statuendo sul ricorso 14 giugno 2011 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 giugno 2011 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori di impresario costruttore sulla part. n. __________ di M__________; |
vista la risposta 22 giugno 2011 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che A__________
è proprietario della part. n. __________ di M__________ sulla quale ha fatto
edificare uno stabile d'appartamenti;
che, con contratto del 29 marzo 2011 il committente, rappresentato dalla
direzione dei lavori, ha incaricato la RI 1, __________ (I), di eseguire le
opere di rivestimento esterno delle facciate dell'edificio in mattoni paramano
tipo "Pica Rosato sabbiato grosso", con contestuale posa di pannelli
isolanti, per un prezzo forfetario di fr. 402'000.-;
che i lavori da impresario costruttore sono stati deliberati alla __________ di
__________;
che le opere specialistiche, come lo scavo, la posa dei sottofondi, la
formazione degli intonaci e le opere di sistemazione esterne sono state
affidate direttamente dalla committenza a singole ditte specializzate;
che, dopo essersi consorziata con la __________ S.r.l., __________ (I), nel
mese di aprile del 2011 la RI 1 ha iniziato i lavori di isolamento e di
rivestimento che le erano stati commissionati;
che ritenendo che queste due ditte avessero
intrapreso su tale cantiere delle opere da impresario costruttore senza essere
iscritte al relativo albo cantonale, il 6 giugno 2001 la CV-LEPIC ha ordinato al consorzio RI 1/__________ S.r.l. di sospendere i lavori sul mappale n. __________ di M__________,
negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; parallelamente, ha
avviato una procedura contravvenzionale nei suoi confronti;
che contro tale ordine la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto
sospensivo; nega di avere eseguito dei lavori da impresario costruttore sul fondo
in parola, dato che è stata incaricata di unicamente posare dei rivestimenti
sulle facciate dell'edificio, i quali non hanno alcuna funzione portante e non
influiscono sulla stabilità della costruzione, ragione per la quale non si
tratterebbe di opere di sotto e soprastruttura;
che con il suo gravame essa lamenta anche la violazione del suo diritto di
essere sentita, per non essere stata interpellata prima dell'emanazione del
contestato provvedimento, della libertà economica, per il fatto che la
legislazione cantonale in materia di impresari costruttori omette di definire
esattamente il suo campo d'applicazione lasciando su questo punto alla CV-LEPIC
un margine d'apprezzamento troppo vasto e, infine, della parità di trattamento;
che chiamata ad esprimersi sul gravame, la CV-LEPIC rileva di avere deciso il
20 giugno 2011 di revocare il querelato ordine di sospensione dei lavori, dopo
che la RI 1 ha annunciato il coinvolgimento della __________ di __________,
ditta regolarmente iscritta all'albo delle imprese, nella realizzazione delle
opere precedentemente bloccate, motivo per la quale l'impugnativa è divenuta
priva d'oggetto;
che sottolinea comunque come la decisione impugnata fosse del tutto
giustificata dalla situazione poco chiara del cantiere;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 della
legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° dicembre
1997; LEPIC; RL 7.1.5.3);
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1):
sebbene il querelato ordine di sospensione dei lavori concernesse il consorzio RI
1/__________ S.r.l., il Tribunale cantonale amministrativo riconosce ad ogni
singolo consorziato la facoltà
di impugnare una decisione che concerne il consorzio, anche senza l'accordo
degli altri membri, se il ricorso tende a conseguire l'annullamento di un atto
che determina un pregiudizio per il medesimo (RDAT I-1996 n. 8 consid. 1);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
LPamm);
che giusta l'art. 50 cpv. 1 LPamm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa, l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 50);
che, come esposto in narrativa, la CV-LEPIC ha
deciso di revocare il provvedimento impugnato, dopo che la ricorrente ha
coinvolto una ditta iscritta all'albo cantonale delle imprese nelle realizzazione
delle opere che le erano stato appaltate dalla committenza;
che in simili circostanze il ricorso va stralciato dai ruoli, in quanto
divenuto privo d'oggetto;
che nella misura in cui nella decisione di
revoca del provvedimento sospensivo pronunciato dalla CV-LEPIC non è
ravvisabile un atto di acquiescenza, si impone di procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del
verosimile esito dell'impugnativa allo scopo di stabilire l'aggravio della
tassa di giudizio e l'eventuale assegnazione delle ripetibili in applicazione
degli art. 28 e 31 LPamm (RDAT II-2002 n. 52, consid. 4.2; RDAT II-1996 n. 11
consid. 4; RDAT 1984 n. 27, consid. 2);
che nel Canton Ticino, l'esercizio della professione di impresario
costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società
di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio,
eseguono lavori di sopra e sottostruttura; non sono ritenute tali invece le
professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC);
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;
che non soggiace tuttavia all'applicazione
della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta
importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone
senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di
attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui
preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3
LEPIC);
che, giusta l'art. 21 cpv. 1 LPamm, l'autorità amministrativa adotta d'ufficio
o su istanza di parte le opportune misure provvisionali, le quali sono
immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 LPamm) e si fondano su di un giudizio
di apparenza (Marco Borghi/ Guido Corti,
op. cit., n. 1 lett. c ad art. 21 LPamm); esperiti i necessari accertamenti,
l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;
che il divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su
un cantiere è un provvedimento di natura cautelare volto ad assicurare lo
status quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli;
che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di
apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di
eseguirli;
che nel caso di specie, litigiosa era sostanzialmente la questione di sapere se
i lavori eseguiti dalla ricorrente sul mappale n. __________ di M__________
fossero qualificabili alla stregua di opere di sopra e sottostruttura ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC o se invece, in quanto lavori specialistici, esulino
dal settore d'attività che l'art. 1 cpv. 2 LEPIC attribuisce alle imprese di
costruzione;
che la legge non precisa che cosa si debba esattamente intendere con il
suddetto termine; oltretutto il relativo regolamento
d'applicazione del 26 maggio 1998 (RALEPIC; RL 7.1.5.3.1) omette di specificare
i lavori che non rientrano nel novero degli interventi di sopra e
sottostruttura, disattendendo in questo modo quanto prescritto dall'art. 4 cpv.
4 LEPIC;
che nemmeno i materiali legislativi sono d'ausilio in proposito;
che perlomeno per quanto attiene alla realizzazione di uno stabile abitativo,
come quello qui in discussione, non appare arbitrario considerare, come fa la
ricorrente, che in termini generali sono da considerare tali tutti quei lavori
che hanno una valenza statica e strutturale per la costruzione;
che dalla documentazione agli atti emerge che i lavori affidati alla ricorrente
concernevano unicamente la posa del rivestimento esterno dell'edificio in
mattoni trafilati facciavista e dell'isolazione termica;
che, sulla base di un giudizio sommario della situazione, appare più che dubbio
che gli stessi ricadessero tra le opere da impresario costruttore assoggettate
alla LEPIC, in quanto non sembrerebbe che avessero una qualsiasi influenza
sulla struttura intrinseca dell'edificio; si è trattato infatti della semplice
applicazione alle facciate di elementi prefabbricati, senza che ciò nemmeno abbia
comportato il benché minimo intervento di demolizione sulle strutture
esistenti;
che la tesi secondo cui essi sarebbero stati da qualificare come dei lavori
specialistici per eseguire i quali non era necessaria l'iscrizione all'albo
delle imprese appare dunque a prima vista fondata;
che d'altra parte la CV-LEPIC non ha apportato alcun indizio concreto che possa
fare apparire verosimile il contrario;
che irrilevante risulta in particolare l'argomento secondo cui lo scopo sociale
iscritto a Registro di commercio della ditta ricorrente prevede, tra l'altro, l'esercizio,
direttamente o in subappalto, di un'impresa generale di costruzioni e la
costruzione di unità
abitative chiavi in mano; attività, queste, che di regola richiedono l'iscrizione
all'albo delle imprese: determinante ai fini dell'applicazione della LEPIC è
infatti esclusivamente l'attività svolta nella fattispecie concreta e non
quella potenzialmente esercitabile in base agli statuti societari;
che, senza entrare nel merito delle altre censure sollevate dall'insorgente, è
pertanto da ritenere che l'esito verosimile dell'impugnativa avrebbe condotto
questo Tribunale ad annullare la decisione impugnata;
che, visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 28 LPamm);
la CV-LEPIC dovrà tuttavia versare all'insorgente, assistita da un avvocato,
una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. La CV-LEPIC rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo