Incarto n.
52.2011.17

 

Lugano

23 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2011 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 7 dicembre 2010 (n. 6276) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 18 ottobre 2010 con cui l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia l'ha esclusa per un anno dalla partecipazione agli appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale;

 

 

viste le risposte:

-    18 gennaio 2011 dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML);

-    25 gennaio 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decreto d'accusa (DA __________2009) del 30 novembre 2009, il Procuratore pubblico ha condannato __________, direttore de RI 1, ditta attiva nel settore dell'esecuzione dei lavori di pulizia, alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– (corrispondente a 45 aliquote di fr. 100.– ciascuna), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di una multa fr. 800.- per avere impiegato intenzionalmente a Locarno, dal 24 ottobre al 3 novembre 2009, le cittadine bulgare T__________ e Y__________ (per 11, rispettivamente, 2 giorni), senza che esse fossero state autorizzate ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Reato, questo, previsto dall'art. 117 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

 

 

                                  B.   Preso atto di tali risultanze, il 21 settembre 2010 l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (USML) ha prospettato a RI 1 una sanzione amministrativa e, dopo avere raccolto le sue osservazioni, con decisione 18 ottobre 2010 l'ha esclusa dalla partecipazione agli appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale per la durata di un anno. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 13 della legge federale contro il lavoro nero, del 17 giugno 2005 (LLN; RS 822.41), 8 della legge di applicazione della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e della legge federale contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 10.1.1.5) e 2 lett. e del relativo regolamento del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 10.1.1.5.1).

 

 

                                  C.   Con giudizio 7 dicembre 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'USML, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto grave, ai sensi dell'art. 13 LLN, l'inosservanza della legislazione in materia di diritto degli stranieri sfociata nella condanna penale del direttore della società e ha considerato la sanzione irrogata, legittima e conforme al principio della proporzionalità.

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e subordinatamente che la durata della sua esclusione dalle procedure d'appalto sia limitata a un solo mese.

La ricorrente ritiene innanzitutto che la risoluzione governativa impugnata sia carente di motivazione. Nel merito, contesta di avere violato la legislazione in materia di diritto degli stranieri in maniera talmente grave da dover subire il divieto impostole. Pone in evidenza di essere incensurata e che l'infrazione riguarda due casi isolati, limitati nel tempo, ed è frutto di una negligenza. In ogni caso ritiene che la durata del provvedimento sia sproporzionato rispetto al reato commesso.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'USML, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 LLDist-LLN. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona giuridica senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario richiamare l'incarto penale sfociato nel decreto d'accusa 30 novembre 2009 a carico di __________, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.

 

 

                                   2.   La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto la risoluzione governativa impugnata sarebbe talmente carente di motivazione da averle impedito di determinarsi al riguardo.

 

2.1. Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). Tale diritto, garantito dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) comprende - tra le altre cose - anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

 

2.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'interessata con questa motivazione (v. consid. 7, pag. 3):

"Nel presente caso, considerato che il direttore della società ricorrente è stato condannato per un reato penale (art. 117 cpv. 1 LStr) per aver impiegato intenzionalmente delle cittadine straniere non al beneficio di un permesso per esercitare attività lucrativa in Svizzera, questo Consiglio reputa che già per tale motivo l'inosservanza in materia di diritto degli stranieri deve essere considerata grave ai sensi dell'art. 113 LLN. In questo ambito inoltre alla luce del principio dell'unità e della sicurezza del diritto tale chiara violazione non può essere rimessa in discussione".

 

Da quanto precede, si può senz'altro ritenere che nell'occasione l'Esecutivo cantonale abbia ossequiato i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata. L'argomentazione addotta ha infatti consentito alla ricorrente di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, corredata dalle norme di legge applicate, e di impugnarla con la dovuta cognizione di causa davanti a questo Tribunale.
Ne discende che la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dall'insorgente si rivela infondata.

 

 

                                   3.   L'art. 117 cpv. 1 LStr dispone che chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la sanzione è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LLN, se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l'autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.

 

 

                                   4.   4.1. Come esposto in narrativa, il 30 novembre 2009 __________ è stato condannato, in qualità di direttore della ditta qui ricorrente, alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni) e al pagamento di una multa di fr. 800.- per violazione dell'art. 117 cpv. 1 LStr, dal momento che aveva impiegato intenzionalmente per 11, rispettivamente, 2 giorni due cittadine bulgare, sprovviste della necessaria autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Da qui la decisione dell'USML fondata sull'art. 13 cpv. 1 LLN di escludere RI 1 dalla partecipazione agli appalti pubblici di ogni livello per la durata di un anno, causa inosservanza grave della legislazione in materia di diritto degli stranieri.

La ricorrente non contesta la materialità dell'infrazione commessa dal suo direttore. Ritiene però che la violazione della legge in materia di diritto degli stranieri commessa da quest'ultimo non possa essere annoverata tra quelle gravi previste all'art. 117 LStr e che pertanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 LLN non si giustifica.

 

4.2. L'impiego di lavoratori stranieri sprovvisti di permesso, essendo un reato per cui è comminata una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni o una pena pecuniaria, è considerato quale delitto giusta l'art. 10 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e rappresenta pertanto un'infrazione senz'altro di rilievo della legge federale sugli stranieri. Il fenomeno del lavoro nero non va infatti assolutamente minimizzato, in quanto rappresenta una minaccia per la protezione dei lavoratori ed è all'origine di numerosi problemi di ordine economico e finanziario, come la perdita di introiti per il settore pubblico e la distorsione della concorrenza.

Benché il lavoro nero sia in termini assoluti un reato di una certa gravità, il legislatore federale ha comunque voluto distinguere all'interno di questa fattispecie penale tra diversi gradi di infrazione. Come sopra illustrato (cfr. consid. 3), l'art. 117 cpv. 1 LStr opera infatti una chiara distinzione tra quella che deve essere considerata una violazione semplice, per la quale è prevista una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (cpv. 1 prima frase), una violazione grave, per la quale è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1 seconda frase), e una violazione reiterata di tale divieto (cpv. 2).

Secondo il chiaro testo dell'art. 13 LLN, soltanto le infrazioni gravi o reiterate delle disposizioni legali in materia di assicurazioni sociali o di stranieri possono però comportare l'adozione nei confronti del datore di lavoro di provvedimenti amministrativi, quali l'esclusione a tempo determinato dalle procedure di concorso o la riduzione degli aiuti finanziari (cfr. FF 2002 3274-3277). Nei casi che non presentano una simile qualifica, tali misure non entrano invece in linea di conto.

4.3. Tornando al caso in esame, bisogna considerare che il direttore della ditta ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 4'500.–, corrispondente a 45 aliquote di fr. 100.– ciascuna, per di più sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 800.- in quanto ritenuto colpevole di violazione dell'art. 117 cpv. 1 LStr. Ora, benché quest'ultima disposizione contempli sia la forma semplice (prima frase), che quella aggravata (seconda frase) del reato in parola, da un attento esame del decreto d'accusa emanato il 30 novembre 2009 dal Procuratore pubblico non emergono indicazioni che inducano a ritenere che a __________ sia stato nell'occasione rimproverato l'adempimento di questa seconda fattispecie penale. In tale documento non viene in effetti fatto, nemmeno indirettamente, alcun accenno ad una violazione aggravata o in altro modo qualificata del divieto sancito dalla suddetta disposizione di legge, come invece avrebbe dovuto essere il caso se il magistrato penale avesse effettivamente voluto sanzionare il direttore della ditta insorgente per questo genere di reato. Inoltre l'entità della sanzione inflitta, oltre che a risultare contenuta nei limiti previsti per il caso di violazione semplice della legislazione sugli stranieri, sarebbe in ogni caso troppo lieve se dovesse concernere un'infrazione grave, la quale in concreto deve essere dunque esclusa.
Ciò premesso, va detto che secondo prassi, l'autorità competente ad ordinare un provvedimento amministrativo non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Di regola essa non può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In effetti laddove è chiamata a prendere in considerazione l'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa. Questa giurisprudenza, la quale si riferisce soprattutto al settore delle revoche delle licenze di condurre (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; 119 Ib 158 consid. 3c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1), è senz'altro applicabile per analogia anche nel presente ambito, ferma comunque restando la possibilità per l'autorità amministrativa di distanziarsi a titolo eccezionale dalle conclusioni raggiunte in sede penale nel caso in cui le stesse dovessero apparire di primo acchito chiaramente destituite di qualsiasi fondamento, al punto da risultare addirittura arbitrarie. Situazione, questa, che però nel caso di specie non è assolutamente data, poiché alla luce di quanto emerge dagli atti, la scelta del Procuratore pubblico di pronunciare una condanna per violazione semplice del divieto di impiegare persone straniere sprovviste del necessario permesso appare del tutto corretta, data l'assenza di circostanze aggravanti ai sensi della prassi in materia che potevano giustificare una diversa qualifica del reato (in proposito si veda: Caterina Nägeli/

Nik Schoch, Ausländischen Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in: Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 22.57). In ogni caso tale decisione non può in alcun modo essere considerata arbitraria o frutto di una svista manifesta.

Ritenuto dunque che non si giustifica un diverso giudizio da parte dell'autorità amministrativa sul grado di gravità dell'infrazione giudicata dall'autorità penale con decisione cresciuta in giudicato, l'USML non poteva né rimproverare all'insorgente di avere, attraverso il suo direttore, violato in maniera grave la normativa in materia di diritto degli stranieri, né di conseguenza adottare nei confronti della medesima un provvedimento di esclusione dalle procedure di concorso, ai sensi dell'art. 13 LLN.

 

 

                                   5.   5.1. Stante quanto precede, il ricorso va di conseguenza accolto e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, annullate.

5.2. Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però rifondere all'insorgente, assistita da un'avvocata iscritta nell'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 7 dicembre 2010 (n. 6276) del Consiglio di Stato;

1.2.   la decisione 18 ottobre 2010 (Dec. 02/2010 SLN N. 306/2010) dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario