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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 16 novembre 2010 (n. 5823) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 luglio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio; |
viste le risposte:
- 21 dicembre 2010 del Consiglio di Stato;
- 27 dicembre 2010 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
esperita un'istruttoria;
ritenuto, in fatto
A. Entrata la prima volta in Svizzera il 2 novembre 1995, la cittadina ivoriana RI 1 (1984) ha ottenuto nel nostro Paese diversi permessi di soggiorno per motivi di studio, dapprima temporanei (L) e, dal 1999, di dimora annuale (B), per frequentare nel nostro Cantone la scuola media, successivamente, il liceo presso istituti privati, rientrando in Patria alla fine di ogni anno scolastico.
Nell'estate 2003, essa si è iscritta all'Università di __________. Per permetterle di frequentare i corsi presso la locale facoltà di diritto e previa approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha continuato a rinnovarle il permesso di dimora per motivi di studio, l'ultima volta, fino al 30 giugno 2010.
Nel marzo 2009, essa ha presentato presso il comune di __________ una domanda volta a ottenere la cittadinanza svizzera.
B. a. Conseguito il master in diritto, nell'estate 2010 RI 1 ha chiesto alla Sezione della popolazione il rinnovo del proprio permesso di dimora per poter ottenere il master in management sempre presso l'università di __________. Formazione, questa, prevista per la durata di tre anni.
b. Con decisione 21 luglio 2010, la Sezione della popolazione ha respinto la sua domanda e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2010 per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha rilevato come l'interessata avesse indicato che avrebbe terminato gli studi in diritto nel luglio 2010 e come nel 2008 l'UFM le avesse concesso un'ultima proroga del permesso soltanto per questo motivo. Ha quindi ritenuto che l'iscrizione ad un ulteriore master non potesse essere considerata quale logica continuazione degli studi. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 27, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. a. Contro la decisione dipartimentale RI 1 è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla e di rilasciarle un'autorizzazione di soggiorno. In sostanza, essa ha indicato di volere iscriversi alla pratica legale e frequentare l'alunnato giudiziario in Ticino, e ha posto in evidenza che ha pendente una domanda di naturalizzazione svizzera.
b. Con giudizio 16 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la suddetta risoluzione dipartimentale.
Dopo avere considerato che la ricorrente non ha alcun diritto al rinnovo del suo permesso di dimora per motivi di studio, l'Esecutivo cantonale ha considerato come essa avesse già potuto soggiornare a tale scopo nel nostro Paese per ben 12 anni. Il Governo le ha inoltre rimproverato il fatto che iscrivendosi ora alla pratica legale per il conseguimento del brevetto di avvocato, allorquando dinnanzi al dipartimento aveva chiesto un permesso per conseguire il master in management, essa aveva messo le autorità competenti in materia di stranieri dinnanzi al fatto compiuto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque che la frequentazione dell'alunnato giudiziario non fosse in ogni caso un motivo valido per concederle una deroga alla durata massima di otto anni prevista per i corsi di formazione o di perfezionamento, e questo anche se si considerasse la pratica legale quale continuazione logica degli studi in diritto.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora per motivi di studio. In via del tutto subordinata, postula di essere autorizzata a soggiornare nel nostro Paese fino a che non verrà decisa la sua domanda di naturalizzazione.
La ricorrente, la quale non contesta di non
avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio, sostiene
che l'alunnato giudiziario costituisce un logico completamento del percorso
formativo dello studente in diritto e che a questo titolo può inserirsi nella
deroga prevista a tale scopo dall'art. 23 cpv. 3 OASA.
Rileva che pure gli art. 19 e 42 cpv. 2 e 3 OASA prevedono la possibilità per i
praticanti di ottenere un permesso di soggiorno per il proseguimento degli
studi di perfezionamento. Ma anche se l'alunnato giudiziario non fosse
considerato quale proseguimento della formazione bensì come attività lucrativa,
soggiunge la ricorrente, gli art. 39 e 47 OASA prevedono comunque la possibilità
per gli stranieri, che hanno concluso gli studi in Svizzera, di ottenere un
permesso di soggiorno.
Contesta inoltre di avere messo le autorità davanti al fatto compiuto e sottolinea di essersi sempre comportata correttamente, attenendosi sempre a quanto richiesto dall'autorità dipartimentale per poter studiare in Svizzera. Critica infine il Consiglio di Stato per non aver tenuto conto che attualmente ha pendente una domanda di naturalizzazione.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
F. Degli accertamenti esperiti per determinare a che stadio si trova la procedura di naturalizzazione dell'insorgente, e della presa di posizione della parti in causa in merito a tale atto istruttorio, si dirà per quanto necessario nell'ambito dei considerandi in diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede dal giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Va preliminarmente osservato che nell'ambito dell'istruttoria esperita dal giudice preposto alla causa, il comune di __________ ha indicato di aver sospeso la procedura di naturalizzazione svizzera di RI 1 sino alla decisione definitiva in merito alla sua domanda di rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio (v. scritto 12 aprile 2011 del municipio di __________ al Tribunale cantonale amministrativo).
3. 3.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStr, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso (a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (b); dispone dei mezzi finanziari necessari (c) e la partenza dalla Svizzera appare garantita (d). Nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2011, l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr prevede che lo straniero deve possedere il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti. Inoltre, secondo l'art. 27 cpv. 3 LStr, la prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta ora dalle condizioni generali di ammissione della LStr.
Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite, precisa l'art. 23 cpv. 2 OASA, se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. Secondo l'art. 23 cpv. 3 OASA, i corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati. Inoltre, giusta l'art. 24 cpv. 2 OASA, il programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti sin dall'inizio.
3.2. La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto
al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi
di studio.
Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o
bilaterale tra la Svizzera e la Costa d'Avorio, da cui potrebbe scaturire un
diritto in tal senso in favore della ricorrente.
Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4. 4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunta in Svizzera il 2 novembre 1995, ottenendo diversi permessi di soggiorno per motivi di studio per frequentare nel nostro Cantone la scuola media, in seguito il liceo presso istituti privati, rientrando in Costa d'Avorio alla fine di ogni anno scolastico. Nell'estate 2003, essa si è iscritta all'Università di __________. Per tale motivo, le è stato rinnovato il permesso di dimora per motivi di studio, l'ultima volta, fino al 30 giugno 2010. Essa ha conseguito il master in diritto nell'estate 2010.
4.2. Considerato che i corsi di formazione sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni, RI 1 non poteva quindi invocare la necessità di continuare ulteriormente gli studi nel nostro Paese, chiedendo un'ulteriore proroga di tre anni del suo permesso di soggiorno per frequentare, sempre a __________, questa volta i corsi per conseguire il master in management. A ragione quindi l'autorità dipartimentale le ha negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno.
Dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente
ha chiesto invece di rinnovarle la sua autorizzazione di soggiorno per svolgere
nel Cantone Ticino la pratica legale per il conseguimento del brevetto di
avvocato, sostenendo di potersi prevalere a tale scopo della deroga alla durata massima di otto anni prevista per i corsi
di
formazione o di perfezionamento (art. 23 cpv. 3 OASA) in
quanto l'alunnato giudiziario costituirebbe a suo dire un logico completamento del
percorso formativo dello studente in diritto.
La tesi non può essere condivisa. Bisogna in effetti considerare che la disposizione invocata dalla ricorrente è destinata ai corsi di formazione o di perfezionamento mirati. Ora, una laurea in giurisprudenza permette già, in linea di principio, di inserirsi nel mondo del lavoro, segnatamente come giurista. La pratica legale non è obbligatoria. Nemmeno la frequentazione dell'alunnato giudiziario è necessaria, nell'ambito del periodo biennale di praticantato, per poter sostenere l'esame di capacità per il conseguimento del brevetto di avvocato (v. art. 8 lett. b della legge sull'avvocatura, del 16 settembre 2002; Lavv; RL 3.2.1.1).
Neppure l'art. 42 OASA concernente le deroghe alle condizioni di ammissione relative ai praticanti è applicabile nella presente fattispecie, in quanto presuppone l'esistenza di un accordo con il Paese d'origine della ricorrente e di convenzioni amministrative bilaterali.
Invano inoltre essa invoca l'applicazione degli art. 39 e 47 OASA. L'art. 39 OASA, di natura potestativa, concerne solo le formazioni con pratica obbligatoria, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie per i motivi appena esposti. Quanto all'art. 47 OASA, peraltro abrogato il 1° gennaio 2011, esso concerneva gli stranieri che avevano concluso uno studio in Svizzera e che potevano richiedere un permesso di dimora se - tra l'altro - l'attività lucrativa rivestiva un elevato interesse scientifico e serviva in particolare alla ricerca di base o all'applicazione delle nuove tecnologie.
5. In siffatte circostanze, si deve concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'insorgente è sempre rientrata nel Paese d'origine al termine di ogni anno scolastico.
La ricorrente ha sempre la possibilità di
richiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora, questa volta con
modifica dello sco-
po del soggiorno, per svolgere un'attività lucrativa nel contesto di una
pratica legale per il conseguimento del brevetto di avvocato, sempre che
adempia tutti i requisiti previsti dalla legge.
6. Per quanto riguarda infine la richiesta dell'insorgente di poter continuare a soggiornare nel nostro Paese fintanto che non verrà decisa la sua domanda di naturalizzazione svizzera, la medesima si rivela irricevibile. Infatti, il Tribunale non è competente ad adottare delle misure di tale genere, le quali esulano dal disciplinamento della procedura ricorsuale in oggetto.
7. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 96 LStr; 23 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario