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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 marzo 2011 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 15 marzo 2011 del municipio di CO 2, che in esito al concorso concernente le opere da elettricista previste nell'ambito della costruzione del nuovo Centro Sportivo __________ ha escluso l'offerta della ricorrente e ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; |
viste le risposte:
- 1° aprile 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli
appalti (ULSA);
- 5 aprile 2011 del municipio di CO 2;
- 11 aprile 2011 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 novembre 2010 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da elettricista previste nell'ambito della costruzione del nuovo centro sportivo ubicato a __________ (FU n. __________ pag. __________).
Oltre alle usuali informazioni contenute in ogni bando, il documento specificava che l'esecuzione delle opere sarebbe stata attribuita al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- economicità-prezzo 50%
- attendibilità dell'offerta 25%
- referenze per lavori analoghi 20%
- formazione apprendisti 5%
Le modalità di valutazione dei singoli criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.
Il capitolato era suddiviso in sette parti, di cui l'ultima era dedicata interamente all'elenco prezzi. Quest'ultimo non andava firmato in calce come avviene solitamente, ma in testa, nel contesto di una premessa con la quale il committente rendeva attento il concorrente che l'IVA avrebbe dovuto ammontare all'8%, che per l'allestimento e compilazione del modulo era stata usata la base dei dati di calcolo USIE-CPN 2010 e che al termine dei lavori sarebbero stati riconosciuti gli aumenti come da tabella dei rincari USIE, 2011 compreso. Oltre all'elenco prezzi, i concorrenti erano tenuti a sottoscrivere debitamente, apponendovi timbro e firma autorizzata, il frontespizio dell'offerta, le dichiarazioni dell'impren-ditore e la convenzione SUVA in materia di misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente dieci offerte, per importi compresi tra fr.
139'162.90 e fr. 188'563.70.
Preso atto del risultato delle valutazioni esperite dall'ULSA, il 3 marzo 2011
il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 di __________,
giunta prima in graduatoria con 100 punti. Una volta ottenuta la ratifica
dell'autorità cantonale, la decisione di aggiudicazione è stata comunicata a
tutti i concorrenti il 15 marzo seguente.
C. La RI 1, entrata in gara con l'offerta più bassa ed a sua insaputa esclusa dalla procedura per non aver firmato la premessa dell'elenco prezzi, ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e della delibera, così come il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente ritiene in sostanza che la sua estromissione dalla gara per aver omesso di sottoscrivere la premessa dell'elenco prezzi integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la necessità di riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla committenza affinché pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche la sua offerta.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono l'ULSA, il committente e la deliberataria, sostenendo essenzialmente che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto chiaramente disposto in tal senso dall'art. 42 cpv. 1 lett. e del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.6).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto,
la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione
dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per la cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare
l'aggiudicazione della commessa alla
CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2011.4 del 25 gennaio 2011), insita in quella di delibera laddove
quest'ultima si richiama al rapporto 24 febbraio 2011 dell'ULSA che dichiara
scarta l'offerta della RI 1.
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine, con riserva di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva nell'ambito dell'impugnazione della decisione di aggiudicazione.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
2.2. A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP, le offerte mancanti delle firme richieste.
2.3. L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le prescrizioni di forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente, quanto da parte dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivan-te dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (cfr. STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi contenuti).
3. Nel caso concreto, il municipio di CO 2 ha fatto propria la decisione dell'ULSA di escludere dalla procedura la RI 1, poiché i responsabili della società non avevano apposto la firma richiesta nella premessa posta in testa all'elenco prezzi.
L'insorgente non contesta l'addebito, riconducibile ad una semplice svista, ma ritiene che la pecca sia irrilevante dato che le istruzioni contenute nella premessa in oggetto sono state pienamente rispettate. Al prezzo è stata infatti aggiunta l'IVA al tasso dell'8% e l'elenco è stato stilato in modo elettronico applicando la base dei dati di calcolo USIE-CPN 2010. In simili circostanze, l'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena l'esclusione in caso di inosservanza, è unanimemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza (cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289). Quanto alla portata della mancata sottoscrizione della prima pagina dell'elenco prezzi, la ricorrente omette di considerare che la firma non era legata tanto ai contenuti della premessa riportata su quel foglio, quanto all'intero elenco prezzi, che non è un documento qualsiasi privo di rilevanza, ma rappresenta al contrario la parte finanziaria del capitolato e come tale l'essenza stessa dell'offerta. In parole povere, la ricorrente non si è avveduta che nel caso specifico l'elenco prezzi non andava firmato in calce come avviene solitamente, ma all'inizio, laddove appositamente indicato.
La firma apposta sul frontespizio del fascicolo d'appalto non può supplire a quella assente sull'elenco prezzi, documento autonomo e sostanziale dell'offerta che andava sottoscritto al pari di tutti gli altri atti per i quali era richiesta una segnatura (vedi pos. 251.200 disposizioni particolari CPN 102). Né può giovare all'insorgente il fatto che le regole di gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in caso di firme mancanti. Come annotano a giusto titolo i resistenti, la sanzione dell'estromissione delle offerte prive delle firme richieste è infatti prevista in modo esplicito dalla legge (art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP), per cui non occorre riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso.
In conclusione, scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.
4. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore obbligo di rifondere identico importo per ripetibili sia al comune di CO 2 che alla CO 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria