Incarto n.
52.2011.300

 

Lugano

4 luglio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 giugno 2011 di

 

 

 

RI 1 

agente per sé e in rappresentanza dei figli

RI 2 RI 3 RI 4

patrocinati da PA 1 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 14 giugno 2011 (n. 3380) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 25 maggio 2007, la cittadina dominicana RI 1 (1974) si è sposata nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico G__________ (1952). A seguito del matrimonio, il 16 settembre 2007 essa è giunta in Svizzera unitamente ai suoi figli RI 2 (__________97) nonché RI 3 (__________03) e RI 4 (__________06), avuti da precedenti relazioni, e per vivere insieme al marito è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 15 settembre 2011. Anche i figli hanno ottenuto un permesso di dimora, di identica durata di quello della madre.

 

Con decreto d'accusa 20 ottobre 2008 (DA __________), il Sostituto Procuratore pubblico ha condannato G__________ alla pena pecuniaria di fr. 600.– corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.–, per lesioni semplici nei confronti della moglie. Il 20 settembre 2008, egli l'aveva colpita sulla testa con una sedia e, afferrandole il collo, le aveva cagionato diverse lesioni.

 

 

                                  B.   a. Il 2 novembre 2010, RI 1 ha chiesto la modifica dell'indirizzo del suo permesso di dimora, indicando che dal 15 ottobre precedente si era trasferita con i figli in via __________ a __________. Una settimana dopo, ha inoltrato alla Pretura __________ un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale.

Interrogata il 6 dicembre 2010 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione coniugale, l'interessata ha dichiarato - tra l'altro - che quando beve, suo marito diventa violento e che per tutelare la propria incolumità e quella dei figli essa aveva dovuto lasciare diverse volte l'abitazione familiare e rifugiarsi presso una struttura protetta. A sua volta interrogato il giorno successivo, G__________ ha contestato di diventare violento quando beve, manifestando l'intenzione di divorziare.

 

b. Preso atto di tali riscontri, l'11 gennaio 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e - di riflesso - ai suoi figli RI 2, RI 3 e RI 4, fissando loro un termine con scadenza il 15 marzo successivo per lasciare il territorio svizzero. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune con il marito. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 42, 50 cpv. 1 lett. a, 62 lett. d, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), nonché 77 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

Il 15 febbraio 2011, G__________ si è trasferito in Thailandia.

 

 

                                  C.   Con giudizio 14 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere lasciato aperta la questione di sapere se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio, il Governo ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata e, di riflesso, ai figli per i motivi addotti dal Dipartimento ed ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità, ritenendo esigibile il loro rientro nel Paese d'origine.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1, agente per sé e in rappresentanza dei figli RI 2, RI 3 e RI 4, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente contesta che il suo matrimonio è fittizio e di essersi richiamata in maniera manifestamente abusiva al connubio allo scopo di risiedere stabilmente in Svizzera. Afferma di aver cessato la comunione domestica in quanto non sopportava più il comportamento (a volte anche violento) del marito. In ogni caso ritiene la decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità, in quanto soggiorna da lungo tempo con la prole nel nostro Paese. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione della popolazione che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, eventualmente, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiavano gli insorgenti, valida fino al 15 settembre 2011, è nel frattempo scaduta. In siffatte circostanze, qualora il presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della decisione di revoca di un permesso ormai decaduto, esso apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di prorogare a RI 1 ed ai figli RI 2, RI 3 e RI 4 il permesso di dimora di cui erano titolari. Ne discende che essi hanno ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore.

Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Non è infatti necessario richiamare né l'incarto relativo all'intervento della polizia, avvenuto nel settembre 2008 presso l'abitazione dei coniugi __________, né quello della Commissione tutoria regionale __________ (CTR __________) concernente la situazione personali dei figli della ricorrente, in quanto non apporterebbero a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere, ritenuto pure che l'insorgente ha già prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato i verbali relativi alle udienze presso la CTR (doc. C). Per quanto riguarda invece la sua richiesta di essere sentita personalmente insieme ai figli, giova ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, come è il caso nella presente fattispecie (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). In particolare, l'art. 62 lett. d LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione.

L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. L'art. 49 LStr prevede una deroga all'esigenza della coabitazione, se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità continua a sussistere.

 

2.2. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2.; STF 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2.). Ciò non esclude tuttavia che - quando risulti chiaramente che il rapporto coniugale non è più vissuto e non vi è più una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3) -, la sussistenza dell'unione coniugale possa essere negata già in precedenza.

Sussistono invece gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

2.3. In base all'art. 51 cpv. 2 lett. a LStr, i diritti conferiti dagli art. 43, 48 e 50 LStr si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere la legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno. Anche per quanto riguarda l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, ciò è il caso quando, in presenza di un'unione coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell'unione non possa essere considerata nella sua interezza. Nel contesto dell'art. 42 LStr, cui l'art. 50 cpv. 1 LStr fa a sua volta rinvio, il criterio per l'ottenimento di un'autorizzazione è in effetti quello della coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.; STF 2C_68/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.4).

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, prima di prendere in considerazione l'esistenza di un comportamento abusivo (art. 51 LStr), occorre esaminare il sussistere delle condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e quindi chiarire - a posteriori - se l'unione coniugale tra il cittadino svizzero e la cittadina straniera si sia protratta per oltre tre anni. È infatti solo quando ciò dovesse essere il caso che - in presenza di indizi in tal senso - può infine porsi anche la questione dell'abuso di diritto in merito alla coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2).

 

 

                                   3.   Va preliminarmente osservato che il Consiglio di Stato, pur rilevando diversi indizi (segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per risiedere stabilmente in Svizzera, la breve frequentazione dei coniugi prima della celebrazione delle nozze, i 22 anni di differenza di età con il marito, il quale è al suo quarto matrimonio, la breve convivenza dopo il connubio), ha lasciato aperta la questione di sapere se il matrimonio celebrato dai coniugi __________ fosse di natura fittizia (ad E, pag. 5). Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'insorgente a questo proposito.

 

 

                                   4.   Come accennato in narrativa, RI 1 è giunta nel nostro Paese il 16 settembre 2007 per vivere con il marito G__________ e, a tale scopo, è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Essa ha lasciato definitivamente l'abitazione coniugale l'11 ottobre 2010, quando si è trasferita con i figli in via __________ a __________. Il consorte invece, dopo aver dichiarato alla polizia di voler divorziare dalla moglie, nel febbraio 2011 si è trasferito in Thailandia (v. anche sentenza 29 aprile 2011 del Pretore __________). Non vivendo più in comunione domestica con il marito, la ricorrente non può quindi più dedurre un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 42 LStr. Del resto, nemmeno l'insorgente contesta tali conclusioni.

A questo punto, occorre esaminare se l'interessata possa ottenere il rinnovo del permesso di dimora sulla base dell'art. 50 LStr.

 

 

                                   5.   5.1. Da quando è in Svizzera, la ricorrente non ha sempre vissuto insieme al consorte. In particolare, il 20 settembre 2008, dopo essere stata vittima di violenza coniugale, si è trasferita con i figli presso __________ a __________, dove è rimasta fino al 13 gennaio 2009 (vedi anche doc. C: verbali 23.09.08, 16.12.08 e 13.01.09 della CTR __________ prodotti dinnanzi al Consiglio di Stato). Ritenuto però che l'art. 49 LStr prevede un'eccezione all'esigenza della coabitazione, segnatamente quando il coniuge straniero risiede presso una struttura protetta oppure si è costituito un proprio domicilio in caso di violenza coniugale (STF 2C_654/2010 del 10 gennaio 2010 consid. 2.2; 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 4.4 e rif.), e che in seguito l'insorgente ha ripristinato la comunione domestica con il marito fino all'11 ottobre 2010, bisogna concludere, quanto meno sulla carta, che la loro unione coniugale è durata almeno 3 anni.

 

5.2. Visto però che il termine perentorio previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stato superato soltanto di qualche settimana, bisogna verificare se una parte della loro convivenza non abbia avuto unicamente carattere formale. La condizione del sussistere di un'unione coniugale intatta può essere riconosciuta infatti soltanto quando il rapporto coniugale è vissuto e vi è una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3).

Ora, da un attento esame dell'incarto emerge che il matrimonio tra RI 1 e G__________ era già in crisi diverso tempo prima della cessazione definitiva della loro coabitazione. Dopo l'evento occorso nel settembre 2008 che ha portato la coppia a cessare la comunione domestica per qualche mese, la loro relazione si è nuovamente deteriorata a partire dal mese di agosto 2009. In merito alla situazione con suo marito, l'insorgente ha infatti dichiarato:

"Purtroppo quando ha rilevato il __________ in __________, il 2.08.2009, la relazione fra di noi ritornava quella di prima. Aveva nuovamente iniziato a bere tanto e, quando era ubriaco, cambiava totalmente personalità. Ho cercato in tutti i modi con il consorte presente, tramite psichiatra e presso l'istituzione coppia e famiglia a __________, di cercare di salvare il nostro matrimonio ma purtroppo non ci sono riuscita. Malgrado le sue promesse che avrebbe smesso di bere e cambiato vita questo non è mai avvenuto. Comunque bene o male ho sempre continuato a vivere con i miei figli presso casa sua" (verbale d'interrogatorio di polizia 06.12.10, pag. 3).

 

Essa aveva deciso di non lasciare l'appartamento coniugale unicamente perché non voleva che la figlia handicappata del marito rimanesse sola con lui (vedi istanza 08.10.10 di misure a protezione dell'unione coniugale, ad 2 pag. 2). Del resto, essa non è stata in grado di apportare elementi atti a dimostrare l'esistenza di una vita in comune effettivamente vissuta durante il terzo anno di comunione domestica in Svizzera.

Da quanto precede, bisogna pertanto concludere che quando è cessata la loro coabitazione, RI 1 e G__________ vivevano oramai da tempo vite separate: la volontà da parte della ricorrente di portare avanti il rapporto coniugale era già venuta a mancare, se non dal settembre 2008, quanto meno a partire dall'agosto 2009. Pur continuando la coabitazione, l'unione coniugale si è quindi conclusa ben prima del termine di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr.

 

5.3. Ritenuto che l'unione coniugale non è durata almeno tre anni, il riconoscimento di un permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr dev'essere esclusa già per questo motivo, senza che sia pertanto necessario chinarsi sull'altra condizione cumulativa prevista dalla medesima norma, ossia se la ricorrente si sia ben integrata in Svizzera.

 

 

                                   6.   6.1. Occorre ora esaminare se vi siano gravi motivi personali, ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese.

Sussistono gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, a seconda delle circostanze e in considerazione della loro gravità, la violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine fortemente compromessa possono costituire di per sé un grave motivo personale. Quando invece si combinano, impongono il mantenimento del diritto di soggiorno (DTF 136 II 1, consid. 5.3).

 

6.2. È incontestato che il 20 settembre 2008 RI 1 è stata vittima di violenza da parte del marito. Sotto gli effetti dell'alcool, G__________ l'aveva colpita sulla testa con una sedia e, afferrandole il collo, le aveva cagionato diverse lesioni, che hanno necessitato la sutura in 3 punti presso il Pronto Soccorso (doc. E prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato). Per questo motivo, con decreto d'accusa 20 ottobre 2008 (DA __________) il Sostituto Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.– corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.–.

D'altra parte, però, bisogna tener presente che il 13 gennaio 2009 la ricorrente è tornata a vivere con G__________ fino all'ottobre 2010. Nel ricorso al Consiglio di Stato (ad 5), essa ha peraltro precisato che nel settembre 2010, "considerato che la situazione in casa risultava sempre più precaria", ha "iniziato ad organizzarsi per lasciare il marito". Pur comprendendo le sofferenze subìte dall'insorgente, non si può quindi ritenere che i problemi avuti con il consorte siano stati di un'intensità, così come richiesta dalla giurisprudenza (DTF 136 II 1, consid. 5.3; STF 2C_725/2011 del 20 settembre 2009, consid. 6.2), tale da impedirle di ricomporre la comunione domestica per ulteriori due anni

Presa a sé stante, tale circostanza non può dunque costituire, nella presente fattispecie, un grave motivo personale. Può esserlo, qualora la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine risultasse fortemente compromessa.

 

6.3. In questo ambito non si tratta di sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve unicamente verificare se in caso di rientro in Patria le condizioni della sua reintegrazione sociale - riguardo alla situazione personale, professionale e familiare - sarebbero gravemente compromesse (STF 2C_216/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3 e rif.). Il semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di vita usuali nel suo Paese di provenienza non costituisce tuttavia un motivo personale preminente ai sensi dell'art. 50 LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno favorevoli rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF 2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.2.1).

Ora, bisogna considerare che RI 1 è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 33 anni, si è scolarizzata e ha sempre lavorato, svolgendo le attività di segretaria, operatrice telefonica, venditrice (doc. C: curriculum vitae). Vi vivono la maggior parte dei suoi parenti e vi possiede i suoi principali legami sociali e culturali. Il suo reinserimento appare quindi tutto sommato attuabile. Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un posto di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in Patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo una prolungata assenza all'estero. Del resto il suo soggiorno in Svizzera, dove risiede solo dal settembre 2007, non può essere considerato ancora di lunga durata e non risulta che vi abbia creato dei legami talmente forti da non poter esigere che ritorni nei luoghi in cui ha sempre vissuto. Va peraltro osservato che nel nostro Paese si è trovata nella necessità di dover svolgere un'attività lucrativa per provvedere autonomamente al proprio sostentamento (dal 1° agosto 2009 responsabile delle pulizie durante 2 ore la settimana) e nell'ottobre 2010 ha dovuto contrarre un prestito di fr. 8'500.– per potersi mantenere. Inoltre essa ha affermato di non essere in grado di coprire da sola il suo fabbisogno e quello dei figli (sentenza pretorile 29 aprile 2011, consid. E) e di ricevere pure aiuti da parte di conoscenti per quanto attiene al cibo (verbale d'interrogatorio di polizia della ricorrente, pagg. 3 e 4).

Per quanto riguarda i suoi figli RI 2 (__________.97), RI 3 (__________03) e RI 4 (__________06), nati da precedenti relazioni e che possiedono la nazionalità dominicana, bisogna innanzitutto considerare che essi hanno ottenuto un permesso di dimora esclusivamente per poter vivere con la madre, dalla quale dipendono interamente. Inoltre RI 3 e RI 4 hanno un'età, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il loro trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario periodo di adattamento - risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2). Qualche problema potrebbe averlo RI 2, tenuto conto che ha attualmente 16 anni. Tuttavia egli ha verosimilmente terminato nel frattempo la scuola media (doc. E). Inoltre è nato ed ha già vissuto - come i suoi fratelli - nella Repubblica Dominicana prima di giungere in Svizzera. Di conseguenza, non si può ritenere che il suo rientro in Patria insieme alla madre risulti inesigibile.

 

Ne discende che la ricorrente non può ottenere un permesso di dimora, nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.

Visto inoltre che le condizioni previste all'art. 50 LStr non sono adempiute, diventa superfluo verificare se sussistono nella fattispecie gli estremi dell'esistenza di un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3).

 

 

                                   7.   La ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il proprio coniuge.

 

 

                                   8.   Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

 

 

                                   9.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Ritenuto che il gravame non appariva sprovvisto di esito favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7) e che l'insorgente ed i suoi figli non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per assumersi gli oneri della procedura e le spese di patrocinio (art. 2 LAG), la loro domanda di assistenza giudiziaria va senz'altro accolta.

Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.

 

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario