Incarto n.
52.2010.372

 

Lugano

28 marzo 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 28 settembre 2010 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 settembre 2010 (n. 4487) del Consiglio di Stato, che respinge, in quanto ricevibile, l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 giugno 2010 (n. 483) con cui il municipio di __________ ha approvato e licenziato il messaggio (n. 10-2010) relativo allo stanziamento di un credito di fr. 1'540'000.– per la posa di sottostrutture in via __________ (dall'intersezione con via __________ a Piazza __________) e il rifacimento della pavimentazione sullo stesso tratto;

 

 

viste le risposte:

-    12 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;

-    29 ottobre 2010 del municipio di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con risoluzione (n. 483) 28 giugno 2010, il municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 10-2010 relativo allo stanziamento di un credito di fr. 1'540'000.– da destinare per la posa di sottostrutture (acqua e canalizzazioni) in via __________ (dall'intersezione con via __________ a Piazza __________) e il rifacimento totale della pavimentazione sullo stesso tratto.

 

 

                                  B.   a. L'11 luglio 2010 RI 1, cittadino attivo e municipale di CO 1, ha impugnato questa risoluzione dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha ritenuto che la deliberazione del municipio fosse viziata dal profilo procedurale a causa di una collisione di interessi. Ha posto in evidenza che alla discussione sul messaggio avevano partecipato i municipali A__________ (sindaco) e F__________, i quali sono pure membri di direzione delle __________, società coinvolta nei lavori oggetto del credito richiesto.

 

b. Con giudizio 7 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame interposto da RI 1 contro la predetta risoluzione municipale.

Dopo avere precisato che il messaggio adottato dal municipio tramite la risoluzione in parola non è un atto di per sé impugnabile, ha considerato che non vi erano in ogni caso degli elementi atti a ritenere l'esistenza di una collisione di interessi nell'ambito della sua approvazione.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

In sintesi, il ricorrente ribadisce e sviluppa le censure già proposte dinnanzi all'autorità ricorsuale inferiore.

 

 

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di CO 1, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi in diritto.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e, secondo gli accertamenti esperiti d'ufficio dal giudice delegato alla presente causa, il ricorso risulta tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm, RL 3.3.1.1). Anche la legittimazione del ricorrente, in quanto cittadino attivo di __________, è certa (art. 43 LPamm e 209 lett. a LOC).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   Preliminarmente va osservato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la risoluzione n. 483, con cui il municipio di __________ ha licenziato il messaggio n. 10-2010, non fosse una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 LOC ed ha di conseguenza dichiarato irricevibile l'impugnativa contro di essa inoltrata da RI 1. La tesi non può essere condivisa.

Giova innanzitutto ricordare che, giusta l'art. 208 cpv. 1 prima frase LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato e che il concetto di decisione ai sensi di tale norma viene interpretato più estensivamente dalla prassi delle autorità di ricorso cantonali: esso abbraccia, segnatamente, anche le risoluzioni degli organi comunali che spiegano effetti obbligatori solamente all'interno dell'apparato amministrativo del comune (RDAT 1994-II n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 1 n. 4).

Ora, è vero che, come indica il Governo, un messaggio municipale non può essere considerato quale decisione impugnabile.


Esso è
infatti un preavviso, più o meno dettagliato, con il quale il municipio presenta, motiva e accompagna una sua proposta al legislativo per accettazione (Eros Ratti, Il comune, vol. II, Losone 1988, pag. 442). Tuttavia, oggetto del contendere non è il contenuto del messaggio (lo stanziamento di un credito di fr. 1'540'000.–), contro cui i cittadini potranno semmai aggravarsi in caso di sua ratifica da parte del consiglio comunale, bensì la risoluzione municipale con la quale tale documento è stato adottato, la quale, secondo l'insorgente, sarebbe viziata per ragioni formali, in quanto alla discussione erano presenti due municipali che si trovavano in una situazione di conflitto di interessi con quanto proposto. La partecipazione alla discussione e al voto di municipali versanti in una situazione d'impedimento costituisce infatti un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (DTF 117 Ia 408; RDAT II-1987 n. 2, 1978 n. 7).

Ne discende che, nella misura in cui RI 1 ha impugnato tale risoluzione municipale per i suddetti motivi, il Governo non poteva dichiarare irricevibile il suo gravame.

Nel suo giudizio il Consiglio di Stato si è comunque chinato sulla censura sollevata dal ricorrente.

 

 

                                   3.   3.1. L'art. 100 cpv. 1 LOC dispone che un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti. Non determina invece la collisione di interessi nei suoi membri, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, l'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro (cpv. 4).

 

3.1.1. Lo scopo dell'art. 100 LOC è di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo esente da condizionamenti e interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione.
Finalità, questa, che può essere conseguita soltanto annullando la decisione adottata in modo irrito. L'obbligo di astensione, sancito dalla norma in esame, si configura infatti come un caso particolare di esclusione e costituisce pertanto una garanzia di legittimità del processo decisionale sottratta alla disposizione degli interessati (STA 90.2007.106 del 4 marzo 2009, consid. 2.4. e 2.5., 52.2003.275 del 3 giugno 2005 consid. 2.3.; v. anche DTF 117 Ia 408).

Determinante ai fini dell'obbligo, imposto dall'art. 100 LOC al membro dell'esecutivo comunale di astenersi, è l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione. Contrariamente a quanto il titolo marginale della norma (collisione di interesse) potrebbe indurre a credere, l'interesse che impone al membro dell'autorità di astenersi non deve necessariamente essere di natura conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del comune o con quello di altri interessati all'oggetto. Anche un interesse convergente con quello di altri interessati alla decisione è causa d'impedimento. Per ostare alla partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si tratti di un interesse personale. Poco importa che l'interesse sia giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese ed esplicitato. Anche un interesse latente e non dichiarato può essere motivo d'impedimento.

L'interesse è presunto quando la decisione è atta a procurare al municipale vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine, la situazione personale del municipale deve risultare legata all'oggetto della decisione da un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire oggettivamente più intenso di quello generico della collettività (Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Zurigo 2002, pag. 99).

 

3.1.2. Per ente di diritto pubblico e gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici che non determina la collisione di interessi nei suoi membri giusta l'art. 100 cpv. 3 LOC, si intendono segnatamente le associazioni (società locali) secondo il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 201), le società semplici nonché i gruppi di lavoro, i cui scopi e obiettivi, di natura collettiva e ideale, possono essere considerati come parapubblici.

Per quanto riguarda invece gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro e per i quali la collisione esiste giusta l'art. 100 cpv. 4 LOC, si tratta di direttori, dipendenti con diritto di firma o altre figure che detengono un potere decisionale, ossia persone che potrebbero ritrarre un interesse personale dalla decisione (rapporto 2 aprile 2008 sul messaggio 6 marzo 2007, n. 5897, sulla revisione parziale della LOC).

 

3.2. Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), oppure quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b - e LOC).

 

 

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, con risoluzione 28 giugno 2010 (n. 483), il municipio di CO 1 ha approvato, con tre voti favorevoli e due contrari, il messaggio n. 10-2010 relativo allo stanziamento di un credito di fr. 1'540'000.– per la posa, a cura delle __________, di sottostrutture (acqua e canalizzazioni) in via __________ (dall'intersezione con via __________ a Piazza __________) e il rifacimento totale della pavimentazione sullo stesso tratto. Alla discussione che ha preceduto il voto hanno partecipato i municipali A__________ (sindaco) e F__________, i quali sono dipendenti con funzioni dirigenziali in seno alle AIL. Essi hanno abbandonato la sala prima del voto finale.

 

4.2. Le __________ è una società anonima con sede a __________, il cui scopo è - tra l'altro - "l'esercizio di attività commerciali nonché la vendita, il commercio e la prestazione di servizi di consulenza, nell'ambito dei vettori e prodotti energetici, al di fuori di quello dell'energia elettrica. Essa può costruire, acquisire e gestire una rete di trasporto elettricità". L'intero capitale azionario è posseduto dal comune di __________.


Essendo una SA, le __________ n
on rientrano con tutta evidenza nell'eccezione prevista, all'art. 100 cpv. 3 LOC, per le società prive di interessi economici. Il fatto che il suo capitale azionario sia interamente pubblico, non permette certo di ritenere che tale persona giuridica non abbia scopo di lucro.

Per quanto riguarda invece A__________ e F__________, è incontestato che essi sono non soltanto dipendenti, ma anche membri di direzione con funzioni dirigenziali in seno alle __________ SA. Il primo è attivo nella gestione degli acquedotti, mentre il secondo si occupa delle relazioni con la clientela. Entrambi rientrano pertanto nella categoria prevista all'art. 100 cpv. 4 LOC, secondo cui la collisione esiste per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

 

4.3. In siffatte circostanze, si rivela pertanto determinante sapere in che ruolo le __________ SA interverrebbero nei lavori per i quali è richiesto il credito oggetto del messaggio municipale.

Dal messaggio municipale in parola (pag. 5) va innanzitutto rilevato che in concomitanza con le opere comunali, verranno eseguiti anche dei lavori di competenza esclusiva delle __________, la cui quota parte ("di scavo e pavimentazione pari a fr. 41'239.00") non è però compresa nel preventivo e verrà direttamente pagata dalla società, motivo per cui sotto questo aspetto il conflitto di interessi non è dato nella presente fattispecie. Anche le censure del ricorrente rivolte alla parte di credito (fr. 406'000.–) per le opere di pertinenza dell'Azienda Acqua potabile sono prive di fondamento, le stesse non avendo alcun legame con le __________ SA.

Per quanto riguarda invece i costi relativi all'ammodernamento e al potenziamento degli impianti destinati all'illuminazione pubblica, l'autorità comunale sostiene di non poter fare altro che rivolgersi alle __________ a seguito di una convenzione stipulata nel 2008.

Nell'accordo sottoscritto il 16 aprile 2008 tra la predetta società e il Comune di __________ sulla gestione dell'illuminazione pubblica, che risulta tuttora in vigore, è stato convenuto che, su richiesta del Comune, le __________ SA si sarebbero occupate della costruzione, degli spostamenti e delle modifiche, oltre alla relativa manutenzione dell'impianto.
Ora, proprio il fatto che a seguito di tale accordo il Comune di CO 1 non avrebbe potuto fare altro che rivolgersi alle __________ SA per l'esecuzione dei suddetti lavori agli impianti di illuminazione pubblica, doveva spingere i municipali A__________ (sindaco) e F__________, in quanto dipendenti con funzioni dirigenziali in seno a questa società e quindi in palese situazione di conflitto di interessi, non solo a non votare sul messaggio municipale, ma a nemmeno partecipare alla discussione che ha preceduto la sua adozione, come preteso dall'art. 100 LOC: non avendolo fatto, la risoluzione con cui il municipio ha licenziato il messaggio in parola risulta viziata e dev'essere pertanto annullata. La convenzione in parola si limita infatti a tracciare i principi generali della gestione dell'illuminazione pubblica nel comune, attribuendo alle __________ SA il compito di eseguire la costruzione, gli spostamenti, le modifiche e la manutenzione degli impianti d'illuminazione pubblici, nonché di fornire loro l'energia. Essa non contiene per contro alcuna indicazione specifica in merito ai lavori da svolgere, i quali di conseguenza sono decisi di volta in volta a seconda delle necessità dal consiglio comunale su proposta del municipio e che, come indicato nel messaggio in questione, concernono nel caso concreto "la sostituzione di tredici candelabri lungo via __________ e l'estensione con due punti luce nel tratto iniziale di via __________, attualmente privo d'illuminazione". La circostanza secondo la quale detto accordo era stato stipulato prima dell'entrata in carica dei due municipali in parola risulta dunque irrilevante ai fini del presente giudizio. Del resto, il fatto che essi abbiano abbandonato la sala prima della votazione dimostra ulteriormente come fossero fondamentalmente coscienti di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della risoluzione.

 

 

                                   5.   5.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto accolto, annullando pertanto la risoluzione (n. 483) 28 giugno 2010 del municipio di CO 1 e quella governativa che la tutela.

5.2. Visto l'esito non si prelevano né tasse ne spese (art. 28 LPamm). Il comune rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

                                     


Per questi motivi,

visti gli art. 100, 208, 212 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 7 settembre 2010 (n. 4487) del Consiglio di Stato;

1.2.   la risoluzione 28 giugno 2010 (n. 483) con cui il municipio di CO 1 ha approvato e licenziato il messaggio (n. 10-2010).

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Il comune di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario