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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 18 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 29 settembre 2010 del Consiglio di Stato (n. 4909) che respinge l'impugnativa interposta dai ricorrenti avverso la risoluzione 30 giugno 2010 con cui il municipio di Porza ha negato loro il permesso a posteriori per la rimozione del terrapieno a valle della loro abitazione (part. __________); |
viste le risposte:
- 26 ottobre 2010 del Consiglio di Stato;
- 4 novembre 2010 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1,
qui ricorrenti, sono proprietari di un'abitazione situata nella zona
residenziale R2 del comune di Porza su un terreno (part. __________) in pendio.
Con domanda di costruzione 4 aprile 2006, gli insorgenti hanno chiesto al
municipio il permesso di sopraelevare il loro edificio al fine di creare nuovi
spazi abitabili nel sottotetto. In base alla documentazione allegata, l'intervento
prevedeva di innalzare e sostituire il tetto esistente a quattro falde con uno a
due falde, con il colmo orientato sull'asse nord-sud. A valle, a ridosso della
facciata est, per una lunghezza di ca. m 10 (sino all'area destinata ad
accedere all'autorimessa), era inoltre prevista la formazione di un terrapieno
alto m 0.50 e largo m 3.00. I piani allegati indicavano un'altezza del colmo dell'edificio
di m 8.50, rilevata non perpendicolarmente al terreno direttamente sottostante,
ma per rapporto al terrapieno sistemato più a valle.
Respinte le opposizioni di alcuni vicini, il 20 giugno 2006 il municipio ha
rilasciato agli insorgenti il permesso richiesto.
Al termine dei lavori, il 18 dicembre 2007, il municipio ha confermato ai
ricorrenti che la sistemazione esterna era stata effettuata conformemente alla
predetta licenza edilizia.
b. Nel corso del 2008, su segnalazione dei vicini CO 2, il municipio ha
constatato che il terrapieno a valle, a ridosso della facciata est, era stato
rimosso. Ritenendo la presenza di quest'ultimo determinante ai fini del rispetto
dell'altezza massima al colmo (m 8.50) prevista dall'art. 39 cpv. 2 delle norme
di attuazione del piano regolatore di Porza (NAPR), dopo vicissitudini che non
occorre rievocare, con scritto 15 marzo 2010 il municipio ha invitato i
ricorrenti a inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la sua rimozione.
Dando seguito a tale invito, il 29 marzo 2010 i ricorrenti hanno presentato al
municipio l'istanza richiesta, nella forma della notifica.
Al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 (part. __________), rilevando
in particolare come, a seguito dell'avvenuto allontanamento del terrapieno, il
colmo dell'edificio sopraelevato non rispetterebbe più l'altezza massima
prescritta dalle norme di zona.
c. Con decisione 30 giugno 2010, il municipio ha accolto l'opposizione dei
vicini, negando ai ricorrenti la postulata autorizzazione.
B. Con risoluzione 29 settembre 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI 1 avverso il suddetto provvedimento. Il Governo, premesso come l'altezza al colmo dell'edificio dovesse essere misurata in corrispondenza del terreno sistemato ai piedi della facciata est, ha in sostanza ritenuto che a seguito della sua rimozione, l'altezza massima (m 8.50) prevista dalle norme di zona non fosse più rispettata. Il sorpasso (m 0.50), ha aggiunto, non sarebbe trascurabile e non permetterebbe comunque il rilascio del permesso.
C. Con ricorso
18 ottobre 2010, RI 1 impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e sia rilasciato
loro il permesso richiesto.
La rimozione del terrapieno a valle, argomentano, non inciderebbe affatto sull'altezza
del colmo dell'edificio, che rispetta il limite massimo (m 8.50) sancito dall'art.
39 cpv. 2 NAPR; quest'altezza, andrebbe infatti misurata perpendicolarmente al colmo, dal terreno sottostante
in corrispondenza delle facciate sud (h = m 7.00) e nord (h = m 8.00). Nessuna
norma imporrebbe invece di proiettare il colmo sulla facciata a valle (est),
interessata unicamente da una falda del tetto, e misurarlo dal terreno sistemato
su questo versante. La rimozione del terrapieno, alto soli 50 cm, concludono, sarebbe appena percettibile e non pregiudicherebbe minimamente gli interessi dei vicini.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini e il municipio con argomentazioni
che, se del caso, verranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza e destinatari del provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE, art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. In
base all'art. 39 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale estensiva è possibile edificare
sino ad un'altezza massima alla gronda (Hg) di 7.00 m rispettivamente al colmo (Hc) di 8.50 m. In tutte le zone edificabili, l'art. 74 cpv. 1 NAPR
stabilisce inoltre che la pendenza dei tetti non deve superare il 40%.
Queste disposizioni, che tendono a limitare gli ingombri delle costruzioni,
limitano dunque sia direttamente (mediante il parametro metrico, m 8.50) sia
indirettamente (mediante la pendenza del 40%) l'altezza del colmo dei tetti a
falde. Le stesse non stabiliscono per contro particolari criteri di
misurazione, per i quali valgono, in generale, i criteri definiti dalla
legislazione cantonale a cui rinvia l'art. 7 cpv. 1 NAPR.
2.2. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal
terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di
gronda o del parapetto.
Per principio, l’altezza degli edifici è misurata sulla verticale delle
facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante;
il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente
sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). In mancanza di specifiche disposizioni,
l’ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto che li ricopre non è
computato sull’altezza delle facciate. Fintanto che gli spioventi non superano
la pendenza di 45°, il loro sviluppo verticale non è in particolare
assimilabile a quello di facciate arretrate, la cui altezza deve essere sommata
a quella delle
facciate sottostanti [cfr. attici (art. 43 RLE) o gradoni che presentano un
arretramento inferiore a 12 m (art. 40 cpv. 2 LE)].
Salvo diversa disposizione, che stabilisca esplicitamente un altro metodo di
misurazione, l’altezza del colmo di tetti a falde va dunque determinata per
rapporto al livello del terreno sistemato sottostante sulla verticale (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE, n. 1227). Non va traslata orizzontalmente sul
perimetro esterno della facciata, ma va misurata a partire dal terreno
sistemato immediatamente sottostante in proiezione perpendicolare.
3. Nel caso
concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il permesso di rimuovere il terrapieno
alto m 0.50 e largo m 3.00, sistemato a valle (est) dell'edificio, poiché con
quest'intervento il colmo dell'edificio non rispetterebbe più l'altezza massima
(m 8.50) stabilita dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. Questa conclusione, accreditata
dal Governo, presuppone in sostanza che il colmo del tetto sia proiettato
orizzontalmente sul perimetro esterno della facciata est; la tesi non può tuttavia
essere tutelata.
Il colmo del tetto è orientato sull'asse nord-sud; come giustamente rilevano i
ricorrenti, è dunque sulla verticale di queste facciate (sud e nord), in
particolare partendo dal vertice del timpano (punto superiore determinante) al
terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (punto inferiore) che
dev'essere rilevata la sua altezza. Applicando questo criterio, come risulta
dai piani annessi alla domanda di costruzione del 2006, il colmo del tetto
rispetta i limiti d'altezza prescritti dall'art. 39 cpv. 2 NAPR (cfr. piano progetto
prospetti e sezione, marzo 2006, valore dedotto per misurazione; cfr. anche
schema riportato nel ricorso, pag. 7). La presenza o meno del terrapieno a
valle, rimosso dai ricorrenti, è dunque ininfluente ai fini dell'altezza del
colmo. Poco conta che, rilasciando il permesso nel 2006 il municipio sia
partito da un altro assunto. Già prima del rilascio del permesso i ricorrenti
avevano peraltro esposto le loro tesi al riguardo (cfr. osservazioni dei
ricorrenti del 17 maggio 2006, pag. 2 e 4).
Ciò premesso, non risultando impedimenti di diritto pubblico alla sistemazione esterna
qui controversa (cfr. art. 1 cpv. 1 RLE), agli insorgenti deve dunque essere rilasciata
la licenza edilizia richiesta.
4.4.1. Sulla base delle motivazioni che precedono, l'impugnativa di RI
1 deve dunque essere accolta con conseguente annullamento del giudizio
governativo.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art.
31 LPamm), a valere per entrambe le istanze, sono poste a carico di CO 2,
secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 settembre 2010 (n. 4909) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di Porza affinché rilasci a RI 1 la licenza edilizia per la rimozione del terrapieno.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico di CO 2, in solido, i quali rifonderanno inoltre a RI 1 identico importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria