licenza. Il ricorrente contesta l'agire del Consiglio di Stato che avrebbe leso il principio della proporzionalità poiché avrebbe potuto confermare la licenza edilizia almeno in riferimento all'impianto di ventilazione. Infatti le argomentazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nella decisione sarebbero riferite unicamente al recinto coperto, che nulla avrebbe a che fare con questo elemento della licenza. Per quanto attiene invece alla tettoia recintata, esso sottolinea a più riprese che l'attività svolta sarebbe in linea con le prescrizioni della zona, agricola, in cui è inserita. Il Governo avrebbe dovuto semplicemente completare le informazioni, acquisendo i dati relativi all'utilizzazione del recinto coperto.
3.Conformità di zona
3.1.
3.1.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione
dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 67 cpv. 1 LALPT; art. 1 cpv. 1 LE). Il
rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la
costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di
destinazione) e la demolizione di edifici e altre opere, come pure per
apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di
pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE). In particolare, giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata, di principio, soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla
funzione prevista dal piano regolatore per la zona d'utilizzazione, ovvero
soltanto per insediamenti la cui destinazione s'integra convenientemente nelle
finalità della zona in cui sorgono (principio della conformità di zona, cfr.
anche art. 67 LALPT). Eccezioni a questo principio all'interno delle zone
edificabili sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori di
queste zone fa invece stato l'ordinamento retto dagli art. 24-24d,
rispettivamente 37a LPT. Resta riservato l'obbligo di pianificare,
sancito dall'art. 2 LPT, se si tratta di opere che per natura, dimensioni o
effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere
necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione.
3.1.2. Giusta l'art. 16a LPT, entrato in vigore il 1° settembre 2000,
nelle zone agricole sono ammessi solo gli edifici e impianti che sono necessari
alla coltivazione agricola o all'orticoltura (cpv. 1) o che servono
all'ampliamento interno di un'azienda agricola (cpv. 2). L'art. 34 OPT precisa
che sono conformi alla zona agricola anche gli edifici e impianti destinati
alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o
orticoli (cpv. 2), se sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda
d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione (cpv. 2
lett. a), la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di
carattere industriale-commerciale (cpv. 2 lett. b) e il carattere agricolo o
orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. Sono inoltre conformi alla
zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per
la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione
che si ritira dalla vita attiva (art. 34 cpv. 3 OPT).
3.1.3. Attraverso l'art. 37a LPT il legislatore federale ha delegato al
Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni possono
autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a
scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla
destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d'utilizzazione. In
ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art.
43 cpv. 1 OPT che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti
usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione della zona
possono essere autorizzati se, cumulativamente: l'edificio o l'impianto è stato
legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono nuove implicazioni
rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova utilizzazione non è
inammissibile secondo un altro atto legislativo federale (lett. c); è
necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente
(lett. d); tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione
degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett. e); non vi si
oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio (lett. f).
3.2. La decisione del Governo non si china sulla questione - preliminare - di verificare
se il capannone al mapp. 2809 così come gli interventi qui in esame sono conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e se, dunque, quanto richiesto
con la domanda in esame possa essere autorizzato in forza di un permesso ordinario
ai sensi dell'art. 22 LPT (come sembra ritenere l'insorgente in questa sede) oppure
eccezionale fondato sugli art. 24, 24a-d oppure 37a LPT
(come invece è stato considerato dai Servizi generali del Dipartimento del
territorio).
3.3. Il ricorrente dichiara di essere titolare di un'azienda agricola per l'allevamento
di pollame ovaiolo, attività esistente ininterrottamente da oltre sessant'anni
e che ha ritirato dallo zio (ricorso, pag. 2); egli data la realizzazione delle
infrastrutture agli anni '60 (ricorso, pag. 6). L'insorgente conclude che l'impianto
sarebbe perfettamente conforme e compatibile con le finalità di zona. Così
come già avevano fatto in prima istanza, i ricorrenti CO 1 contestano il
carattere agricolo dell'attività svolta, sottolineando inoltre che, attraverso
l'utilizzazione del recinto coperto, vi sarebbe un cambiamento del tipo di
allevamento da quello in batteria a quello al terreno e non un semplice ampliamento
del capannone.
3.4. Dall'incarto emerge con chiarezza che quello praticato dal ricorrente è un
allevamento di tipo industriale, che non può senz'altro essere considerato
conforme all'utilizzazione agricola prevista per la zona in cui si trova.
Secondo costante giurisprudenza, rimasta pertinente anche dopo l'introduzione
dell'art. 16a LPT (cfr. Alexander
Ruch, in: Heinz Aemisegger/ Pierre Moor/
Alexander Ruch/ Pierre Tschannen, Commentaire de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, Berna 2009, n. 11 ad art. 16a), all'interno
della zona agricola è ammessa soltanto la costruzione di edifici o impianti che
siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del
terreno (cfr. STA DP20/91 del 12 marzo 1991 consid. 3.1., in un caso che interessava
proprio una domanda di costruzione del qui ricorrente per un analogo
stabilimento), presupposto che il controverso capannone non adempie poiché destinato
esclusivamente all'allevamento intensivo di galline ovaiole (STA DP20/91, consid.
3.2). In particolare, emerge dall'incarto che il suolo non verrebbe integrato
nel processo produttivo quale fattore necessario e insostituibile, nemmeno
tenendo conto che la tettoia sia prevista per il razzolamento all'aperto: ciò
non muterebbe l'alimentazione degli animali che resterebbe dipendente dalla
somministrazione di mangimi acquistati (cfr. anche art. 34 cpv. 1 combinato con
art. 36 OPT).
3.5. Resta da esaminare se la postulata licenza edilizia doveva
essere concessa fondandosi sugli art. 37a LPT e 43 OPT, che in quanto lex
specialis escludono l'applicazione dell'art. 24c LPT (STA
52.2000.212 del 16 ottobre 2001 consid. 6). Il capannone in esame, infatti, è
una costruzione a carattere industriale e, pertanto, rientra nel campo di
applicazione dell'art. 37a LPT (Rudolf
Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,
op. cit., n. 7 ad art. 37a). In particolare occorre
valutare se autorizzando gli interventi in esame non insorgono nuove
implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (art. 43 cpv. 1 lett. b
OPT; Muggli, op. cit., n. 3 i.f.
ad art. 37a). Ora, tale esame non può essere effettuato da questo
Tribunale per insufficienza degli atti a sua disposizione; problematica che poi
si riflette anche sulle valutazioni sotto il profilo delle ripercussioni
ambientali di questa struttura. Già solo per questo motivo la decisione dev'essere
annullata e gli atti retrocessi al Governo perché, completati gli accertamenti,
si esprima su questo aspetto.
4.Aspetti ambientali
L'art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla protezione
dell'ambiente del 1° ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) prevede che gli inquinamenti
atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono anzitutto da
contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte.
Indipendentemente dal carico inquinante esistente, tale limitazione delle emissioni
deve spingersi fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle
condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (limitazione preventiva
delle emissioni, art. 11 cpv. 2 LPAmb). L'art. 12 cpv. 1 LPAmb precisa che le
emissioni sono limitate da valori limite (lett. a), da prescrizioni di costruzione
e d'attrezzatura (lett. b), di traffico o d'esercizio (lett. c), sull'isolazione
termica degli edifici (lett. d) e, infine, su combustibili e carburanti (lett.
e). Tali provvedimenti devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che
non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb (art. 12
cpv. 2 LPAmb). Le norme delle ordinanze sulla limitazione preventiva delle
emissioni concretizzano il principio di cui all'art. 11 LPAmb, stabilendo in
maniera vincolante quali provvedimenti vanno considerati tecnicamente ed
economicamente sostenibili e pertanto proporzionati.
Il Consiglio federale ha in particolare adottato l'ordinanza contro l'inquinamento
atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) e l'ordinanza contro
l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41).
4.1. Inquinamento fonico
4.1.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 OIF le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a), e in modo che le
immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione
(VP; lett. b). In caso di modifica di impianti esistenti fa
invece stato l'art. 8 OIF, giusta il quale se un impianto fisso già esistente
al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza (15 dicembre 1986) viene
modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate
devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella
maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e
sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 1). Se un impianto è modificato
sostanzialmente, soggiunge la norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell'intero
impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori
limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti
dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto, dispone ulteriormente l'art.
8 cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto
fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione
degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente
più elevate.
4.1.2. Il capannone in questione è un
impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF; stando agli
atti esso è stato edificato prima dell'entrata in vigore dell'OIF. Entrambi gli
interventi proposti dall'istante in licenza si configurano quindi come una
modificazione di un impianto fisso esistente ai sensi dell'art. 8 OIF.
Quanto all'impianto di ventilazione, la modifica non può essere ritenuta di
carattere sostanziale; essa sottostà dunque all'art. 8 cpv. 1 OIF. La licenza
edilizia ha integrato, quali condizioni vincolanti, le misure proposte dalla
perizia, che permetteranno di rispettare i valori limite di immissione nelle
abitazioni vicine. In sostanza, dunque, attraverso questo intervento la
struttura rispetterebbe anche l'art. 8 cpv. 2 OIF, che concretizza la nozione
di risanamento simultaneo prevista dall'art. 18 cpv. 1 LPAmb (Anne-Christine Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection
contre le bruit et les rayons non ionisants, in:
RDAF 3/2010 pag. 199 segg., pag. 211 seg.). Tuttavia ciò non è sufficiente:
anche se il progetto rispetta questi valori dev'essere infatti comunque verificato
se in base ai criteri stabiliti dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 8 cpv. 1 OIF si
giustificano ulteriori restrizioni. In particolare con riferimento
all'ubicazione prevista per i ventilatori, che il ricorrente vorrebbe istallare
sul lato sud del capannone, ossia quello più prossimo alle abitazioni dei
ricorrenti, questo principio appare leso. Non si vede infatti il motivo per il
quale il loro posizionamento non potrebbe avvenire, nel rispetto dei citati
criteri, sul lato opposto (nord) del capannone, ciò che permetterebbe
senz'altro di ridurre ulteriormente il disturbo generato dal loro funzionamento.
Quanto alla tettoia recintata, vi è una
totale assenza di indicazioni. Nella risposta l'UDC afferma che "(…)
questo intervento non comporta modifiche sostanziali rispetto alla situazione
attuale, in quanto non vi saranno cambiamenti o incrementi dell'attività tali
da richiedere valutazioni foniche supplementari". Tale affermazione è,
quantomeno, opinabile: l'incarto non permette infatti di suffragarla. Da esso
non emerge nemmeno con chiarezza se la stabulazione degli animali avveniva sin'ora
solo all'interno del capannone, o se l'uscita all'aria aperta delle galline (e
con quali modalità) era già praticata in precedenza. L'intervento in questione
potrebbe addirittura configurarsi come una modifica sostanziale, a seconda delle
modalità con cui la struttura era, rispettivamente, sarà utilizzata. Infatti, non
si può escludere che l'impianto provochi immissioni foniche percettibilmente
più elevate rispetto a ora (art. 8 cpv. 3 LPAmb). La scelta poi di posizionare
la tettoia sul lato est della struttura, vale a dire immediatamente di fronte
all'abitazione di CO 6, che dista appena 20 m, non risponde al principio della limitazione delle emissioni nella misura massima esigibile, poiché anche in
questo caso non è dato sapere per quale motivo questa struttura non possa
essere realizzata sulla facciata opposta, rivolta verso l'aperta campagna.
4.2. Inquinamento atmosferico
4.2.1. Gli impianti destinati all'allevamento di animali sono considerati impianti
stazionari ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OIAt. La loro utilizzazione genera, tra
l'altro, emissioni di odori. Queste emissioni devono innanzitutto essere
limitate fino al limite massimo consentito dal
progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche.
Gli impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti (art. 7 OIAt) devono
essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione
fissate nell'allegato 1 OIAt e, se del caso, negli allegati 2-4 OIAt (art. 3
cpv. 1 e 2 OIAt). Emissioni per le quali la OIAt non prevede dei valori limite
o per le quali la medesima ordinanza ne stabilisce l'inapplicabilità, devono
essere preventivamente limitati dall'autorità fino al limite massimo consentito
dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità
economiche (art. 4 cpv. 1 OIAt).
Gli impianti stazionari possono generare emissioni
diffuse così come emissioni canalizzate. Per le emissioni canalizzate valgono,
di principio, i valori limite dell'allegato 1 OIAt, riservate le disposizioni
completive o derogatorie previste dagli allegati 2-4, mentre per le emissioni
diffuse sottostanno al principio generale della limitazione preventiva
stabilito dall'art. 4 OIAt (Roger Bosonnet, Luftreinhaltung in der Landwirtschaft: Mehr
als die Bekämpfung übler Gerüche, in: URP 6/2002, pag. 565 segg., pag. 575 seg.).
Per gli impianti destinati all'allevamento
degli animali valgono gli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 2 cifra
512 OIAt (art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt; Bosonnet, pag. 578),
che stabilisce che per la costruzione di questi impianti devono essere
rispettate le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme
riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come
norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca
d'economia aziendale e di genio rurale (già FAT, ora Stazione di ricerca Agroscope
Reckenholz-Tänikon, ART), in particolare le raccomandazioni FAT n. 476 "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux,
recommandations pour des nouvelles construction et des exploitations existantes", rispettivamente, "Mindestabstände
von Tierhaltungsanlagen, Empfehlungen für neue und bestehende Betriebe" (del 1996 quella in lingua francese, del
1995 la versione in lingua tedesca). Queste si occupano della prevenzione delle
emissioni, ma servono anche quale aiuto per valutare se l'impianto in questione
causa immissioni eccessive (DTF 133 II 370 consid. 6.1.). La distanza minima
viene calcolata attraverso una procedura in tre fasi. Nella prima fase viene
stabilita l'emissione di odori in funzione della categoria d'animale (Geruchsbelastung, GB), nella seconda la distanza normalizzata in funzione dell'emissione
di odori (Normabstand, N) e, da ultimo, la distanza
normalizzata viene corretta tenendo conto di fattori influenti quali il sistema
d'allevamento, l'areazione, l'ubicazione ecc. Se l'istallazione provoca
emissioni diffuse, la distanza si misura dal punto più vicino della stalla; se
le emissioni sono canalizzate, la distanza si misura dal punto di uscita dell'aria
di scarico (Bosonnet, op. cit.,
pag. 580). Per gli impianti di ventilazione, l'allegato
2 cifra 513 OIAt stabilisce che essi devono essere conformi alle regole
tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali - spiega la norma -
valgono in particolare le raccomandazioni delle norme svizzere sul clima nelle
stalle.
Gli impianti esistenti non devono rispettare le distanze minime imposte dall'allegato
2 cifra 512 OIAt, salvo che debbano essere considerati nuovi impianti in forza
del citato art. 2 cpv. 4 OIAt. Tanto gli impianti esistenti che quelli nuovi
che provocano immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni
è rispettata, soggiacciono a limitazioni più severe (art.5 e 9 OIAt). La OIAt
non contiene valori limite in relazione agli odori; pertanto le immissioni
devono essere considerate eccessive quando sulla base di un'inchiesta è
stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una
parte importante della popolazione (art. 2 cpv. 5 lett. b OIAt; Bosonnet, op. cit., pag. 582).
4.2.2. In sede di avviso dipartimentale, i Servizi generali hanno indicato che
le opere oggetto della domanda di costruzione non comportavano, dal punto di
vista dell'allegato 2 cifra 51 dell'OIAt, differenze rispetto allo stato
esistente, siccome si trattava di un impianto esistente e che non era previsto
un aumento del numero di animali. Tesi ribadita in sede di risposta davanti a
questo Tribunale, dove l'UDC ha precisato di ritenere che l'utilizzazione del
recinto coperto da parte delle galline in certi momenti del giorno non sia un
parametro di valutazione secondo il citato rapporto FAT, dato che come fonte di
emissioni per il calcolo delle distanze è considerata la stalla stessa e non l'uso
del terreno circostante. La tesi non può essere condivisa.
Innanzitutto il recinto coperto in esame non è un semplice terreno circostante
alla stalla. Si tratta, invece, d'un impianto stazionario ai sensi dell'art. 2
cpv. 1 OIAt. La giurisprudenza ritiene infatti che qualsiasi costruzione
potenzialmente fonte di effetti - anche di poca importanza - ai sensi dell'art.
7 cpv. 1 LPAmb, è un'istallazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb (François Bellanger, Loi sur la
protection de l'environnement, Jurisprudence de 1995 à 1999, in: URP 2001/1
pag. 1 segg., pag. 36). Inoltre tale impianto genera emissioni diffuse, a
differenza del capannone esistente dove esse vengono canalizzate. Ma anche
volendo fare astrazione di quanto appena indicato, tanto che si tratti di un
impianto stazionario esistente tanto che si tratti di uno nuovo, valgono come
visto le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni previste
dagli art 3, 4 e 6 OIAt (cfr. art. 7 OIAt). A torto dunque l'autorità cantonale
preposta non si è chinata sulla verifica delle emissioni ai sensi dell'OIAt. Tanto
più che, se si avverasse che l'impianto stazionario esistente genera immissioni
eccessive, sottostarebbe a una limitazione più severa delle immissioni.
Da ultimo, sempre nell'ottica del principio generale di prevenzione, il
posizionamento dei due interventi proprio di fronte alle abitazioni degli
opponenti non appare conforme all'obbligo di ridurre le emissioni nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb, art. 4 OIAt).
4.3. La decisione in rassegna si rivela carente anche sotto il profilo
dell'esame degli aspetti ambientali. Anche per questo motivo, dunque, si
giustifica l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza
inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli accertamenti.
5.Nella misura in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa e rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria. Non spetta infatti a questo Tribunale colmare le lacune istruttorie poste in essere dal Governo.
6.La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto che l'esito del
ricorso è d'attribuire alle carenze del giudizio governativo impugnato, è
suddivisa fra le parti (art. 28 LPamm). Le ripetibili davanti a questa istanza
sono da ritenersi compensate (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 luglio 2010 (n. 3723) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione, previo completamento degli accertamenti.
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.- è suddivisa come segue:
- fr. 250.- a carico di RI 1;
- fr. 250.- a carico di CO 1, CO 2, CO 3 eCO 4;
- fr. 250.- a carico di CO 5;
- fr. 250.- a carico di CO 6.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario