Incarto n.
52.2010.71

 

Lugano

25 novembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Damiano Bozzini

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2010 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 388) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 ottobre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di rilascio di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    24 febbraio 2010 della Sezione della popolazione,

-     2 marzo 2010 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il __________ 2008 la cittadina brasiliana nubile RI 1 (1982) ha dato alla luce nel suo Paese d'origine la figlia G__________, nata da una relazione con U__________ (1954), cittadino italo-elvetico, coniugato e domiciliato in Svizzera.

 

 

                                  B.   a. Il 27 aprile 2009, la ricorrente è entrata in Svizzera unitamente a G__________ chiedendo il 9 luglio successivo il rilascio di un permesso di dimora per sbabilirsi a __________ con U__________. Ritenuto che quest'ultimo viveva ancora in comunione domestica con la moglie, a __________, il 28 settembre 2009 egli ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di non poter trasferirsi, per il momento, presso RI 1 e G__________ a __________.

 

b. Il 21 ottobre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1.

L'autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non viveva insieme a U__________ e ha ritenuto che nulla impedisse a G__________, nonostante la sua cittadinanza elvetica, di vivere insieme alla madre in Brasile. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonchè 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

 

 

                                  C.   Con giudizio 27 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per poter vivere in Svizzera insieme a G__________.

La ricorrente sostiene di aver diritto a un'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 8 CEDU in virtù della cittadinanza elvetica di sua figlia. Ritiene inoltre di adempiere le condizioni per poter ottenere un permesso di dimora anche sulla base della normativa interna prevista per i casi di rigore. Sostiene che un suo rinvio in Brasile, dove non possiede un lavoro, le comporterà un certo disagio sociale ed economico che si ripercuoterà inevitabilmente anche su sua figlia, compromettendo il legame tra quest'ultima e il padre U__________.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 8 n. 1 CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

 

2.2. Il diritto al rispetto della vita familiare non è tuttavia assoluto, ma può essere limitato alle condizioni previste dall'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a).

La norma impone in sostanza di ponderare i contrapposti interessi in gioco: quello privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). Sotto questo profilo, è considerato legittimo l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende infatti ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la struttura del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio in materia di impiego (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b). Da questo profilo, la norma non va oltre quanto disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito.

 

2.3. La CEDU non garantisce comunque il diritto di entrare o di risiedere in un determinato Stato membro, né il diritto di scegliere il luogo che in apparenza risulta il più adeguato per condurre la propria vita familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1; STF 2C_353/2008, del 27 marzo 2009, consid. 2.1). Il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento comporta la separazione dei membri della famiglia. In altre parole, non vi è violazione della predetta norma se si può esigere che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera cui viene rifiutato il permesso e proseguano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò vale in particolare per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Se per contro la partenza del membro della famiglia avente il diritto a risiedere in Svizzera non appare di primo acchito esigibile, occorre procedere a una ponderazione degli interessi in presenza sulla base dell'art. 8 n. 2 CEDU.

 

2.4. Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3; 2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L’alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener maggiormente conto d’ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del figlio, che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost.

Per determinare se si possa costringere un figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà quindi tener conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l’estero, se esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici oppure una situazione di indigenza nei confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di soggiorno (per quanto riguarda l'aiuto sociale: STF 2C_697/2008, del 2 giugno 2009, consid. 4.4).

 

 

                                   3.   3.1. In concreto, il dipartimento ha negato il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente a causa dell'assenza di una comunione domestica con U__________, con il quale ha avuto la figlia G__________. La ricorrente sostiene per contro di avere diritto al rilascio del postulato permesso sulla base dell’art. 8 CEDU per poter vivere con sua figlia in Svizzera e questo indipendentemente dall'esistenza di una comunione domestica con il padre di quest'ultima. In altre parole, invoca il cosiddetto "ricongiungimento familiare alla rovescia", ammesso dalla giurisprudenza federale, seppure a determinate condizioni (DTF 135 I 153).

 

3.2. Come esposto in narrativa, G__________ è nata il 27 marzo 2008 e possiede la cittadinanza elvetica, la madre detiene l'autorità parentale e l’affidamento della bambina. Ritenuto che la loro relazione è stretta, intatta ed effettivamente vissuta, ne discende che le condizioni affinché l'insorgente possa invocare l'art. 8 CEDU sono, il linea di principio, date.

Ferma questa premessa, non risulta dagli atti che la ricorrente abbia in Svizzera e in Brasile dei precedenti o dei procedimenti penali in corso. Tutt'al più si potrebbe rimproverarle il fatto di essere entrata nel nostro Paese senza richiedere il visto necessario per i soggiorni che superano i tre mesi. Tale - sola - circostanza non è tuttavia un motivo sufficiente per ritenere che essa abbia violato l'ordine e la sicurezza pubblici in maniera talmente grave da impedirle il rilascio del permesso richiesto.

Resta da esaminare se l'insorgente disponga di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare con sua figlia in Svizzera e non corra pertanto il rischio di cadere a carico dell'aiuto sociale. Su questo aspetto il Governo si è limitato a rilevare come dagli atti non risultasse che i genitori di G__________ avessero sottoscritto il "contratto per l'obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali", che il 4 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale __________ di __________ aveva richiesto loro di produrre entro la fine di quel mese. Per questo motivo, l'Esecutivo cantonale non ha tenuto conto che il 7 giugno 2009 U__________ aveva garantito il mantenimento e le cure mediche di RI 1 e di G__________ a partire dalla loro entrata in Svizzera. A torto, in quanto nel gravame è stato più volte ribadito e confermato che egli continuava a provvedere al sostentamento della ricorrente e della figlia (ricorso al Consiglio di Stato, ad 3 e 4).

Ritenuto che la situazione finanziaria della ricorrente è un aspetto determinante, nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, per poter decidere se essa possa ottenere il permesso di soggiorno richiesto, l'Esecutivo cantonale non poteva quindi esimersi dall'approfondire tale circostanza, in particolare richiedendo all'interessata di documentare le proprie allegazioni.

Ne discende che gli elementi agli atti sono insufficienti per decidere la presente causa.

 

 

                                   4.   Stante quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché accerti se la ricorrente dispone di mezzi finanziari sufficienti, personalmente o garantiti da terze persone, per poter soggiornare con sua figlia in Svizzera. Dopodiché, l'Esecutivo cantonale procederà nuovamente alla ponderazione degli interessi in presenza.

 

 

                                   5.   Ne discende che il ricorso dev'essere parzialmente accolto senza ulteriore disamina e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 388) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario