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Incarto n.
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Lugano 25 febbraio 2011
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 26 novembre 2010 di
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RI 1 RI 2 (composto da __________); RI 3 (composto da __________); RI 4 |
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contro |
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le decisioni 19 novembre 2010 (SIMIC 16433680- 15951003-5880770-5312006-7174917-2839175 e SIMIC 15951100-16433724) con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda della RI 1 (__________), __________, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora per ballerine (L) in favore di __________ (componenti del balletto RI 2) e di __________ (componenti del RI 3); |
viste le risposte:
- 7 dicembre 2010 del Consiglio di Stato;
- 16 dicembre 2010 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 7 settembre 2010, la RI 1 ha chiesto al Servizio regionale degli stranieri di __________ il rilascio di un permesso di dimora per ballerine a __________ (componenti del balletto RI 2), __________ (componenti del RI 3), di cittadinanza ucraina, per esibirsi durante il mese di ottobre 2010 presso il __________.
Due giorni più tardi, il Servizio regionale degli stranieri ha comunicato al __________ di non poter incamerare le predette istanze a seguito della risoluzione del 9 marzo precedente (n. 1066), con cui il Consiglio di Stato aveva deciso di non rilasciare più siffatti permessi a decorrere dal 1° ottobre 2010 a cittadini di Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti, ritenuto che tale genere di autorizzazioni era sovente utilizzato per mascherare delle attività legate all'esercizio della prostituzione.
b. Contro questa decisione, il 20 settembre 2010 la RI 1, il balletto RI 2, il RI 3 e la RI 4 si sono aggravate davanti al Consiglio di Stato, eccependo, tra le altre cose, la competenza del Servizio regionale degli stranieri ad evadere la richiesta. Essendosi già espresso su tale problematica nell'ambito della propria risoluzione n. 1066 del 9 marzo 2010, il Governo ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo per evasione.
Con sentenza 3 novembre 2010 (n. 52.2010.380), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame, in quanto la domanda di rilascio di un permesso di dimora per ballerine doveva essere decisa dall'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, autorità competente in materia, e le ha quindi trasmesso gli atti affinché decidesse la domanda 7 settembre 2010 della RI 1.
c. Con separate decisioni del 19 novembre 2010, l'Ufficio della migrazione ha respinto la predetta domanda, sulla base della menzionata risoluzione 9 marzo 2010 (n. 1066) del Consiglio di Stato.
B. Contro le predette decisioni dipartimentali, la RI 1, il balletto RI 2, il RI 3 e RI 4 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, nel merito e con istanza superprovvisionale e provvisionale pedissequa al gravame, di permettere a __________ di svolgere la loro attività lavorativa a partire dal 1° dicembre 2010.
In sostanza, essi ritengono le decisioni dipartimentali impugnate, che si fondano sulla risoluzione governativa del 9 marzo 2010, carenti di base legale, contrarie alla libertà economica, lesive del principio del divieto di discriminazione e delle norme sul razzismo, sproporzionate e arbitrarie.
C. All'accoglimento del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito, mentre il Consiglio di Stato, richiamando il suo obbligo di astensione menzionato in precedenza, non prende posizione sull'impugnativa.
D. Con decreto 30 novembre 2010, il Giudice delegato di questo Tribunale preposto alla causa ha respinto la domanda supercautelare dei ricorrenti volta a permettere agli artisti menzionati di svolgere la loro attività lavorativa a partire dal 1° dicembre 2010.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul presente gravame è data attraverso l'istituto del ricorso diretto (Sprungrekurs; RtiD II-2007 n. 7), in virtù dei motivi esposti nella sentenza 3 novembre 2010 di questa Corte (n. 52.2010.380), cui si rinvia per brevità, a seguito dell'astensione del Consiglio di Stato. A torto quindi l'autorità dipartimentale ha indicato che contro le sue decisioni era dato ricorso all'autorità governativa.
Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1).
Ci si può chiedere se la RI 4 abbia qualità per agire (art. 43 LPamm), ritenuto
che il provvedimento impugnato tocca soltanto una parte dei membri di tale
associazione. Il quesito non necessita tuttavia di essere esaminato, ritenuto
che la legittimazione a ricorrere degli altri ricorrenti, la RI 1 e i membri
dei gruppi RI 2 e RI 3, in quanto lesi direttamente nei loro legittimi
interessi, è indiscutibilmente certa. Entro questi limiti, il gravame è
pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario infatti procedere all'assunzione
dei mezzi di prova notificati dai ricorrenti (richiamo degli incarti che li concernono
presso diverse autorità federali, cantonali e comunali, nonché della mozione
Savoia inerente alla regolarizzazione in Ticino delle prostitute extracomunitarie
irregolari), in quanto non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi
determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda invece
la richiesta degli insorgenti di essere personalmente sentiti, giova ricordare
che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il
diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117
II 132 consid. 3b; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo
2002, n. 494).
2. 2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 primo periodo della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), l'ammissione in Svizzera di uno straniero che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. Lo straniero, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.
Lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso, indipendentemente dalla durata del soggiorno (art. 11 cpv. 1 LStr). Per soggiorni di un anno al massimo, è rilasciato un permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStr). In linea di principio, il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un'attività lucrativa può essere rilasciato soltanto a quadri, specialisti e ad altri lavoratori qualificati (art. 23 cpv. 1 LStr).
2.2. È possibile derogare alle testé menzionate condizioni d'ammissione, al fine di proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa (art. 30 cpv. 1 lett. d LStr).
In questo senso, l'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) dispone che un artista di cabaret straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata soltanto se: (a) ha almeno 20 anni; (b) può provare di aver ottenuto un ingaggio in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi; (c) il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989 (LC; RS 823.11). I Cantoni, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, possono rilasciare a questa categoria di artisti un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell'arco di un anno civile.
3. 3.1. Nel
caso di specie, oggetto dell'impugnativa inoltrata dai ricorrenti è la decisione
con cui il 19 novembre 2010 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda
della RI 1 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora per ballerine
(L) in favore di __________. L'autorità ha motivato il proprio diniego fondandosi
sulla risoluzione governativa n. 1066 del 9 marzo 2010, con la quale il
Consiglio di Stato - ritenendo che il permesso di dimora temporaneo (L) per
ballerine (artiste) di cabaret provenienti da Stati terzi (successivamente
modificato in attestato di lavoro a seguito dell'entrata in Svizzera nello
spazio Schengen) era sovente utilizzato per mascherare delle attività legate
all'esercizio della prostituzione - aveva disposto quanto segue:
"1. A far tempo dal 1° ottobre 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni non rilascia più un attestato di lavoro per persone straniere di Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti.
2. Rimangono invariate le procedure riguardanti le persone straniere UE-27/AELS che si producono come ballerine di cabaret o come balletti.
3. La polizia cantonale è incaricata di monitorare per la durata di due anni le conseguenze di questa decisione nell'ambito del fenomeno della prostituzione e della tratta degli esseri umani e di allestire un rapporto per il Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2012.
4. Il Consiglio di Stato si riserva di rivedere la presente decisione dopo esame del rapporto di cui al punto precedente.
5. La Sezione della popolazione informa della decisione i gestori dei locali notturni interessati".
Emanando queste disposizioni, l'Esecutivo cantonale ha inteso privilegiare il principio della legalità sull'interesse economico dei gestori dei locali notturni, ritenuto pure come l'estensione della libera circolazione delle persone permetta comunque alle agenzie di collocamento attive nel settore e ai locali notturni di assumere della cittadine dell'UE-27/AELS le quali, contrariamente a quelle provenienti da Stati terzi, beneficiano della mobilità geografica e professionale e possono pertanto meglio sottrarsi allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani. Esso si è inoltre appoggiato sul fatto che un simile indirizzo era già stato intrapreso in altri otto Cantoni - Zugo, Appenzello esterno, San Gallo, Appenzello interno, Turgovia, Vallese, Vaud e Giura - ai quali si sono in seguito aggiunti Friburgo, Svitto e Glarona.
3.2. Le censure sollevate dagli insorgenti sono rivolte essenzialmente contro la menzionata risoluzione del Consiglio di Stato, su cui si fondano le decisioni dipartimentali qui impugnate.
Ora, alla luce del suo contenuto, detto atto governativo va in sostanza equiparato ad una cosiddetta direttiva o ordinanza amministrativa. Si tratta in effetti di una risoluzione che enuncia delle regole generali e astratte, le quali, pur non avendo di principio forza di legge e non essendo suscettibili di fondare diritti ed obblighi dei cittadini, sono comunque vincolanti per l'amministrazione, ma non per gli amministrati o i Tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Le direttive (o ordinanze) amministrative sono infatti sostanzialmente volte ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, op. cit., n. 129 con numerosi riferimenti). Trattandosi di atti governativi di portata astratta e generale che non possono essere considerati alla stregua di una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), essi non sono suscettibili di essere direttamente impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, al quale è dunque precluso qualsiasi controllo astratto dei medesimi (STA 52.2008.401–444 dell'8 gennaio 2010, consid. 2 e 3). Nulla impedisce però che un simile esame giudiziario possa essere effettuato nell'ambito di un ricorso inoltrato contro delle decisioni volte a disciplinare un rapporto concreto di diritto amministrativo, adottate in applicazione di dette direttive, come è il caso nella presente fattispecie.
4. I ricorrenti ritengono innanzitutto che la risoluzione del Consiglio di Stato e, di riflesso, le decisioni dipartimentali impugnate che ne concretizzano il contenuto, siano prive di una valida base legale e siano state adottate da un'autorità incompetente.
4.1. La Confederazione svizzera è competente ad emanare disposizioni in materia di diritto degli stranieri dal 1925, anno in cui è stato introdotto, nell'allora vigente Costituzione federale del 29 maggio 1874, l'art. 69ter. Si tratta di una competenza legislativa esaustiva, attualmente ancorata all'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
Il legislatore federale ha fatto uso di questa sua prerogativa, emanando la legge federale del 26 marzo 1931 (LDDS), la quale è poi stata soppiantata a partire dal 1° gennaio 2008 dalla legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr). Quest'ultima disciplina in particolare l'ammissione e la dimora di cittadini (attivi e non attivi) di Paesi non membri dell'UE/AELS che non soggiacciono al settore dell'asilo. Analogamente a quanto avveniva sotto la LDDS, la sua applicazione compete per alcuni aspetti alla Confederazione e per altri ai Cantoni.
4.2. Per quanto qui più interessa, e come esposto in precedenza (consid. 2.2), i combinati art. 30 cpv. 1 lett. d LStr e 34 OASA danno ai Cantoni la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno di breve durata a favore di cittadini di Stati terzi che intendono svolgere l'attività di artista di cabaret in Svizzera.
L'art. 85 cpv. 2 OASA precisa infatti che la
decisione preliminare sul rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata
è presa dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, e non è
soggetta ad approvazione da parte dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).
Ora, attraverso queste disposizioni il legislatore federale si è limitato a fissare
le condizioni in base alle quali tali permessi possono essere rilasciati, senza
tuttavia istituire alcun diritto a favore del cittadino straniero che ne fa
richiesta. In simili circostanze si deve dunque considerare che i Cantoni non
hanno alcun obbligo di far uso di questo particolare istituto previsto dal
diritto federale, il quale costituisce peraltro un'eccezione piuttosto controversa
al principio, su cui si fonda la LStr (v. art. 23), secondo cui l'ammissione in
Svizzera di persone provenienti da Stati terzi è limitata alla manodopera
qualificata, della quale vi è imperativo bisogno per le necessità dell'economia
(cfr. in proposito: Hanspeter Mock,
La nouvelle loi sur les étrangers et les danseuses de cabaret: une bien
curieuse exception au système binaire d'admission des étrangers, in: AJP/PJA
2003, pagg. 1370 segg., in particolare pag. 1372). In questo contesto il
diritto per i Cantoni, esplicitato anche dalle istruzioni dell'UFM nel settore
degli stranieri (n. 1.2.2, stato al 1° luglio 2009), di adottare in detto ambito
delle disposizioni più restrittive rispetto a quelle previste dal diritto
federale, può dunque legittimamente spingersi sino alla pura e semplice
rinuncia ad avvalersi di questa possibilità e a non più rilasciare simili
permessi, senza che ciò si ponga in contrasto con l'ordinamento di rango superiore.
Disponendo quindi di un ampio margine di
manovra al fine di decidere se concedere o meno tale genere di permessi, i
Cantoni possono adottare, nell'ambito delle loro competenze esecutive, delle
disposizioni volte a disciplinare e ad uniformare l'applicazione della legislazione
federale.
La decisione del Consiglio di Stato che impone alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di non più rilasciare
a partire dal 1° ottobre 2010 attestati di lavoro per persone straniere di
Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti in
Ticino al fine di prevenire e combattere gli abusi che si sarebbero verificati
in questo settore nel corso degli ultimi anni, rientra dunque senz'altro nel
vasto novero delle competenze di cui fruiscono i Cantoni per quanto attiene all'applicazione
del diritto federale. Del resto, una simile misura è
stata introdotta da circa la metà dei Cantoni, alcuni dei quali, segnatamente
San Gallo, non rilasciano più permessi ad artisti di cabaret provenienti da Stati
terzi da addirittura oltre dieci anni.
4.3. Per quanto attiene poi più specificatamente alla competenza del Governo cantonale di adottare simili misure, occorre rilevare che, giusta l'art. 88 cpv. 1 OASA, i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale e che, nel Cantone Ticino, l'autorità a cui spetta il compito di emanare le disposizioni di esecuzione e di organizzazione complementari alle normative federali in materia di persone straniere e a determinare le procedure ed i criteri per le decisioni sulle istanze volte all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno o di lavoro è per l'appunto il Consiglio di Stato (art. 2 lett. b e c LALPS). Tali misure, soprattutto quando sono volte ad uniformare la prassi cantonale per quanto attiene alla trattazione delle domande di rilascio di determinati tipi di permesso da parte delle competenti autorità cantonali, possono essere adottate anche sotto forma di semplici istruzioni o direttive amministrative. A questo scopo non è necessaria una specifica base legale in senso formale che autorizzi l'Esecutivo ad agire in questo modo, ritenuto comunque che, con tutta evidenza, esso non può uscire dal quadro giuridico stabilito dalle norme di riferimento di rango superiore.
Pacifica risulta poi la competenza dell'Ufficio
della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni a statuire sul rilascio o meno del permesso litigioso (art. 2 cpv.
1 lett. a del regolamento alla LALPS del 23 giugno 2009; RLALPS; RL 1.2.2.1.1).
4.4. Ne discende dunque che, su questo punto, le censure sollevate dagli insorgenti si rivelano infondate.
5. 5.1. I
ricorrenti rilevano che le misure adottate il 9 marzo 2010 dal Consiglio di Stato,
e fatte proprie dal dipartimento attraverso le decisioni qui impugnate, concernerebbero
esclusivamente le persone di sesso femminile, tralasciando quindi appositamente
gli uomini e i transessuali, motivo per cui il divieto fatto indiscriminatamente
a tutte le donne extracomunitarie di svolgere l'attività di ballerina costituirebbe
una violazione sia dell'art. 8 cpv. 3 Cost, che garantisce l'uguaglianza
giuridica tra uomo e donna in ambito lavorativo, sia della Convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108).
5.2. La tesi non può essere condivisa. La risoluzione governativa in parola (pto 1), riferendosi genericamente alle "persone straniere di Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti", si rivolge infatti senza ombra di dubbio ai cittadini extracomunitari di ogni sesso. Se non fosse stato il caso, il Consiglio di Stato avrebbe indicato espressamente che la decisione concerneva unicamente le persone di sesso femminile.
Va peraltro osservato, per completezza, che la dizione femminile per tale genere di attività è generalmente ammessa nella pratica, ritenuto che è solitamente esercitata da donne (Felix Klaus, Ausländische Personen als Arbeitnehmende, in Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 17.136).
La censura è pertanto priva di qualsiasi fondamento e come tale deve essere disattesa.
6. I ricorrenti ritengono inoltre che le decisioni con cui il dipartimento ha negato loro il permesso richiesto violi la libertà economica, garantita dall'art. 27 Cost. e siano lesive sotto questo profilo del principio della proporzionalità, in quanto il divieto di impiegare artisti extracomunitari enunciato dal Governo non sarebbe atto a perseguire gli scopi di ordine pubblico che il provvedimento in questione si propone di raggiungere.
6.1. La libertà economica, garantita dall'art. 27 Cost., include in particolare il libero accesso ad un'attività economica privata ed il suo esercizio (cpv. 2). Essa protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale e volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 133 consid. 4). Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è però assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le restrizioni devono avere una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). La proporzionalità dev'essere data a livello dei contenuti della norma stessa. Nella misura in cui essa conferisce all'autorità un determinato potere di apprezzamento, proporzionale deve però essere la sua applicazione al caso concreto (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berna 1994, pag. 417; Paul Richli, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Basilea 2007, pag. 95 e segg.).
6.2. Gli insorgenti non possono richiamarsi alla garanzia costituzionale in parola. In effetti, come ha già avuto occasione di considerare il Tribunale federale, soltanto lo straniero domiciliato in Svizzera e colui che è al beneficio di un permesso di dimora - quest'ultimo nel caso in cui non è sottoposto alle misure restrittive di polizia degli stranieri e dispone di un diritto certo al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sulla base della legislazione federale o internazionale - possono invocare tale principio (DTF 125 I 182; 123 I 19, 212; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, n. 636 segg.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 345; v. anche Philipp Gremper, Auslädische Personen als selbstständig Erwerbende, in Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 18.8).
Ora, nel caso in esame è pacifico che __________ non adempiono queste condizioni, in quanto cittadini stranieri che non dispongono di un permesso di soggiorno e che nemmeno beneficiano di un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo per esercitare la loro attività di artisti di cabaret. Di riflesso, nemmeno la RI 1, in qualità di loro datrice di lavoro, può invocare in concreto la suddetta garanzia costituzionale (DTF 114 Ia 307). Abbondanzialmente occorre comunque rilevare che la decisione del Consiglio di Stato, di non più rilasciare attestati di lavoro a persone straniere di Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret non incide più di quel tanto sull'attività dei locali notturni che impiegano usualmente questa categoria di persone. Infatti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette comunque alle agenzie di collocamento attive nel settore e a detti esercizi pubblici di assumere cittadini dell'UE-27/AELS per questo genere di spettacoli, per cui ai medesimi è comunque garantita la possibilità di attingere da un vasto bacino di lavoratrici e lavoratori.
7. Secondo i ricorrenti, le controverse risoluzioni darebbero luogo ad una disparità di trattamento tra artisti comunitari da un lato e gruppi composti da artisti extracomunitari od extraeuropei dall'altro.
7.1. Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 Cost., non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto; la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid. 5.1; 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed. pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 segg.).
7.2. In virtù dei rapporti economici particolarmente stretti tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, regolamentati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'ordinamento giuridico federale prevede, segnatamente nell'ambito dell'ammissione di manodopera straniera, delle distinzioni tra i cittadini comunitari ed extracomunitari. In siffatte circostanze, nella misura in cui uno straniero non può prevalersi a causa della sua nazionalità di un diritto sgorgante da un trattato internazionale o dalla legislazione interna per ottenere un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, l'autorità amministrativa è legittimata a trattarlo in modo diverso da chi invece un simile diritto lo possiede, senza con questo incorrere in una violazione del principio di uguaglianza. Per quanto concerne poi la particolare situazione evocata dagli insorgenti in cui verrebbero a trovarsi i gruppi misti d'artisti, composti da cittadini comunitari ed extracomunitari, va detto che la questione non tocca la presente vertenza, motivo per cui non è necessario chinarsi su tale ipotetica evenienza.
8. Infine, la tesi degli insorgenti, secondo cui le istruzioni impartite il 9 marzo 2010 dal Consiglio di Stato alla Sezione della popolazione violerebbero le norme sul razzismo perché colpirebbero indiscriminatamente tutte le ballerine professioniste extracomunitarie di sesso femminile, equiparandole a delle prostitute, e tutti i locali seri che da anni fanno del varietà, confondendoli come postriboli, è chiaramente fuorviante e non merita pertanto di ulteriore disamina, in quanto frutto di una interpretazione soggettiva e distorta delle disposizioni in questione. Va comunque osservato che nell'ambito della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), la Svizzera ha formulato una riserva concernente il diritto di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l'ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro elvetico, motivo per cui anche sotto questo profilo non è dato di vedere in che modo le autorità inferiori, applicando al caso concreto le norme previste in materia dalla legislazione federale, abbiano potuto violare le suddette disposizioni convenzionali per avere negato il rilascio dei permessi richiesti, semplicemente perché si sono fondate su considerazioni dipendenti dalla nazionalità degli istanti.
9. In esito alle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere che le querelate risoluzioni dipartimentali sono state adottate in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto con conseguente conferma delle decisioni impugnate.
La tassa e le spese
di giustizia sono a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, in parti uguali
e con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 27, 121 Cost.; 3, 11, 30 cpv. 1 lett. d, 96 LStr; 32, 34 cpv. 1, 85, 88 OASA;
2, 10 LALPS; 2 RLALPS; 3, 18, 43, 46, 60, 61 LPamm e le convenzioni internazionali
sopra ricordate;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 1'600.–, sono a carico dei ricorrenti in parti uguali, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario