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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 23 novembre 2010 (n. 5947) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° luglio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di ricongiungimento familiare in favore del figlio A__________ (1996); |
viste le risposte:
- 29 dicembre 2010 della Sezione della popolazione;
- 11 gennaio 2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino kosovaro RI 1 (1961), è padre di F__________ (__________1984), S__________ (__________1987), I__________ (__________1989) e F__________ (__________1992), nati dall'unione con la moglie connazionale N__________ (1961), dalla quale ha divorziato il 20 ottobre 1994. Con la stessa, egli ha poi avuto anche il figlio A__________ (__________1996).
b. Nel 1994 e nel 1995, il ricorrente è entrato in Svizzera depositando due domande d'asilo, entrambe respinte, in ultima istanza, dall'allora Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA), rispettivamente, il 20 dicembre 1994 e 9 maggio 1996.
c. Il 3 dicembre 1996, egli si è sposato a __________ con la cittadina elvetica A__________ (1947) e, a seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora. Il 23 dicembre 1999 A__________ è deceduta. Per questo motivo, con decisione 21 gennaio 2000 confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 27 giugno successivo, l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione) non gli ha rinnovato il permesso di soggiorno.
d. Il 29 settembre 2000, il ricorrente è convolato a nozze a __________ con la cittadina svizzera C__________ (1960) ed ha ottenuto un nuovo permesso di dimora.
e. Con decisione 8 novembre 2002, confermata dal Consiglio di Stato il 14 gennaio 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda della figlia F__________ volta a ricongiungersi con il padre in Svizzera, in quanto dettata essenzialmente da motivi economici.
f. Il 26 settembre 2005, RI 1 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera agevolata.
g. Il 6 marzo 2007 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha negato a F__________ e S__________ l'autorizzazione a entrare
e a soggiornare in Svizzera per vivere presso il padre, in quanto
esse erano ormai maggiorenni. Un'identica domanda presentata da I__________, F__________
e A__________ è stata respinta dalla medesima autorità, perché il
ricongiungimento con il padre era tardivo, non dettato da circostanze
oggettive, e volto essenzialmente a offrire loro condizioni di vita migliori
che in Kosovo. Quest'ultima decisione è stata confermata, in ultima istanza,
dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 19 agosto 2007.
B. a. Il 19
aprile 2010, A__________ ha chiesto, per il tramite
dell'Ambasciata di Svizzera in Kosovo, il rilascio di un visto Schengen per
poter entrare nel nostro Paese e vivere presso il padre. Il 3 giugno
successivo, suo padre ha motivato la richiesta con il fatto che gli altri suoi
figli avevano lasciato il loro paese natìo per cercare lavoro e A__________ non
aveva un luogo fisso in cui vivere.
b. Il 1° luglio 2010, la Sezione della popolazione ha respinto la domanda. In sostanza, l'autorità dipartimentale ha rilevato come il ricongiungimento fosse tardivo e volto essenzialmente a offrire migliori condizioni di vita ad A__________, ritenuto pure che egli poteva senz'altro continuare a vivere presso i famigliari in Kosovo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 43, 47, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 73 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
C. Con giudizio 23 novembre 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento per i motivi addotti dal dipartimento, considerato pure che non vi erano interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano vissute fino a quel momento.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che A__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un permesso di dimora.
Il ricorrente sostiene di avere l'autorità parentale e la custodia su A__________ e di avere sempre provveduto a mantenerlo. Il loro legame sarebbe inoltre stretto ed intensamente vissuto e se il ricongiungimento non è stato chiesto immediatamente è solo per motivi economici.
Afferma che le relazioni come erano vissute fino a quel momento si sarebbero nel frattempo modificate in quanto la zia, presso la quale A__________ viveva, non sarebbe più in grado di prendersi cura di lui né vuole più farlo perché gravemente malata, per cui lo ha allontanato da casa. Nemmeno gli altri fratelli potrebbero occuparsi di lui, in quanto hanno lasciato il paese. Suo figlio non avrebbe pertanto un posto fisso dove vivere e alloggia attualmente presso tre differenti famiglie, che a turno lo accudiscono.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è
infatti necessario procedere all'audizione del ricorrente, in quanto tale mezzo
di prova non è atto ad apportare a questo Tribunale ulteriori elementi per il
giudizio che è chiamato a rendere. Giova peraltro ricordare che nemmeno la
legislazione cantonale e quella federale garantiscono alla parte il diritto di
essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125
I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
2. 2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto dell'intero nucleo familiare, l'art. 42 della nuova legge sugli stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie monoparentali. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato recentemente il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente, quando la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri membri della famiglia (DTF 136 II 78, consid. 4.8): in questo caso occorre esaminare se la domanda non sia abusiva (art. 51 cpv. 1 LStr) e chi dispone dell'autorità parentale sul figlio, tenendo inoltre conto dell'interesse superiore del fanciullo sancito della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107).
Inoltre, secondo l'art. 47 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di un cittadino svizzero, soggiunge il cpv. 3 lett. a della medesima norma, tale termine decorre dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare. L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini dell'art. 47 cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova legge sugli stranieri, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente, il legame familiare insorto, prima di tale data.
Trascorso questo termine, lo straniero può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che disciplina il ricongiungimento familiare differito, sempre che possano essere fatti valere gravi motivi familiari. Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.
In concreto, essendo cittadino svizzero, RI 1 potrebbe prevalersi, in linea di principio, del diritto conferitogli dall'art. 42 LStr. Sennonché, la domanda di ricongiungimento familiare è tardiva in quanto è stata depositata il 19 aprile 2010, quando A__________ aveva 13 anni e 10 mesi. Tenuto conto infatti del termine transitorio dell'art. 126 cpv. 3 LStr, a quel momento era già trascorso più di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri.
In siffatte circostanze, soltanto gravi motivi familiari, giusta i combinati art. 47 cpv. 4 LStr e 75 OASA possono essere fatti valere per ottenere il ricongiungimento familiare differito. È ciò che invoca infatti l'insorgente, come si vedrà nel considerando 3.2.
2.2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
RI 1 è cittadino elvetico e suo figlio A__________
non ha ancora raggiunto il 18esimo anno di età. In siffatte circostanze, il
ricorrente può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, a condizione però che egli dimostri
che il legame con il figlio è stretto ed effettivamente vissuto. Ora, a
prescindere dall'intensità di tale legame, giova comunque ricordare che
dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto incondizionato
all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento
degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente
obiettivi
differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81
consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di
rilasciare un'autorizzazione ai figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera
non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato
della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari
preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente,
se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da
parte delle autorità al mantenimento delle relazioni familiari (DTF 129 II 249
consid. 2.4.; 126 II 329 consid. 3b; 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid.
3a; 122 II 385 consid. 4b).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, il 3 dicembre 1996 RI 1 si è sposato con la cittadina
elvetica A__________, ciò che gli ha permesso di risiedere stabilmente in
Svizzera tramite una regolare autorizzazione di soggiorno, mentre F__________,
S__________, I__________, F__________ e A__________, che all'epoca avevano
rispettivamente 11, 9, 7, 4 anni e 6 mesi di età, hanno continuato a vivere
nella ex
Iugoslavia. Malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui
avrebbero necessitato maggiormente della sua presenza, l'insorgente non si è
prevalso immediatamente della facoltà di ricongiungersi con loro, e questo
nonostante ne avesse il diritto. È vero che il 7 giugno 1999 la sua ex moglie N_________ era giunta in
Svizzera insieme ai loro cinque figli, andando poco tempo dopo ad abitare in un
appartamento vicino al suo; è però altrettanto vero che essi non erano entrati
in Svizzera allo scopo di ricongiungersi con il ricorrente, ma per ottenere
l'asilo nel nostro Paese. Del resto, la domanda è stata ritirata il 27 ottobre
1999 e il 21 dicembre successivo essi sono stati rimpatriati nell'ambito del
programma d'aiuto al ritorno in Kosovo. Inoltre, nonostante il decesso della
moglie A__________ avvenuto il 23 dicembre 1999, l'insorgente non ha raggiunto i suoi figli in Kosovo dove erano appena stati rimpatriati, ma ha
scelto di rimanere a vivere nel nostro Paese, impugnando inutilmente la
decisione di non rinnovargli il permesso di dimora ed andando in seguito a
convivere con C__________, con la quale si è poi sposato il 29 settembre 2000.
Nemmeno a partire dal matrimonio con quest'ultima egli
ha richiesto la riunione di tutti i suoi figli. Infatti il 20 giugno 2002 egli si è limitato a presentare una domanda di ricongiungimento
in favore di F__________, all'epoca diciassettenne, che è stata respinta
dall'autorità con la motivazione che era dettata da motivi di natura
squisitamente economica.
È solo nel settembre 2006 che è stato richiesto il ricongiungimento con tutti i figli, perché essi vivevano presso la zia, la quale non sarebbe più stata in grado di occuparsi di loro. Con decisione 6 marzo 2007, confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo il 19 agosto 2007, il dipartimento glielo ha negato, per quanto riguarda A__________, in quanto tardivo, non dettato da circostanze oggettive e volto essenzialmente a offrire al figlio condizioni di vita migliori che in Kosovo.
3.2. RI 1 invoca questa volta una modifica delle relazioni vissute con suo figlio fino a quel momento. Afferma che la zia, presso cui A__________ viveva, non sarebbe più in grado di prendersi cura di lui né vuole più farlo in quanto gravemente malata, motivo per cui lo ha allontanato da casa. Nemmeno gli altri fratelli maggiorenni di A__________ potrebbero occuparsene, ritenuto che avrebbero lasciato il paese per lavoro. Suo figlio sarebbe ora senza stabile dimora e vivrebbe presso tre differenti famiglie, che lo accudiscono a turno soltanto perché il padre versa a ciascuno di loro € 150 mensili per il suo mantenimento.
3.2.1. Innanzitutto bisogna considerare che RI 1 non ha mai convissuto con A__________, ora quattordicenne, il quale è nato quando il ricorrente era già divorziato da N__________. Anche ammettendo che l'insorgente abbia reso regolarmente visita al figlio e deciso personalmente le questioni essenziali concernenti la sua educazione, oltre a mantenere contatti telefonici ed epistolari con il medesimo e ad essersi impegnato a sostenerlo finanziariamente, ciò non toglie che, per quanto se ne sia effettivamente potuto occupare a distanza, per A__________ i parenti presso cui vive attualmente hanno indubbiamente continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. Non è pertanto dato di vedere come la relazione tra padre e figlio possa essere considerata particolarmente stretta, intensa e preponderante rispetto ai legami intessuti da A__________ con i diversi familiari in Patria. In siffatte circostanze, non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui l'insorgente non avrebbe chiesto immediatamente la riunione con i figli a causa delle sue condizioni economiche precarie.
Inoltre dall'inserto di causa non risulta alcuna decisione che attribuisca ufficialmente al ricorrente l'autorità parentale e l'affidamento di A__________. In siffatte circostanze, ci si può pertanto domandare se anche la sua ex moglie non disponga dell'autorità parentale sul figlio, ritenuto che quest'ultima si è occupata della domanda di ricongiungimento in rassegna (cfr. scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera in Kosovo). Non è certo il fatto che già nella precedente richiesta la madre di A__________ avesse dato il proprio consenso all'espatrio che permette di sovvertire quanto precede (dichiarazione 21 dicembre 2006 di N__________, agli atti). Come ha indicato il Consiglio di Stato, ritenuto che la questione relativa all'autorità parentale e all'affidamento del minore dev'essere regolamentata dal diritto civile, una semplice dichiarazione del genitore rimasto all'estero autorizzante il figlio a risiedere presso l'altro in Svizzera non è sufficiente a tale scopo.
Va osservato poi che la circostanza secondo cui la zia, che si occupa della cura e dell'educazione di A__________, non sarebbe più in grado ora di accudirlo in quanto gravemente malata, oltre a essere stata sollevata per la prima volta durante la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Certo, in quella sede il ricorrente ha prodotto gli scritti 7 agosto 2010 degli zii __________ e __________, e del cugino __________, con cui hanno dichiarato che si prendono cura di A__________ di volta in volta, ottenendo per questo servizio € 150 ciascuno da parte del padre. D'altra parte, però, gli asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno a suo figlio, ritenuto pure che ha sempre vissuto in Kosovo presso diversi membri della sua famiglia, i quali hanno indubbiamente rappresentato per lui le principali persone di riferimento immediato.
Come ha inoltre pertinentemente rilevato il
Consiglio di Stato, il fatto che A__________ risiederebbe presso gli zii e il
cugino e non stabilmente dalla madre, la quale avrebbe attualmente una nuova
relazione sentimentale, è dovuto a meri motivi soggettivi. In effetti, quest'ultima
ha indicato che sarebbe sì disposta ad occuparsi
del figlio ma che egli, tuttavia, "a causa della tradizione e delle circostanze
in cui vive, non ha accettato e non accetta di vivere a casa della persona con
cui" essa convivrebbe attualmente (Doc. C: dichiarazione 7 agosto 2010
di N__________; v. anche scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera
in Kosovo).
Bisogna anche considerare che A__________ è ormai in età adolescenziale e si può quindi ritenere che non necessiti più delle stesse cure ed attenzioni di quando era bambino. Visti inoltre i suoi modesti bisogni di custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per tale scopo da altri parenti, non da ultimo quindi dalla madre, la quale risiede nella zona.
3.2.2. A prescindere da quanto precedentemente esposto, bisogna in ogni caso considerare che, a parte il breve periodo trascorso in Ticino quale richiedente l'asilo, il figlio del ricorrente ha sempre vissuto in Kosovo, segnatamente nel comune di S__________ e, salvo la presenza del padre, non ha alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese, il suo sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi stabilmente, egli verrebbe dunque sradicato dal contesto sociale e culturale in cui è cresciuto. Vista la sua età, si può pertanto ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera lo metterebbe a confronto con rilevanti problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale. Inoltre, come ha rilevato la nostra rappresentanza in Kosovo, A__________ non si è mai attivato allo scopo di imparare la lingua italiana, e questo nonostante nel 2006 avesse già chiesto di ricongiungiersi con il padre in Ticino (scritto 19 aprile 2010 citato). Ne discende che l'inserimento in Svizzera del figlio del ricorrente appare molto difficile già per motivi linguistici.
Bisogna pertanto ammettere che il ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse del figlio dell'insorgente e che la domanda appare dettata principalmente dall'interesse a offrire a A_______ migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.
4. Si deve pertanto concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 42 e 47 LStr nonché 8 CEDU, nella misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a A__________, le autorità inferiori non hanno disatteso pertanto nessuna normativa internazionale e federale.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 42, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario