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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi
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a.
b. |
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9
Comune
di a, |
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contro
la decisione 31 agosto 2010 del Tribunale di espropriazione con cui il comune di a è stato condannato a versare a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 fr. 7'165.48 a titolo di interessi remunerativi sui contributi di miglioria riscossi in eccedenza per i lavori di sistemazione di Piazza e e Piazza n; |
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Viste le risposte:
- 24 settembre 2010 del Tribunale di espropriazione;
- 2 ottobre 2010 del comune di a;
al ricorso sub. a;
- 4 ottobre 2010 del Tribunale di espropriazione;
- 5 ottobre 2010 di
RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9;
al ricorso sub. b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il comune di a ha proceduto alla
fine degli anni '90 alla sistemazione di Piazza e e dell'adiacente Piazza n.
Per le suddette opere il municipio aveva avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria, pubblicando i relativi prospetti dal 16 agosto al 14
settembre 2001. In quanto a quel tempo comproprietari del mappale. n. __________
RFD prospiciente Piazza e, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI
9 (in seguito: i comproprietari del mappale n. __________) sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 69'825.80, calcolato sulla
base del preventivo di spesa.
Il 15 ottobre 2001 essi hanno quindi presentato reclamo contro tale
imposizione. Pendente questa impugnativa, il 5 dicembre 2001 hanno comunque versato
la somma di fr. 68'190.80 a parziale copertura del tributo che era stato loro
richiesto.
Con decisione del 20 gennaio 2004, il municipio ha in parte accolto l'impugnativa,
riducendo l'importo dovuto a fr. 68'190.80, sulla base del consuntivo d'opera.
Adito dai comproprietari della part. n. __________ RFD, il 19 giugno 2007 il
Tribunale di espropriazione ha annullato detta risoluzione ed ha rinviato gli
atti all'esecutivo comunale affinché procedesse, senza nuova pubblicazione, a
ricalcolare i contributi fondandosi su di un nuovo piano di ripartizione.
Preso atto di questo giudizio, il 29 settembre 2008, il municipio ha quindi
ridotto il contributo litigioso dapprima a fr. 58'325.70 e, successivamente,
nel mese di febbraio 2010 a fr. 50'507.05
in seguito ad una proposta conciliativa formulata dal Tribunale di
espropriazione ed accettata dalle parti nell'ambito di una procedura ricorsuale.
B. Il 17
febbraio 2010 i comproprietari del mapp. n. __________ RFD hanno chiesto al municipio
di a il rimborso del contributo versato in esubero, oltre agli interessi calcolati
sul periodo compreso tra il 5 dicembre 2001 e il 5 marzo 2010.
Il 12 marzo 2010 l'esecutivo comunale ha proceduto alla restituzione dell'importo
percepito in eccedenza. Con risoluzione del 6 maggio 2010 esso si è però
rifiutato di corrispondere gli interessi richiesti.
Con sentenza 31 agosto 2010, il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto
il gravame inoltrato dai comproprietari della part. n. __________ RFD avverso
la suddetta decisione municipale. Dopo aver ammesso la propria competenza a
statuire sulla vertenza, l'autorità ricorsuale di prime cure ha rilevato che
nella misura in cui non disciplina né la restituzione dei contributi versati in
esubero, né l'eventuale pagamento di interessi, la legge sui contributi di
miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1) contiene una lacuna che deve
essere colmata facendo capo per analogia ai principi generali vigenti nel
diritto privato in materia di ripetizione dell'indebito. Il Tribunale è così
pervenuto alla conclusione che il comune è tenuto a corrispondere un interesse
rimunerativo del 5% dal 5 dicembre 2001 al 12 marzo 2010, pari a fr. 7'165.48,
calcolato sull'ammontare del contributo versato in eccedenza e soggetto a
restituzione di fr. 17'683.75 (= fr. 68'190.80 versati - fr. 50'507.05 dovuti),
e non, come preteso dai comproprietari del mappale n. __________, sull'intera
somma da essi pagata il 5 dicembre 2001.
C. Con gravami
del 20, rispettivamente, del 29 settembre 2010, sia i comproprietari del mappale
n. __________ RFD, sia il comune di a sono insorti contro il predetto giudizio
davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
I primi ripropongono in questa sede le medesime censure e domande sollevate senza
successo davanti al Tribunale di prima istanza. In particolare, sollecitano
nuovamente il riconoscimento a titolo di interessi di fr. 24'523.80, oltre a
interessi legali al 5% dal 13 marzo 2010, sulla base di un calcolo che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente autorità di giudizio, tenga
conto dell'intera somma di fr. 68'190.80 da loro versata.
Dal canto suo il comune rimprovera al Tribunale di espropriazione di avere
emanato una decisione lesiva del diritto. A suo avviso, infatti, in assenza di
una esplicita base legale, non sussiste alcun obbligo per l'ente pubblico di
corrispondere degli interessi remunerativi calcolati sulla parte di contributo
versata in eccesso e come tale soggetta all'obbligo di restituzione. Esso
postula pertanto l'annullamento del giudizio impugnato con conseguente
integrale conferma della propria decisione 6 maggio 2010.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto di entrambe le impugnative, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto loro, i ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 4 LCM. Certa è
la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Entrambe le impugnative,
tempestive (art. 46 cpv. 1 LPamm), sono ricevibili in ordine e, avendo il
medesimo oggetto, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm),
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato
alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o Consorzi di
Comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi
economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico
dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare
per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È
imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente
applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art.
19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che
promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4
ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa
ordinanza del 30 novembre 1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del
13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71) che, tuttavia, non disciplinano l'ipotesi
specifica della restituzione di un contributo versato in eccedenza
rispettivamente dell'eventuale pagamento di interessi sull'importo in
questione.
2.2. La legge sui contributi di miglioria, dal canto suo, prevede invece
unicamente la retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è
annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell'autorità,
specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio (art. 21
cpv. 1 LCM), rispettivamente la decorrenza di interessi moratori semplici pari
al tasso usuale stabilito nel diritto espropriativo se il contributo non è
pagato entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 1 LCM; Messaggio n. 2826 cit.,
pag. 18). Per contro, nulla dispone in merito alla restituzione di un
contributo versato in esubero rispettivamente all'eventuale pagamento di
interessi sull'importo erroneamente corrisposto. Parimenti silenti al riguardo
sono i materiali legislativi ad essa relativi (segnatamente il Messaggio n.
2826 cit. ed il relativo rapporto della Commissione della legislazione
del 30 marzo 1990). Da quest'ultimi, come pure dal tenore della legge, non
emerge alcun elemento secondo cui ciò costituirebbe un silenzio qualificato del
legislatore. Esso parrebbe piuttosto riconducibile ad un'omissione
involontaria. Il difetto normativo va quindi configurato come una lacuna in
senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Una diversa
conclusione si porrebbe, d'altra parte, in stridente collisione con le norme
che disciplinano le obbligazioni derivanti da indebito arricchimento (art. 62
CO ss.; RS 220). L'applicazione in concreto del diritto privato federale con
funzione vicariante è, pertanto, data e le disposizioni legali che meglio si
prestano dal profilo dell'affinità per risolvere la questione risultano essere
proprio quelle poc'anzidette (Peter
Gauch/Viktor Aepli/Hugo Casanova, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, art. 1-183, Zurigo 1996, ad art. 63 cpv. 1
a pag. 202 e DTF 78 I 88 consid. 1 ivi citato; su applicabilità nel diritto
pubblico dell'art. 62 cpv. 2 CO cfr. DTF 88 I 213 ss.). Sotto questo profilo la
sentenza avversata non presta dunque il fianco a critica alcuna.
3. 3.1. Giusta
l'art. 62 cpv. 1 CO chi, senza causa legittima, si trovi arricchito a danno
dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla
restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o
per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2). Chi però
ha pagato volontariamente un indebito può pretendere la restituzione solo
quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore (art. 63
cpv. 1 CO). L'art. 63 CO costituisce quindi una norma speciale che si scosta
dalla regola generale dell'art. 62 CO (DTF 123 III 101). Il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare che per chiedere la restituzione dell'indebito
possono essere invocati errori di fatto e errori di diritto, errori scusabili e
errori non scusabili, ritenuto che lo scopo dell'istituto dell'arricchimento
indebito è di correggere una situazione in contrasto con il diritto materiale,
per cui a fondamento dell'obbligo di restituzione va posta la mancanza di una
ragione alla base della prestazione e non invece l'errore come tale (DTF 129
III 649 e riferimenti ivi citati). Dato che la decisione del 19 giugno 2007 del
Tribunale di espropriazione ha annullato unicamente la decisione resa su
reclamo il 15 ottobre 2001 dal municipio di a e non anche l'intera procedura di
prelievo dei contributi di miglioria avviata dalla medesima autorità il 16
agosto 2001, si deve ritenere che i contribuenti hanno versato erroneamente solamente
la parte del tributo successivamente apparsa in esubero, segnatamente fr.
17'683.75. Il fatto poi che, verosimilmente, essi abbiano versato la somma che
era stata loro richiesta per non dovere corrispondere gli interessi moratori
previsti dall'art. 18 LCM fa apparire il loro errore come senz'altro scusabile,
circostanza questa che comunque è irrilevante dato che, come sopra esposto,
anche quello non scusabile può essere invocato. Neppure è contestabile che l'ente
pubblico - la cui buona fede può essere presunta ex art. 3 Codice Civile (RS
210) – si sia nell'occasione arricchito visto che, a dipendenza del pagamento
effettuato dai contribuenti, i suoi attivi sono aumentati. In assenza nel caso
concreto di una causa solvendi, credendi o donandi alla base di una
parte di tale versamento, si deve pertanto ritenere che la quota di contributo
incassata in eccedenza dall'ente pubblico costituisca un indebito arricchimento
sine causa, al quale trovano applicazione per analogia le regole in tema
di restituzione previste dall'ordinamento giusprivatistico. Ne consegue
pertanto che l'ente pubblico è tenuto a restituire quanto ricevuto in esubero oltre
agli interessi che secondo l'esperienza ha potuto, rispettivamente avrebbe potuto,
ricavare su quel capitale (Hermann
Schulin in: Basler Kommentar - Obligationenrecht I,
art. 1-529, Basilea 2007, no. 3 e 4a all'art. 64 e rinvii giurisprudenziali ivi
citati; Alfred Koller in: Das schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 2000, no. 5
a pag. 228 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; Peter Gauch/ Walter R. Schluep/ Jörg Schmid/
Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, Band I, Zurigo 1998, no. 1525
a pag. 328 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 1998, no. 58.04
a pag. 338 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; DTF 78, I, 88 ss.; 84 II 186
ss.; 88 I 213 ss.). Inoltre, una volta determinato l'importo soggetto a restituzione,
la responsabilità dell'arricchito è sottomessa alle regole generali degli art.
97 CO e segg. e la semplice dichiarazione di ripetizione del creditore vale
quale interpellazione ai sensi dell'art. 102 CO (Gilles Petitpierre in: Commentaire
romand, Code des obligations I, art. 1-529, Basilea 2003, no. 30 all'art. 64). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
tasso di interesse del 5% annuo fissato dall'art. 104 cpv. 1 CO non si applica
necessariamente in materia di crediti retti dal diritto pubblico (DTF 93 I 389
ss.). In questo ramo del diritto, infatti, esso può variare a seconda di quanto
appare maggiormente giustificato in concreto all'autorità giudicante (cfr. ad
esempio: DTF 85 I 180 ss. e 87 I 411 ss. in ambito di stipendio di funzionari
federali; DTF 93 I 389 in ambito di statuto del latte; DTF 95 I 258
in ambito di tassa d'esenzione dal servizio militare; DTF 108 Ib, 504 e STA
50.2003.9/10 del 23 dicembre 2004 in ambito espropriativo).
3.2. Nel caso di specie l'ente pubblico ha realizzato con certezza di aver
percepito almeno una parte di contributo in esubero al momento in cui è stata
emessa la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di espropriazione. Tuttavia l'importo
soggetto a ripetizione è stato quantificato in modo preciso solamente in un momento
successivo, segnatamente nel corso del mese di febbraio 2010, nell'ambito della
procedura ricorsuale avviata dagli amministrati avverso la nuova decisione su
reclamo del 29 settembre 2008. A questo proposito appare comunque doverosa una
precisazione. Vero è che il municipio ha adottato tale risoluzione solamente
oltre un anno dopo aver ricevuto la sentenza 19 giugno 2007 del Tribunale di
espropriazione che gli faceva ordine di ricalcolare il contributo litigioso
sulla base di un nuovo piano di ripartizione. D'altra parte, però, anche alla luce
dei contenuti di quella decisione, non vi è motivo di credere che esso abbia agito
in questo modo per deliberatamente far durare il più a lungo possibile la
procedura al fine di ritardare nel tempo l'istante a partire dal quale sarebbero
stati conteggiati eventuali interessi di mora sul capitale ricevuto in eccesso.
Detto questo, occorre rilevare che gli amministrati hanno prontamente chiesto
la restituzione di quanto loro dovuto oltre alla corresponsione di interessi
dapprima remunerativi (17 febbraio 2010) e successivamente moratori (11 marzo
2010). Ora, conformemente alla dottrina sopra esposta, la semplice
dichiarazione di ripetizione del creditore vale quale interpellazione ai sensi
dell'art. 102 CO. Pertanto, nel caso di specie, la messa in mora del comune
deve essere fatta risalire al 17 febbraio 2010. Quest'ultimo, dal canto suo, ha
restituito l'importo percepito in eccedenza in data 12 marzo 2010. Pertanto, esso
deve essere astretto a versare, unicamente sulla parte di contributo incassata
in esubero di fr. 17'683.75, interessi al 2,6% (tasso remunerativo medio delle
obbligazioni della Confederazione tra il 2001 e il 2010; www.snb.ch,
tabella E4 del bollettino mensile di statistiche economiche) a partire dal 5
dicembre 2001 sino al 16 febbraio 2010. Una tale conclusione è peraltro consona
allo scopo dell'art. 64 CO, giusta il quale l'arricchito in buona fede non deve
essere danneggiato dall'obbligo di restituzione, in particolare ritrovandosi
dopo la ripetizione in una situazione peggiore di quella in cui si sarebbe
trovato se non avesse percepito l'indebito (Hermann Schulin in: op. cit., no.
1 all'art. 64). Per contro, dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo 2010, si giustifica
di riconoscere agli amministrati degli interessi moratori calcolati in base al
saggio usuale del 5%, previsto dall'art. 104 cpv. 1 CO. In questo senso la querelata
decisione deve quindi essere parzialmente riformata a vantaggio del comune.
4. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il gravame dei comproprietari del mappale
n. __________ deve pertanto essere respinto, mentre quello del comune
parzialmente accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, proporzionalmente al
loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune è intervenuto in causa a
difesa dei propri interessi finanziari e che i comproprietari del mappale n. __________
rispondono per la parte a loro carico con vincolo di solidarietà tra di loro (art.
28 LPamm). A quest'ultimi, patrocinati da un avvocato, il comune verserà un'indennità
per ripetibili commisurata al loro grado di successo nella procedura ricorsuale
da esso promossa (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 cpv. 4, 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LCM, 18 cpv.1, 43, 46 cpv. 1 e 51 LPamm, 3 CC, 62 e ss. e 97 e ss. CO;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di RI
1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7,
RI 8 e RI 9 è respinto.
2. Il ricorso del comune di a è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
il dispositivo 1 della decisione 31 agosto 2010 del Tribunale di espropriazione
è annullato e riformato come segue:
Il ricorso è parzialmente accolto e pertanto sul contributo da restituire
per il mapp. no. __________ RFD di a di fr. 17'683.75 il comune dovrà un interesse
del 2,6% dal 5
dicembre 2001 al 16 febbraio 2010 e del 5% dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo
2010.
3. La tassa di
giustizia e le spese in fr. 2'000.- sono a carico di
RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 in solido per 3/5 e del comune
di a per 2/5.
4. Il comune di a verserà a RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8 e RI 9 complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili.
5. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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6. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario