Incarto n.
52.2010.375

 

Lugano

22 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2010 del

 

 

 

RI 1

patr. da: PA 2

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 settembre 2010 del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 contro la decisione 7 maggio 2010 del municipio di Stabio che gli infligge una multa per violazione materiale delle disposizioni edilizie al mapp. 231 di quel comune;

 

 

viste le risposte:

-    12 ottobre 2010 del Consiglio di Stato,

-    21 ottobre 2010 di CO 1;

 

 

preso atto della replica 29 ottobre 2010 e delle dupliche:

-    6 novembre 2010 del Consiglio di Stato,

-    17 novembre 2010 di CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     CO 1, qui resistente, è proprietario del mapp. 231 di Stabio. Il fondo è situato in località __________, nella zona agricola del piano regolatore.

 

 

B.     a. A seguito del sopralluogo 9 febbraio 2010 dell'Ufficio tecnico comunale sul citato mappale, in occasione del quale si era potuto costatare un deposito non autorizzato di materiale in asfalto frantumato, il 18 febbraio 2010 il municipio di Stabio ha avviato nei confronti di CO 1 un procedimento di contravvenzione per violazione formale e materiale della legge edilizia. Esso ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per inoltrare le osservazioni, uno di 30 giorni per presentare una domanda di costruzione e, nel contempo, ha vietato al proprietario, sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero, del 21 dicembre 1987 (CP; RS 311.0), di eseguire ulteriori interventi sul fondo, in particolare di depositare altro materiale in asfalto frantumato. Nella lettera il municipio indicava anche che, in alternativa all'inoltro della domanda di costruzione, occorreva "rimuovere completamente il materiale abusivamente depositato".

b. Con scritto 2 marzo 2010, CO 1 ha comunicato al municipio che non avrebbe presentato una domanda di costruzione, ma che avrebbe provveduto a rimuovere interamente il materiale dal fondo, cosa che è effettivamente avvenuta.

c. Il 7 maggio 2010, con uno scritto denominato decisione di multa - che annullava e sostituiva una precedente analoga decisione 26 aprile 2010 viziata da errori - il municipio ha inflitto a CO 1 una multa di fr. 500.-, indicando in particolare che questa era dovuta "
per la mancata presentazione della domanda di costruzione in seguito al deposito di materiale in asfalto frantumato sul mappale n. 231 RFD di Stabio e avendo conseguito con questo comportamento una violazione materiale delle disposizioni edilizie".

C.    a. Con ricorso 25 maggio 2010 CO 1 ha contestato la multa davanti al Consiglio di Stato, senza formulare una precisa domanda, il ricorrente ha in sostanza esposto la sua versione dei fatti.

b. Il 15 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione municipale. Secondo il Governo il comune aveva inflitto una multa per una violazione materiale della legislazione edilizia, mentre una simile sanzione era proponibile unicamente per una lesione formale, che il comune aveva però omesso di indicare.

 

 

D.    Con ricorso 4 ottobre 2010 il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento del pronunciato governativo nonché la conferma della decisione 7 maggio 2010 del suo municipio. Innanzitutto, il ricorrente ritiene che anche le violazioni materiali della legge possano essere sanzionate con una multa. In ogni caso, la decisione di multa indicava chiaramente che al resistente veniva rimproverata una violazione formale della legislazione edilizia. La presentazione della domanda di costruzione ordinaria era poi in concreto necessaria: secondo le dichiarazioni di CO 1, infatti, il deposito perdurava dal 1989. Deposito che, siccome situato fuori della zona edificabile e non autorizzabile, integrerebbe anche gli estremi della violazione materiale della legge. Da ultimo, l'azione di contravvenzione non sarebbe prescritta e l'importo rispetterebbe il principio di proporzionalità.

 

 

E.     Tanto il Consiglio di Stato che CO 1 si oppongono all'accoglimento del ricorso con argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nel seguito. Anche dell'ulteriore scambio di allegati, con il quale le parti hanno nella sostanza ribadito le proprie posizioni, si riferirà - se utile - nei considerandi in diritto.

 

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), e 148 cpv. 3 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva del comune è certa (art. 46 cpv. 5 LE) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1 e art. 147 cpv. 3 LOC).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti di causa richiamati dal Consiglio di Stato nonché di quelli prodotti dalle parti davanti al Tribunale. Non vi è dunque necessità di esperire un'istruttoria, del resto nemmeno sollecitata dai contendenti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

2.2.1. Le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con una multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE). Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza.

2.2. Il procedimento di contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore dell'infrazione (denunciato) di un rapporto, che deve indicare le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC). Al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 LOC).




Accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio infligge la multa al trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC). Nella decisione devono fra l'altro essere richiamati: il rapporto di contravvenzione (lett. a) e i motivi della multa (lett. b). Sebbene non soggiaccia a esigenze eccessive in fatto di precisazione, il rapporto di contravvenzione deve comunque chiaramente indicare gli estremi materiali dell'infrazione. Esso permette al prevenuto di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa soltanto se contiene una circostanziata definizione del quadro delle violazioni che gli vengono addebitate.

2.3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto illecito (art. 46 cpv. 5 LE).

 

 

3.Nel caso concreto, la multa è stata inflitta in seguito al deposito non autorizzato di asfalto frantumato sul mapp. 231 di Stabio. In sede di risposta, il resistente ha indicato che tale utilizzazione perdura dal 1989.

3.1. Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in un caso analogo riferito al deposito di materiali e macchinari, l'infrazione alla legislazione edilizia non è costituita dall'apporto del materiale, ma semmai dal cambiamento della destinazione del fondo, che da terreno agricolo è stato trasformato in un luogo di deposito (STA 52.2007.255-7 del 19 febbraio 2008 consid. 3.2., caso che riguardava proprio una procedura incoata dal comune qui ricorrente).

3.2. La decisione municipale risulta silente circa l'accertamento della data dell'infrazione. Tuttavia dev'essere ammesso, in base agli indizi sufficienti agli atti, che il deposito sussiste effettivamente dal momento in cui è stata creata la piazza di compostaggio sul fondo, vale a dire dal 1989 (cfr. anche ricorso pag. 8, in cui il comune sottolinea l'affermazione del ricorrente per sostanziare la permanenza del deposito oltre i tre mesi).




Il comune non ha contestato questa data, limitandosi a sostenere, in sostanza, che quello commesso sia un delitto continuato. Sennonché quest'affermazione contrasta con la giurisprudenza appena richiamata.

3.3. Stante quanto precede, in assenza di indicazioni contrarie, l'azione era da considerarsi ampiamente prescritta. La decisione impugnata appare dunque corretta nel risultato, senza che occorra qui sindacare la bontà delle tesi addotte dalle parti.

 

 

4.Il Tribunale prescinde dal prelevare una tassa di giustizia a carico del comune (art. 28 LPamm); esso dovrà comunque versare un importo per ripetibili al resistente (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune rifonderà al resistente CO 1 fr. 600.- per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 





,

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario