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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Flavia Verzasconi, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 15 aprile 2011 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7
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contro |
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il decreto legislativo 14 marzo 2011 (BU 25/2011, 317 segg.) concernente il rilascio alla costituenda CO 1, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, l'approvazione della variante del PR di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e l'autorizzazione al dissodamento; |
viste le risposte:
- 8 agosto 2011 del RA 1;
- 23 agosto 2011 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Nella seduta 14 marzo 2011 il Gran Consiglio ha adottato il
decreto legislativo concernente il rilascio alla costituenda CO 1, Brione
Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca
in località Gannone, l'approvazione della variante del piano regolatore di
Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica
Gannone e l'autorizzazione al dissodamento.
Il progetto prevede di derivare le acque del fiume Verzasca, a una quota di 721
m/s.m., nei pressi dell'abitato di Brione Verzasca (in località Piée, 50 m a valle della passerella pedonale, dove il fiume si restringe marcatamente) tramite una briglia
(piccola traversa h=1.6 m del tipo tracimabile, rivestita di blocchi di pietre
naturali), con conseguente modifica dell'idrografia del fiume: ingrandimento
della pozza retrostante e innalzamento del salto d'acqua. Le acque sono restituite
a quota 654 m/s.m., a Gannone, dove è anche situata la centrale di produzione,
il cui edificio sarà integrato quale ulteriore elemento nel complesso di manufatti
che costituiscono il ponte e la galleria artificiale. La condotta forzata
(lunga 615 m) è posta sulla sponda sinistra della Verzasca, parzialmente in un cunicolo
(ca. 365 m) e per il resto (ca. 250 m) interrata sotto un sentiero esistente
(Sentierone). Approfittando dell'occasione, il tracciato di quest'ultimo
verrebbe sistemato, migliorandone la percorribilità e la sicurezza. Saranno
inoltre realizzati un dissabbiatore in sotterraneo e una rampa di risalita per
i pesci. Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato in
2'700 l/s. Il deflusso residuale minimo - volutamente dinamico a fini di migliorare
la libera migrazione e riproduzione dei pesci e di garantire un cambiamento
stagionale dei deflussi a valle della presa anche con portate scarse - è stato stabilito
in 500 l/s durante tutto l'anno, incrementato a 1'500 l/s dal 1° al 30 aprile e
a 2'500 l/s dal 1° maggio al 30 giugno. La potenza lorda media dell'impianto è
stata calcolata in 1'070 kW, mentre la produzione annua media è valutata in 6.6
mio kWh. Per la realizzazione del progetto è inoltre stata definita un'apposita
zona per attrezzature d'interesse pubblico, denominata "zona microcentrale
elettrica", retta dal nuovo art. 24bis delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) ed è stato autorizzato il dissodamento definitivo di 310 mq
di bosco (per tutto quanto precede: cfr. decreto impugnato, messaggio
municipale 3 aprile 2009 [n. 3] e progetto definitivo, relazione tecnica, giugno
2009).
b. Il 22 marzo, 211 il decreto è stato pubblicato sul Foglio ufficiale, con
l'indicazione che la scadenza del termine di referendum era fissata per il 6
maggio 2011 (cfr. FU 23/2011, 2209 segg.).
B. Con impugnativa 15 aprile 2011, le ricorrenti citate in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che "la concessione per l'utilizzazione delle acque [sia] negata al pari delle decisioni da essa coordinate". Le insorgenti sostengono che il rilascio della concessione violerebbe l'obbligo di conservare intatta la valle Verzasca, inserita quale oggetto n. 1807 nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP; cfr. appendice dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali del 10 agosto 1977; OIFP; RS 451.11). Tale obbligo discenderebbe in particolare dall'art. 22 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI; RS 721.80) che, a differenza dell'art. 6 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451), rispetto alla quale costituirebbe una lex specialis, non soffrirebbe eccezioni. In particolare, non sarebbe ammissibile procedere come fatto nel caso concreto a una ponderazione degli interessi in gioco. Lo sfruttamento delle forze idriche nei paesaggi IFP sarebbe precluso anche in funzione dell'ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche del 25 ottobre 1995 (OIFI; 721.821). L'incompatibilità delle centrali, aventi un impatto rilevante sugli obiettivi di protezione del paesaggio, con lo statuto di protezione dei paesaggi d'importanza nazionale sarebbe confermata anche dalla Raccomandazione relativa all'elaborazione di strategie cantonali di protezione e di utilizzo nel settore delle piccole centrali idroelettriche (edita dagli Uffici federali dell'ambiente, UFAM, dell'energia, UFE, e dello sviluppo territoriale, ARE, Berna 2011). Gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato nel messaggio 19 ottobre 2010 (n. 6411) in favore di una ponderazione degli interessi non sarebbero convincenti. Ma anche qualora si volesse ammettere la possibilità di procedere a una simile ponderazione, in applicazione dell'art. 6 LPN, questa andrebbe piuttosto a favore della tutela del paesaggio, poiché il progetto cagionerebbe un impatto rilevante in assenza di un interesse nazionale preminente alla sua realizzazione.
C. Scaduto il termine di referendum, il 10 maggio 2011 il decreto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale a cura della segreteria del Gran Consiglio (BU 21/2011, 247 segg.). In seguito, tale pubblicazione è stata annullata (BU 23/2011, 293). Il 24 maggio 2011 il decreto è stato di nuovo pubblicato a cura del Consiglio di Stato che, in applicazione dell'art. 13 cpv. 3 del decreto stesso, ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1° giugno 2011 (BU 25/2011, 317 segg.).
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio di Brione Verzasca (spiegando che la società anonima non è ancora formalmente stata costituita e che il comune sottoscriverà il 51% delle azioni) e il Consiglio di Stato con argomentazioni che saranno discusse, se necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. L'atto impugnato, formalmente inserito in un decreto legislativo,
è una decisione globale, che riunisce le decisioni di concessione per
l'utilizzazione delle acque, d'approvazione di una variante di piano regolatore
e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 cifra 1 legge sul
coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). Essa ha
seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cpv. 1 cifra 3 Lcoord), quella di
concessione (art. 7 cpv. 2 lett. a Lcoord). La decisione globale e quelle
successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente
dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella
procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La procedura di concessione si basa
sulla legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2000 (LUA; RL 9.1.6.1)
e la decisione è stata resa, in forza dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LUA, dal Gran
Consiglio. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la
vertenza è dunque data (art. 35 LUA).
1.2. Il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 35 LUA). Le ricorrenti hanno
inoltrato l'impugnativa il 15 aprile 2011, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo impugnato sul Foglio ufficiale il 22 marzo 2011 a cura della cancelleria ai fini dell'esercizio del diritto di referendum (FU 23/2011, 2209
segg.; art. 78 legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di
Stato del 17 dicembre 2002; LGC; RL 2.4.1.1; art. 141 cpv. 2 legge sull'esercizio
dei diritto politici del 7 ottobre 1998; LEDP; RL 1.3.1.1). In seguito, e come
visto (supra, C.), l'atto è stato pubblicato il 24 maggio 2011 a cura del Consiglio di Stato sul BU; come indicava l'art. 14 del decreto legislativo stesso il
termine d'impugnazione era riferito a questa seconda pubblicazione. Difatti,
quando una legge cantonale è sottoposta a referendum obbligatorio o facoltativo,
il termine decorre dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, attraverso
la quale l'autorità esecutiva costata che l'atto è stato adottato in maniera
definitiva (DTF 121 I 291 consid. 1b). L'impugnativa, pertanto, è stata
inoltrata prima dell'inizio del termine ricorsuale. Ciò non arreca pregiudizio
alcuno ai ricorrenti, poiché la giurisprudenza stabilisce che la sanzione per
il ricorso insinuato prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane
tuttavia sospeso sino all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II
440 consid. 1b e relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c; inoltre: DTF 124
I consid. 2d). Anche la condizione della tempestività è, pertanto, ossequiata.
1.3. Resta da esaminare la legittimazione
attiva delle insorgenti. Giusta l'art. 13 Lcoord, la legittimazione per
interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella
procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della
Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e
non limita le facoltà d'impugnazione (cfr. Messaggio 11 febbraio 2003 [n.
5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole
norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere
esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale.
1.3.1. Nell'atto di ricorso le insorgenti sostengono innanzitutto di essere
legittimate ai sensi dell'art. 35 LUA in combinazione con l'art. 43 della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL
3.3.1.1).
1.3.1.1. La LUA non si esprime sulla legittimazione a ricorrere; essa è
pertanto retta dall'art. 43 LPamm, che stabilisce che hanno qualità per
interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi
interessi dalla decisione impugnata. La nozione d'interesse legittimo
corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella d'interesse degno
di protezione giusta gli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata
dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). Introducendo il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha
quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché
difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia
toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività;
occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del
ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però,
l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non
occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio
di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame
sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente
possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale
all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque
all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid.
2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid.
1.2.).
Una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può
anch'essa ricorrere ogni qual volta sia direttamente lesa dalla decisione
impugnata nei propri legittimi interessi. Nel contempo, la giurisprudenza
riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia
lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa
dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione
compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati
dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa
di questi interessi comuni (cfr., per tutte, RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2).
1.3.1.2. Nell'impugnativa le ricorrenti sostengono, come visto, di essere legittimate
in forza dell'art. 43 LPamm. Esse, tuttavia, non spendono nemmeno una parola a
sostegno di tale tesi, venendo meno al loro obbligo di collaborazione; difetto
che non spetta a questo Tribunale sanare (cfr., in materia pianificatoria, STA
90.2007.171 dell'8 aprile 2009, consid. 1.3.). Al pari degli altri presupposti
processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere
esaminata d'ufficio, ma la prova delle circostanze fattuali che la fondano
spetta al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl 100/1999 pag. 399); prove che
le insorgenti non hanno portato. Ora, innanzitutto non è dato di vedere perché
le citate organizzazioni apparterrebbero a quella limitata e qualificata
cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che
intercorre con gli altri membri delle collettività. Esse non appaiono in
particolare toccate dal provvedimento (e dalle singole decisioni che lo
compongono) in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona
fisica o giuridica: non può pertanto esser loro riconosciuto un interesse
personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato. In secondo
luogo non può nemmeno esser loro riconosciuto il diritto a proporre il
cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista (supra, 1.3.1.1.),
giacché l'adempimento dei requisiti non è stato minimamente provato.
1.3.2. Le insorgenti - ad eccezione della RI 6 - intendono dedurre la propria
legittimazione a ricorrere anche dall'art. 12 LPN.
1.3.2.1. Giusta l'art. 12 LPN sono legittimate a ricorrere contro le decisioni
delle autorità cantonali o federali le organizzazioni che si occupano della
protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti
storici o di scopi affini se sono attive a livello nazionale (cpv. 1 lett. b cifra
1) e se perseguono scopi meramente ideali: eventuali attività economiche devono
servire a conseguire gli scopi ideali (cpv. 1 lett. b cifra 2). Il Consiglio
federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere (cpv. 3). Dando
seguito a questo mandato, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza
che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione
della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO;
RS 814.076). Le organizzazioni in rassegna - ad eccezione di RI 1, il cui ricorso
dunque si rivela irricevibile, rilevato come essa non dichiari di agire in
rappresentanza dell'associazione nazionale - sono inserite nell'allegato
all'ODO, con l'indicazione che tale iscrizione è avvenuta - per quanto qui
interessa - in base alla LPN.
1.3.2.2. In relazione al diritto di
protezione della natura e del paesaggio, la legittimazione a ricorrere delle
organizzazioni è circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento dei
compiti della Confederazione (DTF 123 II 5 consid. 2c, 116 Ib 203 consid. 3a,
112 Ib 70 consid. 2 e riferimenti; più di recente: STF 1P.520/2004 dell'11
novembre 2004 consid. 1.3.; Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale
per un disegno di legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 12 novembre
1965 in: FF 1965 III pag. 77 segg., 85). Presupposto, questo, che dev'essere esaminato
in rapporto alle tre decisioni oggetto di quella coordinata (cfr. supra,
1.3).
1.3.2.2.1. Per quanto riguarda la decisione d'approvazione della variante del
piano regolatore, dev'essere ricordato che la pianificazione del territorio non
è un compito federale: essa spetta, al contrario ai Cantoni (art. 75 cpv. 1 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101).
Nulla muta, al riguardo, il fatto che il territorio in questione sia incluso
all'interno del perimetro di un oggetto iscritto in un inventario federale
(cfr., sul tema: RDAF 1998 I 98 consid. 2b/aa). Le ricorrenti non invocano,
inoltre, motivazioni particolari che permettano di giungere a una diversa conclusione.
Nella misura in cui è rivolto contro un atto pianificatorio, il ricorso si
rivela dunque irricevibile.
1.3.2.2.2. L'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN prevede esplicitamente che la
concessione di permessi di dissodamento avviene in adempimento di un compito
della Confederazione ai sensi dell'art. 24sexies dell'abrogata
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.;
questa disposizione corrisponde ora all'art. 78 cpv. 2 Cost.). Del resto, il
Tribunale federale ha costatato a più riprese che l'autorità forestale
cantonale adempie, rilasciando una decisione di dissodamento, a un compito della
Confederazione (DTF 120 Ib 27 consid. 2c/aa).
1.3.2.2.3. Infine, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che
il rilascio di una concessione cantonale per l'uso dell'acqua e di
un'autorizzazione secondo la legislazione sulla protezione delle acque (art. 29
legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS
814.20) costituisce un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 lett.
b LPN (STF 1A.151/2002 del 22 gennaio 2003, parz. pubblicata in: URP 2003/3
pag. 235 segg., consid. 1.2).
1.3.2.3. Da ultimo le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per
censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi
previsti nel loro statuto (dal 1° luglio 2007 art. 12 cpv. 2 LPN, in precedenza
tale requisito era esatto dalla giurisprudenza; cfr.: DTF 117 Ib 97 consid. 3a; Thierry Tanque-rel, L'extension
des voies de recours en matière administrative; des grands principes à la pratique
concrète, in: LeGes - Gesetzgebung & Evaluation 2007/2, pag. 203 segg.,
pag. 213).
Le censure che verranno esaminate nel seguito si concentrano sugli
aspetti paesaggistici, tematiche che rientrano senz'altro negli scopi statutari
di RI 2 (art. 2 statuti), RI 4 (art. 4 statuti) e della RI 5 (art. 2 statuti). Meno
scontata è, invece, la posizione della RI 7. Ora, ritenuto come il ricorso è
comunque sia ricevibile quantomeno in relazione alle altre tre ricorrenti
appena citate, il Tribunale rinuncia ad approfondire oltre la tematica e la
questione della legittimazione ricorsuale di questa organizzazione può restare
indecisa.
1.4. In definitiva, nella misura in cui è rivolto contro la concessione e
dissodamento e non è presentato da RI 1 e dalla RI 6, il ricorso è ricevibile.
Esso può essere evaso sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e quelli
concernenti le decisioni impugnate, trasmessi al Tribunale. In particolare, non
appare necessario esperire una vista dei luoghi, del resto nemmeno sollecitata
dalle parti, siccome la situazione emerge con sufficiente chiarezza, ai fini
del giudizio, dalle tavole processuali (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. Le insorgenti ritengono che nel caso concreto lo sfruttamento delle
acque sia da escludere, al pari di una ponderazione degli interessi in gioco.
2.1.
2.1.1. Le ricorrenti sostengono innanzitutto che l'art. 22 LUFI osti nel caso
concreto a una ponderazione degli interessi tra protezione e sfruttamento,
poiché essa sarebbe già stata operata in maniera astratta e in favore della
protezione dalla LUFI stessa. La norma, infatti, imporrebbe di conservare
intatti i paesaggi particolarmente pregiati, come quelli considerati
d'importanza nazionale, caso proprio della valle Verzasca inserita nell'IFP.
Tale norma prevarrebbe poi, in quanto lex specialis, sull'art. 6 LPN. La
ponderazione degli interessi che quest'ultimo disposto permetterebbe sarebbe dunque
esclusa.
2.1.2. La tesi non può essere accreditata. Come peraltro evocato dal Governo
nella risposta, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche
in presenza di interessi paesaggistici significativi l'art. 22 LUFI prevede una
ponderazione degli interessi in gioco (STF 1A.115/2002 del 22 gennaio 2003
consid. 5.1). Del resto, ciò emerge dalla lettera dell'art. 22 LUFI stesso, il
quale prevede che, nella concessione di un diritto di utilizzazione delle forze
idriche, le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e
conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda (cpv. 1). Gli
impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno
possibile, il paesaggio. Queste disposizioni introducono dunque una valutazione
dell'incidenza sul paesaggio degli interventi connessi con l'utilizzazione
delle acque e una ponderazione dell'interesse all'intervento rispetto a quelli
della tutela del paesaggio (cfr. STF 1A.59/1995 del 28 aprile 2000 consid. 3b).
Nel citato giudizio - reso proprio nell'ambito di un progetto di concessione di
utilizzazione delle acque all'interno di un oggetto inventariato nell'IFP - il
Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere che l'art. 6 LPN pone in
questi casi e in concreto delle esigenze più severe rispetto all'art. 22 LUFI (e
anche dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPAc).
2.2. Lo sfruttamento delle forze idriche nei paesaggi IFP sarebbe precluso anche
in funzione dell'OIFI. Con tale ordinanza, sostengono le ricorrenti, "il
Consiglio federale operò in termini generali e astratti una ponderazione degli
interessi contrapposti tra la protezione dei paesaggi d'importanza nazionale e
l'utilizzazione delle forze idriche al loro interno, a favore della protezione".
La tesi va disattesa. La OIFI disciplina infatti il versamento di indennità per
compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell'utilizzazione delle
forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela
di un paesaggio d'importanza nazionale meritevole di protezione (art. 1). Essa
non disciplina, invece, gli obiettivi della protezione stessa e tantomeno le
misure a essa connesse. Ciò appare più evidente se appena si considera che la
OIFI è stata adottata in applicazione del mandato conferito dall'art. 22 cpv. 3
e 4 LUFI, che invece non escludono a priori, come visto (supra, 2.1.2),
una ponderazione degli interessi.
3. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LPN l'iscrizione di un oggetto d'importanza
nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente
d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per
quanto possibile. Il citato Messaggio
del Consiglio federale relativo all'adozione della LPN (FF 1965 III pag. 77
segg., 91) spiega che con la locuzione "conservare
intatto" s'intende che "la protezione deve essere curata in
tutta la sua ampiezza e che ogni possibile minaccia deve essere prevenuta".
Il Messaggio precisa pure che l'iscrizione di un oggetto nell'inventario non
implica che il suo stato non possa essere cambiato in alcun modo; esige piuttosto
che esso non debba essere deteriorato dal profilo generale della natura e del
paesaggio e che un lieve svantaggio, che potesse derivare da una modificazione,
sia di massima compensato da un vantaggio almeno equivalente (loc. cit.).
L'oggetto, considerato globalmente, non deve quindi essere menomato nei
peculiari aspetti che lo avvalorano come bene naturale e nazionale. Lo scopo
dell'inventario non è di creare parchi naturali dai quali sia esclusa ogni
attività umana, ma di proteggere i comprensori inventariati, imponendo una ponderazione
attenta degli interventi antropici, limitandoli allo stretto necessario.
Determinante per la conservazione intatta di un oggetto iscritto
nell'inventario è la descrizione del contenuto della protezione. Quando le
finalità protettive non vengono toccate, viene meno l'esigenza di una protezione
accresciuta secondo l'art. 6 LPN; l'esistenza di interessi equivalenti o superiori
di importanza nazionale non è necessaria (art. 6 cpv. 2 LPN), bastando l'evocazione
di altri vantaggi (RDAT I-2002 n.
56, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Quando le finalità protettive sono toccate, la giurisprudenza distingue tra
interventi gravi (schwere Eingriffe), ossia danni estesi e
irreversibili, da quelli leggeri (leichte Eingriffe), che comportano
unicamente degli svantaggi irrilevanti agli obiettivi di protezione. Gli
interventi gravi comportano una deroga al principio secondo il quale un oggetto
dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario nell'adempimento
dei compiti della Confederazione; possono entrare in linea di conto unicamente
se si oppone un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza
nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN). Gli interventi leggeri, che dunque non derogano
al principio della conservazione intatta appena ricordato, sono invece
ammissibili se giustificati nell'ambito di una ponderazione degli interessi in
gioco; non è necessario che si tratti di un interesse d'importanza nazionale,
ma occorre tuttavia che da questi interventi, che presi singolarmente comportano
solo lievi svantaggi, non ci si debba attendere delle conseguenze negative che
nel loro complesso possano apportare degli svantaggi rilevanti per la
protezione della natura e del paesaggio. In ogni caso, l'oggetto deve essere
sempre salvaguardato per quanto possibile (cfr. DTF 127 II 273 consid. 4c; STF 1A 151/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.1.; Jörg Leimbacher in: Peter M.
Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [curatori], Kommentar zum
Bundesgesetz über de Natur- und Heimatschutz, Zurigo 1997, n. 11-26 ad art. 6).
4. Innanzitutto,
la realizzazione del citato progetto - come rettamente individuato dalle
ricorrenti e contrariamente dalla posizione assunta dal Consiglio di Stato nel
messaggio (cfr. in particolare pag. 28-39) - non può essere ritenuta avere un
interesse d'importanza nazionale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
osservare come l'approvvigionamento elettrico possa rivestire un interesse
nazionale; tuttavia perché una centrale elettrica possa assumere un simile
interesse, questa deve produrre un quantitativo rilevante di elettricità
rinnovabile e prezzi ragionevoli (cfr. STF 1A.151/2002 citata, consid. 4.3.,
con relativo rinvio agli art. 89 cpv. 1-3 Cost. e agli art. 3 cpv. 1 lett. b e
5 legge sull'energia del 26 giugno 1998; LEne; RS 730.0). Ora, il progetto in
questione prevede una produzione di energia media annua di 6.6 mio kWh (ossia
6.6 GWh). Tale cifra deve essere messa in relazione alla realtà energetica
nazionale, descritta in particolare nel messaggio (pag. 2 segg.), dal quale si
può evincere ad esempio che la produzione idroelettrica complessiva svizzera
del 2006 si aggirava intorno a 35'500 GWh. Del resto, nello stesso si può leggere
che (loc. cit.):
Da tutto ciò discende chiaramente che il sostegno alla
realizzazione di piccoli impianti idroelettrici è una misura attiva della nuova
politica energetica federale: è evidente che presi singolarmente questi
impianti non possono rappresentare un contributo determinante all'approvvigionamento
energetico del Paese; l'interesse risiede nella realizzazione di tutti quei
progetti che sfruttano al meglio il potenziale della forza idrica
compatibilmente con le esigenze ambientali, anche nell'ottica di non incidere
nella produzione idroelettrica nazionale in seguito all'adempimento delle
restrizioni nei prelievi dovute all'applicazione delle nuove norme di protezione
delle acque e ai cambiamenti climatici.
Sempre a titolo di
paragone, nella citata sentenza (1A.151/2002), il Tribunale federale ha avuto
modo di negare in modo netto la sussistenza di un interesse d'importanza
nazionale alla produzione di 3.5 mio kWh annue (consid. 4.3, con riferimento
anche alla DTF 109 Ib 214).
Da ultimo, torna utile un confronto con il consumo di elettricità in Svizzera,
che nel 2007 si attestava in 57'432 GWh, fronte a una produzione complessiva
netta di 63'812 GWh, di cui 36'373 attraverso centrali idroelettriche (fonte:
UFE, Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2007, Berna 2008,
reperibile all'indirizzo internet: ‹http://www.bfe.admin.ch/statistiken›).
La produzione nella piccola centrale in esame è dunque insufficiente per riconoscere
alla realizzazione del (singolo) progetto un interesse d'importanza nazionale. Ne
deriva che un intervento grave, ossia che dovesse comportare una derogazione al
principio della conservazione intatta dell'oggetto nelle
condizioni stabilite nell'inventario federale, sarebbe illegittimo.
Nello stesso senso sembra andare la Raccomandazione
edita da UFAM, UFE e ARE, citata dalle ricorrenti. Essa esclude in effetti lo
sfruttamento idroelettrico se questo compromette in maniera rilevante
l'obiettivo di protezione, osservando che benché l'interesse generale alla
produzione di elettricità attraverso piccole centrali sia d'importanza nazionale,
esso non può tuttavia, di regola, prevalere nel singolo caso su quello di
protezione. La Raccomandazione ammette invece la possibilità di procedere a una
ponderazione qualora l'impatto sia unicamente leggero o trascurabile (Raccomandazione,
pag. 14; si consideri in particolare la versione in lingua tedesca quella in
italiano essendo lacunosa nella traduzione).
5. Occorre ora valutare l'impatto dell'intervento previsto sugli elementi
appena espressi, in particolare se esso sia grave o leggero, rispettivamente
inesistente. Secondo le ricorrenti il progetto costituisce un intervento grave
sul paesaggio. A sostegno della loro tesi esse si limitano a richiamare il
preavviso 6 settembre 2005 della Commissione federale per la protezione della
natura e del paesaggio (CFNP), l'esame preliminare del Dipartimento del
territorio, i preavvisi dell'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio
(UNP) e di quello della caccia e della pesca (UCP), nonché dell'UFAM, che
giungerebbero a questa conclusione, sottolineando inoltre il valore che riveste
la perizia della CFNP. Il Governo spiega invece in modo articolato le motivazioni
che condurrebbero a ritenere che la realizzazione della microcentrale, dopo le
modifiche apportate rispetto a quello preliminare, non può essere ritenuta un
intervento rilevante ai sensi della giurisprudenza e quindi debba essere
valutata attraverso una ponderazione dei diversi interessi in gioco.
5.1. Quando si tratta di valutare l'impatto di un intervento in un oggetto IFP
si deve procedere dalla descrizione del contenuto della protezione, ossia
occorre confrontare il possibile impatto coi diversi obiettivi di protezione,
così come emergono dalla descrizione data dall'inventario (DTF 127 II 273
consid. 4c).
La "Val Verzasca" è inserita nell'IFP dal 1983 quale oggetto n. 1807;
la relativa scheda ha il seguente tenore:
Vallata dall'aspetto
selvaggio e primitivo, intagliata nelle formazioni di gneiss delle coltri
pennidiche lepontiche. Corsi d'acqua famosi per la perfetta limpidità con riflessi
verdastri.
Grazie
all'isolamento geografico la valle ha potuto conservare la caratteristica
originaria e rappresenta un'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico.
Costruzioni di pietra tipiche e ben conservate.
Nella bassa valle terrazzi coltivi, residui dell'attività agropastorale con
spostamenti pendolari stagionali caratteristici per alcune popolazioni montane
ticinesi.
5.2. La
micro centrale è stata oggetto di uno studio preliminare del 2005, comprendente anche il fascicolo relativo agli effetti della captazione
sull'ecosistema acquatico del fiume Verzasca dello stesso anno. La perizia
della CFNP, rispettivamente, l'esame preliminare del Dipartimento del
territorio sono avvenuti sulla base di questi documenti.
In occasione del preavviso 6 settembre 2005 (perizia fondata sull'art. 7 LPN,
cfr. pag. 1) la CFNP ha avuto modo di considerare (pag. 2):
L'inventario pone particolarmente l'accento
sull'aspetto paesaggistico rilevandone il carattere naturale e selvaggio,
nonché l'armonia tra le componenti naturali e le componenti antropiche. Il
fiume Verzasca, con il suo carattere naturale e la sua limpida acqua verdastra,
rappresenta uno degli obbiettivi di protezione principali di questo paesaggio
d'importanza nazionale.
La Commissione definisce per il comprensorio
dell'oggetto IFP n° 1807 interessato dal progetto di minicentrale idroelettrica
i seguenti obiettivi di protezione:
• Mantenere intatto il ricco e variato paesaggio naturale e antropico della
Valle Verzasca.
• Mantenere intatto il carattere naturale e selvaggio del paesaggio
fluviale e, in special modo, del fiume Verzasca.
• Mantenere intatti i biotopi degni di protezione e le loro specie animali
e vegetali caratteristiche.
La
CFNP ha quindi ritenuto che l'impianto prevedeva quattro componenti principali:
l'opera di presa, il dissabbiatore, la condotta forzata e la centrale. Essa,
dopo aver rilevato che il progetto di minicentrale sarebbe stato realizzato in
un tratto poco accessibile e particolarmente intatto del fiume Verzasca, ha
esaminato l'impatto degli interventi costruttivi e quello sul regime idrico. La
CFNP ha quindi espresso la seguente valutazione d'insieme (pag. 5 seg.):
La costruzione dell'infrastruttura,
richiedente importanti lavori di scavo sulle sponde e di rimodellamento
dell'alveo, altererà il carattere selvaggio e naturale del paesaggio fluviale.
Anche con misure d'integrazione paesaggistica, le opere costruttive
rappresentano dei corpi tecnici estranei al paesaggio. Il progetto di
minicentrale idroelettrica verrebbe a modificare in modo rilevante la portata
del fiume e la dinamica fluviale, riducendone, nel tratto toccato, la quantità
d'acqua, la profondità del corso d'acqua e la larghezza dell'alveo bagnato. Il
carattere selvaggio e naturale del fiume sarebbe quindi compromesso. L'aspetto
così modificato del fiume sarà visibile dal sentiero che costeggia la Verzasca
lungo il tratto tra la captazione e la minicentrale. Sulla base degli studi di
fattibilità non possono essere valutati gli eventuali effetti su biotopi di
alto valore ecologico e paesaggistico secondari del fiume.
La CFNP conclude dunque che il progetto, nel suo insieme, urta gli obiettivi di
protezione stabiliti per l'oggetto IFP n° 1807 e vi arreca un danno considerevole.
Dato che la commissione giunge a questa conclusione sia per gli effetti
negativi delle opere di costruzione, che per gli impatti dovuti alla captazione
dell'acqua, essa non vede possibilità di ottimizzare il progetto riducendone
sensibilmente gli effetti negativi.
La
CFNP ha quindi stabilito che il progetto rappresentava un importante danno per
l'oggetto inventariato, per cui esso non solo non rispondeva alle prescrizioni
di protezione dell'oggetto IFP ma anche ai principi della conservazione
integrale e della salvaguardia per quanto possibile ai sensi dell'art. 6 LPN.
Da ultimo la CFNP ha proposto al Cantone di rispondere in modo negativo alla
domanda di valutazione preliminare per lo sfruttamento idrico della Verzasca.
Anche il Dipartimento del territorio, in occasione dell'esame preliminare 26
giugno 2008, aveva espresso perplessità sull'impatto paesaggistico e
naturalistico del progetto, così come la proposta di dotazione stagionale
formulata fosse in contrasto con l'art. 33 LPAc (pag. 6 segg.).
5.3. In seguito è stato elaborato il progetto definitivo (datato giugno 2009),
che è stato sottoposto all'esame degli uffici preposti.
Rispetto allo studio preliminare del 2005, la dotazione dinamica proposta è
stata aumentata (cfr. presa di posizione della Divisione dell'ambiente del 25
marzo 2010, plico 3):
Il rilascio dinamico prevede in particolare che 500 l/s siano resi tramite la
rampa per i pesci durante l'intero anno, mentre gli ulteriori 1'000/2'000 l/s
(a seconda del periodo) stramazzeranno lungo il coronamento della traversa, ciò
che avverrà per ca. 140 giorni all'anno (cfr. progetto 2009, pag. 6 e 21).
5.3.1. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, qui in rassegna, con due
distinti preavvisi 10 settembre 2009, l'uno nell'ambito della procedura
pianificatoria (doc. 23 ricorrenti) e uno nella procedura di concessione (cfr.
plico 3 doc. trasmessi dal Governo), l'UNP ha espresso una posizione particolarmente
critica nei confronti del progetto, anche contro le modificazioni apportate allo
stesso rispetto alla versione preliminare, giungendo a concludere che esso
risultava "pregiudizievole ai fini della conservazione delle
caratteristiche paesaggistiche della valle", sia per quanto riguarda
l'aspetto idrologico che quello relativo alle edificazioni. L'UNP ha quindi formulato
un preavviso negativo tanto alla variante di piano regolatore, rifiutandosi di
entrare in materia sia delle proposte di compensazione, sia della domanda di concessione.
Posizione condivisa espressamente dall'UCP (cfr. scritto 11 settembre 2009,
doc. 24 ricorrenti, 3 del Governo).
5.3.2. Anche l'UFAM, nella sua presa di posizione 9 giugno 2010 sulla
domanda di concessione (reso sulla base del progetto definitivo), ha
raccomandato di rinunciare al progetto in quanto non soddisfava la legislazione
ambientale (non rispondeva alle prescrizioni di protezione dell'oggetto IFP e
ai principi della conservazione integrale e della salvaguardia per quanto
possibile), osservando in particolare che (pag. 3):
Un interesse contro il prelievo d'acqua (…) è l'importanza dell'acqua in quanto elemento
del paesaggio. (…). Per poter soddisfare le disposizione della [LPN]
in presenza di oggetti nella zona IFP, i deflussi residuali devono essere
calcolati in modo da considerare gli obiettivi di protezione dell'oggetto (…).
Pur tenendo conto dei deflussi residuali minimi previsti, superiori ai deflussi
minimi, il presente progetto compromette in modo considerevole gli obiettivi di
protezione dell'oggetto IFP n. 1807 "Val Verzasca".
Sempre
l'UFAM ha sottolineato che (ibidem):
Secondo la nostra analisi, il progetto
definitivo corrisponde nei suoi elementi centrali al progetto respinto dalla CFNP
e dall'UPN nel 2005.
Sosteniamo quindi i preavvisi negativi espressi sia dalla commissione federale
per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP).
5.4. Nel
messaggio 19 ottobre 2010 (n. 6411, che accompagnava il disegno legislativo
concretizzatosi nel decreto qui impugnato), il Governo ha preso posizione sulle
valutazioni dell'UFAM come segue (pag. 7, i.f.):
Nelle sue valutazioni l'UFAM non tiene
tuttavia conto degli aspetti ambientali globali quali la possibile riduzione
del CO2, il sostegno alla produzione di energia da fonte
rinnovabile, ecc. che devono nondimeno essere tenuti in considerazione
dall'autorità decisione per procedere con una ponderazione completa degli
interessi - anche ambientali - in gioco.
In
seguito, il Consiglio di Stato affronta la tematica dell'importanza dell'acqua
in quanto elemento del paesaggio, osservando che (pag. 11 segg.):
Alla luce degli approfondimenti di
carattere paesaggistico elaborati dai consulenti ambientali, le portate che
garantiscono il mantenimento delle caratteristiche del corso d'acqua e delle
sue proprietà sensoriali (colorazione verdastra delle acque, turbolenza
significativa, ampiezza del letto bagnato) sono da considerare rilevanti. Per
questo motivo, il Dipartimento del territorio, nell'ambito del suo esame
preliminare del progetto pianificatorio, ha vincolato il suo preavviso positivo
a una maggiore garanzia della corretta tutela degli interessi paesaggistici
presenti, richiedendo l'aumento dei rilasci di dotazione proposti in via
preliminare (…).
La proposta 2009 prevede un aumento del rilascio di dotazione, ora costantemente
superiore all'art. 31 cpv. 1 [LPAc]:
500 l/s a fronte del deflusso minimo di base ai sensi di legge di 370 l/s (…).
Parallelamente, il periodo di attivazione della dotazione minima è stato
ristretto: essa è ora proposta per 5 mesi all'anno (151 giorni invece dei 180
giorni della prima proposta).
Il deflusso minimo garantito in estate e autunno è stato aumentato (…)
la dotazione è ora superiore alle condizioni minime naturali da giugno fino a
ottobre.
Il tema dell'impatto paesaggistico della
diminuzione delle portate nel fiume Verzasca è stato ulteriormente indagato
anche con la documentazione dell'aspetto visivo del fiume tramite una serie di
fotografie prese in presenza di portate conosciute. Gli esperti, sulla base del
mantenimento della superficie bagnata delle pozze e della conservazione del
carattere torrentizio del tratto centrale più in pendenza (produzione di
schiuma e rumore caratteristico), valutano soddisfacente una portata di
2200-2500 l/s e sufficiente una portata di 1500 l/s per mantenere le
caratteristiche paesaggistiche del corso d'acqua. Per quanto riguarda invece la
situazione con un deflusso di 500 l/s, questa non è mai stata osservata e non è
quindi documentata nella perizia ("non valutabile)".
(…)
Le acque del fiume Verzasca sono rinomate anche in considerazione della loro
grande limpidezza e dei particolari effetti cromatici. Gli esperti ritengono
che tali caratteristiche non potranno subire alterazioni nella tratta a
deflusso residuale (proliferazione di alghe, variazioni significative della
termica delle acque, garanzia di eventi di piena con relativo effetto
abrasivo).
(…)
Per quanto riguarda l'incidenza del prelievo delle acque, il Consiglio di Stato
è dell'avviso che il dimensionamento massimo del prelievo (2.7 mc/s) non pregiudicherà
permanentemente il contributo del corso d'acqua all'importante valenza paesaggistica
dell'intera valle. Considerate le caratteristiche idrologiche della Verzasca,
le condizioni medie del fiume permettono sfiori a livello della presa d'acqua
che determinano portate ben al di sopra di quelle giudicate soddisfacenti dai
consulenti ambientali.
Sugli aspetti idromorfologici si esprime anche l'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo
il quale, considerando la conformazione dell'alveo costituito da materiale
molto grossolano e da alcuni massi ciclopici, non sono da attendersi modifiche
rilevanti delle caratteristiche morfologiche generali. Considerato il regime
idrologico torrentizio della Verzasca, le portate di dotazione previste e la portata
di dimensionamento dell'impianto, verrebbe assicurato il mantenimento anche
delle portate di morbida e piena formativa (2-10 anni di periodo di ritorno).
In questo senso non vi sono quindi da attendersi particolari effetti causati
dalle opere progettate sulla morfologia fluviale.
(…).
Il Consiglio di Stato sostiene il principio e la necessità della realizzazione
delle misure compensative individuate nella misura in cui possano essere attuate
con successo (…).
Il
Governo ha quindi proceduto a una ponderazione globale degli interessi e, dopo
aver rilevato che le obiezioni espresse dall'UFAM, dall'UNP e UCP erano dovute
all'ubicazione dell'impianto all'interno di un paesaggio IFP e preso atto del
preavviso positivo dell'UFE, ha quindi considerato che
la lunghezza del corso principale del fiume
che [attraversa la valle
Verzasca] (da Sonogno al bacino idroelettrico di Contra, senza contare gli
affluenti laterali) misura circa 15 chilometri, di cui solo 700 metri sarebbero influenzati dalla realizzazione del corso d'acqua, mentre nei periodi siccitosi
il deflusso di dotazione è sempre superiore al deflusso minimo stabilito dalla
legislazione federale oltre che al deflusso minimo che si verifica già in
situazione naturale.
Nessun biotopo protetto è influenzato dal progetto, che prevede una scala di monta
per la fauna ittica presso l'opera di presa e la realizzazione dell'edificio
della centrale attestato sul ponte della strada, senza costituire un nuovo edificio
isolato sul fondovalle né incidere sull'area agricola. Il dissodamento è preavvisato
favorevolmente dalla Sezione forestale ed è ridotto al minimo indispensabile.
Per compensare l'incidenza paesaggistica dell'inserimento dell'impianto nel
paesaggio protetto sono state identificate misure di compenso che verranno
vincolate nell'Avviso cantonale nella successiva fase di domanda di costruzione.
Il progettato impianto, che non ha dato
luogo ad alcuna contestazione a livello locale (popolazione, enti locali),
permette la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della valle, presenta
risvolti economici e sociali marcatamente positivi per il Comune di Brione
Verzasca, in una regione periferica del Cantone, e un tassello concreto del progetto
in atto di aggregazione dei Comuni della valle.
5.5.
Infine è utile riportare la posizione del rapporto di maggioranza 1° febbraio
2011 della Commissione speciale energia sul messaggio n. 6411 (pag. 6):
la micro centrale non tangerà in modo significativo le caratteristiche della valle sottoposte al vincolo IFP: in particolare non si modificherà il colore dell'acqua e i manufatti che verranno realizzati si iscriveranno nel solco dell'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico, costruzioni di pietra tipiche e ben conservate di cui alla citata descrizione del paesaggio IFP.
6. Da quanto precede si può in definitiva ammettere che si tratta di
valutare se, ed eventualmente in che misura, il progetto incide sul paesaggio
protetto sotto due aspetti: il primo è quello legato al prelievo delle acque;
il secondo è relativo all'inserimento delle opere di genio civile.
6.1.
6.1.1. L'art. 31 cpv. 1 LPAc stabilisce il deflusso residuale in caso di
prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente. Nel caso concreto esso è di
370 l/s, valore ritenuto corretto anche dall'UFAM (preavviso, pag. 2).
L'art. 33 cpv. 1LPAc prevede che l'autorità aumenta i deflussi residuali minimi
nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità
del prelievo d'acqua previsto. Sono interessi a favore del prelievo d'acqua,
soggiunge la norma, segnatamente (cpv. 2) gli interessi pubblici ai quali il
prelievo deve servire (lett. a), gli interessi economici della regione di provenienza
dell'acqua (lett. b), gli interessi economici di chi intende procedere al
prelievo (lett. c) e l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo
(lett. d); sono interessi contrari (cpv. 3) l'importanza dell'acqua in quanto
elemento del paesaggio (lett. a), l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per
la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare
anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale
di riproduzione dei pesci (lett. b), la conservazione di un deflusso
sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità
dell'acqua, la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque
sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo
sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo
(lett. d) e la preservazione dell'irrigazione agricola (lett. e).
6.1.2. Il messaggio ha in sostanza ritenuto che il prelievo previsto "non
pregiudicherà permanentemente il contributo del corso d'acqua all'importante
valenza paesaggistica dell'intera valle" (pag. 15). Le considerazioni
sviluppate dal Governo si fondano in particolare sulla perizia idrobiologica
del 2009 e sul preavviso positivo 25 marzo 2010 della Divisione dell'ambiente (doc.
plico 3) sottoscritto anche dalla coordinatrice del gruppo di lavoro "Deflussi
minimi". Diametralmente opposta la posizione dell'UFAM, come quella
dell'UNP. Il primo si fonda in particolare su quanto già espresso nella perizia
della CFNP, osservando che il progetto corrisponde negli elementi centrali a
quello respinto da detta commissione. Più circostanziata appare invece la presa
di posizione dell'UPN, che ritiene le modifiche apportate (in particolare
riferendosi alla diminuzione dei giorni di sfioro da 210 a 135) siano ancora più pregiudizievoli per il paesaggio fluviale.
6.1.3. I ricorrenti non si confrontano con la circostanziata motivazione data
nel messaggio, limitandosi alla fin fine a sostenere che la perizia svolta
dalla CFNP ha un valore determinante.
6.1.3.1. La giurisprudenza riconosce alla perizia svolta dalla CFNP un peso
importante. Ci si può scostare dai suoi risultati solamente per motivi fondati,
anche quando all'autorità decidente spetta un libero apprezzamento delle prove.
Ciò concerne in particolare gli accertamenti fattuali posti alla base della
perizia (DTF 136 II 214 consid. 5).
6.1.3.2. Sotto il profilo del regime idrico la perizia della CFNP ha in
particolare fissato gli obiettivi di protezione, ricordati in precedenza, che
non sono messi in discussione dalle parti. Diversa è invece la conclusione a
cui la CFNP giunge sulla base del progetto a essa presentato, ritenendo che
"gli studi preliminari non valutano in modo soddisfacente l'effetto che
avrebbe il prelievo d'acqua sul paesaggio nel suo complesso e sulla dinamica
del fiume" (pag. 4). Essa ha poi ritenuto che anche con la variante
dinamica della dotazione "il carattere naturale del fiume verrebbe
alterato sensibilmente" (pag. 5), concludendo che "essa non vede[va]
possibilità di ottimizzare il progetto riducendone sensibilmente gli effetti
negativi ".
6.1.3.3. Ora, tuttavia, il progetto qui in esame differisce rispetto a quello
sottoposto alla CFNP sotto il profilo del regime idrico. All'autorità
decidente, dunque, potrebbe anche essere riconosciuta la possibilità di
scostarsi per seri motivi da questa perizia. Sennonché i pareri convergenti
dell'UFAM e dell'UNP suggeriscono che anche il nuovo progetto abbia un impatto
non trascurabile sulle caratteristiche del fiume, pregiudicandone il deflusso naturale,
che è proprio uno degli obiettivi di protezione dell'oggetto IFP Valle
Verzasca. D'altro canto la CFNP aveva espressamente escluso che il progetto
potesse essere ottimizzato riducendo in modo sensibile gli effetti negativi.
6.1.4. In definitiva, si deve
concludere con certezza che l'impatto paesaggistico del prelievo d'acqua
previsto non può essere ritenuto semplicemente trascurabile. Non è nemmeno
sufficientemente dimostrato che esso sia leggero: il parere degli uffici preposti
e la perizia della CFNP approdano con argomenti convincenti a conclusioni
diametralmente opposte. Lo studio posto alla base del progetto, d'altro canto,
è stato oggetto di valutazione da parte degli uffici specialistici, ossia dell'UFAM
e dell'UPN, che hanno concluso comunque per un impatto dell'opera incompatibile
con l'art. 6 LPN.
6.2. Ancora più problematici appaiono gli interventi costruttivi all'interno
del paesaggio protetto. L'obiezione di fondo sollevata dalla CFNP e sostenuta
anche dall'UNP è che le opere previste (presa, rampa per i pesci, sistemazione
della condotta forzata sotto il sentiero, edificio della centrale e rilascio),
estranee al paesaggio fluviale, altererebbero in modo percettibile il carattere
selvaggio e naturale del fiume.
Né il messaggio, né il rapporto di maggioranza, né la risposta al ricorso apportano
elementi convincenti che permettano di scostarsi dal parere espresso dalla
CFNP. Per quanto riguarda la presa, dal confronto tra il progetto definitivo e
la descrizione data nella perizia, emerge come il problema relativo all'impatto
dell'opera non sia stato risolto, così come nemmeno la costruzione della rampa
per i pesci appare aver trovato motivazioni atte a sovvertire quanto asserito
dalla Commissione federale. Queste opere sono dunque atte a turbare il
carattere selvaggio e naturale del fiume, come del resto sottolinea anche l'UNP
nel suo preavviso del 2009. Esse si trovano poi in prossimità di una passerella
pedonale, dunque visibili. Insoddisfacente sotto il profilo dell'impatto appare
anche la soluzione relativa all'edificio che dovrebbe ospitare la centralina.
Il progetto ha compiuto sì degli sforzi: nel solco di quanto indicato dalla
CFNP l'edificio è previsto a ridosso del ponte. Tuttavia, come ben osserva
l'UNP esso si presenta come un corpo voluminoso di ca. 1'300 mc che si sviluppa
in altezza per 13.8 m e, come si vede nel fotomontaggio (perizia idrobiologica,
pag. 42), più che integrarsi nel manufatto si configura come un'aggiunta al
ponte. Tutte queste opere, avuto riguardo degli scopi di protezione per
l'oggetto IFP in esame, devono essere considerate come aventi un impatto rilevante.
7. In definitiva l'impatto del progetto di piccola centrale elettrica sull'oggetto IFP Valle Verzasca non può essere qualificato né come irrilevante, né come leggero. In assenza di un interesse d'importanza nazionale alla sua realizzazione non è nemmeno possibile procedere a una ponderazione degli interessi in gioco che permetta di giustificare l'ingerenza nell'oggetto protetto. Esso risulta dunque in contrasto con l'art. 6 LPN. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere accolto.
8. Unico resistente nella presente procedura è il comune, che è apparso in qualità di futuro sottoscrittore del 51% delle azioni della costituenda CO 1. Esso può dunque essere considerato soccombente. Pertanto, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è caricata al comune di Brione (Verzasca), il quale verserà alle ricorrenti un'indennità per ripetibili, ridotta in funzione della parziale irricevibilità dell'impugnativa (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il decreto legislativo 14 marzo 2011 (BU 25/2011, 317 segg.) concernente il rilascio alla costituenda CO 1, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, l'approvazione della variante del PR di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e l'autorizzazione al dissodamento è annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000 è posta a carico del comune di Brione (Verzasca), il quale rifonderà fr. 2'000.- per ripetibili alle ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario