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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina e Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 26 gennaio 2010 (n. 290) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 luglio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di rifiuto di rilascio di un permesso CE/AELS per confinanti; |
viste le risposte:
- 22 febbraio 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
- 23 febbraio 2010 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 9 aprile 2010 del ricorrente e delle dupliche:
- 14 aprile 2010 del Dipartimento delle istituzioni,
- 21 aprile 2010 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 12 aprile 1995, il cittadino italiano RI 1 (1964) ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera per svolgere l'attività di direttore di una società con sede a C__________. Il 22 agosto 1997, egli si è sposato a __________ con la cittadina elvetica Y__________ (1950). Nell'anno 2000, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri è venuta a conoscenza che RI 1 era stato arrestato dalle autorità italiane. Il 23 giugno 2000, è stata notificata la sua partenza per l'Italia.
b. Il 27 maggio 2003, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per ricongiungersi con sua moglie in Svizzera.
Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla sua richiesta, egli ha dichiarato di essere stato arrestato l'11 settembre 1999 in Italia a seguito di una sentenza del Tribunale di V__________ per bancarotta fraudolenta e di essere stato scarcerato il 28 marzo 2003. Ha soggiunto di essere al corrente che dal 1996 era aperta nei suoi confronti un'inchiesta della Procura di B__________ per contrabbando di sigarette, ma che il reato avrebbe comunque dovuto prescriversi dopo 7 anni e mezzo.
Con decisione 12 agosto 2004, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 14 dicembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha negato il permesso richiesto a causa dei suoi precedenti penali, ritenuto pure che egli non aveva prodotto, nonostante l'esplicita richiesta, la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta e il verbale relativo all'udienza tenutasi l'8 giugno 2004 presso il Tribunale di B__________.
Con decreto d'accusa 17 luglio 2006 (DA 2492/06), il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 1'000.– per avere guidato, il 3 maggio precedente, in stato di inattitudine.
c. I coniugi __________ si sono in seguito separati.
B. a. Il 15 aprile 2009, RI 1 ha chiesto nuovamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di permesso CE/AELS, questa volta per confinanti, per lavorare come fattorino presso un ufficio finanziario di __________.
Il 5 maggio 2009, il dipartimento ha acquisito agli atti dal Ministero italiano della giustizia il suo certificato generale del casellario giudiziale, da cui risulta che il 10 aprile 1995 egli era stato condannato dal Tribunale di C__________ e il 15 gennaio 1997 dal Tribunale di V__________ (sentenza Corte di appello di V__________ del 19 gennaio 2000) ad una pena complessiva di 5 anni e 11 giorni di reclusione per bancarotta fraudolenta in concorso commessa l'11 dicembre 1995.
b. Il 24 luglio 2009, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda di RI 1 per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 31 agosto 2009 per cessare l'attività lucrativa. La decisione è stata resa sulla base della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), dell'art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con giudizio 26 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli il permesso per confinanti CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale gli ha inoltre rimproverato di non avere prodotto la sentenza 25 maggio 2007 del Tribunale penale di B__________ relativa al suo proscioglimento, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione di contrabbando.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del tutto subordinata, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Il ricorrente ritiene che i reati per cui è stato condannato in Italia non siano di una gravità tale da impedirgli l'ottenimento di un permesso come frontaliere in Svizzera, ritenuto pure che sono lontani nel tempo. Esclude inoltre il rischio di recidiva. In ogni caso ritiene la decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità, in quanto le autorità inferiori non avrebbero valutato tutte le circostanze della fattispecie. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ribadito le proprie posizioni. In seguito il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale un estratto della sentenza 25 maggio 2007 del Tribunale penale di B__________ relativa al suo proscioglimento, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione di contrabbando.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Non è infatti necessario richiamare dal Tribunale penale di B__________ la sentenza 25 maggio 2007 relativa al proscioglimento del ricorrente, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione di contrabbando. Come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non apporterebbe infatti al Tribunale amministrativo ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. L'art. 5 cpv. 1 lett. c LStr indica che lo straniero che intende entrare in Svizzera non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali del nostro Paese. L'art. 62 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (lett. b) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
2.3. La legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
3. Va innanzitutto rilevato che in Svizzera l'insorgente ha a carico soltanto una multa di fr. 1'000.–, inflittagli dal Procuratore pubblico il 17 luglio 2006 per guida in stato di inattitudine, comunque non più iscritta al casellario giudiziale.
Come accennato in narrativa, RI 1 ha dei precedenti penali in Italia. Dal certificato generale del casellario giudiziale italiano che lo riguarda, risulta che egli è stato condannato il 10 aprile 1995 dal Tribunale di C__________ e il 15 gennaio 1997 dal Tribunale di V__________ (quest'ultima sentenza parzialmente riformata dalla Corte di appello di V__________ il 19 gennaio 2000) ad una pena complessiva di 5 anni e 11 giorni di reclusione, per bancarotta fraudolenta commessa l'11 dicembre 1995, in concorso. Egli aveva evaso l'IVA per oltre una decina di miliardi di lire sull'argento importato in Italia e proveniente dalla ditta in cui lavorava a quel momento.
Ritenuto che anche una condanna pronunciata all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.), a ragione l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto al momento di decidere se rilasciare il permesso per confinanti all'insorgente. Tanto più che il reato di bancarotta fraudolenta è punibile anche in Svizzera giusta l'art. 163 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) ed è qualificato quale crimine giusta l'art. 10 cpv. 2 CP. Ora, il reato di cui l'insorgente si è reso colpevole non va sottovalutato, in quanto tocca un settore particolarmente delicato dell'ordine pubblico. In determinate circostanze, anche i crimini e i delitti in materia patrimoniale possono infatti rappresentare una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della nostra società. D'altra parte, però, bisogna considerare che il reato in parola risale a una quindicina di anni fa e può quindi essere considerato ormai lontano nel tempo.
Nell'ambito della precedente domanda di ottenimento di un permesso di dimora CE/AELS nel 2003, era emerso che nei confronti dell'insorgente era stato aperto un procedimento penale presso la Procura di B__________ per reati commessi il 1° gennaio 1995 (associazione a delinquere, violazione dei diritti doganali, contrabbando, aggravato, aggravanti penali, quantitativo di tabacchi) e il 2 aprile 1996 (associazione a delinquere, concorso, contrabbando, consumato, aggravato, aggravanti penali, quantitativo di tabacchi, recidività). Tale procedimento è infine sfociato nella sentenza emessa il 25 maggio 2007 dal Tribunale penale di B__________, che ha prosciolto RI 1 dall'imputazione di contrabbando per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Ora, a prescindere dalla questione di sapere se tali reati siano perseguibili penalmente anche in Svizzera, bisogna in ogni caso considerare che i medesimi sono anch'essi ormai lontani nel tempo, tanto che l'azione penale si è prescritta e l'interessato è stato prosciolto. Cadono pertanto nel vuoto i rimproveri mossi dal Consiglio di Stato al ricorrente per aver prodotto soltanto il dispositivo della sentenza del 25 maggio 2007, ciò che avrebbe impedito all'Esecutivo cantonale di meglio chiarire i fatti per poter formulare, con la necessaria cognizione di causa, una prognosi precisa in merito alla sua reale pericolosità e al rischio che egli possa nuovamente delinquere.
Infine, dal menzionato certificato generale del casellario giudiziale italiano, aggiornato al 5 giugno 2009, non risultano altri precedenti e procedimenti attualmente pendenti a carico dell'insorgente.
4. Quanto precede non permette quindi di ritenere che, attualmente, RI 1 rappresenti ancora una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, come prevede la giurisprudenza comunitaria in materia, tale da giustificare il provvedimento litigioso (cfr. sentenza della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77 Bouchereau, n. 35).
Bisogna pertanto concludere che i rimproveri mossi all'insorgente non sono tali da giustificare il mancato rilascio di un permesso per confinanti.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Gli atti sono quindi rinviati alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso per confinanti CE/AELS a RI 1.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm).
6. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da due avvocati iscritti nell'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2 ALC e 5 del suo Allegato I; 5, 35, 62 LStr; 80 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 e 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 26 gennaio 2010 (n. 290) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 24 luglio 2009 (COM 40) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni.
2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso per confinanti CE/AELS al cittadino italiano RI 1 dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario