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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 maggio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2600) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 gennaio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS; |
viste le risposte:
- 14 giugno 2011 del Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2011 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino portoghese RI 1 (1970), già al beneficio in Svizzera di permessi per stagionali dall'aprile 1988, ha ottenuto il 30 gennaio 1992 un permesso di dimora e, il 21 gennaio 1994, di domicilio. Nel settembre 1995, egli è rientrato in Portogallo.
A partire dal 1° giugno 1999 il ricorrente - nel 1998 diventato padre di __________, rimasta a vivere in Portogallo presso la madre - ha lavorato nuovamente in Svizzera come stagionale.
B. a. Il 31 ottobre 2002 a RI 1 è stato accordato un permesso di dimora CE/AELS. Il 1° novembre 2007, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio CE/AELS, valida fino al 31 ottobre 2012.
Il 27 maggio 2008, il nominato si è sposato a __________ con la cittadina romena V__________ (1988). Dalla loro unione è nato il __________ il figlio C__________, titolare della nazionalità portoghese e di un permesso di domicilio CE/AELS, di identica durata di quello del padre. Con sentenza 13 gennaio 2011, il Pretore __________ ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati ed ha affidato il figlio al padre, la madre essendo di ignota dimora dall'agosto 2010.
b. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato diverse volte le nostre autorità giudiziarie penali.
Con decreto d'accusa 1° dicembre 2008 (DA __________), egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 60.– ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'100.–, per grave infrazione alle norme della circolazione.
Il 13 gennaio 2010, egli è stato arrestato e detenuto fino al 7 giugno successivo. Con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1, alla pena detentiva di 3 anni - a valere come pena unica ex art. 46 CP e senza che fosse revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con DA __________ dell'1.12.2008 -, di cui 2 anni e 6 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta infrazione, in parte aggravata, alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Il ricorrente ha scontato il residuo di pena di 38 giorni a partire dal 26 aprile 2011.
C. Tenuto conto di quest'ultima condanna penale, il 21 gennaio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio CE/AELS a RI 1 per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 28 febbraio successivo per lasciare il territorio svizzero. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) nonché 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
D. Con giudizio 3 maggio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente contesta di essere una minaccia attuale per l'ordine pubblico elvetico, sostenendo di non essere stato una persona di spicco nel traffico degli stupefacenti e che il reato da egli commesso è un caso isolato. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso contraria al principio della proporzionalità. Afferma di essere ben integrato nel tessuto sociale elvetico, ritenuto che parla la lingua italiana e svolge attualmente un'attività lucrativa. Considera il suo rientro in Portogallo inesigibile perché avrà difficoltà a trovare lavoro, tenuto conto dell'alto tasso di disoccupazione. Inoltre in Svizzera vive suo figlio, di cui ha l'affidamento. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione della popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà eventualmente in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario procedere all'assunzione delle prove offerte - peraltro genericamente - dall'insorgente (documenti, testi), in quanto non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.
L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 LStr, il permesso di domicilio può essere revocato - tra l'altro - se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. a) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).
2.3. La legge federale sugli stranieri (LStr) si applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora, l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata della LStr -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.
Dato che quest'ultima disposizione non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali.
Innanzitutto, con decreto d'accusa 1° dicembre 2008 (DA __________) egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 60.– ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'100.–, per grave infrazione alle norme della circolazione commessa il 27 agosto 2008. Egli aveva cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui per avere circolato alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il limite vigente di 60 km/h.
Ancora più gravi, e di molto, sono i fatti che hanno portato all'arresto, il 13 gennaio 2010, di RI 1. Infatti, con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni - a valere come pena unica ex art. 46 CP e senza che fosse revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con DA __________ dell'1.12.2008 -, di cui 2 anni e 6 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, per ripetuta infrazione, in parte aggravata, alla LStup. Aggravata, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, in particolare per avere, nel periodo febbraio 2008/13 gennaio 2010 in diverse località, venduto a terzi all'incirca 600 gr di cocaina e detenutone ai fini di vendita 90,55 gr, nonché nel periodo 2006/2007, venduto 8/9 gr di marijuana nonché detenutone, il 13 gennaio 2010, a scopo di vendita, altri 30,63 gr.
3.2. Da quando precede, risulta quindi che dal 2006 la presenza del ricorrente nel nostro Paese è stata caratterizzata da ripetute azioni delittuose, segnatamente quelle in materia di stupefacenti, commesse in diversi periodi e protrattesi nel tempo. Facendo riferimento alla condanna del 15 settembre 2010, bisogna quindi effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di infrazioni estremamente gravi. Giova infatti ricordare che i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per aver venduto un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.
La Corte delle assise criminali ha considerato estremamente grave la colpa commessa dall'insorgente. Essa ha rilevato come il ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro" peraltro non curante e dimentico "delle importanti responsabilità derivanti dal fatto di essere padre di un figlioletto in tenera età" (consid. 9, pag. 40). In effetti, né il matrimonio né la nascita di suo figlio lo hanno dissuaso dal continuare a delinquere. Grave è stato considerato pure il fatto che egli deteneva la sostanza stupefacente presso l'abitazione familiare, dove viveva il figlio C__________ (consid. 4 pag. 24; consid. 7 pag. 37).
3.3. Con il suo modus operandi, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che i reati più gravi da lui commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva. La circostanza secondo cui la pena sia stata sospesa condizionalmente, non impedisce la revoca del permesso. A prescindere dal fatto che soltanto una parte della pena in parola è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di ben 4 anni, il provvedimento rivela come il rischio di recidiva sia ancora presente. Giova peraltro ricordare che nemmeno l'atteggiamento tenuto durante la detenzione o il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, permette di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Va peraltro osservato che la sua azione delittuosa è cessata soltanto a seguito del suo arresto. A quel momento infatti egli deteneva ancora 90,66 gr netti di cocaina destinati al commercio ("già confezionata in minigrip del peso medio di gr 1,3 pronti per la vendita. (...) A mano della pesola, lui stesso confezionava le bolas" (sentenza penale, consid. 4 pag. 24).
Inoltre la sua collaborazione con gli inquirenti, il ruolo avuto nella vicenda che lo ha visto coinvolto, così come il comportamento tenuto durante l'incarcerazione e il suo sostenuto pentimento, non vanno nuovamente considerati nel presente giudizio, poiché di tale aspetto si è già tenuto conto nella commisurazione della pena (3 anni) inflittagli il 15 settembre 2010 (STF 2A.468/2000 del 16 marzo 2001, consid. 4a).
3.4. Alla luce di quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b LStr.
4. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
4.1. Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che a determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma.
Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).
4.2. RI 1 risiede stabilmente in Svizzera dal 2002, quando ha ottenuto un permesso di dimora, e non dal 1988, come egli pretende. Dopo avere lavorato nel nostro Paese come stagionale e dopo avere ottenuto un permesso di dimora nel 1992 e di domicilio nel 1994, l'anno seguente egli aveva infatti lasciato la Svizzera, mentre dal 1999 al 2002, egli ha lavorato nel nostro paese unicamente come stagionale. Nonostante ciò, il suo soggiorno in Svizzera va comunque considerato di media durata.
Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro paese, egli ha commesso dei reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata. Nemmeno il suo matrimonio contratto con V__________ e la nascita del figlio C__________ lo hanno fatto desistere dal continuare a delinquere. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle leggi del nostro paese, non si può certo ritenere che sotto questo profilo egli sia integrato in Svizzera.
Per quanto riguarda invece il lato professionale, dagli atti risulta che da quando risiede stabilmente in Svizzera dal 2002, il ricorrente non sempre per contro ha avuto un'attività lavorativa stabile (v. anche sentenza penale, consid. pag. 21). Dopo avere lavorato come cameriere, dall'agosto 2003 egli non ha svolto alcuna attività fino al gennaio 2006, quando è stato impiegato come distributore di giornali. Dopo essere stato disoccupato, dal settembre 2007 al febbraio 2009 egli ha svolto l'attività di autista. Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, dal marzo 2009 è stato assunto a metà tempo come autista/magazziniere. Attività che ha svolto fino al suo arresto avvenuto il 13 gennaio 2010.
Non si può quindi ritenere che egli si sia perfettamente integrato nel tessuto sociale elvetico, nemmeno dal profilo lavorativo. Tenuto conto della sua instabilità professionale, il fatto che il 24 settembre 2010 egli abbia sottoscritto un contratto di lavoro con una ditta in qualità di autista a tempo pieno, non permette ancora di sovvertire quanto precede (doc. D contratto, prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato).
Bisogna anche considerare che il ricorrente ha vissuto in Portogallo per oltre 25 anni, dove ha frequentato tutte le scuole dell'obbligo e svolto l'apprendistato di falegname (sentenza penale, consid. 3 pag. 20). Del resto, nel suo Paese d'origine egli ha ancora molti famigliari materni e paterni, tra i quali i genitori, i fratelli e la figlia di primo letto __________ (1998). Un suo rientro in Portogallo, di cui conosce la lingua, così come la cultura, gli usi e i costumi, appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le paventate difficoltà a procacciarsi un lavoro e di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali, che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. Va osservato che anche le sue diverse esperienze lavorative maturate in Svizzera potranno senz'altro essergli utili per potersi reinserire professionalmente.
Per quanto riguarda i suoi rapporti familiari, va rilevato che con sentenza 13 gennaio 2011, il Pretore __________ ha accolto la domanda di misure a tutela dell'unione coniugale inoltrata da RI 1 ed ha autorizzato i coniugi a vivere separati affidando C__________ (2008) al padre per la cura e l'educazione, non essendovi alternative. La madre ha infatti lasciato l'abitazione coniugale nell'agosto 2010 e da allora la sua dimora è ignota. Ritenuto che C__________ gli è stato affidato ed è ancora piccolo e dipendente dal padre, il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone e si può pertanto pretendere che segua l'insorgente in Portogallo.
4.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro paese.
5. Revocando il permesso di domicilio CE/AELS al ricorrente, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata.
Va inoltre rilevato per completezza che, avendo violato gravemente l'ordine pubblico, RI 1 non potrebbe chiedere un nuovo permesso invocando l'art. 8 CEDU (ricongiungimento familiare alla rovescia) o l'ALC per poter vivere in Svizzera presso suo figlio, titolare di un permesso di domicilio CE/AELS.
6. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e il suo Allegato I, nonché gli art. 8 CEDU; 13 Cost.; 23 OLCP; 2, 34, 62, 63, 96 LStr; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario