Incarto n.
52.2011.200

 

Lugano

12 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 28 aprile 2011 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 5 aprile 2011 (n. 2101) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 novembre 2010 del Dipartimento dell'educa-zione, della cultura e dello sport in materia di trasporto scolastico;

 

 

viste le risposte:

-   11 maggio 2011 del Consiglio di Stato;

-    17 maggio 2011 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS);



 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A. a. RI 1 abita nella frazione di __________ del comune di __________ con il figlio __________. Questi frequenta la scuola media di quel comune (di seguito: SME-A), dove sua madre lavora quale docente.

b. Tutti gli allievi della SME-A beneficiano dell'abbonamento Arcobaleno, previo un contributo annuale di fr. 50.-, per i tratti coperti dal trasporto di linea della __________ SA di __________.
Per cinque studenti provenienti dalle frazioni di __________ e __________ vi sono due tratte (segnatamente __________ - bivio di __________ e __________ -__________) che non sono garantite dal servizio pubblico.
Nell'ambito dell'organizzazione del servizio dei trasporti degli allievi della SME-A per l'anno scolastico 2009/2010, l'ufficio della refezione e dei trasporti scolastici (di seguito: URTS) del DECS ha previsto un trasporto speciale per i quattro allievi di __________ mentre non ha approntato alcun trasporto privato per l'unico studente di __________.
L'organizzazione dei servizi di trasporto delle scuole medie del Cantone per l'anno 2009-2010 è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4507 del 15 settembre 2009.


B.  a. Mediante reclamo 3 settembre 2009 alla direzione della SME-A, RI 1 ha rimproverato all'autorità di essere incorsa in una disparità di trattamento tra gli allievi di __________ e di __________. Ha quindi postulato che fosse riconosciuto pure a suo figlio il diritto di usufruire di un trasporto scolastico gratuito, conformemente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con risoluzione 2 giugno 2010 il DECS ha respinto tale contestazione, riconfermandosi nella propria decisione di non organizzare alcun trasporto allievi da e per __________.

b. Con risoluzione 24 agosto 2010 (n. 4096) il Consiglio di Stato ha accolto il gravame inoltrato da RI 1 contro la suddetta decisione. Esso ha ritenuto che non si giustificasse un trattamento diverso tra gli allievi provenienti dalle due suddette frazioni e che, quindi, anche al figlio dell'insorgente andasse riconosciuta, per motivi dedotti dal principio della parità di trattamento, la gratuit del trasporto pubblico. Esso ha pertanto annullato la decisione dipartimentale impugnata e rinviato gli atti al DECS per i propri incombenti. Tale giudizio è cresciuto in giudicato incontestato.


C.    Preso atto di quest'ultimo giudizio, con decisione 12 novembre 2010 il DECS ha riconosciuto a RI 1 per l'anno scolastico 2009/2010 un indennità di fr. 1'025.- per il trasporto del figlio, in considerazione di 10 corse settimanali ad una tariffa di fr. 1.17.- al km.
Con ricorso 24 novembre 2010 quest’ultima è insorta avverso la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, postulando che le fosse riconosciuta la "tariffa __________ " (ovvero fr. 6.- al km), sia per il trascorso anno scolastico 2009-2010 (oltre a interessi), sia per l'anno scolastico in corso e "fino a quando lo Stato (DECS) non provvederà ad organizzare il trasporto".

Mediante decisione del 5 aprile 2011 (n. 2101) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto tale gravame. Dopo aver ritenuto corretta la tariffa di fr. 1.17.- al km applicata dal DECS, esso ha stabilito che alla ricorrente andavano indennizzate 18 corse settimanali ed ha quindi aumentato il sussidio a suo favore a fr. 1'844.85. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.- sono state poste a carico dell'insorgente.


D.    Contro la predetta decisione RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa venga rettificata nel senso che "alla frazione di __________ (agli allievi attuali e futuri) venga garantita parità di trattamento con la frazione di __________ ". Postula quindi che il DECS le riconosca retroattivamente per l'anno 2009/2010, rispettivamente per l'anno 2010/2011 pari condizioni di retribuzione rispetto a __________ che garantisce il trasporto degli allievi dalla frazione di __________ e che a partire dall'anno scolastico 2011/2012 venga messo a concorso anche il servizio di trasporto allievi lungo la tratta __________ - __________. Ancora una volta lamenta una disparità

di trattamento rispetto a quanto previsto dal DECS per il trasporto degli allievi residenti nella frazione di __________, sia in merito alla procedura di assegnazione del trasporto, sia per quanto concerne le condizioni tariffarie. Censura inoltre la violazione del principio della proporzionalità. Contesta infine le spese processuali addossatale dal Governo.


E.  All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia la sezione amministrativa del DECS, con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi seguenti.

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 95 cpv. 1 dalla legge della scuola del 1 febbraio 1990 (Lsc; RL 5.1.1.), applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 34 della legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 (LscM; RL 5.1.6.1.). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione qui contestata, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).


2.Il trasporto degli allievi di scuola media è disciplinato dalla Lsc, dalla LscM e dal relativo regolamento del 18 settembre 1996 (RLscM; RL 5.1.6.1.1.). Conformemente ai principi di obbligatorietà e gratuità che informano l'insegnamento scolastico, le spese di trasporto e di refezione sono sussidiate dal cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali (art. 7 cpv. 3 Lsc). Il trasporto degli allievi di scuola media è disciplinato dal RLscM ed è a carico del cantone riservata la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi (art. 3 cpv. 2 LscM). Il consiglio di direzione, in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale, presenta all'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici le proposte per l'organizzazione del
trasporto degli allievi e della refezione (art. 19 cpv. 1 RLscM). Giusta l'art. 19 cpv. 2 RLscM hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori del raggio stabilito dal dipartimento per ogni sede scolastica (frase 1). Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici (frase 2). Nel caso di trasporti speciali, il dipartimento
stipula le relative convenzioni con imprese di trasporto (frase 3). In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati (frase 4). L'ammontare della partecipazione alle spese da parte delle famiglie è di fr. 50 annui; le direzioni scolastiche provvedono all'incasso (art. 19 cpv. 3 RLscM). L'ammontare della partecipazione alle spese da parte dei comuni è pari a 1/3 della spesa totale annua, dedotta la partecipazione delle famiglie, ed è ripartito in base al numero di allievi del comune che frequentano la scuola media (art. 19 cpv. 4 RLscM). La refezione degli allievi che non possono rientrare a casa a mezzogiorno è assicurata nel ristorante scolastico della sede frequentata rispettivamente in altre mense o in esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione del ristorante scolastico (art. 20 RLscM cpv. 1). Il costo dei pasti nelle mense scolastiche, a carico delle famiglie, è stabilito dal Consiglio di Stato in misura uniforme per tutte le sedi; per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche; l'eccedenza è a carico dello Stato (art. 20 RLscM cpv. 2).


3.Preliminarmente va detto che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione relativa al riconoscimento a favore della ricorrente di un'indennità per il trasporto del figlio alla SME-A durante l'anno scolastico 2009/2010.
Nella misura in cui l'insorgente chiede che il DECS le riconosca anche per l'anno scolastico 2010/2011 pari condizioni retributive rispetto a __________, che si occupa del trasporto degli allievi di  __________, si deve considerare che tale domanda esula dalla materia del contendere ed è dunque inammissibile.
Parimenti improponibile in questa sede, sia perché nuova (art. 57 cpv. 2 LPamm), sia perché estranea all'oggetto della presente vertenza, risulta pure la richiesta con cui la ricorrente postula che a partire dall'anno scolastico 2011/2012, analogamente a quanto
fatto per __________, venga messa a concorso anche il servizio di trasporto allievi lungo la tratta __________ - __________.

 

4.4.1. Come esposto in narrativa, mediante decisione del 12 novembre 2010 il DECS ha riconosciuto alla ricorrente un'indennità per il trasporto del figlio a scuola di fr. 1'025.-, calcolata in base ad una percorrenza complessiva di 876 km (2.4 km per la tratta __________ - __________  che non è coperta dal trasporto pubblico x 10 volte alla settimana x 36.5 settimane) e tenendo conto di una tariffa di fr. 1.17.- al km. Tale importo è stato aumentato a fr. 1'844.85 dal Consiglio di Stato il quale ha ritenuto che ai fini del calcolo dovessero essere prese in considerazione 18 corse settimanali anziché 10, alla stessa stregua  di quanto ammesso per gli allievi di __________, in ossequio al principio dell'uguaglianza.

4.2. In questa sede l'insorgente contesta nuovamente la tariffa al km applicata dalle precedenti istanze di giudizio, ribadendo di avere diritto ad un'indennità di fr. 6.- al km, così come riconosciuto all'assuntrice del servizio di trasporto degli allievi di Largario. Lamenta nuovamente la violazione del principio della parità di trattamento.
La richiesta è destituita di fondamento e come tale deve essere respinta. Come rettamente rilevato dal Governo nella decisione avversata, all'origine dei diversi importi riconosciuti a __________, rispettivamente all'insorgente, vi sono delle situazioni tra loro differenti che non possono beneficiare del medesimo trattamento. In effetti, nel caso di Largario, l'URTS del DECS ha approntato un trasporto scolastico speciale per quattro allievi. A fronte di ciò all'assuntrice del medesimo viene corrisposta una remunerazione di fr. 6.- al km, secondo la tariffa usuale per questi casi e in virtù di un regolare contratto di diritto amministrativo concluso tra le parti (
STA 53.2004.5 del 20 giugno 2007 consid. 1.3). Poco importa che __________ sia pure madre di due dei quattro allievi trasportati: nella misura in cui essa si è formalmente assunta un simile impegno anche a favore di terzi, si deve ritenere che la stessa presti un vero e proprio servizio per il quale deve essere adeguatamente remunerata. Nella fattispecie qui in esame, invece, l'URTS non versa un corrispettivo per l'esecuzione di una determinata prestazione contrattuale bensì una semplice indennità ad un genitore (in casu la ricorrente) che si occupa del trasporto esclusivo del proprio figlio a scuola. Si tratta in altri termini di un sussidio cantonale accordato ad un privato (STF 2P.23/2003 del 28 maggio 2003 consid. 3.4). Come giustamente sottolineato dalla precedente autorità di giudizio, tale importo è volto ad indennizzare il genitore per le spese sostenute in modo che il trasporto privato da esso effettuato non gli sia di alcun costo (fatta eccezione per la partecipazione alle spese di fr. 50.- annui prevista dall'art. 19 cpv. 3 RLscM) ed è pertanto sprovvisto di qualsiasi carattere lucrativo. Il diverso trattamento economico riservato dal DECS alla ricorrente appare dunque giustificato dalle circostanze. Nella presente fattispecie non è quindi riscontrabile alcuna violazione del diritto alla parità di trattamento a danno dell'insorgente ed ogni censura in tal senso va pertanto respinta.

4.3. Per il resto si deve ancora considerare che il calcolo del querelato contributo effettuato dal Governo sfugge a qualsiasi critica.
In primo luogo va osservato che a ragione, tanto il DECS quanto il Consiglio di Stato, hanno preso in considerazione un percorso di 2.4 km per la tratta non coperta dal servizio pubblico (segnatamente Marolta-Traversa) e hanno tenuto conto che il trasporto in oggetto avviene sull'arco delle 36.5 settimane che rappresentano la durata complessiva dell'anno scolastico.
L'indennizzo di fr. 1.17 al km qui avversato risulta inoltre più che adeguato. Notoriamente infatti un'automobile del valore di fr. 35.000.- con una percorrenza annua di 15'000.- km costava in media 75/76 cts al km nel 2011/2013 (cfr. http://www.tcs.ch). È parimenti risaputo che l'art. 4 del Regolamento concernente l'indennità dei dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RL 2.5.4.4.1.) prevede un indennizzo di 60 cts/km per l'utilizzo del veicolo privato mentre le direttive dell'Ufficio cantonale del sostegno a enti e attività sociali del 26 novembre 2006 contemplano un indennizzo di 70 cts/km per i volontari che si occupano del trasporto di anziani ed invalidi. Dal canto loro, poi, la circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità (stato al 1.1.2004) e le direttive del 18 febbraio 2010 del DECS per il tra-sporto da parte di genitori di allievi con handicap alle scuole speciali prevedono per l'utilizzo del veicolo privato un'indennità di 45 cts/km. Tenuto conto di questi aspetti, l'indennità di fr. 1.17 al km riconosciuta alla ricorrente per l'anno scolastico 2009/2010 è sicuramente sufficiente a coprire i costi generati dal trasporto del figlio lungo il breve tratto in questione e, anzi, a ben guardare si rivela addirittura piuttosto generosa. A questo proposito si deve oltretutto considerare che RI 1 è docente presso la SME-A, ragione per la quale è assai verosimile che almeno una parte dei tragitti che essa percorre per accompagnare il figlio le servono anche per raggiungere la propria sede di lavoro. A questo proposito non ci si può comunque esimere dal rilevare che, secondo quanto emerge dalle tavole processuali, in altri casi il DECS ha corrisposto per l'anno scolastico 2010/2011 a due genitori un sussidio di 95 cts al km per la tratta Bedretto-Airolo (10 km per percorso, 2 volte alla settimana), rispettivamente fr. 1.17 al km ad altri due genitori per il trasporto del figlio lungo il tratto Pugerna-Arogno (3.5 km per percorso, 10 volte alla settimana). Ora, non è dato di sapere i motivi alla base delle differenti tariffe applicate dall'autorità di prime cure. Certo è comunque che sarebbe auspicabile l'adozione di una direttiva volta ad uniformare la prassi in materia, onde evitare delle disparità di trattamento.
Per quanto concerne poi il numero di corse settimanali ammesse, si impongono alcune considerazioni. Dal momento che la SME-A, pur non disponendo di un ristorante scolastico, fa capo alla mensa della __________ di __________ al costo a carico della famiglia di fr. 8.- a pasto, nel caso concreto si sarebbero dovute indennizzare alla ricorrente unicamente 10 corse settimanali, così come stabilito dal DECS nella sua decisione del 12 novembre 2010. Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, la circostanza secondo cui, per non meglio precisati motivi, nel contratto concluso con __________ siano state prese in considerazione 18 corse settimanali, non avrebbe dovuto influire sul calcolo del sussidio a favore della ricorrente. Determinante è in effetti soltanto il numero di viaggi che quest'ultima effettivamente compie settimanalmente, non potendo essa dedurre alcunché a proprio favore da eventuali sviste commesse dalle autorità nella trattazione di altre fattispecie (
STA 52.2011.62 del 3 aprile 2012 consid. 4 e rinvii ivi citati). Sennonché simili conside-
razioni sono prive
di conseguenze effettive in questa sede ove vige il divieto della reformatio in pejus (art. 65 cpv. 4 LPamm), che non permette a questo Tribunale di modificare a danno della stessa ricorrente il giudizio governativo da essa stessa impugnato.
 
4.4. Stante quanto precede, l'indennità di fr. 1'844.85 stabilita dall'Esecutivo cantonale a favore di RI 1 per il trasporto scolastico del figlio __________ non può che essere qui confermata.


5.5.1. Da ultimo, l'insorgente contesta le spese e le tasse di giustizia di fr. 300.- addossatale dal Governo poiché, a suo dire, il ricorso era di carattere "pubblico", oltre che legittimo ed è stato parzialmente accolto. La censura è votata all'insuccesso poiché destituita di ogni fondamento.

5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LPamm il Consiglio di Stato, al pari di questa Corte, può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia il cui importo varia da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario rispettivamente da fr. 50.- a fr. 20'000.- in quelli di natura pecuniaria. Le tasse di giustizia stabilite da detto articolo debbono rispettare il principio della copertura dei costi e quello della proporzionalità o dell'equivalenza secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali. Nei limiti del principio dell'equivalenza o della proporzionalità, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese di un ampio potere di apprezzamento ed un'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l'ha ecceduto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 2 ad art. 28 LPamm e rinvii ivi citati).

5.3. A mente di questa Corte, la decisione del Governo di accollare le spese e le tasse di giustizia di fr. 300.- alla ricorrente,
conformemente alla sua parziale soccombenza in quella sede, non è lesiva del diritto e, segnatamente, non appare costitutiva di un abuso o eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm). Trattasi infatti di un importo contenuto che non copre nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione del ricorso. Neppure può essere rimproverato al Consiglio di Stato alcunché per non aver riconosciuto l'avverarsi di eccezioni che, in virtù della procedura amministrativa ticinese, consentono in determinati casi di rinunciare in tutto e in parte alla riscossione delle spese per motivi di giustizia o di equità (Marco Borghi/ Guido Corti, op. cit., n. 3 ad art. 28 LPamm e rinvii ivi citati).


6.In conclusione, il gravame, infondato, deve  essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.



                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria