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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 settembre 2010 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4
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contro |
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la decisione 25 giugno 2010 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per i lavori di riqualificazione di __________ e di sistemazione di Piazza Indipendenza relativamente ai mappali n. __________ e __________ (fogli PPP __________ e __________) di Chiasso; |
viste le risposte:
- 15 settembre 2010 del Tribunale di espropriazione;
- 28 ottobre 2010 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune di __________ ha
proceduto tra il 2003 ed il 2005 a far eseguire delle opere di riqualificazione
di Corso San Gottardo, nel tratto compreso tra __________ e __________
(escluse), e di sistemazione di __________, segnatamente con la posa di una
nuova pavimentazione in pietra naturale, in sostituzione del precedente manto
di asfalto, la collocazione di elementi di arredo urbano ed il rinnovamento delle
relative infrastrutture. Il credito di costruzione complessivo per l'intervento
è stato stanziato dal consiglio comunale con risoluzione 17 dicembre 2001
mentre il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal Tribunale di
espropriazione con sentenza 8 marzo 2002, ambedue cresciute in giudicato
incontestate. Il 28 marzo 2007 il legislativo comunale ha pure autorizzato il
prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al 30% della spesa
pari a fr. 1'830.000.- calcolata sulla base del preventivo già ratificato e
decurtato di vari costi. Il municipio ha quindi dato avvio alla procedura d'imposizione,
pubblicando il prospetto dei contributi dal 20 giugno al 19 luglio 2007 ed
inviando un avviso personale ai proprietari interessati.
RI 1 e RI 2, comproprietari del mappale n__________, sono stati assoggettati al
pagamento di un contributo di fr. 3'687.- (pari a fr. 1'229.- x 3). Dal canto
loro, RI 4 comproprietari del mappale n__________ (fogli PPP __________ __________),
sono stati imposti per fr. 8'922.- (pari a fr. 4'461.- x 2) per il foglio __________
rispettivamente per fr. 594.- (pari a fr. 297.- x 2) per il foglio __________.
Mediante risoluzione del 18 agosto 2008, il municipio ha respinto il reclamo
interposto da quest'ultimi avverso tali imposizioni.
B. Con sentenza 25 giugno 2010 il Tribunale di espropriazione ha
accolto parzialmente il gravame inoltrato daRI 1 avverso quest'ultima decisione
municipale. Dopo aver respinto l'eccezione di perenzione del diritto impositivo
del comune ed accertato che le proprietà in questione avevano tratto un
vantaggio particolare dall'opera in oggetto, esso ha
criticato il perimetro di imposizione adottato, visto che lo stesso non includeva
alcune particelle che avrebbero dovuto esserlo, ed ha considerato che il
riparto dei costi operato dal municipio fosse fondato
su criteri generici e valutazioni approssimative che non trovavano
giustificativi ragionevoli neanche nell'ampio potere discrezionale che andava riconosciuto
a quest'ulti-ma autorità. Questo comportava, alla luce dell'interdipendenza tra
di loro dei singoli contributi, una distribuzione squilibrata della quota
imponibile e, di conseguenza, risultati che non erano proporzionati all'effettivo
vantaggio tratto da ogni singolo contribuente. Il Tribunale di espropriazione
ha così risolto, in parziale accoglimento del ricorso, di retrocedere gli atti
all'esecutivo comunale affinché procedesse, senza nuova pubblicazione, ad un
nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione
rispettoso dei principi costituzionali applicabili in materia, rilevando
comunque come il nuovo prospetto non avrebbe rivestito alcuna rilevanza pratica
per tutti i proprietari che non erano insorti contro il contributo posto a loro
carico. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono state poste per 1/3
a carico del comune e per 2/3 a carico dei ricorrenti, ai quali andavano rifusi
fr. 900.- a titolo di ripetibili.
C. Il 2 settembre 2010 i comproprietari dei mappali n. e (fogli PPP e)
sono insorti contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Preliminarmente domandano la concessione dell'effetto sospensivo del ricorso in
merito all'esigibilità del contributo ex art. 13 cpv. 4 della legge sui
contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1) sino alla
definizione nel merito della fattispecie. Ribadiscono l'eccezione di perenzione
del diritto del comune di prelevare dei contributi di miglioria. Censurano
quindi l'operato del Tribunale di espropriazione poiché - dopo aver accertato
la mancata inclusione di numerose proprietà nel perimetro di imposizione e l'arbitrarietà
del metodo di riparto applicato dal municipio - si è limitato a retrocedere gli
atti a quest'ultima autorità per un nuovo calcolo dei contributi fondato su un
nuovo piano di ri-partizione, anziché annullare o dichiarare nulla l'intera
procedura impositiva.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato
il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal
canto suo, il municipio di Chiasso ha avversato il gravame con argomenti di cui
si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 LCM. Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L'
impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 LPamm).
2.2.1.
Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle
spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di
comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici
particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone
per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione
tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto
cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in
assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la
costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre
1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente
una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib
71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di
miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi
siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo
a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare
dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento
di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente
il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2). L'urbanizzazione particolare comprende
il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione,
nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni
pubbliche (art. 3 cpv. 3). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento
o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve
all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione
viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a) rispettivamente
quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la
tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in
modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b). Per giurisprudenza consolidata di questa
Corte, un intervento di rifacimento di una strada o di una piazza che comporti,
tra l'altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un'opera per la quale
possono essere prelevati contributi di miglioria in quanto è suscettibile di apportare
vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STA 52.98.00063
del 1° marzo 1999 consid. 5.3 e STA 52.97.00162 del 24 ottobre 1997 consid. 4.2). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali
o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un
vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1). Per le opere di urbanizzazione generale
la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore
al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa
determinante (art. 7 cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento
(art. 7 cpv. 3) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio
particolare (art. 8 cpv. 1).
La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo
conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8
cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se
speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente
edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8
cpv. 3). Posto che l'entità del
singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione
di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza
e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,
con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede
poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del
consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei
contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi,
il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale
federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione
della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella
determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo
tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia
protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione
deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di
prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni
serie e pertinenti.
I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità
decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole
dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto.
L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio
apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle
decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il
profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si
verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome
priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o
altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli
riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206;
RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix
Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a.
ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed.,
Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria
prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei
contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera
(art. 16). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell'opera;
acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17 cpv. 1).
Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della
particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2). Il reclamo ed il ricorso
non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4). Se il contributo
non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse semplice al saggio
usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso (art. 18 cpv. 1
e 2).
3.3.1. I ricorrenti ribadiscono in questa sede l'eccezione di perenzione
del diritto del comune di prelevare dei contributi di miglioria per gli
interventi in questione. A mente loro, infatti, l'opera sarebbe formata da
singoli tronconi distinti e funzionalmente indipendenti l'uno dall'altro.
Pertanto il dies a quo del termine di perenzione andrebbe individuato
nel giorno in cui è stata conclusa ogni singola tappa e, di conseguenza, il
diritto impositivo dell'autorità comunale sarebbe per lo meno parzialmente, se
non addirittura completamente, perento.
3.2. La censura deve essere respinta, poiché infondata. Dagli atti di causa
emerge infatti inequivocabilmente che l'intervento in questione - la posa di
una nuova pavimentazione in pietra naturale in sostituzione del precedente
manto di asfalto, la collocazione di elementi di arredo urbano ed il
rinnovamento delle infrastrutture - costituisce un'opera unitaria realizzata a
tappe esclusivamente per motivi tecnici di programmazione dei lavori, peraltro
complementari tra di loro e proseguiti in modo regolare senza subire
interruzioni di durata significativa dal 1° aprile 2003 all'inizio del mese di
settembre 2005. Di modo che la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 20
giugno al 19 luglio 2007 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è
stata tempestiva. Sia soggiunto per inciso che, contrariamente a quanto
ritenuto dagli insorgenti, l'eventuale continuazione futura dei restanti
segmenti dell'opera di riqualifica in questione (segnatamente oltre __________
raggiungendo il __________) non consentirà di differire il diritto d'imposizione.
Tale intervento infatti costituirebbe un'opera unica con i lavori sinora
eseguiti, ma solamente dal profilo pianificatorio e concettuale. Di modo che,
in tal caso, il municipio sarebbe comunque tenuto ad avviare una nuova procedura
con il conseguente allestimento di un prospetto dei contributi, soggetto a
pubblicazione. È dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha
respinto l'eccezione di perenzione sollevata dagli insorgenti.
4.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che l'intervento in
questione costituisce una vera e propria miglioria dell'opera esistente,
suscettibile di far aumentare il valore delle singole proprietà circostanti e,
pertanto, di dar luogo al prelievo di contributi di miglioria.
Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme.
Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opera di urbanizzazione generale, l'intervento
in questione serve per l'accesso ai fondi confinanti o comunque posti nelle
immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Questa prima constatazione
basterebbe già di per sé a legittimare l'imposizione dei fondi inclusi nel
perimetro a seguito delle opere di riqualificazione di __________, nel tratto
compreso tra __________ e __________ (escluse) e di sistemazione di __________.
In secondo luogo la pedonalizzazione di __________ permette un sicuro miglioramento ambientale dell'area circostante sottoforma,
soprattutto, di minor inquinamento fonico, a tutto vantaggio della
tranquillità, salubrità e redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett.
b e c LCM). Da ultimo, la posa di una nuova pavimentazione in pietra naturale
in sostituzione del precedente manto di asfalto é suscettibile di conferire
maggior pregio a questi ultimi, incrementandone il valore.
Gli immobili dei ricorrenti - le cui facciate principali sono rivolte verso __________
e che sfruttano l'opera in questione altresì come accesso veicolare e pedonale
- beneficiano indubbiamente di tutte le anzidette forme di vantaggi
particolari. A ragione, quindi, non sono più contestati in questa sede gli argomenti correttamente
ritenuti dall'autorità di prima istanza per ammettere l'esistenza di un
vantaggio particolare e quindi per confermare il principio dell'assoggettamento
delle proprietà degli insorgenti ambedue ubicate lungo il __________.
5.5.1. Preso atto che il municipio intendeva
assoggettare al prelievo di contributi anche quelle proprietà che, benché non
hanno beneficiato in modo diretto dell'intervento di riqualificazione urbanistica
ed ambientale in questione, per forza di cose traggono comunque un certo
beneficio dall'opera realizzata (segnatamente le particelle retrostanti assegnate
alla classe di vantaggio 0.5), il Tribunale di
espropriazione ha constatato che svariati fondi erano inspiegabilmente sfuggiti
all'imposizione, pur usufruendo, come altri mappali vicini inseriti nella
classe di vantaggio 0.5, di un accesso veicolare effettivo da __________. La
precedente istanza di giudizio è così giunta alla conclusione che vi fosse una
certa disparità di trattamento tra i proprietari nella misura in cui la
distinzione operata dall'esecutivo tra accessibilità veicolare obbligata ed
accessibilità veicolare possibile ai fondi non aveva ragione di essere, dal
momento che la semplice possibilità d'uso dell'opera bastava per ammettere l'esistenza
di un vantaggio particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II
2008 n. 31 consid. 4.4. in fine). In particolare, il Tribunale d'espropriazione
ha ritenuto che a torto non erano stati presi in considerazione i mappali n.
(che dispone di un accesso carrabile solamente dal Vicolo dei Folla che ha
imbocco solo su Corso San Gottardo), e (che sono raggiungibili da via Motta ma
beneficiano in ogni caso di un accesso veicolare dal Vicolo dei Folla e,
quindi, di una doppia accessibilità), , , , , e (che, pur essendo accessibili
da via Volta, hanno di principio un accesso su __________ garantito mediante
servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n.). Un ultimo
appunto è stato sollevato riguardo al gruppo di fondi, in parte imposti (mapp.
n., e) ed in parte sfuggiti all'imposizione (mapp. n., , e), sui quali sorge l'edificio
che ospita il: nella misura in cui questi mappali sono occupati da un complesso
immobiliare unitario con accesso pedonale principale su Piazza Indipendenza e
con accesso pedonale secondario ed un unico accesso veicolare posti su __________
al mapp. n., il Tribunale di prima istanza ha ritenuto che il diverso trattamento
dal profilo contributivo riservato a queste particelle fosse lesivo del principio
della parità di trattamento.
5.2. Ora, dette considerazioni vanno di
principio condivise, fatta eccezione per quel che concerne i mappali n., e.
Infatti, come peraltro già osservato al consid. 2.2, l'inclusione di un fondo o di un comparto nel
perimetro di imposizione dipende dall'esistenza di un vantaggio. Questo deve
adempiere due requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica.
Il vantaggio è particolare se concerne una cerchia ben determinata di interessati,
che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui
fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi
economico se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Nel caso
concreto, mal si comprende quale vantaggio specifico possano trarre le suddette
particelle, che sono costituite da delle strade in comproprietà coattiva,
contrariamente ai mappali n., , che per il loro tramite
e mediante servitù di passo veicolare iscritte a carico della particella n.
hanno di principio un accesso anche su __________. Ciò significa che il numero
dei fondi che andava preso in considerazione per il riparto andava sì esteso, ma soltanto ai mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, dal giudizio impugnato non emerge nulla a questo proposito. In
effetti, come peraltro rettamente osservato dai ricorrenti, l'autorità di prime
cure dopo avere censurato il perimetro di imposizione stabilito dal municipio
(cfr. consid. 5.3 e 5.4 della decisione avversata), si è limitato a rilevare
come il riparto dei costi fosse avvenuto sulla base di
criteri generici e valutazioni approssimative, che esulavano dall'ampio potere
discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi e che conducevano
ad una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a
dei risultati che non tenevano conto dell'effettivo vantaggio particolare
arrecato a ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di
imposizione si rivelava sotto questo punto di vista viziata (cfr. consid. 5.5
della decisione avversata). Nessuna disposizione in merito agli ulteriori
mappali che dovevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del
contributo, che costituisce un aspetto ben distinto da quello relativo ai criteri
di calcolo, è per contro stata impartita, perlomeno in modo chiaro ed
intelligibile, dal Tribunale di espropriazione nel suo giudizio di rinvio degli
atti al municipio. Di modo che pur considerando discriminatorio il comprensorio
d'imposizione definito dal municipio, su questo punto la precedente autorità di
giudizio si è limitata ad ordinare al municipio di procedere a ricalcolare i
contributi in base ad un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi
costituzionali applicabili in materia, rilevando a giusta ragione che lo stesso
sarebbe stato privo di conseguenze pratiche per i contribuenti che non avevano
impugnato il prospetto, ma rimanendo per contro completamente silente in merito
agli ulteriori fondi, oltre a quelli inseriti nel comprensorio di imposizione
stabilito dal municipio, che dovevano essere presi in considerazione a questo
proposito (cfr. consid. 6.2 della decisione avversata).
6.6.1. Per quanto concerne il metodo di
calcolo rispettivamente la chiave di riparto adottati dall'autorità comunale va
detto che dalla documentazione agli atti (in
particolare, dalla scheda di calcolo e dalla relazione tecnica) si evince che
il municipio ha tenuto conto della superficie dei fondi (suddivisa in ragione
della zona di appartenenza), dell'indice di sfruttamento di zona, della
superficie utile lorda (SUL) potenziale, di due differenti classi di vantaggio
stabilite a seconda della posizione del fondo rispetto all'opera (la prima per
i fondi confinanti: 1; la seconda per i fondi retrostanti: 0.5) e di un
cosiddetto fattore di "correzione ubicazione del fondo" dipendente
dalle qualità intrinseche del medesimo (coefficiente variabile: 0.10-1).
L'esecutivo comunale ha quindi sostanzialmente applicato la seguente formula:
contributo dovuto = [(SUL potenziale x classe di vantaggio x fattore di
correzione ubicazione fondo = SUL per il calcolo del contributo) x Fr.
23.93/mq]. Laddove, come peraltro rettamente rilevato nella decisione
avversata, il "peso singolo" di ogni mappale è impropriamente
chiamato "SUL per il calcolo del contributo" rispettivamente l'importo
di fr. 23.93/mq è in realtà un valore unitario derivante dalla divisione dell'importo
totale da prelevare (Fr. 1'734'944.-) per la somma del "peso specifico"
di tutti i mappali inclusi nel comprensorio di prelievo.
6.2. Come giustamente osservato dal Tribunale di espropriazione, il criterio
della "SUL potenziale" non tiene sufficientemente conto dell'esistenza
di diversi fondi sopraedificati (segnatamente i mapp. n., , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , e). Anche il "fattore di correzione ubicazione
del fondo" appare alquanto carente sia perché non è dato di sapere su
quali asserite "qualità intrinseche" dell'immobile concretamente si
basi (fatta eccezione per quella della contiguità citata ad unico titolo
esemplificativo), sia perché tale criterio non fa riferimento ad alcun dato
affidabile, rigoroso e oggettivamente verificabile. Stante quanto precede è
dunque a giusta ragione che il Tribunale di espropriazione ha quindi ritenuto
il riparto dei contribuiti effettuato dal municipio lesivo del diritto in
quanto fondato su criteri generici e valutazioni approssimative che conducono a
dei risultati errati, in quanto non riflettono l'effettivo vantaggio
particolare di ogni singolo contribuente.
7.7.1. I ricorrenti criticano dunque il fatto che, dopo aver accertato
la mancata inclusione di numerose proprietà all'interno del perimetro e l'esistenza
di vizi riguardo al metodo di riparto applicato, il Tribunale di espropriazione
si sia limitato a retrocedere gli atti al comune affinché procedesse, senza
nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo di contributi fondato su un nuovo
piano di ripartizione, anziché dichiarare nulla (rispettivamente annullare) l'intera
procedura impositiva e ordinare la sua ripetizione, dopo nuova ed integrale
pubblicazione del prospetto dei contributi.
7.2. La censura deve essere respinta. Infatti, per
quanto importanti, le manchevolezze accertate in precedenza non riguardano
aspetti procedurali bensì di merito e non appaiono a tal punto manifeste da
imporre di venir meno alla certezza del diritto, ammettendo la nullità,
rispettivamente l'annullamento dell'intera procedura d'imposizione. In simili
circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - deve pertanto essere
tutelata la decisione del Tribunale di espropriazione di rinviare gli atti al municipio affinché questo possa ricalcolare i contributi
fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali
e costituzionali applicabili in materia, previa
inclusione anche dei mappali n., , , , , , , , e di __________. Ora, è vero che tale documento sarà in
gran parte privo di conseguenze effettive poiché
inapplicabile laddove i contributi già richiesti dal municipio sono cresciuti
in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006
consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente laddove, per quanto
attiene ai nuovi fondi che dovranno essere presi in considerazione, gli stessi
non erano stati inclusi nel perimetro d'imposizione stabilito dal municipio. D'altra
parte, però, un tale modo di procedere garantirà una distribuzione equilibrata
della quota imponibile nel rispetto del principio della parità di trattamento,
senza arrecare nel contempo alcun pregiudizio agli insorgenti. Non è quindi
neppure necessaria una nuova pubblicazione. Una diversa conclusione costituirebbe invero un eccesso di formalismo.
8.Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato nel senso che ai fini
del calcolo dei contributi litigiosi si tenga anche conto dei mappali sopra
menzionati, i quali non erano stati a torto inclusi nel perimetro di
imposizione fissato dal municipio.
9.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 3/4 e rispettivamente 1/4, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). I ricorrenti sono tenuti a versare un importo ridotto a titolo di ripetibili al comune, assistito da un legale, con vincolo di solidarietà (art. 31 LPamm). L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, la decisione 25 giugno 2010 del
Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue:
"1.1. Gli atti sono retrocessi al comune affinché proceda ad allestire
un nuovo calcolo dei contributi posti a carico dei ricorrenti fondato su un
nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali e che
tenga conto, oltre che dei mappali inclusi nel perimetro di imposizione, anche
dei fondi n., , , , , , , , e RFD di __________;
1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono poste a carico dei
ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il
comune di __________ rifonderà a controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili".
2. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'600.-, sono
poste per 1/4 a carico del comune di __________ e per 3/4 dei ricorrenti, i
quali dovranno versare in solido alla controparte fr. 1'200.-
a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario