Incarto n.
52.2011.190

 

Lugano

1° febbraio 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 18 aprile 2011 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 aprile 2011 dell'ufficio patriziale di __________, che in esito al concorso di progetto per la realizzazione di un complesso edilizio multifunzionale sui mapp. __________ e __________ di __________ ha assegnato il mandato per le prestazioni di architetto a CO 1 di __________;

 

 

viste le risposte:

-    28 aprile 2011 di CO 1;

-    2 maggio 2011 del patriziato di CO 2;

 

 

preso atto della replica 16 maggio 2011 del ricorrente e delle dupliche:

-    21 maggio 2011 di CO 1;

-    27 maggio 2011 del patriziato di CO 2;

esperiti gli opportuni accertamenti e raccolte le conclusioni delle parti;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 1° giugno 2010 l'Ufficio patriziale di __________ ha indetto un concorso di architettura per la progettazione di un complesso edilizio multifunzionale sui mapp. __________ e __________ di __________ (FU __________, pag. __________).

Il programma di concorso stabiliva che la gara era retta dall'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e dal relativo regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.1.6), oltre che dalle norme SIA 142/2009 per quanto non diversamente disposto dalle precitate prescrizioni di legge. Lo stesso documento indicava che si trattava di un concorso di progetto in una fase e a procedura libera secondo le pertinenti norme del Regolamento SIA 142/2009.

 

                                         b. Per la presentazione del progetto erano richiesti i seguenti elaborati:

 

a)    planimetria in scala 1/500,

b)    piante, sezioni e facciate delle costruzioni in scala 1/200, in quanto necessarie per la comprensione e la valutazione del progetto,

c)    relazione grafica e/o scritta del progetto, spiegando il concetto urbanistico e costruttivo,

d)    calcolo della cubatura e delle superfici secondo SIA 416, con schemi grafici,

e)    modello 1/500 utilizzando la base consegnata, colore bianco,

 

da presentare su al massimo 4 tavole orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso destra della tavola (programma di concorso, lett. E). In risposta ad una precisa domanda posta da un concorrente, la giuria e per essa il suo presidente, ha precisato che rendering e proiezioni 3D non erano ammesse, mentre era consentito utilizzare colori nella relazione. Siffatta risposta, al pari delle altre date alle 90 domande formulate dai concorrenti, è stata dichiarata di natura vincolante (vedi risposte 20 luglio 2010 alle domande dei concorrenti, n. 56 e osservazione in coda allo scritto).

 

 

                                  B.   a. Nel termine prescritto (20 settembre 2010) sono pervenuti al committente 32 progetti. Come da programma, i lavori sono stati oggetto di un esame preliminare, nel corso del quale è emerso tra l'altro che taluni concorrenti avevano prodotto elaborati non ammessi. Tali irregolarità sono state annotate in un'apposita lista di controllo (checklist) predisposta in modo uniforme per ogni progetto in lizza. L'incaricato dell'esame (arch. __________) non ha tuttavia redatto alcun rapporto sul risultato delle verifiche esperite.

                                     

b. Riunitasi in seduta plenaria il 6, 7, 8 e 11 ottobre 2010, la giuria ha valutato i lavori pervenuti, decidendo all'unanimità di assegnare i primi cinque premi ai progetti n. 18, 9, 22, 3 e 29. Richiamandosi alla cifra 5 del bando di concorso (recte: del programma di concorso), la giuria ha inoltre raccomandato alla committenza di assegnare il mandato d'architetto per la successiva elaborazione del compito all'autore del progetto che aveva ottenuto il primo premio (arch. CO 1 e __________, __________).

Il 14 ottobre 2010 l'Ufficio patriziale di __________ ha comunicato ai concorrenti il verdetto della giuria, rendendo noto tramite un comunicato stampa che il 22 ottobre seguente avrebbe presentato ed esposto al pubblico i progetti.

 

c. Il 22 ottobre 2010 l'arch. RI 1, autore del progetto classificatosi al 5° posto, ha constatato che alcuni lavori esposti, segnatamente quello vincente, comprendevano rappresentazioni tridimensionali 3D (render).

Il 28 ottobre 2010 RI 1è quindi insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'attribuzione dei premi operata dalla giuria ed in genere la mancata estromissione dalla gara dei progetti contenenti elaborati (rendering o proiezioni 3D) non ammessi dalle regole fissate dal committente.

Con sentenza 4 dicembre 2010 questo Tribunale ha dichiarato il gravame irricevibile siccome rivolto contro una decisione non impugnabile ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 bis CIAP.

 

                                         d. Dopo aver invano abbordato una procedura di mediazione/ar-bitrato ai sensi dell'art. 28.1 SIA 142/2009, il 6 aprile 2011 l'uffi-cio patriziale di __________ ha risolto di assegnare il mandato per le prestazioni di architetto riguardanti l'elaborazione del progetto di massima all'arch. CO 1 di __________, vincitore del concorso secondo il rapporto della giuria.

 

 

                                  C.   Mediante ricorso 18 aprile 2011 RI 1 ha impugnato la predetta determinazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata al pari dell'intero procedimento concorsuale.

                                         Il ricorrente ha riproposto gran parte delle censure sollevate nel gravame del 28 ottobre 2010. Riassunti i fatti e ricordata la prescrizione secondo cui gli elaborati potevano essere presentati unicamente su al massimo 4 tavole orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso destra della tavola, l'insorgente ha evidenziato come diversi progetti contenenti rappresentazioni tridimensionali siano stati valutati ed addirittura premiati dalla giuria, in particolare quello dichiarato vincente che ha poi conseguito il mandato di progettazione. Siffatto modo di agire sarebbe illegale, atteso che secondo le norme SIA 142 gli elaborati non esplicitamente richiesti o ammessi dal programma devono essere esclusi dal giudizio e rimossi immediatamente al momento dell'esame preliminare, con tanto di annotazione in tal senso riportata nel relativo rapporto. Nel caso di specie invece i progetti sono stati visionati dalla giuria nella loro interezza e solo in seguito si è proceduto - sempre che ciò sia veramente accaduto - ad occultare gli elementi non permessi su quelli che ne contenevano. Tutto questo a scapito dei concorrenti che hanno rispettato le regole e in violazione del principio di equità. Secondo il ricorrente, le modalità poste in atto per l'esame e la valutazione dei progetti sono state insomma a tal punto scorrette e lesive dei principi fondamentali che regolano i concorsi (parità di trattamento, aggiudicazione imparziale, trasparenza, ecc.) da giustificare l'annullamento non solo dell'aggiudicazione, ma dell'intera procedura.

 

 

                                  D.   In sede di risposta il patriziato di CO 2 ed il deliberatario hanno avversato le tesi dell'insorgente, opponendosi entrambi all'accoglimento dell'impugnativa.

                                         L'ente banditore ha escluso per cominciare che al ricorrente possa essere riconosciuta la legittimazione attiva, dato che non può in ogni modo aspirare all'ottenimento del mandato (è giunto solo 5° in classifica) e avrebbe dovuto essere escluso dal concorso per aver preso contatto con il committente prima dell'ag-giudicazione. Nel merito, la committenza ha negato la sussistenza delle violazioni denunciate dall'insorgente, allegando che gli elaborati non ammessi sono stati mascherati prima della valutazione della giuria e sono rimasti coperti fino all'emanazione del verdetto.

                                         Analoghe argomentazioni d'ordine e di merito sono state esposte dall'arch. CO 1, il quale ha sottolineato che la giuria ha operato correttamente nell'ambito delle prerogative conferitele dall'art. 19 SIA 142.

 

 

                                  E.   Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con asserzioni che saranno riprese - per quanto necessario - nel seguito.

 

 

                                  F.   All'udienza preliminare del 28 giugno 2011 le parti hanno sollecitato la produzione di documenti e l'audizione di alcuni testimoni. La fase istruttoria è stata dunque contraddistinta dalla raccolta delle seguenti prove:

•  le schede dell'esame preliminare dei 32 progetti in gara esperito dall'arch. __________, che il patriziato ha prodotto il 20 luglio 2011 con la precisazione che non esiste un verbale riassuntivo delle operazioni effettuate;

•  l'audizione, il 4 ottobre 2011, dei testi __________, __________ e __________.

Di tutte le risultanze istruttorie e delle osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà - ove occorresse - in appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

                                        

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).

 

                                         1.2. In quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare la decisione con la quale l'ufficio patriziale di __________ ha assegnato il mandato per le prestazioni di architetto a CO 1, autore del progetto vincente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).

A torto committente ed aggiudicatario sostengono che all'insor-gente non possa essere riconosciuta la potestà ricorsuale. Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, il fatto che egli sia giunto solo 5° in classifica non gli impedisce di avversare la delibera operata dall'ufficio patriziale, cresciuta invece in giudicato nei confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad impugnarla. Quanto alla maldestra impostazione di taluni allegati di causa, firmati in nome della società a garanzia limitata di cui il comparente è titolare, non si tratta di un vizio suscettibile di intaccare la legittimazione attiva del ricorrente come asseverano i resistenti, atteso che il gravame - pur essendo stato redatto sulla carta da lettera dello studio d'architettura - è stato vergato e sottoscritto da RI 1 a titolo personale e quale persona fisica, la stessa che ha partecipato al concorso. Vi è quindi perfetta coincidenza di identità, anche giuridica, tra concorrente e ricorrente. Il fatto che la replica e le conclusioni siano state formalmente inoltrate dalla RI 1 Sagl permette tutt'al più di stralciare dagli atti queste memorie irrite.

La circostanza infine che il ricorrente abbia avuto un contatto telefonico con la segretaria del patriziato prima della formulazione del giudizio non lo priva di certo della facoltà di avversare l'ag-giudicazione. Se la committenza riteneva che tale agire fosse costitutivo di una grave violazione dell'art. 12.3 delle norme SIA 142/2009 e che la sanzione da applicare potesse essere solo un'esclusione dalla gara, avrebbe dovuto adottare siffatto provvedimento e motivarlo adeguatamente sia in fatto che in diritto, dando modo al destinatario di poterlo impugnare. L'ente banditore tuttavia non ha fatto nulla. Anzi, gli ha conferito il 5° premio del concorso, come deciso dalla giuria. In simili evenienze, non può sicuramente pretendere che questo Tribunale agisca in sua vece e lo estrometta dalla procedura solo per precludergli la possibilità di far valere le sue tesi nella causa in essere.

 

1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrate dalle risultanze degli accertamenti operati nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. A livello legislativo cantonale, le norme disciplinanti i concorsi di progettazione (d'idee e di progetto) sono contenute al capitolo III del RLCPubb/CIAP. L'art. 20 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica che il committente disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola - si legge nello stesso capoverso - esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni professionali di categoria, segnatamente alla norma SIA 142, sempre che simili disposizioni non contraddicano quelle della legge (in casu: il CIAP) o del relativo regolamento di applicazione. Ogni concorso, compresi quelli di progettazione gestiti in applicazione delle norme SIA, deve quindi rispettare i principi cardine che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli riferiti alla parità di trattamento, all'imparzialità e alla trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 CIAP).

 

                                         2.2. In concreto, la gara promossa dal patriziato di CO 2 è un concorso di progetto ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. b RLCPubb/ CIAP, esplicitamente assoggettato, ancorché in via subordinata, alle norme SIA 142/2009 (vedi avviso di concorso e lett. B.2 del relativo programma), che ne disciplinano lo svolgimento e stabiliscono diritti e doveri del committente, dei membri della giuria, degli esperti e dei partecipanti (art. 2.1 SIA 142/2009). La contropartita per i progetti è rappresentata da premi, eventuali acquisti e indennizzi, come pure, per il vincitore, dalla prospettiva del mandato per le prestazioni di architetto (art. 3.3 SIA 142/ 2009).

La giuria approva il programma di concorso formulato dal committente in base all'art. 13.1 e risponde alle domande dei partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione dei premi e di eventuali acquisti. Redige il rapporto di giudizio e le raccomandazioni per il seguito (art. 10.2 SIA 142/2009). Il programma di concorso contiene in particolare precisazioni relative alla procedura di concorso, tra cui l'elenco degli elaborati richiesti e il loro modo di rappresentazione, nonché disposizioni relative al compito (art. 13.3 SIA 142/2009). Entro un termine di tempo adeguato i partecipanti possono presentare, per iscritto e in forma anonima, domande riguardo al programma di concorso. A nome del committente la giuria dà una risposta scritta, raccoglie tutte le domande - se necessario in modo riassuntivo - e le risposte in un documento che notifica tempestivamente a tutti i partecipanti (art. 14.1 SIA 142/2009). Il committente fa eseguire, prima del giudizio, un esame preliminare, senza valutazioni di merito, per la verifica dell'adempimento delle condizioni e delle esigenze del programma di concorso. Gli elaborati non richiesti devono essere esclusi. Sul risultato dell'esame preliminare deve essere steso un rapporto (art. 15.1 SIA 142/2009).

Per il giudizio sulle proposte di concorso, la giuria si attiene al programma del concorso e alle risposte alle domande dei partecipanti (art. 20.1 SIA 142/2009). Una proposta di concorso deve essere esclusa dal giudizio se non è stata consegnata in tempo, se è incompleta nelle parti essenziali, se è incomprensibile, se lascia supporre fini sleali o se il suo autore ha infranto l'obbligo dell'anonimato. Va invece esclusa dall'assegnazione del premio se diverge in punti essenziali dalle prescrizioni del programma. Gli elaborati non esplicitamente richiesti o ammessi dal programma sono esclusi dal giudizio e rimossi immediatamente (art. 19.1 e 19.3 SIA 142/2009).

 

 

                                   3.   Nel caso di specie, è assodato che taluni concorrenti, in particolare l'autore del progetto vincitore del concorso e conseguente aggiudicatario del mandato di architetto, hanno presentato lavori contenenti elaborati non ammessi, segnatamente rendering e proiezioni 3D esplicitamente vietati nel contesto della fase di risposta alle domande poste dai partecipanti alla gara.

                                         Posta questa premessa, occorre accertare innanzi tutto - per quanto possibile - come è stata effettivamente gestita la situazione una volta scoperte le irregolarità commesse da alcuni concorrenti nel presentare il loro progetto sulle 4 tavole orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso destra della tavola, prescritte dal programma di concorso. Tante e discordanti sono infatti le versioni esposte su questo tema nel corso della presente procedura ricorsuale e di quella che l'ha preceduta (oggetto, quest'ultima, della STA 52.2010.416 del 4 dicembre 2010).

 

                                         3.1. Intanto occorre ricordare che i progetti sono stati esaminati in primo luogo dall'arch. __________. Quest'ultimo ha vagliato la conformità dei progetti dal profilo sia formale che materiale, utilizzando un'apposita lista di controllo (checklist) predisposta in modo uniforme per ogni lavoro in lizza. Dall'esame delle schede allestite dal professionista incaricato del cosiddetto esame preliminare emerge che 6 progetti, sui 32 presentati, contenevano elaborati non ammessi. L'arch. __________ si è limitato a rilevare tali irregolarità apponendo una nota manoscritta sulla scheda del progetto interessato. Non ha fatto in modo che gli elaborati non richiesti venissero esclusi come disposto dall'art. 15.1 delle norme SIA 142/2009, né ha steso un rapporto sul risultato dell'esa-me preliminare come previsto dalla prescrizione appena citata. Il ricorrente ha ripetutamente sottolineato questa ultima mancanza, ma ai fini del giudizio non è necessario approfondire la portata di siffatta pecca, né occorre di conseguenza risolvere il quesito di sapere se le schede possano essere in qualche modo equiparate al rapporto esatto dall'art. 15.1 delle norme SIA 142/2009.

 

3.2. I progetti sono stati affissi così come pervenuti nella sala patriziale, ove la giuria avrebbe svolto il suo lavoro di valutazione. Nel proprio rapporto dell'11 ottobre 2010 la giuria ha annotato che dopo una prima visione dei progetti la giuria - per entrare in merito alle caratteristiche del sito - si è recata sul posto per un sopralluogo. In seguito la giuria ha esaminato e valutato i progetti inoltrati prendendo atto dei risultati del controllo preliminare dei singoli progetti eseguito dall'architetto __________. In base all'art. 19 3 del regolamento SIA 142 e alle risposte dei concorrenti, gli elaborati non esplicitamente richiesti nel bando e/o in contrasto con quanto precisato nelle risposte alle domande non sono stati presi in considerazione per il giudizio. In seguito si è proceduto all'esame dettagliato dei progetti applicando i criteri indicati nel bando. Da questa descrizione del modus operandi applicato dalla giuria sembrerebbe che tutti i progetti sono stati visti nella loro integralità per almeno due volte. Solo in seguito la giuria avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elaborati non ammessi. Il rapporto non spiega tuttavia in alcun modo cosa sia stato fatto in concreto per "non prendere in considerazione per il giudizio" le componenti abusive.

Ascoltato come teste in fase istruttoria, l'arch. __________ - autorevole membro della giuria - ha avuto modo di specificare che dopo un cosiddetto pregiro durante il quale il gremio ha visionato tutti i progetti esposti, si è provveduto a coprire gli elementi non autorizzati con dei fogli bianchi (e non opachi come sostenuto dal patriziato in taluni allegati di causa). A mente del testimone, l'intervento è stato materialmente eseguito dai membri della giuria __________ (presidente del patriziato) e __________ (membro dell'ufficio patriziale). Le schermature sono rimaste attaccate alle tavole viziate sino all'allestimento della graduatoria.

 

3.3. Alla luce di quanto appena esposto, non vi è chi non veda i momenti di contrasto, rispettivamente la mancanza di una piena corrispondenza, tra quanto riportato nel rapporto scritto della giuria, invero assai approssimativo nonostante il carattere puntuale che normalmente dovrebbe avere un simile documento quale atto probatorio nell'ambito di eventuali contestazioni, e quanto riferito in aula dal teste arch. __________. Dal profilo fattuale, sembra comunque appurato che la giuria, dopo aver osservato almeno una volta tutti i lavori, compresi i rendering e le proiezioni 3D esplicitamente vietati dalle regole del concorso, abbia successivamente coperto le immagini proibite. E questo sino all'emanazione del proprio verdetto. Il fatto che le schermature incollate sui progetti (talvolta con dello "scotch") non abbiano lasciato la benché minima traccia sugli stessi una volta rimosse è quesito destinato a restare irrisolto.

                                   4.   Occorre ora valutare se tale modo di procedere è compatibile con il complesso delle norme legali disciplinanti il concorso di progetto in discussione.

                                         Per cominciare, mette conto di rilevare che se si fosse trattato di un concorso qualsiasi, i lavori contenenti elementi abusivi avrebbero dovuto essere certamente scartati in toto. In effetti, in materia di pubbliche commesse vige il principio, assai noto, che soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Nei concorsi di progettazione tornano applicabili tuttavia regole più permissive, che si richiamano con ogni evidenza al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo (Denis Esseiva, Concours et marchés publics, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, pag. 230). Solo gli elementi abusivi, e non tutto il lavoro che li contiene (la proposta di concorso, secondo la terminologia SIA) vanno esclusi dal giudizio e quindi, per finire, dalla procedura che porta all'aggiudicazione per incarico diretto del mandato di architetto (art. 30 lett. b RLCPubb/CIAP e 24.1 SIA 142/2009).

Detto questo, non si può fare a meno di sottolineare che le norme SIA 142 del 2009, nel solco di quelle pregresse del 1998, contengono un'incongruenza proprio sul tema oggetto del contendere, nella misura in cui affidano sia al committente, sia alla giuria la facoltà di escludere gli elaborati non richiesti (cfr. art. 15.1 e 19.3 SIA 142/2009). Impossibile comprendere le ragioni di tale contraddizione, che non è riconducibile alla natura formale o materiale della prescrizione violata con la presentazione di elementi inammissibili, dato che la giuria può intervenire in entrambi i casi (vedi art. 19.1 SIA/2009). Ad ogni buon conto, la miglior dottrina in materia di concorsi di progettazione ritiene che la disattenzione di disposizioni formali debba essere sanzionata dal committente, mentre alla giuria spetta il compito di decidere la sorte dei progetti che non rispettano le condizioni materiali del programma di concorso (in tal senso Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, Zürich-Bâle-Genève 2005, pag. 262 segg.). Sarebbe stato quindi compito della committenza, una volta preso atto delle risultanze dell'esame preliminare esperito dall'arch. __________, coprire le rappresentazioni non ammesse contenute in sei dei progetti pervenuti all'ente banditore. Così facendo si sarebbe garantita la perfetta parità di trattamento tra concorrenti esatta dal CIAP, assicurando nel contempo una successiva valutazione dei progetti da parte della giuria scevra da qualsiasi influsso, anche solo potenziale, dovuto alla visione di immagini ad effetto proibite dalle regole di gara. A giudizio di questo Tribunale, in un caso come quello all'esame la giuria poteva sì decidere l'esclusione delle immagini non consentite, ma sulla scorta delle sole schede dell'arch. __________, senza che la globalità dei suoi membri vedessero le proposte di concorso contenenti gli elementi che l'esaminatore preliminare, uno specialista del settore, aveva già agevolmente individuato e qualificato siccome irregolari. Prima di pronunciare ed eseguire l'estromis-sione degli elaborati inammissibili la giuria ha invece ispezionato nella loro interezza tutti i progetti, violando con certezza il principio di uguaglianza dei concorrenti ed esponendosi al rimprovero di aver effettuato un'operazione atta ad influire sul giudizio di merito (allestimento della classifica, assegnazione dei premi, raccomandazione) che l'organo era chiamato ad esprimere in modo assolutamente equanime. Non occorre che l'accaduto abbia effettivamente pregiudicato l'indipendenza decisionale della giuria. Bastano circostanze obbiettivamente idonee a suscitare l'apparenza che ciò sia avvenuto, in concomitanza con l'indubbia violazione di alcuni dei precetti fondamentali enunciati all'art. 1 lett. c CIAP e governanti tutti gli appalti pubblici. A ciò aggiungasi che le rappresentazioni abusive scaltramente inserite da qualche concorrente nel proprio progetto sono state mascherate, e quindi inevitabilmente osservate con attenzione per un certo lasso di tempo, proprio dalle persone più impressionabili della giuria, ovvero dai membri "laici" della stessa (il presidente del patriziato __________ ed il membro dell'ufficio patriziale __________). Aspetto questo, tutt'altro che trascurabile, ove solo si consideri che la valutazione di un progetto edilizio da parte di una giuria presuppone un minimo di conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra i lavori inoltrati e comporta pure, ineluttabilmente, una componente soggettiva di non poco conto.

Se ne deve concludere che la decisione impugnata è stata preceduta da irregolarità gravi ed irrimediabili, in quanto costituite dalla lesione di norme regolanti il concorso di natura imperativa. La delibera stessa risulta viziata nella misura in cui conferisce il mandato di architetto all'autore di un progetto largamente assortito di elaborati non ammessi, che sono stati esclusi senza salvaguardare il principio della parità di trattamento tra concorrenti.

                                   5.   Il ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione e dell'in-tera procedura concorsuale. La decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla stipulazione del contratto. Questo Tribunale deve dunque limitarsi ad accertarne l'illiceità (art. 18 cpv. 2 CIAP).

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, così come le spese istruttorie sono poste a carico del committente e dell'aggiudicatario secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Al ricorrente, assistito da un legale unicamente nella fase istruttoria, sono dovute ripetibili commisurate in funzione dell'ampiezza del patrocinio di cui ha usufruito (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza la decisione 6 aprile 2011 con la quale l'ufficio patriziale di __________ ha assegnato a CO 1 di __________ le prestazioni di architetto per la realizzazione di un complesso edilizio multifunzionale sui mapp. __________ e __________ di __________ è dichiarata illecita.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese istruttorie di fr. 170.- sono poste a carico del patriziato di CO 2 e di CO 1 in ragione di ½ ciascuno.

 

 

                                   3.   Il patriziato di CO 2 e CO 1 verseranno ognuno fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

5.Intimazione a:

 

 

6.C.p.c. a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria