Incarto n.
52.2010.382

 

Lugano

27 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina,
Flavia Verzasconi

 

 

segretaria:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 ottobre 2010 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 settembre 2010 (n. 4815) con la quale il Consiglio di Stato ha comunicato all'insorgente che l'incarico quale gendarme presso la Polizia cantonale sarebbe scaduto definitivamente il 30 novembre 2010 e non sarebbe stato ulteriormente rinnovato;

 

 

vista la risposta 25 ottobre 2010 del Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane;

 

 

letti ed esaminati gli atti;



 

ritenuto,                           in fatto

 

A.  a. RI 1 è stato assunto alle dipendenze dello Stato quale gendarme della Polizia cantonale, con un rapporto d'impiego a tempo determinato dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008, rinnovato in seguito per i periodi 1° dicembre 2008 - 28 febbraio 2009, 1° marzo - 31 maggio 2009, 1° giugno - 31 agosto 2009 e 1° settembre - 30 novembre 2009.


b. L'incarico è stato rinnovato l'ultima volta con risoluzione governativa 15 dicembre 2009 (n. 6518) per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2010. Contro questa decisione RI 1 è insorto il 12 gennaio 2010 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio 21 luglio 2010 (inc. 52.2010.15) ha respinto il gravame, confermando la legittimità dell'incarico per motivi da ricondurre a precise circostanze personali dell'interessato. Infatti, al momento dell'assunzione, nel 2007, era pendente a suo carico un procedimento penale per accadimenti risalenti al periodo in cui era in forza alla Polizia comunale di Lugano, conclusosi con un'assoluzione pronunciata il 6 marzo 2009 dalla Corte di cassazione e revisione penale. In seguito, a causa di un grave eccesso di velocità commesso il 10 ottobre 2008, gli era stata revocata la patente per tre mesi, era stato condannato ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per tre anni e gli era stato inflitto un ammonimento per violazione dei doveri di servizio. Motivi per i quali il Tribunale aveva ritenuto l'autorità di nomina senz'altro legittimata a negare temporaneamente l'idoneità alla nomina dell'insorgente e a mantenerlo in un rapporto di impiego a tempo determinato. Il giudizio in questione è cresciuto incontestato in giudicato.



B.  Con decisione 28 settembre 2010 (n. 4815) il Consiglio di Stato ha comunicato a RI 1 che l'incarico quale gendarme presso la Polizia cantonale sarebbe scaduto definitivamente il 30 novembre 2010 e non sarebbe stato ulteriormente rinnovato. In quest'occasione ha messo in evidenza la sua inidoneità alla funzione di gendarme, avendo egli ripetutamente disatteso i doveri


di servizio a seguito di reiterate infrazioni alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità, di cui l'ultima commessa  il 30 luglio 2010.


C.    Contro la predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto il 6 ottobre 2010 davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale ne chiede l'annullamento e postula il rinvio degli atti al Governo affinchè il mancato rinnovo dell'incarico sia preliminarmente prospettato con una decisione formale munita dell'indicazione relativa alla possibilità di adire la Commissione conciliativa per il personale. In via subordinata, in riforma della decisione impugnata, egli chiede il rinnovo dell'incarico fino al 30 novembre 2011. Postula inoltre che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.


D.    All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane (di seguito: SRU). Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.       

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1) e dall'art. 24a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPOL; RL 1.4.2.1). Certa è la legittimazione del ricorrente, destinatario della decisione impugnata (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2.  Improponibile, poiché non è dato un diritto alla nomina o all'incarico o più in generale un diritto ad essere assunto come dipendente dall'ente pubblico, è la domanda dell'insorgente volta ad ottenere il rinnovo dell'incarico fino al 30 novembre 2011.


1.3.  Per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili le impugnative proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto di precedenti risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e cresciute in giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40).
Orbene, nel caso concreto, con la decisione avversata il Consiglio di Stato ha innanzitutto ribadito quanto già statuito con la precedente risoluzione 15 dicembre 2009, ovvero che l'incarico sarebbe giunto a scadenza il 30 novembre 2010. Sotto questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla prima, è sostanzialmente di mera natura confermativa e non contiene alcun ulteriore aggravio a carico dell'interessato. A ciò aggiungasi che la prima decisione è stata pure confermata, come poc'anzi riportato, con giudizio 21 luglio 2010 della scrivente Autorità rimasto inimpugnato e, quindi, da tempo cresciuto in giudicato. Stante quanto precede, il gravame in oggetto è per questi aspetti inammissibile. D'altra parte però con la decisione avversata il Consiglio di Stato ha pure statuito che l'incarico non sarebbe stato ulteriormente rinnovato. In quanto proposta contro questo specifico punto della risoluzione 28 settembre 2010 l'impugnativa è ammissibile.

1.4. Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).


2.Per principio, i dipendenti dello Stato sono assunti mediante nomina o mediante incarico. La nomina costituisce la regola, l'incarico l'eccezione. La nomina è caratterizzata dalla durata indeterminata del rapporto d'impiego (art. 7 LORD), che l'autorità di nomina può disdire soltanto per giustificati motivi nel rispetto dei termini fissati dall'art. 60 LORD.


La durata dell'incarico è invece predeterminata (art. 15 LORD): il rapporto d'impiego cessa ope temporis, per semplice decorrenza del termine prestabilito. Dunque il rapporto di impiego di questa categoria di dipendenti cessa automaticamente alla scadenza del periodo per il quale sono stati assunti. Pertanto la legge, per un verso, riserva all'autorità la facoltà di sopprimere gli incarichi lasciandoli scadere senza rinnovarli e, per altro verso, non garantisce all'incaricato un diritto preferenziale all'ottenimento di un rinnovo dell'incarico (STA 52.2010.15 del 21 luglio 2010 consid. 3.1 e STA 52.2009.406 del 1° giugno 2010 consid. 3.1). Per questi motivi, il mancato rinnovo dell'incarico non deve essere preliminarmente prospettato con una decisione formale munita dell'indicazione relativa alla possibilità di adire la Commissione conciliativa per il personale; facoltà riservata ai rapporti di impiego basati su una nomina (art. 53 LORD).
Nel caso di specie, l'incarico del ricorrente è cessato automaticamente il 30 novembre 2010, ossia allo scadere del termine prefissato nella decisione del 15 settembre 2009, cresciuta in giudicato, e ribadito nella risoluzione governativa qui avversata.


3.Il Tribunale rileva in ogni caso a titolo abbondanziale che la SRU ha giustificato il giudizio impugnato sulla base dell'inidoneità alla funzione di gendarme del ricorrente, avendo egli ripetutamente disatteso i doveri di servizio. Ciò che avrebbe pure comportato la rottura del rapporto di fiducia. Sotto questo profilo la decisione avversata non presta il fianco a critica alcuna. Innanzitutto il grave eccesso di velocità risalente al 10 ottobre 2008 e le conseguenze che ne sono derivate avevano già duramente scosso il rapporto di fiducia alla base dell'assunzione. Tant'è che il Consiglio di Stato aveva ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo alla nomina e lo aveva pertanto giustamente mantenuto in un rapporto di impiego a tempo determinato; decisione, questa, confermata anche da questo Tribunale (cfr. supra, consid. A.b). In secondo luogo, a poco più di sette mesi dall'ultimo rinnovo, entro il periodo di sospensione condizionale ed in dispregio dell'ammonimento ricevuto a suo tempo, il 30 luglio 2010 l'insorgente ha nuovamente commesso una grave infrazione alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità, peraltro ammessa dal ricorrente medesimo (cfr. rapporto di costatazione e verbale di interrogatorio 30 luglio 2010 agli atti). Ora, la sua condotta nel corso degli ultimi anni è stata indubbiamente riprovevole. La gravità delle infrazioni da lui reiteratamente commesse è poi oggettivamente accresciuta dalla funzione che all'epoca rivestiva quale gendarme, come pure dalla recidiva, ed è tale da provocare inevitabilmente e definitivamente la rottura del rapporto di fiducia alla base della sua assunzione. Di fronte a queste circostanze, l'autorità di nomina era senz'altro legittimata a negare il rinnovo dell'incarico, indipendentemente dalla concreta sanzione amministrativa e/o penale che verrà inflitta al ricorrente dalle competenti autorità per l'ultima infrazione commessa.


4.Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve quindi essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).



 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;


dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.



                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).



                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria