Incarto n.
52.2010.499

 

Lugano

22 ottobre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2010 di

 

 

 

RI 1 e RI 2, ,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 15 dicembre 2010 (n. 6446) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 8 novembre 2010 dell'Ufficio della difesa contro gli incendi del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di recupero delle spese di intervento dei pompieri;

 

 

viste le risposte:

-    11 gennaio 2011 del Consiglio di Stato;

-    17 gennaio 2011 dell'Ufficio della difesa contro gli incendi del Dipartimento delle
finanze e dell'economia;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 5 agosto 2010, RI 2 ha allarmato il 144 (Ticino soccorso) a seguito di un malore che aveva colto sua moglie RI 1 (1935), mentre si trovavano a C__________, in località G__________, in un'abitazione situata nel bosco, a circa 15 minuti di cammino dalla strada.

Considerata la particolare conformazione della zona, discosta e non facilmente raggiungibile, Ticino soccorso ha allarmato il Centro di soccorso dei Civici pompieri di L__________ richiedendo l'intervento dell'Unità di intervento tecnica (UIT), che a sua volta ha richiesto il supporto del nucleo pompieri della C__________. Giunti sul posto e dopo avere constatato la gravità della situazione, le forze di intervento hanno concordato di procedere all'evacuazione di RI 1 per il tramite dell'elisoccorso (REGA).

 

 

                                  B.   Dopo avere informato RI 1 che avrebbe dovuto rimborsare le spese causate dall'intervento dei pompieri da essa richiesto il 5 agosto precedente e averla invitata a formulare eventuali osservazioni al riguardo, l'8 novembre 2010 l'Ufficio della difesa contro gli incendi del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: UDCI) ha emesso a suo carico una fattura di fr. 1'738.40 a tale titolo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 15 della legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1), 25 del relativo regolamento del 7 aprile 1998 (RLLI; RL 9.2.2.1.1) e dell'apposita direttiva per il recupero della spese d'inventario dei pompieri, pubblicata sul FU n. 6 del 22 gennaio 1999.

 

 

                                  C.   Con giudizio 15 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro la predetta risoluzione dipartimentale.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha confermato la querelata decisione, dopo avere considerato la domanda di rimborso conforme alle disposizioni di legge applicabili in materia e giustificata dal genere dell'intervento, chiaramente documentato dagli atti.

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

I ricorrenti contestano la base legale su cui l'autorità ha fissato le spese a loro carico, adducendo che l'intervento effettuato dai pompieri riguardava un malore e non un sinistro. Sostengono inoltre che sarebbe stato necessario effettuare un sopralluogo prima di coinvolgere i pompieri, il cui intervento non era stato da loro nemmeno richiesto. Affermano che il numero di militi intervenuti sul posto era sproporzionato alle circostanze del caso e che occorreva allestire un preventivo sulle spese. Pongono inoltre in evidenza di essere pensionati.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono l'UDCI e il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 19a della legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1). Il gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 15 LLI, lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche (cpv. 1). In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive (cpv. 2). Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente (cpv. 3). Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato (cpv. 4).

L'art. 25 cpv. 1 primo periodo RLLI dispone che i Dipartimenti competenti procedono, nei limiti stabiliti dalla legge, all'allesti-mento della casistica per la quale è previsto il recupero delle spese. La procedura di recupero delle spese per lo spegnimento di incendi e per altri interventi di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'economia ai sensi dell'art. 15 della legge è affidata, fino a fr. 50'000.-, all'Ufficio della difesa contro gli incendi e, oltre fr. 50'000.-, alla Divisione delle risorse (cpv. 2). Eventuali perdite per crediti inesigibili o spese non coperte da terzi sono assunte dallo Stato (cpv. 3).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, il 5 agosto 2010 RI 2 ha allarmato il 144 a seguito di un malore che aveva colto sua moglie RI 1, mentre si trovavano a G__________ in una abitazione situata in un bosco, a circa 15 minuti di cammino dalla strada. Considerata la particolare situazione della zona, discosta e non facilmente raggiungibile, ed in virtù di accordi precedentemente stabiliti, Ticino soccorso ha allarmato alle ore 22:32 il Centro di soccorso dei Civici pompieri di L__________ richiedendo l'intervento dell'Unità di intervento tecnica (UIT), specializzata anche per questo tipo di interventi di evacuazione. Durante il viaggio verso G__________, il gruppo di picchetto dell'UIT dei pompieri di L__________ ha richiesto a sua volta il supporto del nucleo pompieri della C__________ (chiamata allarme alle ore 22:37 per il tramite della Centrale del 118). Giunti sul posto dopo avere camminato per diversi minuti dal luogo dove erano stati lasciati i veicoli, i sanitari e i pompieri hanno concordato di procedere all'evacuazione di RI 1 per il tramite dell'elisoccorso (REGA), vista la gravità delle sue condizioni di salute. I pompieri hanno quindi provveduto a preparare la piazza di atterraggio per l'elicottero e hanno quindi aiutato i sanitari a trasportare la paziente fino al velivolo della REGA nel frattempo giunto.

L'8 novembre 2010, l'UDCI ha quindi deciso, sulla base degli art. 15 LLI e 25 RLLI di porre a carico di RI 1 l'importo di fr. 1'738.40, corrispondenti alle spese sostenute dai pompieri intervenuti nell'occasione (fr. 593.20 per il corpo pompieri di C__________ e fr. 1'145.20 per quello di L__________).

                                   4.   I ricorrenti contestano innanzitutto l'applicabilità degli art. 15 cpv. 3 LLI e 25 cpv. 1 RLLI alla presente fattispecie, ponendo in evidenza il fatto che i pompieri sono dovuti intervenire a causa di un malore patito da RI 1 e non di un sinistro. La critica non può essere condivisa.

Come indicato in precedenza, l'art. 15 LLI dispone che lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità (cpv. 1) e che in caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive (cpv. 2). Per tutti gli altri interventi, precisa il capoverso 3 della medesima norma, le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

Con l'adozione dell'art. 15 cpv. 3 LLI, il legislatore ha quindi esteso la facoltà di recupero delle spese anzidette per gli interventi dei pompieri non riconducibili alla loro attività abituale e/o a uno stato di necessità. Tale disposizione non fa però alcuna distinzione tra il fatto che l'intervento sia dovuto a seguito di infortunio o di malore. Il tenore letterale della norma non dà adito ad alcun dubbio riguardo alla sua interpretazione. Non vi sono elementi per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il vero senso che le deve essere attribuito. Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi (Messaggio n. 4393 del 22 marzo 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia concernente la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, del 5 febbraio 1996). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo della legge (cfr. STA 52.2010.338 del 12 gennaio 2011 consid. 3.3, concernente il recupero delle spese a seguito di un intervento per liberare due persone bloccate in un ascensore). La portata dell'art. 15 cpv. 3 LLI è stata d'altra parte concretizzata dall'art. 25 del relativo regolamento, per l'applicazione del quale il 19 gennaio 1999 l'UDCI ha allestito una direttiva (pubblicata nel FU 6/1999 380 del 22 gennaio 1999) che, in linea con quanto disposto dalla legge, contempla un elenco delle situazioni di intervento i cui costi non sono posti a carico del Fondo Incendi. Per quanto qui più interessa, tale direttiva prevede - tra l'altro - che le spese per prestazioni di soccorso a persone (non dovute a incendi o a stato di necessità) vanno fatturate a chi ha beneficiato delle prestazioni o al richiedente. La medesima precisa altresì che i conteggi spese sono allestiti sulla base del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai pompieri del 21 dicembre 1994 (RL 9.2.2.1.2).

Tornando al caso in esame, bisogna considerare che i pompieri di L__________ e della C__________ sono dovuti intervenire per una situazione, quale il soccorso di una persona, che, come si vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 5), presentava delle difficoltà oggettive dovute alle particolarità della zona, discosta e non facilmente raggiungibile. Le cause che hanno imposto tale intervento non sono determinanti ai fini del presente giudizio, ritenuto che, come appena indicato in precedenza, la normativa in materia non fa alcuna distinzione tra il caso di infortunio e di malore per quanto attiene alla fatturazione dei relativi costi a carico del beneficiario o del richiedente della prestazione. In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come il motivo del rimborso spese richiesto dall'autorità dipartimentale agli insorgenti possa essere considerato in contrasto con la LLI, il suo regolamento e la summenzionata direttiva.

Su questo punto il gravame si rivela pertanto infondato.

 

 

                                   5.   Gli insorgenti contestano inoltre la fattura litigiosa, rilevando di non avere personalmente richiesto l'intervento ai pompieri, peraltro giunti sul luogo in numero eccessivo, ciò che ha comportato la lievitazione delle spese poste a loro carico.

 

5.1. Da tempo è in vigore a L__________ un accordo di collaborazione tacita tra il Gruppo Tecnico di Soccorso (GTS) della Croce Verde e l'Unità di Intervento Tecnica (UIT) dei locali civici pompieri. Essi intervengono, fianco a fianco e nel rispetto delle rispettive competenze, ad ogni allarme richiesto per un intervento tecnico dove è coinvolta una persona. Nell'ambito di tale accordo viene inoltre definito il numero di uomini e i mezzi di prima partenza che ogni ente deve al minimo garantire, chi viene mobilitato e in quali situazioni. Tra i casi in cui - oltre al personale sanitario - viene coinvolto l'UIT, vi è quello del trattamento di pazienti in terreni impervi o in zone comunque difficilmente raggiungibili con i mezzi usuali di soccorso: i sanitari si occupano principalmente degli aspetti medici, mentre i pompieri provvedono alla gestione tecnica dell'intervento, come il recupero e il trasporto del paziente. Ora, tenuto conto di tale accordo e visto che RI 1 aveva avuto un malore mentre si trovava in un'abitazione situata nel bosco a G__________ in una zona discosta, raggiungibile unicamente a piedi e dopo diversi minuti di cammino, a ragione la Croce Verde di L__________ ha richiesto l'intervento dell'UIT di L__________, la quale ha a sua volta sollecitato il supporto dei pompieri di C__________, che dispongono di una perfetta conoscenza dei luoghi.

La Croce Verde non poteva certo speculare sulla necessità o meno di far capo al supporto tecnico dei pompieri, non conoscendo né la gravità del problema di salute della ricorrente, né le particolarità della zona in cui era stata chiamata ad intervenire. Tanto più che la decisione di evacuare quest'ultima tramite la REGA è avvenuta soltanto dopo che i sanitari sono giunti sul posto ed hanno potuto constatare la serietà della situazione. La circostanza secondo la quale la presenza dei pompieri si è rivelata utile è dimostrata anche dal fatto che RI 1 ha potuto essere evacuata con l'elicottero soltanto perché i militi avevano provveduto a preparare una piazza di atterraggio per il velivolo, coadiuvando in questo modo il personale sanitario impegnato a prestare i primi soccorsi.

Non è quindi dato di vedere come gli insorgenti possano pretendere ora che si sarebbe dovuto effettuare un sopralluogo prima di allarmare i pompieri. Ciò in effetti avrebbe inevitabilmente provocato un'inutile perdita di tempo, suscettibile di compromettere il buon esito dell'intervento di salvataggio.

 

5.2. Per quanto riguarda poi l'importo di fr. 1'738.40, contestato dai ricorrenti, esso è stato calcolato in base al numero di pompieri intervenuti sul posto (5 del corpo di L__________ e 6 di quello della C__________). Certo, la presenza di 11 militi potrebbe apparire di primo acchito eccessiva per soccorrere una persona in difficoltà. D'altra parte, però, bisogna considerare che i pompieri sono stati allarmati per una situazione d'urgenza verificatasi in una regione montagnosa e difficilmente raggiungibile con gli usuali mezzi di soccorso. L'intervento è inoltre avvenuto di notte e presupponeva, come già indicato, un tratto di cammino a piedi nel bosco per poter raggiungere la casa in cui si trovava RI 1. Essi hanno poi dovuto predisporre un'area di atterraggio per permettere all'elicottero della REGA di posarsi in tutta sicurezza. Già per tutte queste circostanze, appare oggi perlomeno ingeneroso rimproverare ai medesimi di essere giunti sul luogo con un dispiegamento di forze esagerato, in quanto le difficoltà oggettive dell'intervento giustificavano, per dovere di prudenza, l'impiego di un adeguato numero di militi. A questo proposito occorre pure considerare che qualora l'elicottero della REGA non fosse stato in grado di atterrare nei pressi dell'abitazione in cui si trovavano i __________ per motivi legati alla morfologia del terreno o a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i sanitari avrebbero necessitato di un certo qual numero di pompieri per farsi aiutare a trasportare la paziente, tramite staffette, il più velocemente possibile via terra sino all'ambulanza.

Va infine rilevato che l'importo fatturato, comprensivo pure delle indennità per l'uso dei veicoli e delle attrezzature, è stato calcolato correttamente sulla base degli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai pompieri del 21 dicembre 1994 e, come tale, sfugge a qualsiasi critica.

Ne discende che nemmeno su questo punto il ricorso merita accoglimento.

 

 

                                   6.   I ricorrenti pongono infine in evidenza di essere pensionati. In altre parole, essi sostengono che l'onere posto a loro carico incide in maniera sensibile sulla loro situazione finanziaria.

L'art. 26 RLLI prevede la possibilità di rinunciare al recupero delle spese di intervento in casi eccezionali, segnatamente in situazioni di stato di necessità o in casi di particolare rigore, in assenza di colpa o di intenzione. Ora, bisogna considerare che detta norma disciplina l'istituto del condono, il quale può essere pronunciato soltanto una volta accertata l'esistenza a favore del Cantone di un ben preciso credito di rimborso verso terzi. Sennonché, nel caso concreto, la lite verte per l'appunto sulla questione di sapere se sia stato a giusta ragione o meno che l'Ufficio della difesa contro gli incendi del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha chiesto a RI 1 la somma di fr. 1'738.40 corrispondenti alle spese sostenute dai pompieri a titolo di restituzione delle spese sostenute dal Fondo incendi per l'intervento compiuto il 5 agosto 2010 a G__________.

Nel giudizio qui impugnato l'autorità inferiore si è dunque correttamente limitata a statuire su questo problema, senza per contro prendere in considerazione altre questioni - quale ad esempio quella qui sollevata dagli insorgenti - che in quel contesto si sarebbero rivelate premature. Non si vede in effetti come l'Esecutivo cantonale avrebbe potuto pronunciarsi su un eventuale condono del credito, allorquando il medesimo era ancora controverso.

Nulla impedisce comunque ai ricorrenti di richiederlo, una volta che la fattura dell'UDCI sarà cresciuta in giudicato, sempre che essi ne adempino i requisiti.

 

 

                                   7.   Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario