Incarto n.
52.2010.75

 

Lugano

22 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Gabriele Fossati, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2010 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 febbraio 2010 (n. 613) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente le opere di rifacimento della pavimentazione della strada cantonale __________ ha aggiudicato la commessa al consorzio imprese CO 1 - CO 1;

 

 

viste le risposte:

-    25 febbraio 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    1° marzo 2010 del consorzio CO 1;

-    3 marzo 2010 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 17 novembre 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i lavori di pavimentazione della strada cantonale __________ in località __________;

 

che il bando di concorso annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      Prezzo                                                                             50%

2.      Attendibilità dei prezzi dell'offerta                              25%

3.      Organizzazione della ditta                                          20%

4.      Formazione apprendisti                                               5%

 

che al concorso hanno partecipato quattro imprese del ramo e un consorzio, i quali hanno inoltrato offerte comprese tra fr. 461'463.95 e fr. 518'239.25;

 

che esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 9 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha deciso di deliberare la commessa al consorzio CO 1, giunto primo in graduatoria con 591.0 punti;

 

                                         che il 18 febbraio 2010 la RI 1, seconda classificata con 588.2 punti, ha incontrato i vertici della Divisione delle costruzioni, chiedendo di poter consultare gli atti al fine di verificare il punteggio ottenuto nel criterio "programma lavori", che secondo le prescrizioni di gara (cfr. pos. 224.100 cifra 3 disposizioni particolari CPN 102) doveva essere valutato sulla scorta di una formula basata sul programma offerto più breve (sottocriterio termini proposti), rispettivamente sulla media dei programmi offerti (sottocriterio plausibilità del programma);

 

                                         che le autorità cantonali non hanno permesso alla RI 1 di compulsare i documenti richiesti, rilasciandole unicamente una tabella riepilogativa delle singole note conferitele, comparate con quelle assegnate al consorzio aggiudicatario;

 

                                         che il 22 febbraio 2010 la RI 1 è quindi insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'edizione della documentazione necessaria per verificare la fondatezza dei punteggi attribuiti e in subordine, a dipendenza del risultato dell'esame degli atti visionati, l'annullamento della decisione 9 febbraio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato;

 

                                         che in sede di risposta la stazione appaltante ha confermato di non aver permesso alla RI 1 di accedere all'insieme degli atti concorsuali, come da pluriennale consuetudine motivata dalla volontà di trovare il giusto equilibrio tra la dovuta trasparenza e la discrezione che ogni concorrente si attende dal committente; dal canto suo, il consorzio aggiudicatario ha sollecitato la reiezione del gravame nel merito;

 

                                         che una volta presa visione dei dati richiesti e verificata positivamente la fondatezza delle note assegnate dalla committenza, l'insorgente ha comunicato di essere disposta a recedere dall'impugnativa, a condizione di non doversi assumere la tassa di giustizia e le ripetibili dipendenti dal ricorso che ha dovuto inoltrare per salvaguardare il suo diritto di essere sentito violato dall'autorità cantonale;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

                                         che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a ricorrere (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

 

                                         che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);

 

                                         che dall'incarto emerge con certezza che la RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo innanzi tutto per poter consultare gli atti del concorso, che il committente si era rifiutato di esibirle adducendo motivi di discrezionalità;

 

                                         che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii);

 

che la legislazione cantonale (art. 20 cpv. 1 LPamm) garantisce a chi è parte in un procedimento amministrativo il diritto di consultare gli atti; tale diritto, precisa la norma, può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso (cpv. 2);

 

che in concreto, il rifiuto dell'autorità cantonale di mostrare alla ricorrente tutti gli atti del concorso, comprese le offerte degli altri concorrenti, non può essere in alcun modo protetto;

 

che è ben vero che in sede di aggiudicazione il committente deve tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti (art. 5 lett. g LCPubb); siffatta tutela - come ha già avuto modo di chiarire in passato questo Tribunale (STA 52.2003.21 del 26 settembre 2003) - non deve tuttavia andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso;

 

che, d'altra parte, una certa discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6); non ha invece alcuna ragione di essere allorquando un concorrente, posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante, chiede di poter visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso;

 

che come dimostra il caso all'esame, una volta presa visione della necessaria documentazione il concorrente perdente può anche convincersi della bontà delle decisioni adottate dalla committenza e rinunciare ad impugnarle; la salvaguardia del diritto di essere sentito degli interessati, inteso come facoltà di compulsare gli atti prima dell'inoltro di un ricorso, può quindi tradursi pure in un risparmio di tempo e lavoro per i committenti stessi e le autorità giudiziarie;

 

che poste queste premesse, il gravame della RI 1 può essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto; gli oneri del procedimento - segnatamente le ripetibili dovute al consorzio aggiudicatario, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito registro (art. 31 LPamm) - vanno però poste a carico dello Stato, che con il suo ingiustificato        ostruzionismo ha provocato l'inutile contenzioso che ha occupato questo Tribunale.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 1, 5, 36, 37 LCPubb; 44 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 20, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

                                   3.   Lo Stato verserà al consorzio aggiudicatario fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario