Incarto n.
52.2011.141

 

Lugano

18 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Stefano Magini, giurista

 

 

statuendo sul ricorso 20 marzo 2011 di

 

 

 

RI 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 febbraio 2011 (n. 1258) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la decisione 3 novembre 2010 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, le ha ordinato di ripristinare immediatamente la superficie del terreno in cui sono custoditi i cani di sua proprietà, nonché di attuare sul medesimo fondo misure di ordine strutturale;

 

 

viste le risposte:

-    5 aprile 2011 del Consiglio di Stato;

-    6 aprile 2011 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (di seguito: UVC);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Il 25 maggio 2009 l'UVC ha ricevuto una segnalazione relativa alla tenuta non conforme di tre cani di proprietà della signora RI 1 su un terreno adiacente lo stabile abitativo sito in via __________ a __________, di proprietà del signor __________ (mapp. no. __________ RFD di __________). In particolare, la segnalazione verteva sull'assenza di protezioni adeguate dal sole. A seguito di un sopralluogo non annunciato esperito dalla dott.ssa __________ in data 28 luglio 2009, al quale la ricorrente non era presente, l'UVC ha potuto accertare il fondamento della segnalazione ricevuta. Dal canto suo il municipio di __________, per il tramite della Polizia comunale e con la collaborazione degli specialisti della Società cinofila del __________, procedeva ad ulteriori verifiche. Sulla scorta delle raccomandazioni formulate dai citati specialisti, in data 31 maggio 2010 il Comandante della Polizia comunale di __________, mediante lettera raccomandata, ha intimato alla signora RI 1 di procedere entro un termine di 10 giorni all'adeguamento delle strutture risultate non conformi per la tenuta dei cani, segnatamente la recinzione (in pessimo stato), il cancello (neppure provvisto di un sistema di chiusura di sicurezza), le “cucce” (insufficienti contro le precipitazioni e l'eccessiva insolazione), il terreno stesso (da liberare innanzitutto dai cocci di vetro), nonché le ciotole per l'alimentazione (che non rispettavano i requisiti minimi igienici).


B.     Sulla base dei sopralluoghi esperiti nel periodo 20 agosto 2010 – 24 settembre 2010, in data 24 settembre 2010 la Polizia comunale di __________ ha stilato un rapporto d'esecuzione, corredato da nuova documentazione fotografica, dal quale risultava manifestamente come non era stato posto rimedio a nessuna delle deficienze riscontrate dalla Società cinofila del __________, che erano state segnalate alla diretta interessata nella lettera raccomandata del 31 maggio 2010. Di conseguenza è stato nuovamente richiesto l'intervento dell'UVC che – dopo aver contattato la ricorrente senza ottenere il riscontro auspicato – in data 3 novembre 2010 ha emesso una decisione formale con la quale ha intimato alla signora RI 1 di ripristinare immediatamente la superficie del terreno, allontanando ogni genere di detriti, nonché di adeguare la struttura perimetrale del terreno entro il 25 novembre 2010 (posa di una recinzione solida ed integra, di un cancello solido e munito di un sistema di chiusura di sicurezza, di cucce adeguate e posa sopra di esse di un riparo contro le precipitazioni e l'eccessiva insolazione). Detta decisione è stata intimata sotto la comminatoria dell'art. 292 del Codice penale svizzero e munita dell'indicazione dei mezzi di ricorso.


C.    Con ricorso 17 novembre 2010 RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato avverso la predetta decisione, chiedendone l'annullamento. In sostanza, dopo aver negato di essere proprietaria del sedime in oggetto, ha sostenuto che i cani vi soggiornerebbero solo in sua presenza e quindi mai per lunghi periodi, da cui l'inutilità dei ripari. Infine ha domandato di poter visionare i nomi delle persone che avevano inoltrato le segnalazioni.
Con giudizio 23 febbraio 2011, il Governo ha respinto il gravame. In particolare, richiamati i disposti applicabili della legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e della relativa ordinanza del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), nonché della legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani; RL 8.3.1.2), accertata l'evidente inadeguatezza del terreno e delle strutture di recinzione e di protezione esistenti sulla part. no. __________ RFD di __________, ha considerato corrette le misure di ordine strutturale imposte dall'UVC alla ricorrente, responsabile, in quanto detentrice degli animali, di una loro custodia conforme alle normative legali.


D.    Con ricorso 20 marzo 2011 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa. Postula l'annullamento sia della pronunzia del Governo sia della decisione dell'UVC, riprendendo in sostanza le motivazioni precedentemente scritte. Preliminarmente sottolinea di aver ricevuto la documentazione alla base della decisione dell'UVC solo dopo la sua richiesta del 10 marzo 2011. Sottolinea inoltre che i cani verrebbero a trovarsi solo saltuariamente sul sedime in discorso, dove in ogni caso sarebbero sotto costante custodia sua o di persone a lei fidate. La ricorrente contesta pure l'ordine di ripristino intimatole dalla Polizia comunale il 31 maggio 2010, asserendo di aver comunicato verbalmente ai due funzionari incaricati degli accertamenti di non essere la proprietaria del terreno e che i cani non vi vivevano permanentemente. Dopo aver richiamato il certificato di buona salute dei suoi tre cani prodotto in allegato, la ricorrente ha ribadito la sua richiesta di conoscere il nominativo della persona che aveva inoltrato la segnalazione riguardante il terreno in discussione.


E.     All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo, sia l'UVC, che richiamatosi a quanto espresso nelle proprie osservazioni del 13 gennaio 2011, rilevato come le misure proposte rappresentino il minimo indispensabile per conformarsi alle norme legali, ha evidenziato come la ricorrente non ha fin qui intrapreso alcuna azione volta a migliorare le condizioni di tenuta degli animali.

      

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA; RL 8.3.1.1). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).


2.La LPAn stabilisce i principi volti a tutelare dignità e benessere degli animali (art. 1). Chi se ne occupa deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 cpv. 1 LPAn). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato di ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare o trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 1). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 LPAn).

 

3.3.1. Per ciò che riguarda specificatamente i cani domestici, l'OPAn, alla Sezione 10 (art. 68 - 79), prevede una serie di prescrizioni sulla detenzione e la gestione.
In particolare, i cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani (art. 70 cpv. 1 OPAn). Essi devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio (art. 71 cpv. 1 OPAn). Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto.
Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita (art. 71 cpv. 2 OPAn). I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 mq attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è vietato (art. 71 cpv. 3 OPAn).

 

3.2. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo, oltreché di un giaciglio, adeguati (art. 72 cpv. 1 e 2 OPAn). In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10 della medesima Ordinanza (art. 72 cpv. 4), dove sono riportate le misure minime delle strutture (per altezza e superficie) in funzione del peso degli animali.  


4.4.1. Preliminarmente occorre chiarire che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione a sapere se la tenuta dei cani, da parte della proprietaria qui ricorrente, sul terreno adiacente lo stabile abitativo sito in via __________ a __________, sia conforme alle normative vigenti. 

4.2. Nel caso concreto è certo che il menzionato sito sia non conforme alle disposizioni legali. Innanzitutto emerge dalla documentazione fotografica agli atti la situazione di degrado e trascuratezza della superficie di terreno all’interno della quale sono custoditi i cani. Anche se le fotografie raccolte dalla polizia il 24 settembre 2010 su tale preciso aspetto appaiono meno eloquenti di quelle allegate alla segnalazione 25 maggio 2009, non si può non rilevare come la ricorrente, che contesta in toto gli addebiti mossi alla sua attenzione, non ha neppure mai dichiarato di aver ovviato a tale problematica, né tantomeno di essersi impegnata affinché la stessa non si ripresentasse in futuro.
Oltre a ciò, le fotografie e i diversi sopralluoghi esperiti appaiono evidenziare in modo lampante quanto inconfutabile la totale inadeguatezza delle strutture messe a disposizione dei tre cani di proprietà della ricorrente. Innanzitutto la recinzione, come pure il cancello, non risultano certamente atti a fornire una protezione sufficiente per i cani stessi, ma neppure per le persone, in considerazione del rischio di fuga degli stessi animali, dovuto alle gravi lacune accertate. Tra i doveri posti in capo al detentore di cani, come rettamente ricordato dall'UVC, vi è quello previsto dall'art. 7 cpv. 2 LCani, che statuisce l'obbligo di adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli. Indiscutibile che una recinzione e un cancello, per adempiere alle loro funzioni, debbano soddisfare i requisiti (minimi) posti alla base della decisione impugnata, ovvero essere solidi, resistenti e senza interruzioni di continuità, nonché ben ancorati al suolo; requisiti che, allo stato attuale, sono lungi dall'essere osservati. L'altezza raccomandata dall'UVC per la recinzione, 180 cm, corrisponde del resto a quanto previsto nella tabella n. 10, allegato 1, dell'OPAn. Anche il requisito del cancello munito di sistema di chiusura di sicurezza che impedisca l'apertura da parte di persone estranee, di bambini o dei cani stessi, appare un requisito adeguato e corrispondente a quanto previsto dall'art. 7 cpv. 2 LCani. Pure le disposizioni relative alle cucce e ai ripari appaiono indubbiamente conformi ai requisiti posti dagli art. 68 – 79 OPAn e dal menzionato allegato.

 

4.3. La gravità delle lacune riscontrate non è peraltro in nulla diminuita dall'affermazione della ricorrente secondo cui i suoi cani sosterebbero solo saltuariamente sul sedime in discorso. La stessa ricorrente, che peraltro risulta residente proprio in via __________ a __________, pur minimizzando il tempo trascorso dai suoi cani su tale terreno, non ha certo indicato che essi non vi sosteranno più. L'affermazione secondo cui il sedime non è di proprietà della ricorrente, in tutta evidenza, non modifica in alcun modo gli obblighi posti in capo al detentore di animali. Non è del resto dato di intravvedere quali ostacoli potrebbero obiettivamente porsi alla ricorrente nell'ottemperare a quanto disposto in merito alle misure strutturali impostele. Le stesse non appaiono neppure comportare un onere economico sproporzionato, questione mai sollevata dalla ricorrente.

Stando così le cose, si deve necessariamente concludere che la situazione attuale sia in contrasto con principi di tutela della dignità e del benessere degli animali perseguiti dalla LPAn (art. 1). Pertanto, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata. In via abbondanziale, si osserva che qualora l'affermazione avanzata dalla ricorrente relativa ad un utilizzo solo saltuario del sedime in discorso non fosse risultata credibile, l'autorità competente avrebbe certamente potuto prendere in considerazione ulteriori misure più incisive, segnatamente il sequestro dei cani e un divieto di tenuta di animali.


5.In esito alle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,
visti gli articoli di legge in concreto applicabili;


dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.


                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario