Incarto n.
52.2011.224

 

Lugano

23 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 maggio 2011 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 aprile 2011 (n. 2403) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    1° giugno 2011 della Sezione della popolazione;

-    7  giugno 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il cittadino camerunense RI 1 (1974) è entrato illegalmente in Svizzera il 21 febbraio 2002, richiedendo l'asilo sotto false generalità e identificandosi quale __________ (1983). La domanda è stata respinta, in ultima istanza, dalla Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) il 5 giugno 2003. Tra ricorsi e domande di riesame, l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera è stato successivamente prorogata o sospesa.

Il 20 dicembre 2004, il ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina elvetica C__________ (1969) e, a seguito del matrimonio, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 19 dicembre 2011.

 

 

                                  B.   a. Con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1, il quale si trovava in carcere dal 3 dicembre 2009, alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi, di cui 2 anni sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121).

Il giorno successivo, l'interessato è stato liberato condizionalmente.

 

b. Preso atto di questa sentenza penale, il 18 febbraio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 15 aprile successivo per lasciare il territorio svizzero. La decisione è stata resa sulla base degli art. 61 cpv. 1 lett. c, 62 lett. b, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20).

 

 

                                  C.   Con giudizio 20 aprile 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente contesta di essere una minaccia attuale per l'ordine pubblico elvetico, rilevando come la pena sia stata in parte sospesa condizionalmente con un periodo di prova e come i suoi reati siano stati commessi perché a quel momento non aveva una piena attività lavorativa. Ritiene in ogni caso la decisione di revoca contraria al principio della proporzionalità, in quanto vive in Svizzera dal 2002, la sua relazione con la moglie è solida e non si può pretendere che essa lo segua in Camerun per poter continuare la loro vita coniugale. Allontanandolo ora dalla Svizzera, non si farebbe quindi altro che lacerare il loro vincolo matrimoniale. Per questo motivo, sarebbe più equo ammonirlo.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione della popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

                                   2.   Giusta l'art. 42 LStr, in relazione con gli art. 50 e 51 LStr, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, a condizione - tra le altre cose - che non sussista nessun motivo di revoca giusta l'art. 62 LStr. Secondo quest'ultima disposizione, il permesso di dimora può essere revocato - tra l'altro - se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b) oppure se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (c).

Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1).

L'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) dispone che una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità. Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, con sentenza 15 settembre 2010 la Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi per ripetuta infrazione aggravata alla LStup.

Ritenuto che è stato condannato a una pena privativa di libertà della durata di oltre un anno, il ricorrente adempie già i requisiti per la revoca previsti all'art. 62 lett. b LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso di dimora anche sulla base della lett. c della medesima disposizione.

 

 

                                   4.   A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

 

4.1. Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica infatti soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione di soggiorno è revocata perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

 

Nel caso in cui - come nella fattispecie - il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero, nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale, come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377 consid. 4.3.).

 

 

 

4.2.

4.2.1. RI 1 ha iniziato a delinquere dopo circa 3 anni dalla celebrazione delle nozze. Come detto, dal febbraio 2008 al 3 dicembre 2009, momento del suo arresto, egli ha venduto complessivamente 606 grammi di cocaina. La Corte delle assise criminali ha considerato grave la colpa commessa dall'insorgente, tanto da condannarlo per ripetuta infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Il Tribunale penale ha rilevato come il ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro" (consid. 9, pag. 40), dandosi al "turpe commercio" e questo benché vivesse in Svizzera "in situazione privilegiata, tanto dal profilo amministrativo dei permessi quanto da quello affettivo" grazie al suo matrimonio con una cittadina elvetica. "Invece di cogliere tale opportunità per migliorare la" sua "integrazione", egli ne ha "abusato per delinquere nello spregevole campo del commercio di stupefacenti" (consid. 9, pag. 41). Eloquente è pure il fatto che egli si è organizzato in modo tale che, "non spacciando per strada a chicchessia, ha "potuto condurre a lungo il" suo "business prima di essere" scoperto (consid. 9, pag. 41): non era "uno spacciatore al minuto, di strada. In realtà egli (...) vendeva ad acquirenti selezionati" (consid. 7, pag. 36). Va pure osservato che l'attività delittuosa per la quale egli è stato condannato si è protratta per circa 2 anni, che egli ha iniziato a fare delle ammissioni solo dopo oltre un mese dal suo arresto (consid. 4, pag. 22) e che ha riconosciuto di avere acquistato 400 grammi di cocaina solo durante il dibattimento in aula e dopo ripetute reticenze (consid. 5 pag. 26 e 7 pag. 35).

L'insorgente pone in evidenza che in parte (2 anni) la sua pena è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni. Sennonché, come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, tale circostanza non impedisce la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF 2C_100/2010 del 19 luglio 2010, consid. 3.3 con rinvii). Nemmeno l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, permetterebbe ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Tanto più che l'azione delittuosa del ricorrente non è lontana nel tempo ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti. Il fatto inoltre che egli avrebbe delinquito perché si trovava senza una piena attività lucrativa, non permette certo di minimizzare il suo comportamento. Il suo modus operandi dimostra piuttosto che egli non vuole o non è in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita. Infine, l'argomento secondo cui egli era incensurato (sentenza penale, consid. 9 pag. 42), non va nuovamente considerato nel presente giudizio, poiché di tale aspetto è già stato tenuto conto nella commisurazione della pena inflittagli (STF 2A.468/2000 del 16 marzo 2001, consid. 4a).

 

4.2.2. RI 1 è entrato illegalmente in Svizzera nel 2002 quale richiedente l'asilo. Va osservato che egli aveva depositato la relativa domanda sotto false generalità e che a partire dalla reiezione definitiva della medesima, avvenuta il 5 giugno 2003, ha continuato a risiedere nel nostro Paese o in maniera irregolare (non avendo prodotto i documenti necessari per la sua partenza e questo sebbene ne fosse in possesso) o a seguito dell'effetto sospensivo accordatogli dalla CRA nell'ambito della sua domanda di riesame della decisione di diniego dell'asilo. È soltanto dal gennaio 2005, a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica, che è al beneficio di un permesso di dimora ordinario. Tenuto anche conto che dal 18 febbraio 2011, giorno in cui il dipartimento gli ha revocato il permesso, la sua presenza è tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo alla sua autorizzazione, il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.

 

4.2.3. In Svizzera, il ricorrente è stato attivo professionalmente. D'altra parte, però, da quando è al beneficio di un permesso di dimora ordinario, egli non ha mai avuto un'attività lavorativa stabile e a tempo pieno. Dopo essere stato impiegato a tempo parziale in qualità di lavapiatti fino al marzo 2008, è rimasto disoccupato fino al luglio 2009, quando ha ritrovato lavoro come aiuto cucina: dapprima e fino alla fine di ottobre, al 100%; in seguito e fino al momento del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009, al 60% (sentenza penale, consid. 2, pag. 20). Dopo essere stato liberato condizionalmente, dal dicembre 2010 egli ha lavorato a fasi alterne come ausiliario magazziniere, successivamente, in qualità di operaio di pulizie e operaio per i traslochi. Dal 1° marzo 2011, è impiegato come lavapentole-aiuto cucina presso un hotel di __________ (doc. E prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato: attestato 25 febbraio 2011 della __________ SA; doc. E versato in questa sede: contratto di incarico 26 novembre 2010 della __________ SA). Da quanto precede, non si può quindi ritenere che egli sia perfettamente integrato nel tessuto sociale elvetico, nemmeno dal profilo lavorativo.

 

4.2.4. Bisogna anche considerare che egli è ancora relativamente giovane, avendo solo 37 anni, e che in Camerun ha vissuto i primi 27 anni della sua vita, dove ha frequentato tutte le scuole e i primi 2 anni di università e svolto la professione di contabile (sentenza penale, consid. 2 pag. 19). Del resto, nel suo Paese d'origine egli ha ancora altri famigliari (materni e paterni) e oltre 20 fratelli, con i quali ha mantenuto contatti regolari (sentenza penale, consid. 2 pag. 20). Un suo rientro in Camerun, di cui conosce la lingua e la cultura ed ha già avuto modo di recarsi ancora per la vacanze (nel 2006), appare quindi tutto sommato esigibile. Anche le sue diverse esperienze lavorative maturate in Svizzera potranno senz'altro essergli utili per potersi reinserire professionalmente. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

 

4.2.5. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che la moglie C__________ subirebbe con l'allontanamento del ricorrente, con il quale è sposata dal dicembre 2004. Non è infatti dato di vedere come essa possa trasferirsi in Camerun, dove non ha mai vissuto. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Come ha considerato il Consiglio di Stato (ad G.2, pag. 9), tale conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto dall'interessato il quale, dopo circa 3 anni di matrimonio, ha commesso un reato talmente grave, per di più unicamente per fini di lucro, da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di dimora al ricorrente, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del suo comportamento.

 

4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, come pure dell'art. 13 Cost., di analoga portata. Giova infatti ricordare che giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, la revoca del permesso di dimora al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario.

 

 

                                   5.   In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché severa, dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie.

 

 

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 62 e 96 LStr; 80 OASA; 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario