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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretaria: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 giugno 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 26 maggio 2011 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per le opere di urbanizzazione in zona __________ relativamente al mappale n. di __________; |
viste le risposte:
- 5 luglio 2011 del Tribunale di espropriazione;
- 3 agosto 2011 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il Comune di __________ ha proceduto alla fine degli anni 2000 alla
realizzazione, lungo il tracciato del sentiero comunale al mapp. n., di una
nuova strada di quartiere dotata delle relative infrastrutture al fine di
urbanizzare la zona residenziale in parte già edificata di __________. Il
credito di costruzione complessivo per l'intervento è stato stanziato
dall'assemblea comunale con risoluzione 23 gennaio 2006 che ha pure autorizzato
il prelievo di contributi di miglioria fissandone l'aliquota al 70% della spesa
determinante. Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal Tribunale
di espropriazione con sentenza 1° marzo 2007. Ambedue le decisioni sono cresciute
in giudicato incontestate. Il municipio ha quindi dato avvio alla procedura
d'imposizione, pubblicando il prospetto dei contributi dal 25 gennaio al 23
febbraio 2010 ed inviando un avviso personale ai proprietari interessati. RI 1
e RI 2, comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mappale n., sono stati
assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 75'869.21 per le opere
stradali e di fr. 16'857.37 per l'acquedotto. Non condividendo il primo importo
menzionato, il 24 marzo 2010 essi hanno presentato reclamo contro tale
imposizione. Mediante risoluzione del 16 aprile 2010, il municipio ha in parte
accolto l'impugnativa,
modificando uno dei parametri di calcolo, il fattore distanza, da 1 a 0.8 e così riducendo l'importo dovuto a fr. 72'940.60.
B. Con sentenza 26 maggio 2011 il Tribunale di espropriazione ha
respinto il gravame inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso quest'ultima decisione
municipale.
Dopo aver accertato che il mappale n. aveva tratto un vantaggio particolare
dall'opera in oggetto nel suo complesso, ha ritenuto che esso presentava una
situazione diversa e quindi non paragonabile a quella del vicino mappale n.
(imposto solamente in parte). Dopo aver quindi escluso che fosse stato violato
il principio della parità di trattamento, ha condiviso la riduzione del fattore
distanza da 1 a 0.8 operata in sede di reclamo dall'autorità comunale per
tenere conto della situazione specifica della particella in questione. In
assenza di qualsivoglia censura contro il prospetto rispettivamente contro
chiave di riparto, ha quindi confermato l'imposizione. La tassa di giustizia e
le spese in fr. 400.- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido. Non
sono state assegnate ripetibili.
C. Il 28 giugno 2011 i comproprietari del mappale n. sono insorti
contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In
sunto, ribadiscono anche in questa sede la tesi secondo cui solo la parte a
monte del loro fondo avrebbe tratto un vantaggio particolare dall'opera e
chiedono quindi che unicamente quella porzione sia computata ai fini del calcolo
del contributo. Lamentano nuovamente una violazione del principio della parità
di trattamento poichè il mappale n., che presenterebbe caratteristiche analoghe
alla loro proprietà, è stato inserito solo parzialmente nel comprensorio di
imposizione. Postulano una riduzione del contributo di miglioria a fr.
37'934.60.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato
il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal
canto suo, il municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di
cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL
7.3.3.1). Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L'impugnativa,
tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 LPamm).
2.2.1.
Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle
spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di
comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle
persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici
particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone
per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per
l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È
imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente
applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art.
19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la
costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre
1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente
una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib
71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di
miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi
siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo
a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare
dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a). Per urbanizzazione generale s'intende
l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti
di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento
energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente
il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2). L'urbanizzazione particolare comprende
il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione,
nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni
pubbliche (art. 3 cpv. 3). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento
o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3
cpv. 4). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve
all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure
l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1
lett. a) rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione
sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b). Sono imponibili tutti
i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli
enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1).
Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non
può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di
urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spese determinante (art. 7
cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è ripartita
tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1).
La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo
conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8
cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se
speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente
edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8
cpv. 3). Posto che l'entità del
singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione
di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza
e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della
parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006
del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,
con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede
poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del
consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei
contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi,
il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale
federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione
della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella
determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo
tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia
protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione
deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di
prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni
serie e pertinenti.
I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o
risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un
fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di
procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di
questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale
riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali
del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6a. ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
3.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che la nuova strada di
quartiere è stata realizzata ricalcando il tracciato di un precedente sentiero
comunale sterrato (mappale n.) per una lunghezza di ca. 365 ml e con un calibro
di 3.50 ml. Nella parte terminale della stessa è ora presente anche una piazza
di giro. Sono state inoltre posate svariate infrastrutture quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente
elettrica, delle reti televisiva e telefonica e del gas. Orbene, si tratta d'interventi che hanno indubbiamente migliorato
sia il livello d'urbanizzazione dell'area, sia l'accesso ai fondi asserviti
dalla strada e che hanno creato le premesse necessarie per una circolazione più
sicura e per un'agevole edificazione dei fondi ivi situati. Essi costituiscono
quindi una vera e propria
miglioria dell'opera esistente, suscettibile di far aumentare il valore delle
singole proprietà circostanti e, pertanto, di dar luogo al prelievo di
contributi di miglioria. Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti dai
fondi serviti (art. 4 LCM), come peraltro rettamente rilevato dal Tribunale di
espropriazione nella decisione avversata.
4.I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale solo
la parte a monte del loro fondo avrebbe tratto un beneficio dall'opera in
quanto direttamente servita dalla strada in questione mentre quella a valle -
che all'occorrenza potrebbe beneficiare di un accesso autonomo dalla strada
comunale al mappale n. - andrebbe esclusa dal perimetro. Per questo motivo, ritengono
che la loro particella beneficerebbe di un reale vantaggio solo nella misura
del 50% e, quindi, che il contributo dovuto andrebbe calcolato in base ad una
superficie edificabile di 1'258.50 mq ed essere così ridotto a fr. 37'934.60. A
torto, quindi il Tribunale di espropriazione avrebbe confermato il contributo
ridotto in sede di reclamo dal municipio a fr. 72'940.60.
La censura è destituita di ogni buon fondamento. La precedente
istanza di giudizio ha constatato che la parte bassa del terreno in questione è
caratterizzato da una superficie aspra, rocciosa,
complessivamente meno attrattiva sotto tutti i punti di vista e che oltretutto
presenta una differenza di quota di ben 16 metri ca. rispetto alla quota del terzo terrazzamento. Tale area è già ora raggiungibile dalla
nuova strada per il tramite di una pista agibile e di un adito separato chiuso
con un cancello formati a lato dell'abitazione esistente al momento della sua
costruzione. Ciò che peraltro risulta inequivocabilmente dagli atti di causa.
Essa presenta un calibro di ca. 3 ml che consente senz'altro il transito con
veicoli. Invano quindi i ricorrenti sostengono in questa sede che in realtà
tale passaggio è stato realizzato e viene utilizzato unicamente per il robot
che taglia l'erba con scopo esclusivo di caricare legna dalla legnaia o dopo il
taglio dalle piante. Il Tribunale di espropriazione ha costatato che i
proprietari godono di una certa libertà progettuale potendo scegliere a loro
discrezione dove collocare un eventuale secondo accesso. È così giunto alla
conclusione che la possibilità tutt'altro che teorica di usufruire dell'opera
bastasse in ogni caso per ammettere che tutto il mappale n. avesse tratto un
vantaggio particolare (RDAT II-2008 no. 31 c. 4.4. infine). Ora, dette considerazioni vanno di principio condivise posto che allo
stato attuale delle cose è indiscussa la possibilità di utilizzare la strada a
monte per accedere alla porzione di terreno a valle della proprietà degli insorgenti.
Fatto quest'ultimo che risulta determinante ai fini del presente giudizio alla
luce dell'ormai consolidata prassi giurisprudenziale del Tribunale federale
correttamente richiamata dall'autorità di prime cure alla quale si rinvia. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono è dunque a giusta ragione che la precedente istanza,
contrariamente a quanto auspicato dai ricorrenti, ha ammesso l'esistenza di un
vantaggio particolare per tutto il fondo in questione. Motivo per il quale ha correttamente
confermato altresì il principio dell'assoggettamento della proprietà degli
insorgenti nel suo complesso.
5.I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale la situazione
della loro proprietà è analoga a quella del mappale n. che è stato inserito
solo parzialmente nel comprensorio perchè servito a monte anche dalla strada al
mappale n.. Motivo per il quale, non tenendone conto, è stato violato il
principio della parità di trattamento. Anche questa censura è votata all'insuccesso.
Il Tribunale di prima istanza ha costatato altresì che il mappale n., rispetto
alla proprietà degli insorgenti, presenta una superficie più ampia (4'228 mq)
ma meno regolare e ad ovest è a contatto con un'area boschiva ed un
avvallamento impervio verso il riale. A ciò aggiungasi che la parte alta del
fondo (quella esclusa dal perimetro) è costituita da superficie erbosa in
leggero declivio che ha accesso dalla strada al mappale n. ed è facilmente costruibile.
Inoltre, risulterebbe impossibile realizzare dalla nuova strada di quartiere un
accesso interno carrozzabile che consenta di raggiungere anche la porzione
settentrionale qualora fosse edificata la parte meridionale del sedime per
svariati motivi (conformazione del terreno, la sua pendenza, le distanze minime
da tenere dal bosco e dal confine opposto). Ciò che peraltro risulta
inequivocabilmente dagli atti di causa. È così giunto alla conclusione che la
situazione del mappale n. fosse diversa e dunque non paragonabile a quella
della proprietà degli insorgenti. Ora, dette
considerazioni vanno di principio condivise. Di modo che, a giusta ragione la precedente istanza, contrariamente a quanto auspicato dai
ricorrenti, ha ritenuto che il municipio non fosse incorso in una disparità di
trattamento valutando differentemente i due mappali in questione.
6.I ricorrenti ritengono altresì che la riduzione del fattore di distanza
da 1.00 a 0.8 operata dal municipio in sede di reclamo non tiene debitamente conto
della situazione specifica della loro proprietà. A questo proposito dev'essere
osservato quanto segue.
L'imposizione deve sostanzialmente
rispecchiare l'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo
proprietario. In concreto, si deve considerare che gli insorgenti potranno
decidere liberamente, indipendentemente dai relativi costi di realizzazione,
dove collocare un secondo accesso in caso di ulteriore sfruttamento edilizio
della proprietà. Ora, al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che, allo
stato attuale, l'eventuale realizzazione dello stesso a monte piuttosto che a
valle è tutt'altro che scontata, contrariamente a quanto sostanzialmente
ritenuto dal Tribunale di prima istanza, ma neppure può essere esclusa a priori
come ventilato dai ricorrenti. Ferme queste premesse, il municipio ha ridotto
in sede di reclamo il fattore distanza da 1 a 0.8 per tenere debitamente conto della necessità di creare un raccordo interno nel caso in cui il secondo accesso
venisse realizzato a monte. Tale riduzione è condivisibile nella misura in cui tiene conto degli eventuali
costi di realizzazione, ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai
ricorrenti, non deve essere proporzionale rispetto a questi ultimi. L'autorità
comunale non ha tuttavia considerato la possibilità, tutt'altro che teorica,
per gli insorgenti di realizzare un secondo accesso a valle anziché a monte. Sotto
questo profilo il controverso contributo non riflette dunque l'effettivo
vantaggio particolare tratto dagli insorgenti. Pur tenendo conto dell'ampio
potere discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi, il
contributo fissato risulta quindi lesivo del diritto e la decisione di
imposizione viziata. In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza
in materia (cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - gli atti devono
pertanto essere ritornati all'autorità comunale affinchè ricalcoli il
contributo litigioso dovuto dai ricorrenti tenendo conto di quanto poc'anzi
detto. Il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato ai sensi del presente
considerando.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti
e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri
interessi finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo
grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il
comune di __________ è tenuto a versare un importo ridotto a titolo di
ripetibili ai ricorrenti in quanto assistiti da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 26 maggio 2011 del
Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue:
"1.1. Gli atti sono retrocessi al comune affinchè proceda a ricalcolare
ai sensi del considerando n. 6 il contributo di miglioria dovuto da RI 1 e RI 2
relativamente al mappale n. di __________ per la nuova strada di quartiere realizzata nella zona __________
";
1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono poste a carico dei
ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il
comune rifonderà a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili".
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.-, sono poste per 1/3 a carico dei ricorrenti e per 2/3 del comune di __________, tenuto a versare a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria