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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretaria: |
Paola Carcano Borga, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 24 gennaio 2011 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dall’amministrazione patriziale di __________, per le opere di costruzione della strada forestale relativamente al mappale n. __________ di; |
viste le risposte:
- 18 marzo 2011 del Tribunale di espropriazione;
- 6 maggio 2011 dell’amministrazione patriziale di;
preso atto della replica 11 agosto 2011 della ricorrente e della duplica 17 ottobre 2011 dell’amministrazione patriziale di;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il patriziato di (di seguito: patriziato) ha proceduto tra il 2005 ed il 2007 alla realizzazione della
strada forestale. La relativa licenza edilizia è stata rilasciata il 12 gennaio
2005 dal municipio di. La strada in questione è asfaltata fino alla “”, in
seguito è pavimentata con del materiale granulato e presenta delle canalette
interrate per lo scolo dell’acqua. Essa ha carattere forestale essenzialmente
per il tratto superiore (con possibilità di estrazione del legname) mentre
quello inferiore ha piuttosto una funzione protettiva (STF
1A.113/2003 del 16 luglio 2004 consid. 2.2.1, pubblicata parzialmente in RDAT II-2004
n. 40). La strada è chiusa con una barriera all’altezza
di ed il suo utilizzo è disciplinato mediante un regolamento d’uso, adottato il
16 giugno 2006 dall’assemblea patriziale ed approvato con risoluzione
governativa n. 5846 del 28 novembre 2006.
B. Per tale intervento il patriziato ha stanziato un credito di costruzione
complessivo di fr. 3'500'000.- di cui fr. 1'600'000.- per la prima tappa “”
(cfr. decisione patriziale 10 gennaio 1999 ratificata dalla sezione degli enti
locali con risoluzione 15 febbraio 2005) e fr. 1'900'000.- per la seconda tappa
“” (cfr. decisione patriziale 16 giugno 2006 ratificata dalla sezione degli
enti locali con risoluzione 20 dicembre 2006). Con risoluzione governativa n.
4456 del 20 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha autorizzato il patriziato
a prelevare i contributi di miglioria per l’opera in questione. Preso atto che
l’assemblea patriziale aveva approvato (cfr. decisione 16 giugno 2006 anzidetta)
il prelievo di contributi di miglioria, fissandone l'aliquota al 50% della rimanenza
del debito computabile pari a fr. 600'000.- (50% di fr. 1'200'000.-), il
Governo, con risoluzione n. 3663 del 22 agosto 2006, ha imposto al patriziato un’immediata messa in atto delle procedure volte all’imposizione dei
contributi
di miglioria. Il patriziato ha quindi dato seguito a questa ingiunzione, mediante
pubblicazione del prospetto dei contributi dal 3 ottobre 2006 al 3 novembre
2006 (FU pag.) e affissione agli albi comunali. RI 1, proprietaria del mappale
n. __________ ubicato in località, è stata assoggettata al pagamento di un
contributo di fr. 5’702.10 per il subalterno a) e di fr. 2'345.25 per il
subalterno b). Mediante decisione 22 gennaio 2007, il patriziato ha accolto
parzialmente il reclamo interposto da quest'ultima avverso tali imposizioni, in
particolare dilazionando il termine di pagamento al 30 giugno 2007 e prevedendo
il calcolo degli interessi a partire dal 1° gennaio 2008.
C. Con sentenza 24 gennaio 2011 il Tribunale di espropriazione ha
parzialmente accolto il gravame inoltrato da RI 1 contro l’anzidetta decisione
patriziale. Esso ha innanzitutto accertato che la ricorrente era proprietaria
del fondo al momento dell’emissione del prospetto, che l’imposizione era
tempestiva, che l’iter procedurale seguito dal patriziato era esente da
critiche, che la particella n. __________ aveva tratto un vantaggio particolare
dall’opera e che il perimetro di imposizione era stato individuato correttamente. Per quanto attiene poi al
calcolo dei contributi, il Tribunale di espropriazione ha tutelato sia il
criterio relativo alla superficie dei rustici interessati inclusi nell’inventario
degli edifici situati fuori dalle zone edificabili sia le varie classi di vantaggio
allestite in funzione della “distanza” e della “percorrenza”: esso ha però
criticato l’importo fisso di fr. 1'500.- applicato indistintamente a tutti gli
edifici di almeno 10 mq ed i coefficienti adottati dal patriziato. Ha quindi ridotto
la tassa base a fr. 360.- e ritoccato i coefficienti in questione procedendo,
per economia di giudizio, ad un nuovo calcolo dei contributi. In conclusione, basandosi
sul nuovo piano di ripartizione, il Tribunale di espropriazione ha confermato
per il mappale n. __________ il contributo di fr. 5’702.10 per il subalterno a)
e ridotto a fr. 1'965.05 quello dovuto per il subalterno b).
D. Il 25 febbraio 2011 la proprietaria del mappale n. __________ è
insorta contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento della sentenza di prima istanza e dei contributi di
miglioria relativi al mappale di sua proprietà. In sunto, essa ripropone in
questa sede le medesime critiche sollevate senza successo davanti al Tribunale
di espropriazione. In particolare, censura l’operato del patriziato dal profilo
formale (assenza di una decisione di delega come pure di una chiamata in causa
o di una qualsivoglia informazione dei proprietari in vista della realizzazione
della strada; assenza di una proposta specifica di prelievo dei contributi di
miglioria, come sancito dalla legge, all’atto di decidere la realizzazione
dell’opera e il suo finanziamento; prelievo dei contributi avversati solo dopo
che la prima tappa dei lavori era già stata realizzata per mancanza di un
congruo finanziamento). Nel merito, essa riafferma che i contestati contributi
concernono una strada forestale che, in nessun caso e per nessuna ragione, può
essere considerata alla stregua di un’opera di urbanizzazione generale o particolare.
Essa, inoltre, non arreca alcun vantaggio particolare alla sua proprietà dato
che la stessa è già ora raggiungibile grazie alla funivia (pubblica, per e,
privata, da) e alla teleferica per il trasporto merci fino a. Inoltre, né il patriziato
né il Tribunale di espropriazione avrebbero considerato l’impossibilità di
utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di innevamento per almeno
quattro mesi. Da ultimo, contesta i criteri di imposizione ritenuti inadeguati
e arbitrari e lamenta pure che i contributi richiesti non tengono conto del valore
ufficiale di stima degli immobili aggiornati recentemente e ben più appropriati
per una valutazione. Postula anche l’assunzione di svariate prove, protestando
contestualmente tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
E. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato
il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal
canto suo, il patriziato ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà
all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Con la replica e la duplica le parti hanno ulteriormente precisato e sviluppato
i rispettivi punti di vista, riconfermandosi nelle loro corrispondenti
posizioni.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL
7.3.3.1). Certa è la legittimazione della ricorrente (art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.).
L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà -
semmai - essere posto rimedio annullando il giudizio censurato e rinviando gli
atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito i
necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.2.1. Il contributo
di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o
impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse
generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone
cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei
mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei
compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva
dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da
disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di
norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la
costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre
1981; OLCAP; RS 843.1; messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente
una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib
71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro,
che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che
procurano vantaggi particolari (art. 1 LCM). Danno luogo a contributo,
segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni
(art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento
di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono
direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare
comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle
canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche
per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di
manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto
specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione
prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo
(art. 4 cpv. 1 lett. a LCM) rispettivamente quando la redditività, la
sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto
conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1
lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali
o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un
vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della
pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55; II-2005
n. 24 ). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a
carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e
per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa
determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di
finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in
funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM).
La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo
conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv.
2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se
speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente
edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8
cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del
singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione
di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza
e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,
con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge
prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del
preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende
l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei
contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2
lett. a-e LCM).
2.3. Come già rilevato in più
occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande
libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di
miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel
riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi
godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006
consid. 2.2 e rinvii) al pari degli altri enti pubblici a cui
il Consiglio di Stato abbia delegato il diritto di imposizione ai sensi
dell’art. 2 cpv.1 LCM. Dette considerazioni valgono dunque anche, nel caso di
specie, per il patriziato (corporazione di diritto pubblico secondo l’art. 1
cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1) a
cui il Consiglio di Stato ha delegato il diritto d’imposizione per l’opera in
disamina con risoluzione governativa n. 4456 del 20 settembre 2005. Perciò, in
caso di contestazioni, il Tribunale d'espropriazione deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di
prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni
serie e pertinenti.
I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale
riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali
del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/
Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
2.4. La legge cantonale sui contributi di miglioria
prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei
contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera
(art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio
dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17
cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a
seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo
ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM).
Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse
semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso
(art. 18 cpv. 1 e 2 LCM).
3.Preliminarmente occorre rilevare che dagli atti di causa emerge
inequivocabilmente come l’iter procedurale adottato dal patriziato per la
realizzazione della strada in questione rispettivamente per l’imposizione dei
relativi contributi di miglioria sia stato tutto sommato corretto. Di modo che,
le censure in tal senso sollevate nel gravame inoltrato
dall’insorgente non appaiono fondate e vanno di conseguenza respinte. Dalle
tavole processuali si evince chiaramente altresì che l’intervento in questione è
stato
realizzato a tappe tra il 2005 ed il 2007. Di
modo che, la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 3 ottobre al 3
novembre 2006 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è stata tempestiva.
Anche la percentuale prelevata (50% della rimanenza del debito computabile)
appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di
giudizio che occorre riconoscere al patriziato in questo ambito. Da ultimo,
dall’incarto emerge pure che la ricorrente era già proprietaria del mappale n. __________ di allorquando è stato
pubblicato il prospetto dei contributi ed era quindi, di principio,
assoggettabile all'imposizione.
4.L’insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il
prelievo del querelato contributo concerne la realizzazione di una strada
forestale, la quale non costituisce affatto un’opera di urbanizzazione generale
o particolare suscettibile di essere finanziata in questo modo.
Posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente a rimettere in
discussione il diritto del patriziato di prelevare nel caso di specie dei
contributi di miglioria per la realizzazione dell’opera in questione. Siffatta
tesi trascura tuttavia di considerare che la presente vertenza concerne
unicamente il prospetto dei contributi pubblicato dal patriziato, mentre che il
principio dell’impo-sizione, come pure il piano di finanziamento e la quota
imponibile dell’intervento sono stati precedentemente decisi dall’assemblea
patriziale (art. 68 lett. g della legge organica patriziale del 28 aprile 1992;
LOP; RL 2.2.1.1), mediante risoluzione del 16 giugno 2006, regolarmente
cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque
sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini
sanciti dagli art. 146 e ss. LOP che disciplinano i ricorsi contro le decisioni
degli organi patriziali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in
merito alla natura dell’opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente
tardiva ed irricevibile.
5.5.1. La ricorrente contesta inoltre che la strada in questione arrechi
effettivamente un vantaggio particolare al mappale n. __________ di sua
proprietà. A questo proposito rileva come quest’ultimo fondo fosse già in
precedenza raggiungibile dal fondovalle in maniera più comoda, grazie alla
funivia (pubblica, per e, privata, da) e alla teleferica per il trasporto merci
fino a. Inoltre, né il patriziato né il Tribunale di espropriazione avrebbero
tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in
caso di innevamento.
5.2. In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione
dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo
deve adempiere due requisiti fondamentali: essere “particolare” e di natura “economica”.
Il vantaggio è “particolare” se concerne una cerchia ben determinata di
interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello
di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico.
È poi “economico” se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza
consolidata l’imposizione di terreni situati in zona agricola o in quella
forestale non è esclusa se, per la loro specifica destinazione, beneficiano di
un vantaggio particolare (cfr. in questo senso: Adelio
Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Cadenazzo 2005, n. 241; STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.3.2 e rinvii pubblicata in RDAT
I-2007 n. 29; STA 52.2001.444 del 20 novembre 2002 consid. 5.2). Ora, la natura forestale della strada in questione è senz’altro
rilevante, ma non esclusiva. Infatti, ai proprietari dei fondi situati nel
comprensorio servito dalla strada, e quindi anche alla ricorrente, possono
essere rilasciate delle autorizzazioni eccezionali di transito previo pagamento
di una tassa d’uso per coprire i costi di manutenzione, conformemente a quanto sancito
dal regolamento d’uso citato in narrativa (cfr. combinato disposto art. 13
della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 [LCFo; RL 8.4.1.1] e art.
34 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002
[RLCFo; RL 8.4.1.1.1]). In particolare, essi possono acquistare un abbonamento
(vignetta) con valenza di un anno civile, rinnovabile di anno in anno oppure un
“gettone” valevole una tantum per un viaggio (andata e ritorno). Il fatto poi
che la strada in questione venga effettivamente utilizzata o meno è irrilevante
ai fini del presente giudizio dato che la semplice
possibilità d'uso dell'opera basta per ammettere l'esistenza di un vantaggio
particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II-2008 n. 31 consid
4.4. in fine; STA 52.2010.322 del 7 dicembre 2011 consid. 5.1). Dal
momento che essa senz’altro rende più agevole l’accesso ai
Monti di sia per le persone che per il trasporto di materiali, i vantaggi
particolari per i sedimi inseriti nel perimetro (incluso, quindi, quello della
ricorrente) sono indubbi. È parimenti innegabile che essi, proprio grazie alla
creazione di un accesso (in parte) carrozzabile, hanno acquistato pure maggiore
attrattiva, e quindi valore, prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto
di vista economico. La circostanza secondo cui “non è garantita l’agibilità
della strada forestale durante tutto l’anno ed in modo particolare durante il
periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve”
(cfr. art. 8 punto 3 del regolamento d’uso agli atti) non è atta a scalfire in
alcun modo tale conclusione. A ragione, quindi, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha dunque confermato, sotto
questo profilo, l’esistenza per la ricorrente di un vantaggio particolare
suscettibile di dare luogo al prelievo di contributi.
5.3. Evidentemente l'imposizione
deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall’opera in
parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione
della quota imponibile - equilibrata e rispettosa del principio della parità di
trattamento - esige in ogni caso la tenuta in debita considerazione di
eventuali percorsi d’accesso supplementari a servizio dei sedimi in questione. A
maggior ragione se si considera l’apprezzabile ampiezza del perimetro (che
include i fondi appartenenti al comprensorio servito direttamente e
indirettamente dalla strada in questione), la cui determinazione appare senz'altro
sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere
al patriziato in materia; essa non integra gli estremi di un abuso di potere,
dunque una violazione del diritto, censurabile davanti al Tribunale (art. 61
cpv. 1 LPamm). Sennonchè tale aspetto non attiene alla questione
dell’assoggettamento, ovvero dell’esistenza di un vantaggio particolare, bensì
al problema della ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di
cui si dirà di seguito (consid. 7).
6.La ricorrente ripropone anche in questa sede la tesi giusta la quale
l’assoggettamento di rustici non trasformati sarebbe perlomeno prematuro o
comunque inammissibile dato che il Piano di utilizzazione cantonale dei
paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIC) - che costituisce la conditio
sine qua non per la concreta applicabilità dell’inventario degli edifici
situati fuori dalla zona edificabile - non sarebbe ancora in vigore.
6.1. Dalle tavole processuali emerge che per quanto attiene ai rustici il patriziato
ha preso in considerazione quei fondi che ospitano edifici qualificabili come
residenze in quanto assegnati alla categoria 3 (ovvero edifici rustici
già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria
o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali) o 4 (ovvero
case d’abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse,
baracche, capannoni ecc. come pure edifici originariamente rustici, ma che in
seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche
originali esistenti sul territorio) o ristrutturabili in quanto assegnati alla
categoria meritevole 1a (ovvero edifici rustici finora prevalentemente
utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione [cambiamento
di destinazione]) dall'inventario degli edifici situati fuori dalla zona
edificabile del Comune di, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione
governativa n. 3872 del 5 agosto 1997 (di seguito: inventario). Nel caso
specifico, la ricorrente è stata assoggettata al pagamento di un contributo per
l’abitazione primaria assegnata alla categoria 4 (subalterno a) e per un
edificio rurale adibito a stalla/fienile attribuito alla categoria 1a (subalterno
b) del mappale n. __________.
Ora, come rettamente rilevato dall’insorgente, l’inventario in quanto tale non
basta ancora a legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al
cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come
protetti, ossia meritevoli di conservazione. Gli edifici classificati nella
categoria 1a, infatti, possono ottenere un’autorizzazione edilizia che
ne permetta il cambiamento di destinazione (ed, in particolare, essere trasformati
in abitazione) solamente nella misura in cui si trovano pure all’interno della
delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti di cui al PUC-PEIC, approvato
il 26 maggio 2010 dal Gran Consiglio. Di modo che, solo in quest’evenienza, gli
edifici assegnati alla categoria meritevole 1a dall’inventario possono
essere, se del caso, effettivamente ristrutturati e trasformati in abitazioni
e, quindi, trarre concretamente un “vantaggio particolare” dall’opera in
disamina, durante e dopo i lavori di sistemazione. Val la pena qui ricordare
che la mera possibilità di eseguire questi lavori e di cambiare la destinazione
di tali edifici trasformandoli in residenze primarie o secondarie è peraltro sufficiente
a giustificare il riconoscimento di un “vantaggio particolare” concreto.
Visto che il ricorso dev’essere accolto per i motivi che verranno esposti di
seguito e l’incarto retrocesso al patriziato per un nuovo calcolo, un ulteriore
accertamento appare dunque doveroso relativamente al subalterno b) del mappale n.
__________. In particolare, il patriziato dovrà preliminarmente verificare se
il fondo imposto che ospita tale edificio assegnato alla categoria meritevole
1a dall’inventario è stato pure inserito nel PUC-PEIC nel frattempo entrato
in vigore. Solo in questa evenienza, infatti, esso potrà essere assoggettato ad
imposizione sulla scorta delle considerazioni che precedono.
7.La ricorrente contesta poi i criteri di calcolo dei contributi adottati
dal patriziato, ritenendo che gli stessi siano inadeguati e arbitrari. Si
lamenta inoltre del fatto che non si sia tenuto conto sia dei valori ufficiali
di stima degli immobili recentemente aggiornati, i quali rappresenterebbero dei
criteri ben più appropriati per una valutazione del vantaggio, sia
dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di
innevamento per almeno quattro mesi.
7.1. Per quanto concerne il metodo di calcolo rispettivamente
la chiave di riparto adottati dall'autorità patriziale, va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare, dalla scheda di calcolo
e dalla relazione tecnica) si evince che il patriziato, dopo aver applicato
indistintamente un contributo base di fr. 1'500.- per ogni edificio di almeno
10 mq, ha tenuto conto della superficie delle singole costruzioni imposte,
dell’utilizzo concreto dell’opera (classe di vantaggio “percorrenza” con coefficiente
massimo pari
a 1.4) e della distanza (lunghezza e differenza di quota) degli edifici dall’opera
(classe di vantaggio “distanza” con coefficiente
massimo pari a 1), nonché di un valore unitario costante puramente calcolatorio
pari a 69. La formula che ne è sortita è la seguente:
contributo dovuto = fr. 1'500.- + (superficie dell’edificio x 69 x
coefficienti “distanza” e “percorrenza”).
7.2. Innanzitutto
la scelta operata dall’autorità patriziale, di tener conto della superficie
delle singole costruzioni è senz’altro corretta. Parimenti condivisibile risulta,
di principio, la presa in considerazione di due differenti classi di vantaggio
che tengano conto dei tempi di percorrenza e della distanza degli edifici dalla
strada. Diversamente da quanto reputato dal Tribunale di espropriazione, pure
giustificato appare il diverso peso conferito alle stesse, segnatamente la
maggiore importanza attribuita alla lunghezza di percorrenza (coefficiente
massimo: 1.4) rispetto alla distanza (coefficiente massimo:1), quantomeno
nell’ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere all’autorità
patriziale. Inoltre, per quanto specificatamente riguarda il criterio “distanza”,
va comunque precisato quanto segue. Dalle tavole processuali emerge che
(n.d.r.: le sottolineature sono di questa Corte): “Il terzo criterio
applicato è quello legato alla distanza (lunghezza, quota) dell’edificio
rispetto alla strada. È un criterio molto importante in quanto chiaramente, chi
ha un edificio a pochi metri dalla strada può usarlo agevolmente oppure i suoi
costi di ristrutturazione saranno inferiori rispetto a chi è ubicato lontano.
Potrà praticamente utilizzarlo quasi tutto l’anno, mentre chi è in posizione
discosta avrà più difficoltà. In base alla distanza lineare e verticale
abbiamo determinato i fattori per i quali moltiplicare la superficie degli
edifici (contributo B). I fattori sono mostrati nell’estratto grafico allegato
e vanno da 1 (edifici in prossimità della strada, a meno di 15 minuti di cammino),
a 0.1 (edifici lontani ca. 2 chilometri dalla strada, con dei tempi di marcia ancora
elevati). La ripartizione percentuale è definita nella carta schematica
allegata” (cfr. relazione tecnica pag. 5). Ora, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo
schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile
applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento
e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso di specie, dalla scheda di calcolo come pure dalla carta schematica agli atti,
emerge chiaramente che il patriziato ha adottato una forchetta di coefficienti
(tra le varie località incluse nel comprensorio imposto rispettivamente
all’interno delle medesime) sufficientemente ampia (1; 0.75; 0.6; 0.5; 0.3;
0.25; 0.2 e 0.1) e oggettiva per garantire un’adeguata differenziazione di
situazioni che presentano tra loro delle diversità rilevanti e che esigono
perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro
sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre
riconoscere all’autorità patriziale. Parimenti dicasi per la scelta del
patriziato di non prendere in considerazione - come invece suggerito dalla
ricorrente - il criterio della stima ufficiale che peraltro neppure potrebbe entrare
in linea di considerazione dal momento che esso è estraneo alla materia
specifica dei contributi di miglioria (RDAT II-1999 n. 40). Da ultimo, contrariamente
a quanto assunto dall’insorgente, il fatto che non sia possibile utilizzare la
strada forestale nel periodo invernale in caso di innevamento è irrilevante ai
fini della quantificazione del vantaggio particolare, dal momento che tale
inagibilità colpisce, se del caso, indistintamente tutti i proprietari dei
sedimi inseriti nel perimetro d’imposizione. A ragione dunque la precedente
istanza di ricorso, al pari del patriziato, non ne ha tenuto conto ai fini
dell’imposizione. Sotto questo punto di vista, la decisione patriziale non
presta il fianco a critica alcuna.
7.3. Ferme queste premesse, occorre comunque rilevare quanto segue.
7.3.1. Nella ripartizione dei costi il contributo di base di fr. 1'500.-
applicato indistintamente ad ogni edificio di almeno 10 mq è un criterio eccessivamente
schematico che, pur tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui l'ente
pubblico dispone in questi casi, si rivela lesivo dei principi della parità di
trattamento e del divieto d’arbitrio. Infatti esso, come peraltro rettamente
rilevato dal Tribunale di espropriazione, conduce ad una distribuzione
squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei risultati che non
tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo
proprietario. Sia soggiunto che, dopo averlo reputato eccessivo (poiché rappresenta
nella sua totalità un importo pari a fr. 256'500.- ovvero al 41.67% del prelievo
complessivo che ammonta a fr. 601'297.49), il Tribunale di espropriazione si è
limitato a ridurlo a fr. 360.- (ovvero al 10% del prelievo complessivo). Tuttavia
neppure questa soluzione si giustifica posto che non sussiste alcun motivo per
addossare ai contribuenti una quota parte fissa.
7.3.2. Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare che la proprietà della
ricorrente, ubicata in località, già beneficia di un collegamento con il
fondovalle grazie alla funivia pubblica per e a quella privata da, nonché alla teleferica
per il trasporto merci fino a. Di principio, l’esistenza di percorsi d’accesso
supplementari a servizio dei sedimi imposti, com’è nel caso di specie,
corrisponde in sostanza ad un criterio di interesse a cui può essere, se del caso,
apposto un correttivo per tenere in debita considerazione della specificità del
caso. Ciò non toglie che l’ente pubblico può adottare, esercitando la propria
autonomia protetta in materia, anche dei criteri o correttivi differenti.
Decisivo appare, per contro, che gli stessi vengano effettivamente impiegati e
che siano rispettosi dei principi poc’anzi ricordati (cfr. consid. 2.2.). In mancanza
di un qualsivoglia criterio o fattore, com’è nel caso di specie, che consideri
i percorsi d’accesso supplementari, non è possibile stabilire una chiave di
ripartizione realmente rapportata al vantaggio particolare tratto da ciascun
proprietario. Senza tali elementi di computo non si vede infatti come si
potrebbe garantire un’adeguata differenziazione di situazioni che presentano
tra loro delle diversità rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto.
A maggior ragione se si considera la già accertata ampiezza del perimetro che caratterizza
il caso di specie. Anche questa manchevolezza - peraltro non rilevata e,
quindi, indirettamente avvallata dal Tribunale di espropriazione - conduce ad
una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei
risultati che non tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a
ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di imposizione
si rivela pure sotto questo punto di vista viziata.
7.4. Ne discende dunque che il riparto dei contributi effettuato dal patriziato
non può essere del tutto condiviso, in quanto per le ragioni appena esposte
esso si fonda in parte su dei criteri la cui
applicazione conduce a dei risultati lesivi del diritto, in quanto
non riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente. Parimenti dicasi per il nuovo calcolo di
contributi effettuato dalla precedente autorità di giudizio che, per i motivi
sopra elencati, non può essere condiviso. Di modo che la decisione avversata,
al pari di quella da essa parzialmente tutelata, deve essere annullata e
l’incarto retrocesso al patriziato affinché ricalcoli i contributi fondandosi
su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e
costituzionali applicabili in materia, in particolare garantendo una
distribuzione equilibrata della quota imponibile nel rispetto del principio
della parità di trattamento, sulla scorta delle anzidette considerazioni. Tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi richiesti sono cresciuti
in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006
consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente nel caso in cui gli
stessi dovessero aumentare per i ricorrenti di cui alla presente procedura impositiva
(divieto della reformatio in pejus ex art. 65 cpv. 4 LPamm).
8.8.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso
deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al
pari della decisione patriziale, e gli atti retrocessi al patriziato affinchè
proceda ai sensi dei considerandi n. 6 e 7, senza che si renda necessario esaminare
le ulteriori censure addotte dalla ricorrente.
8.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente e
del patriziato, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi
finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo grado di
soccombenza (art. 28 LPamm). Il patriziato è
tenuto a versare un importo ridotto per entrambi le sedi a titolo di ripetibili
alla ricorrente in quanto assistita da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 gennaio 2011 del Tribunale di espropriazione e quella 22 gennaio 2007 del patriziato sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi al patriziato affinché proceda a ricalcolare ai
sensi dei considerandi n. 6 e 7 i contributi di miglioria dovuti da RI 1 relativamente ai subalterni a) e b) del mappale n. __________ di per
le opere di costruzione della strada forestale.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.-, sono poste per 1/3 a carico della ricorrente e per 2/3 del patriziato, il quale è altresì tenuto a versare a controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili per entrambi le sedi.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria