|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
|
|
segretaria: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 28 settembre 2010 (n. 4815) con la quale il Consiglio di Stato ha comunicato all'insorgente che l'incarico quale gendarme presso la Polizia cantonale sarebbe scaduto definitivamente il 30 novembre 2010 e non sarebbe stato ulteriormente rinnovato; |
vista la risposta 25 ottobre 2010 del Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è stato assunto alle dipendenze dello Stato quale gendarme della Polizia cantonale, con un rapporto d'impiego a tempo determinato dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008, rinnovato in seguito per i periodi 1° dicembre 2008 - 28 febbraio 2009, 1° marzo - 31 maggio 2009, 1° giugno - 31 agosto 2009 e 1° settembre - 30 novembre 2009.
b. L'incarico è stato rinnovato l'ultima volta con risoluzione governativa 15
dicembre 2009 (n. 6518) per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre
2010. Contro questa decisione RI 1 è insorto il 12 gennaio 2010 davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, che con giudizio 21 luglio 2010 (inc.
52.2010.15) ha respinto il gravame, confermando la legittimità dell'incarico
per motivi da ricondurre a precise circostanze personali dell'interessato. Infatti,
al momento dell'assunzione, nel 2007, era pendente a suo carico un procedimento
penale per accadimenti risalenti al periodo in cui era in forza alla Polizia
comunale di Lugano, conclusosi con un'assoluzione pronunciata il 6 marzo 2009
dalla Corte di cassazione e revisione penale. In seguito, a causa di un grave
eccesso di velocità commesso il 10 ottobre 2008, gli era stata revocata la
patente per tre mesi, era stato condannato ad una pena pecuniaria sospesa
condizionalmente per tre anni e gli era stato inflitto un ammonimento per violazione
dei doveri di servizio. Motivi per i quali il Tribunale aveva ritenuto l'autorità
di nomina senz'altro legittimata a negare temporaneamente l'idoneità alla
nomina dell'insorgente e a mantenerlo in un rapporto di impiego a tempo
determinato. Il giudizio in questione è cresciuto incontestato in giudicato.
B. Con decisione 28 settembre 2010 (n. 4815) il Consiglio di Stato ha
comunicato a RI 1 che l'incarico quale gendarme presso la Polizia cantonale
sarebbe scaduto definitivamente il 30 novembre 2010 e non sarebbe stato
ulteriormente rinnovato. In quest'occasione ha messo in evidenza la sua
inidoneità alla funzione di gendarme, avendo egli ripetutamente disatteso i
doveri
di servizio a seguito di reiterate infrazioni alle norme della circolazione
stradale per eccesso di velocità, di cui l'ultima commessa il 30 luglio 2010.
C. Contro la predetta risoluzione governativa RI 1 è insorto il 6 ottobre
2010 davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale ne chiede
l'annullamento e postula il rinvio degli atti al Governo affinchè il mancato
rinnovo dell'incarico sia preliminarmente prospettato con una decisione formale
munita dell'indicazione relativa alla possibilità di adire la Commissione
conciliativa per il personale. In via subordinata, in riforma della decisione impugnata,
egli chiede il rinnovo dell'incarico fino al 30 novembre 2011. Postula inoltre
che venga concesso l'effetto sospensivo al gravame.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione delle risorse umane (di seguito: SRU). Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 67 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1) e dall'art. 24a della
legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPOL; RL 1.4.2.1). Certa è la
legittimazione del ricorrente, destinatario della decisione impugnata (art. 43
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1).
1.2. Improponibile, poiché non è dato un diritto alla nomina o all'incarico o
più in generale un diritto ad essere assunto come dipendente dall'ente
pubblico, è la domanda dell'insorgente volta ad ottenere il rinnovo dell'incarico
fino al 30 novembre 2011.
1.3. Per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che
si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno
respinti siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere
illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole
motivo la sicurezza del diritto. A maggior ragione vanno dichiarati irricevibili
le impugnative proposte contro decisioni che si limitano a ribadire il contenuto
di precedenti risoluzioni già passate al vaglio delle autorità di ricorso e
cresciute in giudicato formale (RDAT I-1998 n. 40).
Orbene, nel caso concreto, con la decisione avversata il Consiglio di Stato ha
innanzitutto ribadito quanto già statuito con la precedente risoluzione 15
dicembre 2009, ovvero che l'incarico sarebbe giunto a scadenza il 30 novembre
2010. Sotto questo profilo pertanto la seconda decisione, per rapporto alla
prima, è sostanzialmente di mera natura confermativa e non contiene alcun
ulteriore aggravio a carico dell'interessato. A ciò aggiungasi che la prima
decisione è stata pure confermata, come poc'anzi riportato, con giudizio 21
luglio 2010 della scrivente Autorità rimasto inimpugnato e, quindi, da tempo
cresciuto in giudicato. Stante quanto precede, il gravame in oggetto è per
questi aspetti inammissibile. D'altra parte però con la decisione avversata il
Consiglio di Stato ha pure statuito che l'incarico non sarebbe stato ulteriormente
rinnovato. In quanto proposta contro questo specifico punto della risoluzione
28 settembre 2010 l'impugnativa è ammissibile.
1.4. Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Per principio, i dipendenti dello Stato sono assunti mediante nomina
o mediante incarico. La nomina costituisce la regola, l'incarico l'eccezione. La
nomina è caratterizzata dalla durata indeterminata del rapporto d'impiego (art.
7 LORD), che l'autorità di nomina può disdire soltanto per giustificati motivi
nel rispetto dei termini fissati dall'art. 60 LORD.
La durata dell'incarico è invece predeterminata (art. 15 LORD): il rapporto d'impiego
cessa ope temporis, per semplice decorrenza del termine prestabilito. Dunque
il rapporto di impiego di questa categoria di dipendenti cessa automaticamente
alla scadenza del periodo per il quale sono stati assunti. Pertanto la legge,
per un verso, riserva all'autorità la facoltà di sopprimere gli incarichi
lasciandoli scadere senza rinnovarli e, per altro verso, non garantisce all'incaricato
un diritto preferenziale all'ottenimento di un rinnovo dell'incarico (STA
52.2010.15 del 21 luglio 2010 consid. 3.1 e STA 52.2009.406 del 1° giugno 2010
consid. 3.1). Per questi motivi, il mancato rinnovo dell'incarico non deve
essere preliminarmente prospettato con una decisione formale munita dell'indicazione
relativa alla possibilità di adire la Commissione conciliativa per il personale;
facoltà riservata ai rapporti di impiego basati su una nomina (art. 53 LORD).
Nel caso di specie, l'incarico del ricorrente è cessato automaticamente il 30
novembre 2010, ossia allo scadere del termine prefissato nella decisione del 15
settembre 2009, cresciuta in giudicato, e ribadito nella risoluzione
governativa qui avversata.
3.Il Tribunale rileva in ogni caso a titolo abbondanziale che la SRU
ha giustificato il giudizio impugnato sulla base dell'inidoneità alla funzione
di gendarme del ricorrente, avendo egli ripetutamente disatteso i doveri di
servizio. Ciò che avrebbe pure comportato la rottura del rapporto di fiducia. Sotto
questo profilo la decisione avversata non presta il fianco a critica alcuna.
Innanzitutto il grave eccesso di velocità risalente al 10 ottobre 2008 e le
conseguenze che ne sono derivate avevano già duramente scosso il rapporto di
fiducia alla base dell'assunzione. Tant'è che il Consiglio di Stato aveva
ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo alla nomina e lo aveva pertanto
giustamente mantenuto in un rapporto di impiego a tempo determinato; decisione,
questa, confermata anche da questo Tribunale (cfr. supra, consid. A.b). In
secondo luogo, a poco più di sette mesi dall'ultimo rinnovo, entro il periodo
di sospensione condizionale ed in dispregio dell'ammonimento ricevuto a suo
tempo, il 30 luglio 2010 l'insorgente ha nuovamente commesso una grave infrazione
alle norme della circolazione stradale per eccesso di velocità, peraltro ammessa
dal ricorrente medesimo (cfr. rapporto di costatazione e verbale di
interrogatorio 30 luglio 2010 agli atti). Ora, la sua condotta nel corso degli
ultimi anni è stata indubbiamente riprovevole. La gravità delle infrazioni da
lui reiteratamente commesse è poi oggettivamente accresciuta dalla funzione che
all'epoca rivestiva quale gendarme, come pure dalla recidiva, ed è tale da provocare
inevitabilmente e definitivamente la rottura del rapporto di fiducia alla base
della sua assunzione. Di fronte a queste circostanze, l'autorità di nomina era
senz'altro legittimata a negare il rinnovo dell'incarico, indipendentemente
dalla concreta sanzione amministrativa e/o penale che verrà inflitta al
ricorrente dalle competenti autorità per l'ultima infrazione commessa.
4.Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve quindi essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria