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Incarti n. 52.2010.469 |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2010 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7
e di
S__________ C__________ D__________ E__________ tutti inizialmente patrocinati da: __________, __________, ora rappresentati da: D__________, |
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contro |
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la decisione 22 settembre 2010 (n. 4752) del Consiglio di Stato, che respinge, per quanto ricevibile, il gravame inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 29 marzo 2010 con la quale il consiglio comunale di Massagno ha approvato la convenzione per la pianificazione intercomunale del comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno e concesso un credito di fr. 140'000.- per lo svolgimento dei lavori di pianificazione intercomunale e di verifica delle modalità di gestione economico-finanziario dello sviluppo del comparto; |
viste le risposte:
- 26 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;
- 29 ottobre 2010 del municipio di Massagno;
- 29 ottobre 2010 della Sezione dello sviluppo territoriale (SST);
- 29 ottobre 2010 della presidente del consiglio comunale di Massagno, CO 2;
vista la replica 29 ottobre 2010 di RI 1 e llcc e le dupliche:
- 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato;
- 22 dicembre 2010 del municipio di Massagno;
- 17 gennaio 2010 della presidente
del consiglio comunale di Massagno,
CO 2;
vista la replica 25 novembre 2010 di S__________ e llcc e le dupliche:
- 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato;
- 22 dicembre 2010 del municipio di Massagno;
- 17 gennaio 2010 della
presidente del consiglio comunale di Massagno,
CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 13 gennaio 2010 il municipio di Massagno ha licenziato il
messaggio municipale (n. 2112) concernente la richiesta di un credito di fr.
140'000.- per l'allestimento del PR-TriMa - piano regolatore intercomunale
del comparto "trincea ferroviaria" con la città di Lugano nell'ambito
dell'attuazione del masterplan città Alta (modulo 2). Con esso l'esecutivo comunale ha domandato al legislativo di
risolvere:
"1. È adottata la
convenzione del 27 ottobre 2008 per la pianificazione inter- comunale del
comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano - Massagno (TriMa),
ai sensi dell'art. 16 RLALPT.
2. È concesso un credito di fr. 140'000.- per lo svolgimento dei lavori di pia- nificazione
intercomunale e di verifica delle modalità di gestione economi- co-finanziario
dello sviluppo del comparto.
3. L'utilizzo del credito è subordinato all'approvazione della rispettiva
quota parte della città di Lugano.
4. L'importo sarà a carico del conto investimenti ed ammortizzato a norma di LOC."
b. Le commissioni della gestione e delle petizioni hanno reso i rispettivi
rapporti. Quest'ultima ha in particolare proposto una modifica della
convenzione, come segue (punto 2.1., secondo capoverso):
"A tal fine si fa
riferimento fanno
stato agli
atti del masterplan città alta, in particolare ai relativi piano
generale, piano degli azzonamenti, piano del traffico e piano del paesaggio,
ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto peraltro
non ancora comprensivi delle sopraggiunte, ed al momento attuale non ancora
conosciute, esigenze i SUPSI e FFS, principali fruitori e proprietari del
comparto."
c. Il 29 marzo 2010 il consiglio comunale di
Massagno, riunitosi in seduta straordinaria, ha adottato la risoluzione con la
modifica proposta dalla commissione delle petizioni. La deliberazione è stata
pubblicata all'albo comunale dal 31 marzo 2010.
B. a. Il 22 aprile 2010 i ricorrenti citati in epigrafe sono insorti davanti
al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della risoluzione appena
descritta. Essi hanno domandato, inoltre, che il comune fosse invitato ad
adottare "gli accordi necessari con le autorità
pianificatorie dei tre moduli del MP, in modo tale da permettere un processo
pianificatorio unitario, sorretto da un interesse pubblico complessivo, e garantendo
una partecipazione completa dei cittadini dei comuni interessati alla pianificazione
prevista dal MP."
Secondo gli insorgenti la convenzione e il credito approvati violavano la
legislazione pianificatoria e formalità essenziali quali l'esistenza di un
interesse pubblico e l'informazione e partecipazione della popolazione. La
suddivisione in tre moduli della pianificazione, oltre che ostare al principio
della coordinazione, aveva precluso al legislativo comunale la possibilità di
esprimersi sull'insieme del masterplan. Tanto più che i moduli erano interdipendenti
tra loro e, quindi, l'accettazione di uno condizionava l'assetto dell'altro. In
particolare, i ricorrenti hanno contestato il vincolo stabilito dal modulo 3
relativo al viale della stazione, ritenuto carente di interesse pubblico e
contrario al piano direttore (PD) e al piano dei trasporti del Luganese (PTL),
che appunto veniva giocoforza considerato nel modulo 2, senza poter essere
valutato nell'insieme. Siccome il masterplan era molto dettagliato, s'imponeva
subito di avviare un processo di informazione e partecipazione della popolazione.
b. Il 22 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto
ricevibile, il ricorso. Innanzitutto il Governo ha ritenuto che la decisione era
stata presa dal consiglio comunale con piena cognizione di causa e sulla base
di documenti e informazioni sufficientemente dettagliati. Il masterplan cui fa
riferimento la convenzione, non essendo un piano previsto dalla legislazione
pianificatoria, non era soggetto alla specifica procedura di adozione,
segnatamente al rispetto dei disposti relativi all'informazione e alla
partecipazione della popolazione. L'iter pianificatorio in quanto tale non era
ancora stato avviato. La convenzione in esame altro non era che un accordo, a
carattere unicamente indicativo, tra gli esecutivi comunali di Massagno e di
Lugano per individuare degli obiettivi comuni. Da ultimo, la decisione di limitare
al modulo 2 il piano regolatore intercomunale era un problema di opportunità, che
poteva essere esaminato unicamente nell'ambito della futura procedura pianificatoria.
C. a. Con impugnativa 13 ottobre 2010 i ricorrenti indicati in epigrafe
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
l'annullamento del pronunciato governativo. Secondo gli insorgenti, la
convenzione sarebbe nulla poiché il perimetro a essa annesso non corrisponderebbe
a quello del modulo 2
stabilito nel masterplan e questo benché all'art. 1 della convenzione sia
precisato l'impegno dei comuni a pianificare proprio il comprensorio definito
dal modulo 2. La nullità della decisione impugnata risiederebbe nell'aver
assunto nella convenzione elementi del masterplan non pertinenti. Tanto più
che, nel frattempo, il consiglio comunale di Lugano, con l'adesione del suo municipio,
ne ha modificato il tenore. La decisione 29 marzo 2010 del consiglio comunale
di Massagno, che modifica il perimetro del piano regolatore TriMa rompendo
irrazionalmente l'unitarietà progettuale del comparto, impedirebbe dunque una
pianificazione razionale e armonica dell'area della stazione ferroviaria di Lugano.
Ciò contrasterebbe con gli art. 1-3 della legge federale sulla pianificazione del
territorio, del 22 giugno 1979; LPT; RS 700: donde l'illegalità della decisione
impugnata. Violazione che si estenderebbe all'art. 4 LPT, poiché priverebbe
della possibilità di una partecipazione reale della popolazione. Contrariamente
a quanto assunto dal Consiglio di Stato, dunque, non si tratterebbe di un
semplice problema di opportunità, ma di legalità della decisione.
b. Il Governo, con la risposta, si limita a
chiedere che il ricorso sia respinto, confermando quanto stabilito nella
decisione impugnata.
c. Il municipio di Massagno, agente per il comune chiede, in via principale, che
il ricorso sia dichiarato irricevibile; in via subordinata domanda che sia
respinto. Innanzitutto il comune ribadisce come il ricorso davanti al Governo
doveva essere dichiarato irricevibile, in quanto riferito a censure sollevabili
unicamente nell'ambito della procedura pianificatoria. Ma anche l'impugnativa davanti
a questo Tribunale sarebbe inammissibile, poiché i motivi di annullamento
invocati sarebbero diversi da quelli sollevati in prima istanza, ponendo così
delle domande nuove.
Nel merito il municipio ricorda
innanzitutto l'iter che ha preceduto la decisione comunale, sottolineando come
la popolazione sia stata informata a due riprese dell'avanzamento del progetto
pianificatorio che concerne la copertura della "trincea" e questo benché
ciò non fosse necessario: il masterplan sarebbe da intendersi quale semplice
studio di base e non un piano ai sensi della legislazione sulla pianificazione
territoriale. In ogni caso l'informazione e la partecipazione della popolazione
verranno messe in atto a tempo debito come previsto dalla legge.
In merito alle tesi avanzate dai ricorrenti dinanzi a questo Tribunale, il
municipio di Massagno spiega che le modifiche apportate dal consiglio comunale
di Lugano sono limitate e vanno nella direzione di quelle già adottate dal
legislativo di Massagno. Il municipio soggiunge quindi che, non appena concluso
il presente iter procedurale, sottoporrà al consiglio comunale un messaggio per
l'adeguamento della convenzione, la cui sostanza, comunque, non sarà alterata. Quanto
alla modifica del perimetro del comparto del piano regolatore TriMa rispetto al
modulo 2 del masterplan, esso specifica che quest'ultimo non fisserebbe dei
perimetri esatti per i singoli moduli. A far stato sarebbe la planimetria
annessa alla convenzione. In ogni caso la censura non porterebbe a un annullamento
ai sensi dell'odierno procedimento, poiché dovrebbe essere sollevata
nell'ambito della procedura pianificatoria. La coordinazione tra i due comuni, soggiunge,
oltre a essere prevista dalla legge, è garantita proprio dalla convenzione impugnata.
d. La Sezione dello sviluppo territoriale chiede che il gravame sia dichiarato
irricevibile. Sottolinea in particolare che le questioni rilevanti all'opportunità
di una scelta non sono sindacabili in questa procedura, che si deve limitare
alla verifica del rispetto della legalità delle decisioni. La decisione
impugnata non lede, in particolare, l'art. 4 LPT, poiché né il masterplan né la
convezione adottata costituiscono degli strumenti pianificatori. Quanto alla
presunta lesione della garanzia della libera e consapevole espressione del
voto, essa sarebbe già stata esclusa dal Consiglio di Stato con spiegazione
diffusa.
e. La presidente del consiglio comunale ha comunicato di non aver osservazioni
particolari da formulare.
D. a. Il 25 novembre 2010, C__________, E__________
e D__________, che funge ora anche da rappresentante, hanno presentato una
replica, confermando la loro richiesta di annullare la decisione del consiglio
comunale, al pari di quella governativa che l'ha protetta. Il Tribunale ha
dunque dovuto procedere alla scissione e all'apertura di un secondo incarto,
relativo a questo gruppo di ricorrenti (n. 52.2010.469).
B__________ e llcc spiegano che il 14 giugno 2010 anche il consiglio comunale
di Lugano ha approvato la convenzione, apportandovi tuttavia una serie di
modifiche. Essi sottolineano di ritenere che il municipio di Massagno intenda allinearsi
alla posizione di Lugano e quindi, in parte, a quella dei ricorrenti. Pertanto,
l'atteggiamento del municipio - che si oppone all'accoglimento del ricorso - sarebbe
contraddittorio. Criticano inoltre la presenza di elementi pianificatori nella
convenzione, che dovrebbero invece essere demandati alla successiva procedura.
L'approvazione della convenzione sarebbe stata falsata dalla mancata informazione
del consiglio comunale da parte del municipio, in special modo in relazione
all'invito espresso dalla commissione della pianificazione del territorio del
consiglio comunale di Lugano, per il tramite del suo municipio, di coordinare i
lavori. Ritiene che ciò abbia influito sul rifiuto del legislativo di rinviare
il messaggio al municipio. I ricorrenti sollevano poi dubbi sulla facoltà del
consiglio comunale di modificare la convezione se, come sostiene il Governo, si
tratta di un semplice accordo tra i municipi. Dubbia sarebbe anche la portata
della convenzione, in particolare la sua influenza sul futuro processo pianificatorio.
Anche per questo motivo la convenzione dovrebbe limitarsi a coordinare quest'ultimo,
senza imporre già soluzioni (indici, indirizzi, azzonamenti ecc.). Ritengono
poi incomprensibile il fatto che non si possa discutere il perimetro della
pianificazione già in questa fase. Da ultimo l'informazione e partecipazione
della popolazione andrebbe fatta già ora, per evitare che si trasformino in
seguito in una mera formalità.
b. Il 29 novembre 2010 anche RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 hanno presentato,
per il tramite dell'iniziale patrocinatore, una replica.
RI 1 e llcc sostengono di essersi limitati
ad addurre nuove censure e non a modificare la domanda, per cui il gravame sarebbe
ricevibile. Hanno poi, in particolare, ribadito che il problema dell'estensione
del perimetro della pianificazione non sarebbe una questione di opportunità ma
di legalità; essi hanno quindi presentato due pareri, uno dell'arch. A__________
e l'altro dell'ing. P__________.
c. Con le rispettive dupliche il Consiglio di Stato e il municipio hanno
confermato le loro domande. Degli argomenti si dirà, se necessario, in seguito.
La presidente del consiglio comunale si è limitata a confermare che "il Consiglio comunale del 29 marzo 2010 non era
stato informato dal Municipio, dell'invito, presentato dalla commissione della
pianificazione di Lugano tramite una lettera, 'volto a coordinare i lavori fra
i due legislativi' ".
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
(art. 208 cpv. 1 legge organica comunale, del 10 marzo 1987; LOC; RL
2.1.1.2) e il ricorso è stato inoltrato tempestivamente (art.
46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 209
lett. a LOC).
1.2. La domanda posta dai ricorrenti è
sostanzialmente identica a quella formulata davanti al Consiglio di Stato: essi
intendono ottenere l'annullamento della decisione comunale impugnata. Il ricorso
davanti al Tribunale non integra, dunque, gli estremi di una domanda nuova, vietata
dalla procedura (art. 63 cpv. 2 LPamm). Benché nel ricorso venga
(impropriamente) evocata una presunta nullità della risoluzione del legislativo
comunale, questa non si è tradotta nella richiesta di dichiarare nulla la convenzione,
la cui ricevibilità sarebbe effettivamente dubbia. Pretendere altrimenti sarebbe
formalismo eccessivo, anche se in concreto il ricorso è stato redatto da un
avvocato. A torto, quindi, il comune resistente pretende che il gravame sia
dichiarato irricevibile, confondendo la portata delle censure con quella delle
conclusioni.
1.3. Il ricorso è, quindi, ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel
merito. Come visto la suddivisione in due incarti è dovuta alla presentazione
di due distinte repliche da parte dei ricorrenti, che si sono scissi in due
gruppi. Il fondamento di fatto, tuttavia, non è mutato. Gi incarti vengono,
pertanto, congiunti e decisi con un'unica pronuncia.
1.4. La decisione può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). L' incarto trasmesso dal Consiglio di Stato e i
documenti prodotti dalle parti in questa sede forniscono a questo Tribunale
tutti gli elementi necessari.
2. Dev'essere in primo luogo disattesa l'asserita - e invero appena accennata - violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti, perché il Consiglio di Stato non sarebbe entrato, se non molto parzialmente, nelle problematiche del ricorso. Ora, a prescindere dalla manifesta carenza di motivazione di questa censura, in ogni caso la criticata decisione adempie alle condizioni poste dagli art. 26 LPamm e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Queste norme non pongono esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a.aa i.f.). Ciò è effettivamente avvenuto, per cui la censura dev'essere respinta.
3. I ricorrenti sollevano una serie di censure relative a violazioni
della legislazione pianificatoria e dei principi che la reggono. In merito il
Tribunale considera quanto segue.
3.1.
3.1.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica
all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto
di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art.
34 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), dispone
inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso
la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio
effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e
nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione,
effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo,
è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale,
l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del
diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale amministrativo
successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in
particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla
deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi
in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza
inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è
invece volta a permettere l'impugnazione, innanzi al Consiglio di Stato
dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente, del contenuto
del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23
consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26
giugno 2003, 52.2002.396 del 21 novembre 2002, 52.2001.324 del 15 novembre
2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 348 ad art. 35 LALPT, con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la
precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979
n. 5).
3.1.2. Tale soluzione permette di evadere celermente, prima dell'esame di
merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita
a livello comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un
annullamento dello stesso, a distanza di anni dalla sua adozione e - talora -
successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi puramente
formali. Considerazioni, queste, che inducono ad auspicare, de lege ferenda,
che la procedura di ricorso a seguito della prima pubblicazione del piano
regolatore, ossia di quella effettuata dal presidente del legislativo comunale
immediatamente dopo la sua adozione (art. 74 cpv. 1 LOC), venga estesa anche
alla verifica di quei principi formali della legislazione pianificatoria che
incidono direttamente sulla procedura di adozione del piano regolatore e la cui
disattenzione condurrebbe pertanto al menzionato, temuto risultato di
annullamento del piano dopo anni dalla sua accettazione a livello comunale. È
il caso, in particolare, per le disposizioni concernenti l'informazione e la
partecipazione della popolazione (art. 4 cpv. 1 e 2 LPT; art. 32 seg. LALPT),
il cui ossequio viene attualmente vagliato solo al momento dei ricorsi
presentati a seguito della seconda pubblicazione del piano regolatore, eseguita
dal municipio a norma dell'art. 34 cpv. 2 LALPT (cfr. RDAT II-1999 n. 23
consid. 3).
3.2. Nel caso concreto, attraverso la deliberazione impugnata il consiglio
comunale non ha adottato un piano regolatore, ma unicamente una convenzione
relativa al suo allestimento. Pertanto, tutte le censure sollevate dagli
insorgenti che riguardano tematiche pianificatorie sono improponibili in questa
procedura. In ogni caso, la convenzione non contiene elementi pianificatori
vincolanti proprio a seguito della sua modifica operata dal legislativo in sede
di deliberazione, attraverso la quale la portata cogente dell'impegno
scaturente dall'art. 5.5, ossia la messa in atto da parte degli organi comunali
dei principi sanciti all'art. 2 e in particolare 2.2 della convenzione, non ha
per effetto di assumere i contenuti del masterplan.
A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque disatteso le censure relative alla
pianificazione del territorio. Esso ha tuttavia dichiarato irricevibile il
gravame in merito a queste tematiche. A torto, poiché ad essere inammissibili
erano le censure sollevate, non certo la domanda di annullamento della
decisione impugnata, legittima. Ciò, tuttavia, non influisce sull'esito della
presente procedura.
4. Nelle repliche i ricorrenti hanno sostenuto che la querelata decisione
è stata adottata attraverso una procedura viziata. Tale censura, inerente alla
LOC e pertanto ricevibile (supra, 3.1), viene esaminata qui appresso.
4.1. L'art. 212 LOC stabilisce che le singole decisioni degli organi comunali
sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di
regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi
diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione
non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad
atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere
che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d)
e, infine, qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi
o da regolamenti (lett. e).
Le decisioni del legislativo comunale, dunque, non sono annullabili soltanto
quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge
o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da
processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole
espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di
una libera e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente
informazione sul tema della deliberazione. Un'adeguata conoscenza dell'oggetto
in discussione è garanzia di correttezza della decisione adottata.
Il compito principale di informare il legislativo comunale incombe al municipio,
che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti
convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 rispettivamente 56 cpv.
1 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle
commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica,
volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 rispettivamente 56
cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione
che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il
sindaco e i municipali possono parteciparvi allo scopo di chiarire e completare
le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo
(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC; inoltre RDAT I-1995 n. 1 consid. 3.2. con rinvii).
Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività
dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle
commissioni attraverso i relativi rapporti è comunque limitato. Informazioni
carenti o errate contenute nei messaggi che il municipio sottopone al legislativo
comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita
soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo
deliberante ne è stato fuorviato o non ha comunque potuto determinarsi con la
necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1. con rinvii).
4.2.
4.2.1. Il 25 marzo 2010 il municipio di Lugano ha scritto la seguente lettera a
quello di Massagno:
"Onorevole Signor Sindaco,
Onorevole Signora e Signori Municipali,
la Commissione della Pianificazione del Territorio della Città di Lugano, con
scritto del 17 marzo scorso, ha espresso alcune considerazioni e richieste nell'ambito
dell'esame del Messaggio municipale per l'approvazione del PR-TriMa,
attualmente al vaglio anche del Vostro Legislativo comunale.
Nello specifico, l'On. Cristina Zanini-Barazaghi, Presidente della succitata
Commissione, rimarcava la complessità e l'interdipendenza dei lavori delle
omonime Commissioni di Lugano e Massagno in questo specifico caso, che
coinvolge entrambi i territori, chiedendo nel contempo allo scrivente Municipio
di definire una modalità operativa che permetta quantomeno lo scambio di opinioni
fra le due Commissioni.
Il Municipio di Lugano ha preso atto nella sua seduta del 24 marzo 2010 della
richiesta presentata e Vi invita, oltre a valutare la questione, a voler far da
tramite nei confronti della Vostra Commissione preposta all'esame della
tematica in oggetto, accennando loro dell'iniziativa.
(…)"
Questa lettera è pervenuta al municipio di Massagno il 29 marzo 2010, vale a
dire il giorno stesso in cui ha avuto luogo l'adozione della delibera
contestata (cfr. doc. 1 della replica di B__________ e llcc, circostanza
confermata in sede di duplica dal municipio di Massagno).
4.2.2. I ricorrenti ritengono che la controversa deliberazione del consiglio comunale
sia viziata dalla mancata comunicazione da parte del municipio al consiglio
comunale della ricezione di questa missiva. La censura è infondata.
Innanzitutto - come peraltro sottolinea il municipio - la lettera che gli era
indirizzata è giunta quando ormai le commissioni del consiglio comunale avevano
già concluso il loro lavoro e avevano rassegnato i rispettivi rapporti. Come visto
la commissione delle petizioni ha proposto una modifica della convenzione,
condivisa da quella della gestione. Nessuna delle due commissioni ha ritenuto
di dover prendere contatto con l'omologa commissione di Lugano per concordare
eventuali interventi sul testo della convenzione. Adeguandosi a tale modo di
procedere il consiglio comunale ha quindi rinunciato a promuovere uno scambio
di opinioni con quello di Lugano. La questione di un eventuale rinvio del
messaggio è per giunta stata lungamente dibattuta, finendo per essere scartata con
una nettissima maggioranza (22 contrari, 6 favorevoli e 0 astenuti). Dalla
lettura del verbale emerge come il consiglio comunale abbia inteso andare
avanti con determinazione sulla strada dell'adozione della convenzione, ritenendo
che vi fosse una situazione di urgenza, dettata dal desidero di cogliere l'opportunità
di insediare il campus SUPSI sul territorio comunale. Occorre concludere che
per il consiglio comunale la comunicazione della richiesta del comune di Lugano
- dell'ultimo minuto - sarebbe stata ininfluente. È in piena consapevolezza,
infatti, che il legislativo ha adottato un testo che sapeva divergere da quello
sottoscritto dai due municipi, accettando così di non coordinare i lavori
tramite un incontro preventivo. Del resto, la rinuncia del legislativo di
concordare le modifiche della convenzione con il comune di Lugano non appare
lesiva del diritto.
4.3. In definitiva, come rettamente individuato dal Governo, il municipio ha
compiutamente ragguagliato il consiglio comunale su tutti gli elementi
necessari per la deliberazione. Da questo profilo la decisione è immune da
violazioni della legge e dev'essere confermata.
5. Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Essi verseranno inoltre le ripetibili per la procedura in questa sede al comune di Massagno (art. 31 LPamm), commisurate al lavoro occasionato.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Essi rifonderanno inoltre fr. 2'000.- al comune di Massagno per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario