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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 5 aprile 2011 del Consiglio di Stato (n. 2235) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 avverso la decisione 17 gennaio 2011 con cui il municipio di Mendrisio ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per la formazione di due pergole al mapp. __________ di quel comune, sezione di Rancate; |
viste le risposte:
- 11 maggio 2011 del Consiglio di Stato;
- 11 maggio 2011 del municipio di Mendrisio;
- 18 maggio 2011 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;
preso atto della replica 9 giugno 2011 del ricorrente e delle dupliche:
- 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2011 del municipio di Mendrisio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di una casa d'abitazione, situata a Rancate nella zona di contorno del nucleo tradizionale (Cn), incastonata nel pendio di un terreno (part. __________) ubicato a valle di via G__________. Il tetto piano dell'edificio, adibito a posteggio, si situa almeno in parte ad una quota inferiore a quella della strada retrostante.
CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, qui resistenti, sono invece comproprietari della casa d'abitazione che sorge sul fondo confinante verso nordest (part. __________).
b. Con notifica di costruzione del 22 novembre 2010, RI 1 ha chiesto al municipio di Mendrisio il permesso di costruire due pergole sul suo fondo: una (superiore; m 7.65/8.60 x 5.00 x 2.20) collocata sul piazzale d'accesso prospiciente a via __________, volta a coprire lo sbocco superiore del corpo delle scale (ca. m 3.60 x 2.00 x 2.20) che conducono agli appartamenti sottostanti ed una parte del piazzale; l'altra (inferiore; m 2.25 x 3.60), sistemata a livello del giardino, destinata ad ombreggiare la scala che porta dal primo al secondo piano interrato. I manufatti sono costituiti da strutture tubulari di metallo (Ø m 0.10-0.15), formanti un'impalcatura, sulla quale verranno fatte arrampicare piante sempreverdi.
c. Alla domanda si sono opposti CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, i quali hanno segnatamente censurato l'intervento sotto il profilo dell'art. 35 n. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore, sezione di Rancate (NAPR), il quale prevede, tra l'altro, che per l'edificazione ai mappali __________ (ora: __________ e __________) e __________ (ora: __________) l'altezza sul lato a monte dei fabbricati non può superare la corrispondente quota stradale di via B__________.
d. Il 17 gennaio 2011, il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo al contempo l'opposizione sollevata. L'esecutivo
comunale ha in particolare rilevato che una pergola non è
considerata un "corpo fabbrica" e quindi la relativa edificazione non
soggiace al rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici rispettivamente
al rispetto degli indici edificatori (indice di occupazione).
B. Con giudizio 5 aprile 2011, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 avverso la predetta licenza, annullandola e ritornando gli atti al municipio affinché statuisca sulla conformità o meno del progetto presentato con i disposti del diritto comunale applicabile in materia.
Negato il carattere di pergola alle strutture in discussione, il Governo ha reputato che sottostassero ai parametri edificatori (distanze, altezza, indici) relativi alle costruzioni accessorie e che dovessero pure rispettare l'altezza prescritta dall'art. 35 n. 3 NAPR, sezione di Rancate. Avendo il municipio omesso di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale, l'Esecutivo cantonale ha dunque retrocesso gli atti al municipio per nuova decisione.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il ripristino della licenza rilasciatagli.
A mente del'insorgente i due manufatti configurerebbero delle pergole sia dal profilo strutturale, sia da quello dell'uso al quale sono destinati. Contesta la tesi del Consiglio di Stato secondo cui si tratterebbe di costruzioni accessorie. A torto il Governo avrebbe preteso che il municipio verifichi il rispetto dei parametri edificatori.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti con argomenti
che, per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.
Dal canto suo, il municipio aderisce in sostanza al ricorso, richiamando la propria risposta 17 febbraio 2011 dinanzi al Governo.
E. Con la replica 9 giugno 2011, il ricorrente censura anche la violazione dell'autonomia comunale. Rileva inoltre che qualora l'Esecutivo cantonale avesse esperito un sopralluogo, avrebbe potuto appurare che sulla strada che costeggia la sua proprietà esiste da tempo immemorabile un alto muro in sasso che supera abbondantemente l'altezza umana, raggiungendo ed oltrepassando m 2.00. La decisione impugnata condurrebbe quindi ad una situazione assurda, dove si vorrebbe tutelare una vista sul nucleo già completamente preclusa dal muro in pietra esistente che costeggia la strada limitrofa alla proprietà del ricorrente che si trova ad un livello inferiore (a valle) a causa della forte pendenza del terreno naturale in quel punto. Evidenzia infine che l'intervento non toccherebbe i resistenti nei loro legittimi interessi, i quali sarebbero mossi solo da un sentimento di cattiveria dovuto all'opposizione interposta dall'insorgente al momento dell'edificazione della loro abitazione.
Con le rispettive dupliche, il Consiglio di Stato ed il municipio si sono confermati nelle loro posizioni. I resistenti non hanno invece duplicato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque di principio ricevibile in ordine.
Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale (cfr. consid. 1.2).
1.2.
1.2.1. A norma dell'art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato
annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
Le decisioni con cui l'autorità di ricorso rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o definitiva a seconda del loro contenuto concreto. Sono incidentali - e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm) - quando lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa libertà d'azione o di apprezzamento e non esplicano effetti di res iudicata. Sono invece definitive - e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito (STA 52.2009.441 del 20 aprile 2010 consid. 1.2; 52.2008.430 del 13 gennaio 2009; 52.2007.425 del 30 ottobre 2009 consid. 1.3.; 52.2005.82/83/84 del 29 aprile 2005; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm, n. 2a e art. 59 LPamm, n. 1a).
1.2.2. Il giudizio governativo impugnato annulla la licenza 17 gennaio 2011, ma rinvia gli atti al municipio affinché statuisca sulla conformità o meno del progetto presentato con i disposti del diritto comunale applicabile in materia. Nella misura in cui assimila le opere in discussione a costruzioni accessorie e nega che le stesse possano prescindere dal rispetto dei parametri edificatori applicabili a queste ultime e dell'altezza prescritta dall'art. 35 n. 3 NAPR, sezione di Rancate, il giudizio governativo impugnato è tuttavia definitivo e, quindi, impugnabile.
1.3. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficiente dalle carte processuali e dai piani annessi alla domanda. Il sopralluogo sollecitato dal ricorrente con la replica non appare idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Le pergole sono
costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali
(pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno ad intervalli regolari, le
cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali
(sbarre, fili, ecc.),
disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano
(vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente (STA n. 145/85 del 9
settembre 1985 consid. C, parzialmente pubblicata in RDAT 1986 n. 64).
Le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza edilizia (art. 6 cpv. 1 cifra 3 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Devono quindi rispettare i parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di situazione. Non avrebbe del resto senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo del permesso se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni.
Dal profilo delle distanze e delle altezze, le pergole determinano ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie aperte sui lati. Al pari di qualsiasi altra costruzione, devono quindi rispettare sia le distanze, sia le altezze, a prescindere dal fatto che siano coperte o meno da vegetazione. Possono essere considerate costruzioni accessorie e beneficiare delle relative facilitazioni soltanto se rientrano nelle dimensioni massime prescritte dalle norme applicabili a questo genere di opere edilizie.
Non servendo né all'abitazione, né al lavoro, le pergole sono escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL) e quindi dell'indice di sfruttamento (i.s.).
Dal profilo dell'indice di occupazione (i.o.), va invece rilevato che per l'art. 38 cpv. 3 LE, la superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Computabile, ai fini del calcolo dell'i.o., è dunque soltanto la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della struttura orizzontale delle pergole, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre (art. 38 cpv. 3 LE). La vegetazione non è in effetti una componente dell'opera edilizia. Ad essa fa difetto la natura artificiale che, di principio, caratterizza le costruzioni (cfr. consid. seguente). Il fatto che la struttura orizzontale delle pergole incida in misura contenuta sul computo della superficie edificata non costituisce d'altro canto un motivo sufficiente per non conteggiarle nell'i.o..
2.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il permesso per costruire due impalcature, denominate pergole, costituite da una serie di tubi verticali del diametro di m 0.10-0.15, infissi in parte nel terreno ed in parte sul tetto della costruzione esistente, che verrebbero legati fra loro all'estremità superiore mediante un reticolo a maglia larga di tubi orizzontali.
Il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che una pergola non è considerata un "corpo di fabbrica" e quindi la relativa edificazione non soggiace al rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici rispettivamente al rispetto degli indici edificatori.
La tesi, mutuata dalla giurisprudenza sviluppata dai tribunali civili attorno alla nozione di "fabbrica", propria della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1; cfr. Rep. 1930, pag. 40; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1210;), è stata disattesa dal Consiglio di Stato. A giusta ragione.
Determinante, dal profilo del diritto pianificatorio ed edilizio, non è infatti la nozione di "fabbrica", ma quella di "costruzione", posta a fondamento dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Nozione, quest'ultima, che comprende tutte le installazioni artificiali, durature, legate al terreno in modo relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni del suolo, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che ingenerino ripercussioni apprezzabili sull'ambiente circostante (cfr. DTF 123 II 256 consid. 3 e rinvii; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 pubblicata in RtiD II-2009 n. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.483 del 1. febbraio 2012, consid. 2.2; 52.2009.360 dell'8 luglio 2010 consid. 2.1.; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 10 e segg.).
2.3. Immune da violazioni del diritto appare quindi la conclusione alla quale è giunto il giudizio impugnato nella misura in cui ha considerato le pergole alla stregua di costruzioni soggette alle norme sulle distanze, sulle altezze e sull'i.o. Le opere in oggetto costituiscono invero installazioni artificiali, durature, saldamente legate al terreno ed atte ad influire sulle concezioni relative all'ordinamento delle utilizzazioni del suolo.
Il giudizio non può invece essere condiviso nella misura in cui ritiene senz'altro applicabili i parametri edificatori relativi alle costruzioni accessorie. Se dal profilo della funzione, la natura accessoria delle pergole è in effetti evidente, non altrettanto certo è invece il rispetto delle dimensioni massime prescritte per questo genere di costruzioni. Spetterà al municipio pronunciarsi sulla questione nell'ambito della decisione che è chiamato a rendere.
3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
3.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm), ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi patrimoniali.
Non vengono assegnate ripetibili, posto che i resistenti non sono assistiti da un patrono iscritto nel registro degli avvocati (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria