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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretaria: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 9 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 25 agosto 2010 (n. 4223) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la decisione 1° giugno 2010 con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro gli incendi, ha posto a carico di quest'ultimo le spese relative agli interventi del Corpo pompieri di Chiasso effettuati l'11 agosto e il 2 ottobre 2009 presso lo stabile di sua proprietà a Chiasso; |
viste le risposte:
- 22 settembre 2010 del Consiglio di Stato;
- 27 settembre 2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro gli incendi (di seguito: UDCI);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 agosto 2009 e il 2 ottobre 2009 il Corpo pompieri di Chiasso,
allarmato dalla Polizia comunale, è intervenuto presso lo stabile sito in via
Lavizzari 12 a Chiasso, di proprietà di RI 1, al fine di liberare due persone rimaste
bloccate nell'ascen-sore. Con lettere 2 e 4 marzo 2010 l'UDCI ha comunicato al proprietario dello stabile di essere intenzionato a procedere al
recupero delle spese occasionate da quegli interventi di complessivi fr. 864.-.
Dopo uno scambio di corrispondenza tra l'UDCI e RI 1, con risoluzione 1° giugno
2010 l'UDCI ha formalmente accollato a RI 1, in quanto proprietario dello stabile, le spese relative ai suddetti interventi.
B. Con ricorso 11 giugno 2010 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di
Stato avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento. Con giudizio
25 agosto 2010, il Governo ha respinto il gravame. In particolare, accertata l'esistenza
della base legale sulla quale l'UDCI ha fondato la propria decisione, ha
ritenuto che le spese fossero state correttamente poste a carico del
proprietario dello stabile considerato beneficiario in senso lato della
prestazione dei pompieri, indipendentemente dall'esistenza di un impianto d'allarme
all'interno dell'ascensore e di un servizio di picchetto.
C. Con ricorso 9 settembre 2010 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo avverso la decisione governativa. Postula l'annullamento
sia della pronunzia del Governo sia della decisione dell'UDCI. Riprende le
motivazioni precedentemente scritte. In particolare, mette in dubbio che sia
stato eseguito il primo intervento. In secondo luogo contesta la necessità degli
interventi posto che all'interno dell'ascensore è chiaramente segnalato un
impianto di allarme che permette l'intervento del servizio tecnico di picchetto
per il quale corrisponde un abbonamento annuo. Quindi, a suo avviso, le spese avrebbero
dovuto in ogni caso essere assunte dai diretti interessati che, rimasti bloccati
nell'ascensore, avevano beneficiato della prestazione, rispettivamente da chi
aveva richiesto gli interventi. Il tutto conformemente a quanto previsto dal
combinato disposto degli art. 15 cpv. 3 della legge sull'organizzazione della
lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio
1996 (LLI; RL 9.2.2.1) e 25 del relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI;
RL 9.2.2.1.1). Inoltre, rimprovera ai pompieri di non aver richiesto le generalità
di coloro che hanno beneficiato in prima persona delle loro prestazioni
rispettivamente di chi ha effettuato la chiamata di soccorso. Infine censura il
numero di pompieri intervenuti e, quindi, di riflesso la quantificazione dei
costi.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UDCI, senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.
19a LLI. Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente toccato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.L'art. 15 LLI stabilisce che lo Stato assume le spese per lo spegnimento
d'incendi e per gli interventi in stato di necessità (cpv. 1 primo periodo). In
caso di incendio intenzionale o colposo esso procede al recupero delle spese
sostenute dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni
oggettive e soggettive (cpv. 2). Per tutti gli altri interventi le spese sono a
carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del
richiedente (cpv. 3). Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base
di rapporti d'intervento, sentito l'interessato (cpv. 4). Giusta l'art. 25 cpv.
1 primo periodo RLLI i Dipartimenti competenti procedono, nei limiti stabiliti
dalla legge, all'allestimento della casistica per la quale è previsto il recupero
delle spese. La procedura di recupero delle spese per lo spegnimento di incendi
e per altri interventi di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'economia
ai sensi dell'art. 15 LLI è affidata, fino a fr. 50'000.-, all'Ufficio della
difesa contro gli incendi e, oltre i fr. 50'000.-, alla Divisione delle risorse
(cpv. 2). Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa
contro gli incendi, ha allestito la direttiva 19 gennaio 1999 (pubblicata in.
FU 6/1999 380) che elenca i casi le cui spese di intervento vengono poste, a
partire dal 1° gennaio 1999, a carico di chi beneficia delle prestazioni o del
richiedente (quali, ad esempio, le prestazioni di soccorso a persone non dovute
a incendi o a stato di necessità). In essa viene altresì precisato che i
conteggi spese sono allestiti sulla base del Decreto esecutivo che stabilisce
le indennità ai pompieri (RL 9.2.2.1.2).
3.L'insorgente censura l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 15 cpv. 3 LLI dal momento che né ha beneficiato né ha fatto richiesta gli interventi operati dai pompieri. A ragione.
3.1. Come accennato in narrativa, il Consiglio di Stato, ha ritenuto il proprietario dell'immobile beneficiario in senso lato delle prestazioni dei pompieri in quanto responsabile dell'immobile, del funzionamento e della sicurezza delle attrezzature d'uso comune in esso contenute e, quindi, anche dell'ascensore.
3.2. La legge s'interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Tuttavia, se il testo non è assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni, allora bisogna indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli elementi interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma, il fine che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328 consid. 3a). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni (ibidem; STA 52.2009.435 del 23 novembre 2010).
3.3. La LLI ha abrogato la legge sulla polizia del fuoco (LPF) del 1976. In particolare, l'art. 15 cpv. 2 LLI, che ha ripreso l'art. 20 LPF, ha definito in modo vincolante
(e non più potestativo) il principio del recupero delle spese dell'intervento.
Al cpv. 3 della medesima norma è stata estesa la facoltà di recupero delle spese
anche ai richiedenti degli interventi, che non sempre corrispondono ai
beneficiari degli stessi (ad esempio nel caso di falsi allarmi; cfr. Messaggio
n. 4393 del 22 marzo 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia
concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996). Ora, il tenore
letterale dell'art. 15 cpv. 3 LLI è chiaro. Non vi sono elementi per ritenere
che la sua formulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma.
Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi. Nemmeno lo scopo da esso
perseguito (ossia il recupero delle spese per gli interventi dei pompieri non riconducibili
alla loro attività abituale e/o a uno stato di necessità) permette di concludere
altrimenti. D'altronde se il legislatore avesse effettivamente voluto istituire
il principio secondo cui anche il proprietario di un immobile è tenuto ad
assumersi le spese degli interventi in questione, allora esso avrebbe dovuto
formulare diversamente tale disposizione, in modo tale da rendere esplicita questa
sua intenzione. Con l'adozione dell'art. 15 cpv. 3 LLI ha invece esteso la
facoltà di recupero delle spese anzidette unicamente ai richiedenti degli
interventi. Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo della
legge. L'art. 15 cpv. 3 LLI è quindi applicabile, in via alternativa, ai
beneficiari in prima persona e ai richiedenti degli interventi in questione. Non
è, per contro, applicabile anche a terzi che non rientrano in queste due
categorie (e quindi, ad esempio, al proprietario di uno stabile in cui sia
stato eseguito un intervento al fine di liberare una persona bloccata nell'ascensore).
3.4 Nel caso concreto, pertanto, il recupero delle spese è ammissibile esclusivamente
nei confronti dei beneficiari diretti degli interventi in questione e, quindi, delle
due persone che sono state liberate dall'ascensore, rispettivamente dei
richiedenti. Il fatto poi che non è dato conoscere le generalità delle persone
anzidette poiché il corpo pompieri non si è premurato di raccogliere le necessarie
informazioni è irrilevante ai fini del presente giudizio. In ogni caso, le
conseguenze di tale dimenticanza non possono di certo ricadere sull'insorgente.
Già per questi motivi, il ricorso va accolto, annullando la decisione del
Consiglio di Stato e quella dell'UDCI. Visto l'esito del gravame, non appare necessario
esaminare le ulteriori censure addotte dal ricorrente.
4.Stante quanto precede, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato rifonderà all'insorgente, assistito da un
legale, un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 25 agosto 2010 (n. 4223) del Consiglio di Stato;
1.2. le decisione 1° giugno 2010 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della difesa contro incendi che ha posto a carico di RI 1 le spese relative agli interventi del Corpo pompieri di Chiasso effettuati l'11 agosto e il 2 ottobre 2009 presso lo stabile di sua proprietà a Chiasso.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria