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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 10 giugno 2011 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 7 giugno 2011 (n. 3303) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa 28 febbraio 2011 inoltrata dalla comunione dei comproprietari del mapp. di contro l'inizio dei lavori di sistemazione di via, e nel contempo, in qualità di Autorità di vigilanza, ordina all'insorgente di interrompere immediatamente i lavori di costruzione relativi al progetto stradale in questione; |
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viste le risposte:
- 17 giugno 2011 del Dipartimento del territorio per il tramite della Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento;
- 28 giugno 2011 del Consiglio di Stato;
- 5 luglio 2011 della comunione dei comproprietari del mapp. di;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella primavera del 2007 il municipio di ha disposto la pubblicazione del progetto stradale concernente la sistemazione di via; per il tratto descritto sopra, esso prevedeva la realizzazione del campo stradale e del marciapiede a valle con alberatura, mentre la costruzione di quello a monte veniva rinviata a una fase successiva;
che il 9 aprile 2009, l'autorità comunale ha approvato il progetto stradale;
che adito dalla comunione dei comproprietari
del mapp. di, il 9 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione
municipale di approvazione del progetto e disposto il rinvio degli atti al
comune affinché, pubblicato un nuovo avviso di esproprio all'intenzione dei
ricorrenti con l'indicazione dell'indennità di occupazione temporanea e di
esproprio e raccolta la loro eventuale opposizione, rendesse una nuova
decisione;
che il gravame presentato dalla stessa comunione dei comproprietari avverso la
predetta risoluzione governativa è stato respinto dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza 20 ottobre 2010 (inc. STA 52.2010.161), cresciuta
incontestata in giudicato;
che il 28 aprile 2011 i comproprietari del mapp. hanno adito il Governo,
lamentandosi del fatto che il comune aveva iniziato i lavori abusivamente,
senza emanare ulteriori decisioni impugnabili;
che con risoluzione 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile (dispositivo no. 1), ma nel contempo - in qualità di Autorità di vigilanza - ha ordinato al comune di di interrompere immediatamente i lavori di costruzione relativi al progetto stradale di sistemazione di via (dispositivo no. 2);
che contro il dispositivo no. 1 della
predetta pronunzia governativa la precitata comunione è insorta dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento, rispettivamente
la riforma, poiché l'impugnativa sarebbe stata dichiarata a torto irricevibile (inc.
52.2011.273);
che contro il dispositivo no. 2 si è invece aggravato il comune di mediante
ricorso 10 giugno 2011, chiedendo, in via provvisionale, l'autorizzazione a
continuare i lavori pendente causa e, in via principale, l'annullamento
dell'ordine di sospensione dei lavori stessi;
che l'ente pubblico ha sottolineato in particolare che il 27 maggio 2011 il
municipio ha approvato una tappa del progetto stradale, segnatamente il tronco
compreso tra l'incrocio con via e l'incrocio con la, dichiarando immediatamente
esecutiva la risoluzione; i lavori beneficerebbero insomma di una sorta di
"permesso in sanatoria";
che il 17 giugno 2011 il Dipartimento del territorio ha comunicato di non aver
particolari osservazioni da formulare in merito al gravame;
che il 28 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha invece postulato la reiezione
dell'impugnativa con motivazioni di cui si riferirà, all'occorrenza, in diritto;
che con scritto 22 giugno 2011 il comune di ha fatto sapere al Tribunale che in taluni punti i lavori non potevano essere interrotti immediatamente per motivi di stabilità e sicurezza, nonché per permettere ai privati di poter accedere liberamente alle loro proprietà; l'ente pubblico ha inoltre segnalato che l'impresa sul cantiere stava eseguendo anche delle opere (posa di cavi elettrici e di tubazioni del gasdotto regionale) per conto delle aziende municipalizzate della e della;
che verosimilmente il comune ha continuato i lavori nonostante l'ordine di sospensione emanato dal Consiglio di Stato; venutone a conoscenza, il 22 giugno 2011 il Governo ha ingiunto nuovamente al municipio di cessare immediatamente ogni attività;
che il 28
giugno 2011 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto inaudita parte un'istanza di adozione di provvedimenti supercautelari
inoltrata il 24 giugno 2011 dal comune di al fine di poter continuare i lavori;
che prendendo posizione sul ricorso del
comune, il 5 luglio 2011 i comproprietari del mapp. si sono fermamente opposti all'accoglimento
sia del gravame sia della pedissequa domanda provvisionale, con argomenti di
cui si dirà, se necessario, in seguito;
che il 13 luglio 2011 il comune di ha inoltrato una ulteriore istanza di
adozione di misure cautelari onde ottenere il permesso di riprendere i lavori
pendente causa;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 207 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);
che la legittimazione dell'insorgente - direttamente leso nei suoi legittimi interessi e manifestamente pregiudicato dalla decisione avversata (art. 207 cpv. 1 LOC e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), nonché leso nella propria autonomia (in ambito di costruzione, acquisto, sistemazione e manutenzione delle strade comunali: cfr. STA 52.2010.161 del 20 ottobre 2010 consid. 2.1; 207 cpv. 2 LOC) - è certa;
che il gravame risulta anche tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) ed è
dunque ricevibile in ordine;
che, contrariamente
a quanto auspicato dalla resistente, la necessità di emanare sollecitamente una
decisione di merito non permette di congiungere le due cause pendenti giusta l'art.
51 LPamm, atteso che nell'inc. 52.2011.273 non è ancora terminato lo scambio degli
allegati;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che le
prove sollecitate per lo più genericamente dall'insorgente (in particolare:
documenti, testi, perizia) e dalla resistente, come pure il postulato esperimento
di un sopralluogo, non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una
valutazione anticipata della loro necessità e pertinenza, di procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il
giudizio; la situazione risulta sufficientemente chiara dai documenti prodotti dal
Consiglio di Stato e dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. STF
8C_770/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; DTF 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131
I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6 pag. 559 e rinvii);
che sostanzialmente il comune di chiede l'annullamento del dispositivo no. 2
della decisione avversata mediante il quale il Consiglio di Stato, quale
autorità di vigilanza, ha ordinato all'ente pubblico di interrompere
immediatamente i lavori di costruzione relativi al progetto stradale concernente
la sistemazione di via;
che il ricorrente sostiene essenzialmente di beneficiare di una sorta di
"permesso in sanatoria"; in effetti, con risoluzione 27 maggio 2011 dichiarata
immediatamente esecutiva e cresciuta incontestata in giudicato, il municipio ha
approvato una tappa del progetto stradale, segnatamente il tronco compreso tra
l'incrocio con via e l'incrocio con la nel quale si svolgono i lavori colpiti
dal provvedimento di sospensione emanato dall'Autorità di vigilanza;
che, per costante giurisprudenza, il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui il Consiglio di Stato ha emanato la propria decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61 e riferimenti
ivi citati);
che nulla osta a che il Tribunale cantonale amministrativo prenda in
considerazione la risoluzione 27 maggio 2011 del municipio di, adottata prima
che il Consiglio di Stato emanasse l'impugnato giudizio del 7 giugno 2011 ma
prodotta soltanto in questa sede;
che d'altra
parte, al Tribunale non è comunque preclusa la facoltà di tener conto, ai fini
del giudizio, di fatti di rilevanza giuridica che si sono verificati in
costanza di litispendenza, dopo la decisione dell'istanza inferiore (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 2
ad art. 63 e riferimenti ivi citati);
che, a suo tempo, la resistente si era opposta al progetto stradale, adducendo
che esso differiva vistosamente da quanto stabilito dal Legislativo e dal piano
viario nella misura in cui - in corrispondenza del suo mapp. - non contemplava il
marciapiede previsto sul lato a monte della strada;
che, con sentenza 20 ottobre 2010 citata in narrativa e passata regolarmente in
giudicato, il Tribunale ha respinto il ricorso con il quale la comunione dei
comproprietari del mapp. gli aveva chiesto di annullare la procedura e di
ordinare al municipio di ripubblicare i piani con l'inclusione del marciapiede
in questione;
che, con risoluzione 27 maggio 2011, il municipio ha approvato una tappa del progetto
stradale a suo tempo pubblicato, segnatamente il tronco compreso tra l'incrocio
con via e l'incrocio con la, fino al confine dei mapp.;
che in forza delle modifiche della legge
sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) entrate in vigore il 1° gennaio
2007, il municipio può approvare progetti stradali a tappe, se la loro
trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto (cfr. art.
23 cpv. 2 per il rimando dato dall'art. 31 cpv. 1 Lstr);
che tale è il caso nella fattispecie, ritenuto altresì che con sentenza
20 ottobre 2010 questo Tribunale aveva già avuto occasione di accertare la
conformità del progetto pubblicato con quanto previsto dal piano regolatore,
segnatamente dal piano viario del comune di;
che la
risoluzione municipale in questione è stata, tra l'altro, intimata ai
proprietari dei fondi inclusi nel limite del progetto approvato, che a suo
tempo avevano introdotto opposizione;
che essa è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. timbro della Cancelleria
di Stato del 12 luglio 2011 ivi apposto; doc. H);
che il municipio ha pure ottenuto da tutti i proprietari interessati dalle
opere in corso l'anticipata immissione in possesso (cfr. dichiarazione di cui
al doc. E), fatta eccezione - allo stadio attuale - dei proprietari dei mapp.
1172 e 1174, che comunque si trovano all'estremità a monte del limite del
progetto approvato;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nulla osta a che il
municipio esegua i lavori approvati con la precitata risoluzione lungo il
tronco stradale compreso tra l'incrocio con via e l'incrocio con la fino al
confine delle particelle, esclusi i mapp. fintanto che il comune non sarà a
beneficio per i medesimi di un'anticipata immissione in possesso ottenuta
bonalmente o giudizialmente;
che il fondo della resistente non è incluso nel limite del progetto approvato
con risoluzione municipale 27 maggio 2011 e, quindi, neppure è interessato dai
lavori relativi al tronco stradale in questione;
che, d'altra parte, l'opposizione a suo tempo sollevata dalla comunione riguardava
fondamentalmente l'inclusione del marciapiede nel tratto in corrispondenza del mapp.,
sul lato opposto della strada, e pertanto non interessava il settore in discussione
oggetto dell'approvazione 27 maggio 2011;
che a torto quindi la resistente si duole del fatto che la risoluzione
municipale del 27 maggio 2011 non le sia stata direttamente notificata;
che anche volendo ammettere che tale decisione le andava intimata, la comunione dei comproprietari del mapp. non ne trarrebbe comunque alcun giovamento;
che, infatti, la notificazione difettosa di una decisione - concetto comprensivo dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non può cagionare alle parti alcun pregiudizio; com'é noto, tuttavia, il principio della buona fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di differire illimitatamente il termine per impugnarla;
che, pertanto,
quando una parte è venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non
le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può
attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora
agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la
tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della
decisione (cfr. STA 52.1995.370 del 25 luglio 1995);
che in quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 LPamm stabilisce che il termine di
15 giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla
"conoscenza" della decisione impugnata; con "conoscenza" si
deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere
personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della decisione dietro
richiesta della parte che è venuta a sapere delle sua esistenza; non basta
infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere
se impugnarla o meno: a questo scopo è invece essenziale poter disporre anche
delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr. STA 52.1995.370 del 25
luglio 1995 e rinvii ivi citati);
che dagli atti emerge chiaramente che la resistente è venuta a conoscenza dell'avvenuta
approvazione del segmento di progetto in questione a far tempo almeno dalla
ricezione dell'avviso di espropriazione 27 maggio 2011, nel quale l'evento era esplicitamente
menzionato;
che tuttavia essa, peraltro patrocinata da un legale, con raccomandata del 30
giugno 2011 si è semplicemente limitata a segnalare al municipio che quanto contenuto
nell'avviso d'esproprio 27 maggio 2011 circa l'avvenuta approvazione del
progetto stradale non trovava riscontro alcuno in atti d'intimazione;
che solamente il 21 luglio 2011 (e, quindi, a distanza di quasi 2 mesi) la
medesima, con raccomandata a questa Corte, ha comunicato che la risoluzione
municipale 27 maggio 2011 le era stata recapitata la prima volta soltanto il 24
giugno 2011 da parte della scrivente autorità e che prudenzialmente avrebbe interposto
ricorso;
che un tale comportamento non solo è
contrario alle regole della buona fede, ma è addirittura pretestuoso dato che la
resistente, già il 28 maggio 2011, avrebbe potuto e dovuto reagire prontamente,
attivandosi con la diligenza che ci si poteva attendere in quel frangente per
ottenere copia della decisione di approvazione;
che,
concludendo, l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo no. 2
della decisione avversata era invero perfettamente fondato al momento in cui è
stato emesso; tuttavia esso non può che essere annullato in questa sede a
fronte del valido "permesso in sanatoria", cresciuto incontestato in
giudicato, di cui beneficia attualmente il municipio;
che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'eva-sione delle
domande provvisionali pendenti, la prima pedissequa al gravame e la seconda del
13 luglio 2011;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa,
è posta interamente a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28
LPamm), la quale è pure tenuta a corrispondere al ricorrente, patrocinato da un
legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, il dispositivo no. 2 della decisione 7 giugno 2011 (n. 3303) del Consiglio di Stato è annullato.
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico della comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario