Incarto n.
52.2011.297

 

Lugano

7 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

 

assistito dalla

segretaria:

 

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 28 giugno 2011 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 giugno 2011 (n. 3300) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 aprile 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di sei mesi;

 

 

 

vista la risposta 12 luglio 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     RI 1 è nato il 27 ottobre 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre nel febbraio del 2004. Rappresentante di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative:

 

11 marzo 2004               revoca di 4 mesi a seguito di guida in stato di ebrietà e incidente;

 

24 aprile 2008                 revoca di 20 mesi per aver circolato in grave stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente il 29 settembre 2007 (riammesso anticipatamente alla guida l'11 dicembre 2008 dopo aver scontato 14 mesi e mezzo di revoca).

 

 

B.     a. Il 7 luglio 2010, verso le ore 10.05, RI 1 è incorso in un incidente della circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale da __________ verso __________, alla guida del motoveicolo Honda targato __________. Giunto alla rotatoria __________ - __________, in seguito ad una brusca frenata è sbandato cadendo a terra qualche metro più avanti. Al momento dell'incidente RI 1 aveva nel sangue una concentrazione alcolica compresa tra 0.74 e 1.21 g/kg.

 

b. A seguito di questi accadimenti, il 1° ottobre 2010 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- per aver circolato in stato di ebrietà non qualificata ed aver perso la padronanza di guida del proprio motoveicolo. La sanzione penale è regolarmente cresciuta in giudicato in assenza di impugnazione.

 

                                         c. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 7 aprile 2011 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 6 mesi (dal 7 maggio al 6 novembre 2011), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. b e 16b cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

 

C.    Con giudizio 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei confronti dell'insorgente. Da cui l'assodata sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr, che la Sezione della circolazione ha rettamente sanzionato con una revoca della patente di sei mesi a dipendenza dei significativi precedenti del ricorrente.

 

 

D.    Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e la revoca fissata in un mese, subordinatamente che gli venga concessa la revoca differenziata per la categoria B.

Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, rimproverandole di aver qualificato l'infrazione come medio grave e di aver fondato il proprio giudizio sull'accertamento erroneo dei fatti operato in sede penale. In effetti, non gli sarebbe imputabile alcuna colpa per l'incidente, dovuto ad un veicolo che non avrebbe rispettato il suo diritto di precedenza. La risoluzione di multa - ha soggiunto - non è stata contestata in quanto era sicuro che fosse basata semplicemente sul fatto di essersi messo alla guida sotto il blando effetto dell'alcol. Alla luce di questi elementi, la revoca andrebbe stabilita nella durata minima legale di un mese prevista per le infrazioni lievi dall'art. 16a cpv. 1 lett. b LCStr. Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse giustificato un provvedimento di durata superiore, gli andrebbe comunque concessa una misura differenziata ex art. 33 cpv. 5 OAC, limitando ad un mese la revoca per la categoria B che gli necessita per poter svolgere la sua professione di rappresentante.

 

 

E.     All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.      La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

2.      2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (STF 1C_43/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.2). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 7 luglio 2010, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.- per aver circolato con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0.79 g/kg ed essere caduto a terra a seguito di una brusca frenata.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla chiara quanto inequivocabile descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 1° ottobre 2010. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione di multa e adire la Pretura penale, adducendo in quel contesto tutte le censure che riteneva utili ai fini della sua difesa.

RI 1, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'evidente importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale pur sapendo o dovendo presumere - viste le sue significative esperienze passate - che la condanna per aver infranto importanti norme della circolazione ed essere incorso in un incidente avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

2.3. Vincolato dall'accertamento dei fatti operato in sede penale sulla scorta del solo rapporto di polizia, questo Tribunale può nondimeno procedere ad una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009; STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011, consid 2.3). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli eventi descritti nella risoluzione di multa emanata il 1° ottobre 2010 adempiono certamente tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art.
90 cifra 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, ad RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 pag. 361 segg.).

 

 

3.      3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo.

La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nel sangue e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale (art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, se la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave negli ultimi due anni, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

3.2. L'infrazione medio grave così come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr presuppone la realizzazione cumulativa di due eventi: la guida in stato di ebrietà - senza raggiungere tuttavia una concentrazione qualificata di alcol nel sangue - e la commissione di un'infrazione lieve.
Giusta l'art. 55 cpv. 6 LCStr, l'Assemblea federale definisce mediante ordinanza il tasso alcolemico a partire dal quale si ammette lo stato di ebrietà, rispettivamente a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata. In virtù dell'art. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003 (RS 741.13) è considerato inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) il conducente che presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più (cpv. 1). Si reputa invece qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più (cpv. 2).
Un'infrazione lieve è data allorquando un conducente, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). Un'infrazione non può essere considerata lieve se anche uno solo di questi elementi, vuoi quello oggettivo, vuoi quello soggettivo, raggiunge o trascende il livello medio grave (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; Cédric Mizel, op. cit., pag. 388).


3.3. In concreto, dagli atti risulta che il 7 luglio 2010, verso le 10.05, RI 1 stava circolando all'interno della rotatoria __________ in territorio di __________. A suo dire, egli viaggiava ad una velocità di 30-40 km/h allorquando ha dovuto frenare bruscamente per evitare un veicolo che stava per immettersi nella rotonda senza rispettare la sua precedenza. In realtà, nel suo verbale d'interrogatorio il ricorrente ha ammesso di aver solo temuto che un autoveicolo proveniente da __________ avrebbe potuto entrare nell'area con percorso rotatorio obbligatorio senza preoccuparsi della sua presenza. La frenata non è stata quindi provocata dall'effettivo agire scorretto di terzi, ma da una reazione autonoma ed inappropriata dell'insorgente, che in conseguenza della manovra approntata ha perso la padronanza del proprio mezzo cadendo a terra. Questi sono gli eventi decisivi, riportati con effetto vincolante (vedi consid. 2.2.) nella risoluzione di multa del 1° ottobre 2010.
Nel comportamento del ricorrente è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art. 26 cpv. 1 LCStr (norma che sancisce un principio generale di prudenza), 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cifra 1 LCStr, nonché 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) e 1 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori minimi di alcolemia nella circolazione stradale. Disposizioni che in sostanza impongono al conducente di padroneggiare costantemente il proprio veicolo, da un lato, e vietano di condurre con una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0.49 per mille, dall'altro.
Sta di fatto che RI 1 ha guidato sotto l'influsso dell'alcol. Nel contempo, violando le norme della circolazione sopra indicate, ha messo in pericolo la sicurezza del traffico e la sua stessa incolumità. Anche volendo benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr.

3.4. Il ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente. Quanto capitato nel 2004 e nel 2007 non solo ha macchiato irrimediabilmente il suo registro delle sanzioni amministrative, ma fa si che nella commisurazione dell'odierna misura si debba applicare l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, che prevede la revoca della licenza di condurre per almeno quattro mesi se - come accaduto all'insorgente - nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave.
Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata a RI 1 occorre tuttavia tener presente che l'infrazione è stata commessa a distanza di poco più di un anno e mezzo dalla scadenza del precedente provvedimento impostogli in forza dell'art. 16c LCStr.
Se ne deve concludere che tenuto conto dell'infrazione medio grave commessa dal ricorrente (ebbro alle 10 del mattino e incapace di padroneggiare il proprio mezzo meccanico all'interno di una rotonda), della sua pessima reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva in cui è rapidamente incorso giusta l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr, così come della sua necessità professionale di condurre, la revoca della licenza di condurre di sei mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a quattro mesi qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr.

 

 

4.      Il ricorrente chiede di poter beneficiare di una misura differenziata ex art. 33 cpv. 5 OAC e quindi di revocargli la licenza di condurre veicoli della categoria B soltanto per un mese, in modo da poter conservare il suo posto di lavoro.

 

4.1. La revoca differenziata è stata inizialmente concepita al fine di permettere a coloro che guidano veicoli a motore per lavoro (autisti, taxisti, ecc.) di beneficiare di una riduzione al minimo legale della durata della misura amministrativa per le categorie professionali a condizione di non aver precedenti e di non aver commesso l'infrazione implicante la revoca al volante del mezzo utilizzato per guadagnarsi da vivere (art. 34 cpv. 2 vOAC; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, pag. 82-83; DTF 104 Ib 55).
Attualmente, l'art. 33 cpv. 5 OAC prevede che i
n casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza ha commesso l'infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l'esercizio della sua professione (lett. a) e gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ridotta la durata della revoca (lett. b). Lo spirito della norma odierna ricalca quello delle disposizioni anteriori. Oggi come allora, il conducente che aspira ad una revoca differenziata deve trarre un giovamento professionale dalla misura e non aver commesso infrazioni con il genere di veicolo che guida per lavoro. In tal caso, la revoca per la categoria di veicoli utilizzati nell'ambito della propria attività lucrativa può essere abbreviata, osservando tuttavia la durata minima prevista dalla legge.

 

4.2. In concreto, RI 1 è rappresentante di professione e il suo datore di lavoro pretende per contratto che egli disponga della licenza di condurre della categoria B, pena la rescissione del rapporto di impiego in caso di revoca della patente. Non ha precedenti alla guida di veicoli della categoria B e l'infra-zione medio grave del 7 luglio 2010 è stata commessa con un motoveicolo (categoria A). In apparenza vi sono quasi tutte le premesse sancite dall'art. 33 cpv. 5 OAC per concedergli il beneficio di una misura differenziata, riducendo al minimo legale la revoca della categoria B. Nel suo caso però questo significherebbe infliggergli una revoca di 4 mesi per la categoria B (minimo legale ex art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) e di 6 mesi per le categorie restanti figuranti sulla sua patente. Il provvedimento di favore non gli può essere quindi concesso, non solo perché egli non ne trarrebbe alcun giovamento dal profilo professionale e verrebbe quindi meno il requisito del “caso di rigore”, ma anche perché identico risultato lo potrebbe conseguire frequentando un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità. Sotto questo aspetto, la revoca differenziata fondata sull'art. 33 cpv. 5 OAC non deve permettere di eludere il rimedio educativo previsto dall'art. 17 cpv. 1 LCStr, norma di legge di rango superiore all'ordinanza.

 

5.Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo                La segretaria