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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 giugno 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 7 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3286) che respinge l'impugnativa presentata dalle ricorrenti avverso la decisione 18 giugno 2010 con cui il municipio di Dalpe ha rilasciato aCO 2 il permesso per costruire una colonia di vacanza (part. 477); |
viste le risposte:
- 11 luglio 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione;
- 12 luglio 2011 del Consiglio di Stato;
- 6 settembre 2011 del comune di Dalpe;
- 7 settembre 2011CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. L'CO 2, qui resistente, è proprietaria di un terreno (part. 477) in leggero pendio situato a Dalpe, in località Büza, assegnato dal piano regolatore alla zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP).
b. Il 9 luglio 2007, il municipio ha rilasciato alla resistente il permesso per costruire su quel terreno un centro multifunzionale montano. Adito su ricorso dalle vicine opponenti RI 1 (part. 568) e RI 2 (part. 482), l'11 marzo 2008 il Consiglio di Stato (ris. gov. n. 1329) ha annullato la predetta licenza edilizia. Tale giudizio è stato confermato da questo Tribunale con sentenza del 6 agosto 2008 (STA 52.2008.143).
B. Con una nuova domanda di costruzione datata 30 giugno 2009, l'CO 2 ha chiesto all'esecutivo comunale il permesso di edificare sul medesimo terreno un edificio da utilizzare quale casa di colonia e scuola montana.
Lo stabile, strutturato su quattro livelli, è formato da un corpo principale e, sul lato ovest, da un'ala perpendicolare che s'inserisce progressivamente nel pendio; sull'estremità del fronte opposto (est), un muro la segue in parallelo, chiudendo ad “U” una corte. Il primo livello (0) dell'edificio, parzialmente interrato, è destinato a depositi, locale tecnico e lavanderia con essiccatoio; ai piani superiori (livello 1 e 2) sono previste le camere e i bagni per i ragazzi e i monitori (per un totale di 78 posti letto), un locale giochi e uno per il lavoro manuale nonché una piccola cappella. All'ultimo piano, nell'ala ovest che affiora dal terreno sono previsti refettorio e cucina; la parte restante (corpo principale), ospita invece tre aule con un piccolo deposito, un locale docenti e un piccolo ufficio.
Alla domanda di costruzione si sono nuovamente opposte RI 1 e RI 2, qui ricorrenti. Raccolto l'avviso favorevole (n. 67577) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 18 giugno 2010 il municipio ha rilasciato all'CO 2 la licenza edilizia richiesta, subordinandola ad una serie di condizioni di cui si dirà all'occorrenza nel seguito, respingendo le opposizioni delle vicine.
C. Con risoluzione 7 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 avverso il citato provvedimento. Il Governo ha innanzi tutto respinto le censure delle vicine riferite alla modinatura e alla completezza del progetto. La costruzione, ha aggiunto, di mole non sproporzionata, s'integrerebbe inoltre convenientemente nell'ambiente circostante e non disattenderebbe in particolare la clausola estetica di cui all'art. 7 norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). L'Esecutivo cantonale, dopo aver respinto anche le obiezioni riferite alle piste da sci (art. 35 NAPR) e all'obbligo di realizzare un rifugio, ha poi ritenuto che la casa di colonia fosse conforme alla zona di situazione. Conforme al diritto sarebbe inoltre il previsto smaltimento delle acque chiare e di quelle luride. Anche dal profilo ambientale, segnatamente per quanto attiene alle immissioni foniche derivanti dal traffico indotto, dagli impianti tecnici e dal comportamento degli ospiti della casa, il progetto non presterebbe fianco a critiche.
D. Avverso la citata risoluzione, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata assieme alla licenza edilizia rilasciata dal municipio.
Con dettagliate argomentazioni le ricorrenti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo dinnanzi al Governo. Dal profilo formale, rilevano come la modinatura non sarebbe stata sufficiente; gli atti annessi alla domanda di costruzione presenterebbero inoltre delle lacune. Il progetto non sarebbe conforme alla zona di situazione: l'edificio non potrebbe essere utilizzato come scuola montana, ma solo come colonia di vacanza; in ogni caso, l'uso della struttura progettata dovrebbe essere limitata ad un periodo di 9 mesi all'anno e a ragazzi di una fascia d'età compresa tra i 6 e i 12 anni; la costruzione sarebbe poi sovradimensionata per rapporto alla sua destinazione. L'edificio, aggiungono, non si integrerebbe inoltre convenientemente nel paesaggio, disattendendo l'art. 7 NAPR e i principi sanciti dal DLBN. Disatteso sarebbe pure il vincolo per le piste da sci. Il previsto smaltimento delle acque chiare e di quelle luride mediante trincee di infiltrazione, argomentano, non sarebbe conforme alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), che richiederebbe invece un allacciamento alla canalizzazione pubblica. Da ultimo, le ricorrenti ripropongono le censure riferite alla legislazione ambientale, respinte dal Governo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si rimette invece al giudizio di questo Tribunale. Il comune e l'istante in licenza chiedono per contro il rigetto dell'impugnativa contestando puntualmente le censure delle ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per quanto di rilievo, in appresso.
F. Del complemento allo studio fonico relativo agli impianti previsti dal progetto, richiesto da questo Tribunale, e delle relative osservazioni delle ricorrenti, del municipio e dell'Ufficio delle domande di costruzione si dirà per quanto occorre nel seguito.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva delle ricorrenti, vicine già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm), integrati dal complemento dello studio
fonico di cui si è detto in narrativa. Le prove sollecitate dalle parti
(sopralluogo, testi, perizia, richiamo atti) non appaiono idonee a portare ulteriori
elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La situazione dei luoghi e
dell’oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai
piani e dalle fotografie agli atti.
2.Modinatura
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione è dato avviso agli albi ed ai proprietari confinanti (cpv. 3). Contemporaneamente alla pubblicazione, le modificazioni dello stato dei luoghi devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine (cpv. 2).
La modinatura ed il picchettamento servono a dare pubblicità alla domanda di costruzione ed a permettere agli interessati di farsi un'idea dell'intervento più concreta di quella che possono formarsi in base ai progetti allegati alla domanda di costruzione.
La mancata o l'insufficiente modinatura esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti dalla notifica irregolare di decisioni (RDAT II-1993 n. 34; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 6 LE n. 773). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti che hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (STA 52.2010.178 del 1. dicembre 2010 consid. 2).
2.2. Nel caso concreto, dagli atti risulta che le modine posate in corrispondenza degli angoli superiori dell'edificio durante il periodo di pubblicazione corrispondono al progetto presentato. La circostanza è stata accertata, su richiesta del municipio, dal geometra revisore del comune (cfr. incarto del municipio, doc. 2). Le contestazioni delle ricorrenti riferite ad asserite carenze della modinatura – che si fondano peraltro su una rielaborazione grafica difficile da seguire – sono dunque infondate. Né occorre approfondire ulteriormente se l'antenna a valle della facciata est presentasse o meno una discrepanza di m 0.75 rispetto all'altezza prevista dai piani, come esse affermano. Dalla sola lettura dei piani e degli atti annessi alla domanda di costruzione, le insorgenti hanno infatti potuto compiutamente esercitare i loro diritti di difesa, opponendosi prima alla domanda di costruzione e sollevando poi dinnanzi al Governo e in questa sede, tutte le contestazioni che volevano.
Su questo punto, il giudizio governativo non presta dunque il fianco a critiche.
3.Completezza della domanda
3.1. Giusta l'art. 11 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda di costruzione.
La norma mira ad assicurare all'autorità la possibilità di operare una verifica approfondita della conformità dell'intervento con il di-ritto materialmente applicabile. È inoltre destinata a permettere ad eventuali opponenti di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (RDAT II-2000, n. 31 consid. 2.1).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti devono tra l'altro comprendere i seguenti piani:
- la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano (lett. a);
- una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull'area pubblica (lett. b);
- il disegno delle facciate e quello degli edifici contigui (lett. d).
3.2. Nel caso concreto, gli atti annessi
alla domanda di costruzione forniscono tutte le indicazioni necessarie a rendere
comprensibile la natura e la portata del progetto. Dalle cinque sezioni agli
atti A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 in scala 1:200 (cfr. piano pianta e sezioni
scavo principale n. 225.2.11), unitamente alla sezione 1 (cfr. piano
piante, sezioni, facciata n. 225.2.10.A) da cui risulta in particolare
che il punto 0.00 corrisponde alla quota di 1240.00 m s/m, è possibile dedurre l'altezza della costruzione e dei singoli piani, nonché il livello
naturale del terreno e della strada sottostante. Della loro correttezza non vi
è motivo di dubitare; esse corrispondono sostanzialmente con quelle verificate
dal geometra revisore (cfr. scritto 3 dicembre 2009 dello studio progettista e relativi
piani allegati). Le stesse forniscono in particolare un'idea sufficientemente
chiara di come lo stabile s'inserisce nel pendio.
Stante quanto precede, da respingere sono dunque tutte le censure sollevate
dalle ricorrenti, e in particolare quelle che prendono spunto dai piani delle
facciate.
4.Conformità di zona
4.1. La zona delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico è disciplinata
dall'art. 52 NAPR. In base a tale norma, in questa zona sono ammesse solo le
costruzioni a carattere pubblico quali scuole, uffici amministrativi,
attrezzature sportive e tecnologiche, ecc. Il mappale n. 477 è invece
riservato per la costruzione di una colonia di vacanza.
Partendo dal testo della norma e orientandosi anche al messaggio municipale del
24 gennaio 1980 accompagnante la relativa modifica del piano regolatore, nel precedente
giudizio questo Tribunale ha rilevato come con la denominazione di colonia di
vacanza si prospettasse l'impiego dell'edificio come vera e propria colonia
di vacanza per i mesi estivi e come scuola montana per il periodo rimanente (cfr.
STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 6.2). Questa Corte ha dunque
ritenuto che tutto quanto eccedesse tale utilizzo (in quel caso: seminari,
incontri di lavoro e perfezionamento, vacanze per gruppi, ecc.) travalicasse la
funzione assegnata dal piano regolare e non potesse pertanto essere ammesso,
senza una preventiva modifica del piano regolatore (cfr. STA 52.2008.143
citata, consid. 6.2 e 6.3).
4.2. Adeguandosi al predetto giudizio, la resistente ha ridefinito il progetto
che è ora unicamente destinato ad accogliere gruppi di ragazzi, anche con
handicap, che vogliono trascorrere le loro vacanze o svolgere attività
educative (scuola montana) in montagna (cfr. relazione tecnica, pag. 3). L'edificio,
strutturato su quattro livelli e comprendente gli spazi di cui si è detto in
narrativa (cfr. supra, consid. B), potrà ospitare fino ad un'ottantina di persone
(78 posti letto).
Il municipio ha ritenuto che lo stabile – commisurato alle esigenze che intende
soddisfare – fosse conforme alla zona di situazione, senza che si rendesse
necessario limitarne l'uso a determinati periodi dell'anno rispettivamente ad
una precisa fascia d'età degli ospiti. La conclusione è stata condivisa dal Governo,
che ha in particolare evidenziato come gli spazi previsti dal progetto non
fossero sproporzionati. A giusta ragione.
Come già rilevato in occasione del precedente giudizio, la zona disciplinata
dall'art. 52 NAPR è destinata ad un edificio da utilizzare come vera e
propria colonia di vacanza per i mesi estivi e come scuola montana per il
periodo rimanente (cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 6.2). La
prescrizione non limita l'uso della struttura a colonia di vacanza estiva,
quindi solo durante i mesi estivi. Nella misura in cui mira ad offrire un luogo
appropriato per la villeggiatura e per l'istruzione ai ragazzi, la definizione
dei due termini “colonia di vacanza” rispettivamente “scuola montana” finisce
invero per coincidere. In ogni caso, contrariamente a quanto ritengono le
ricorrenti, l'uso quale “scuola montana” anche nell'arco dell'anno scolastico
rientra senz'altro nello spirito che informa la funzione della zona (cfr. STA
52.2008.143 citata, consid. 6.2, con riferimento anche al messaggio municipale
del 24 gennaio 1980). Considerato che la norma non vieta di occupare la
struttura anche nei mesi di maggio, giugno e settembre, non vi è inoltre
ragione di limitarne l'uso al periodo (9 mesi) rimanente. Analogamente, in
assenza di un chiaro vincolo, non occorre porre barriere all'età dei ragazzi. L'indicazione
contenuta nel messaggio municipale, secondo cui l'età dei ragazzi varierà dai
sei ai dodici anni, deve essere considerata indicativa, analogamente a
quelle che contengono i rapporti di pianificazione (cfr. art. 26 cpv. 2 legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990, LALPT, in vigore fino al 31. dicembre 2011; dal
1. gennaio 2012, art. 19 cpv. 3 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; Lst; RL 7.1.1.1.; BU 2011, pag. 525 segg.). D'altra parte, queste
indicazioni non sono state neppure riprese dal Governo in sede di approvazione
della modifica del piano regolatore (cfr. ris. gov. n. 5041 del 4 settembre
1981, pag. 24, che non le menziona nei punti principali).
Di regola, le colonie estive rispettivamente la scuola montana sono organizzate
per bambini e ragazzi in età scolastica, che possono avere fino a 14 anni o
più, a seconda della scuola e della situazione particolare dell'allievo. In
concreto, la fascia d'età risulta comunque sufficientemente delimitata dallo
stesso progetto, laddove stabilisce chiaramente che la casa sarà occupata da ragazzi
nei contesti di cui si è detto (colonia rispettivamente scuola montana). Un'occupazione
da parte di gruppi di adulti, maggiorenni, è in ogni caso esclusa.
Lo stabile non risulta inoltre sproporzionato: la casa è correttamente dimensionata
per accogliere contemporaneamente fino a quasi un'ottantina di persone, ovvero
tre classi di ca. 24-25 allievi con i relativi accompagnatori. Dunque, a ben
vedere, addirittura meno della metà di quanto prospettato in origine (cfr.
citato messaggio, laddove riferisce di una struttura intesa ad accogliere fino
a 175-180 persone). Sia le tre aule (da 24 posti ciascuna) previste al 3. piano
(per scopi didattici), sia i depositi al livello 0, segnatamente quello per il
materiale esterno (170 mq; come potrebbe essere, ad esempio, l'attrezzatura per
praticare sport invernali), non presentano alcunché di eccezionale, considerato
lo scopo dell'edificio.
Anche su questo punto, le sommarie contestazioni delle ricorrenti vanno dunque
respinte.
5.Inserimento estetico (art. 7 NAPR)
5.1. Secondo l'art. 7 NAPR, tutte le costruzioni o attrezzature devono essere
inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. Le costruzioni o attrezzature, soggiunge la norma, non devono
compromettere l'aspetto paesaggistico ed in particolare non alterare i siti
pittoreschi e non deturpare i paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti
della legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio.
5.2. Il primo periodo dell'art. 7 NAPR, secondo cui tutte le costruzioni o
attrezzature devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del
paesaggio tipico della regione, mira ad ottenere un effetto favorevole sul
quadro del paesaggio ed ha carattere positivo. Indirettamente, impone che le
dimensioni, le altezze e l'ingombro in genere degli edifici pubblici – per i
quali non sono previsti specifici parametri – restino contenuti entro limiti
che consentano loro di inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante. La
formulazione del vincolo estetico in chiave positiva limita pertanto in misura
importante il potere di apprezzamento di cui l'autorità comunale deve pur
disporre ai fini della concretizzazione dei più disparati interventi edilizi
volti a soddisfare i bisogni collettivi. Ne discende, di riflesso, la
possibilità effettiva, per le autorità di ricorso, di verificare la legittimità
delle valutazioni operate dall'autorità locale, qualora fossero contestate (cfr.
STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 5.4; RDAT I-2002 n. 15, consid. 4.2).
5.3. Nel caso concreto, in sede di rilascio del permesso, il municipio ha
ritenuto che il progetto si inserisce in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio
tipico della regione. La costruzione è parzialmente incavata nella collina e si
armonizza in modo mirabile con l'andamento del terreno. La netta predominanza
del rivestimento in pietra naturale ricorda le costruzioni tipiche sparse sul
territorio comunale. Soltanto in minima parte le pareti esterne sono in
calcestruzzo (..). Dinnanzi al Governo, come pure in questa sede, l'esecutivo
comunale ha inoltre evidenziato come i progettisti hanno saputo posizionare
al meglio la costruzione, sfruttando una depressione della collina e proponendo
un edificio a tetto piano, riducendo l'impatto volumetrico sulle adiacenze in
modo da armonizzare l'edificio con l'andamento del terreno. Come si evince dai
piani, soltanto in minima parte sono previsti muri in cemento armato, mentre
che di principio la costruzione verrà coperta con pietra naturale, materiale
che si ritrova sovente nelle costruzioni tipiche sparse sul territorio comunale
(cfr. risposta 30.08.2010, pag. 5 seg. e risposta 6.9.2011 pag. 7).
Il giudizio dell'autorità di prime cure, confermato dal Governo, è immune da
violazioni di diritto e resiste alle critiche delle ricorrenti. Le
considerazioni dell'esecutivo comunale trovano riscontro negli atti e si
fondano su ragioni oggettive e pertinenti. Lo stabile – ubicato in posizione
discosta rispetto alla zona edificabile e con un volume adeguato ai bisogni che
intende soddisfare – risulta armoniosamente inserito nel terreno. Aspetto a
cui, stando alla relazione tecnica, è stata data particolare attenzione. L'ala
ovest e il muro ad est si adeguano alla morfologia del terreno incuneandosi
progressivamente nel pendio. Forme, volumi e materiali rispettano gli equilibri
delle componenti del paesaggio circostante. Stando ai dati del progetto, la
superficie occupata dallo stabile (795 mq), per rapporto alla superficie
edificabile del fondo (9'643 mq), è contenuta (i.o. = 8.25%). Neppure la sua
altezza è eccessiva: a valle l'edificio sporge tra ca. m 9.00 e 10.95 dal
terreno. Poco conta che lo stabile, prevalentemente rivestito in pietra naturale,
presenti un ingombro maggiore degli edifici rurali sparsi nelle adiacenze. È in
effetti ovvio che una casa di colonia, per sua stessa funzione, non possa
presentare il volume di una stalla o di una casa di montagna.
Considerato inoltre che l'edificio, a monte, sporgerà in misura minima (ca. m
0.60, cfr. piano n. 225.2.11, sezioni A/1 e A/5) dal terreno sistemato, la
struttura non sarà nemmeno visibile dalla strada cantonale che risale da Prato
Leventina, al di là della collina, così come rilevato dal comune. Una
conclusione opposta non può essere dedotta dalla fotografia (doc. E, annessa al
ricorso dinnanzi al Governo) relativa all'asserita posizione di un‘antenna, prodotta
dalle ricorrenti. In ogni caso, la circostanza non sarebbe comunque idonea a
negare alla casa di colonia il corretto inserimento nel paesaggio circostante.
L'indicazione contenuta nel messaggio municipale del 24 gennaio 1980, non
ripresa in modo vincolante dall'art. 52 NAPR, ha infatti valenza indicativa
(cfr. anche supra, consid. 4.2).
5.4. Sostanzialmente per gli stessi motivi, l'edificio non disattende gli art.
1 lett. c e 2 cpv. 1 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e l'art. 3 cpv.
2 lett. c del regolamento d' applicazione del decreto legislativo 16 gennaio
1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio
1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1) – vigenti al momento in cui il Consiglio di Stato ha
emanato la sua decisione –, che vietano di alterare i siti pittoreschi (cfr. su
tale concetto: STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009, consid. 2), qual è in
concreto il territorio in cui s'inserisce il fondo in questione (cfr. piano
delle zone di protezione secondo il RBN, approvato con ris. gov. n. 5041 del 4
settembre 1981; cfr. anche art. 7 secondo periodo NAPR). L'avviso favorevole dell'Ufficio
della natura e del paesaggio, il quale, previa consultazione della Commissione
del paesaggio, ha ritenuto che il progetto si inserisse correttamente nel paesaggio,
sia per l'espressione scelta, sia per il rispetto della morfologia del terreno
(cfr. avviso n. 67577, pag. 7, nonché risposta dell'Ufficio delle domande di
costruzione al Governo del 6 settembre 2010, ad 7), è immune da violazioni di
diritto.
Queste stesse considerazioni, peraltro, fanno ritenere il progetto altresì
conforme al principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio
sancito dall'art. 94 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011
[Lst, che, unitamente al suo regolamento d'applicazione (RLst; BU 2011, pag.
621 segg., pag. 645), hanno abrogato il DLBN e il RBN (cfr. BU 2011, pag. 542 e
647)].
6.Vincolo per le piste da sci
6.1. Il terreno in oggetto, per un'ampia porzione che comprende anche una parte
(nord) della costruzione, è interessato dal vincolo piste da sci (cfr.
piano del paesaggio).
Secondo l'art. 35 NAPR, i tracciati delle piste segnalate sul piano hanno
carattere indicativo. In ogni caso, soggiunge la norma, le piste devono
evitare le zone di protezione della natura. In generale sono proibite tutte le
modifiche del terreno. Se per la costruzione delle piste sono necessari dei
lavori di sistemazione deve essere chiesta preventivamente un'autorizzazione al
municipio. In tale caso esiste l'obbligo di rinverdimento immediato (..).
6.2. Le ricorrenti ribadiscono in questa sede che in concreto il progetto
disattenderebbe l'art. 35 NAPR. Il divieto di modificare il terreno contenuto
nella norma avrebbe valenza generale. Dovrebbe valere non solo per la
realizzazione di piste da sci, ma anche per la sistemazione del terreno nell'ambito
di lavori di edificazioni o di altro genere. La censura va disattesa.
Come si deduce dal titolo a margine, la norma concerne unicamente le piste
da sci. I tracciati di queste piste interessano ampie porzioni di
territorio situato al di fuori della zona edificabile (cfr. piano del
paesaggio). Per realizzarle, salvo eccezioni, sono dunque escluse
modifiche del terreno. Al di fuori della zona fabbricabile, infatti, è in
generale, di principio, esclusa ogni tipo di costruzione o sistemazione del
terreno. Più che a riservare un determinato territorio per la realizzazione di
piste da sci, la norma mira dunque a salvaguardare il territorio – segnatamente,
situato fuori della zona edificabile – in cui si collocano. Lo si deduce dalla
stessa norma che stabilisce infatti come le piste segnalate sul piano abbiano
mero valore indicativo e debbano in ogni caso evitare le zone di
protezione (cfr. art. 35 primo e secondo periodo NAPR). Da questa norma, come
rettamente sostenuto dall'autorità comunale, non risultano dunque restrizioni
per la costruzione in oggetto, situata in zona AP-EP.
7.Smaltimento delle acque
7.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: dalle zone edificabili (lett. a); da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici (lett. b). Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, soggiunge il cpv. 2, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.
In base all'art. 17 LPAc, il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se: a) nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4); b) fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato. Al proposito, l'art. 13 cpv. 1 LPAc specifica che, fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.
7.2. Nel caso concreto, il progetto descrive
in modo dettagliato come avverrà lo smaltimento delle acque bianche, attraverso
una trincea d'infiltrazione, e delle acque nere. Queste ultime verranno
smaltite mediante la costruzione di una fossa biologica a tre camere, con una
capacità complessiva di 75 m3 (1.50 m3/AE per
50 AE, rispettivamente 1.00 m3/AE per 80 AE, cfr. relazione tecnica
luglio 2009 dello studio d'ingegneria __________, ad punto 3); i fanghi
verranno vuotati e smaltiti separatamente; le acque luride pretrattate verranno
poi convogliate verso una trincea d'infiltrazione (m 16 x 3.70 x 1.80; cfr. ibidem).
La possibilità effettiva di evacuare le acque luride mediante trincea d'infiltrazione
– previo trattamento in una fossa di decantazione – è stata confermata dallo
studio __________, che ha allestito un'apposita relazione (cfr. relazione 13 luglio
2009 annessa alla domanda di costruzione, pag. 2 ad valutazione).
In sede di esame della domanda di costruzione, come pure dinnanzi al Governo, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio – premesso come il terreno in
questione si trovasse al di fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche
del PGS – hanno in sostanza ritenuto che il suddetto sistema di smaltimento
fosse conforme all'art. 17 lett. b LPAc, rispettivamente alle direttiva per
l'impiego, la scelta e il dimensionamento d'impianti di depurazione di piccole
dimensioni (VSA 1995; cfr. avviso n. 67577, ad preavviso Ufficio della
protezione e della depurazione delle acque, pag. 7; risposta 6 settembre 2010
dell'Ufficio delle domande di costruzione). Il Governo, richiamati anche gli
atti formanti il piano generale di smaltimento delle acque, ha confermato questa
conclusione. A ragione.
Certo è innanzi tutto che il piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
non prevede per la zona qui controversa la costruzione di una canalizzazione
pubblica ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LPAc. Come rilevato
dal Governo, dalla relazione tecnica annessa al PGS risulta che nell'allestimento
del piano si è optato per una minimizzazione della lunghezza delle tratte
(della canalizzazione pubblica), allacciando i mappali edificabili solo laddove
non è permessa l'infiltrazione e l'igiene lo richiede, rispettivamente per la
posa di collettori acque meteoriche solo dove già ora le acque dei fondi pubblici
sono raccolte (cfr. relazione marzo 2005, pag. 9). L'autorità dipartimentale, che
ha approvato il PGS il 19 agosto 2005, ha inoltre spiegato che il mapp. 477 è stato trattato come una zona discosta e scarsamente
abitata ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LPAc, dove le acque di scarico
possono essere trattate con altri sistemi, senza essere convogliate in una
stazione centrale di depurazione (cfr. avviso, pag. 7; risposta 6 settembre
2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione).
Ferme queste premesse, non vi è motivo per scostarsi dalla conclusione –
tutelata dal Governo – a cui è pervenuta l'autorità dipartimentale competente,
che ha ritenuto che il sistema di evacuazione per le acque luride fosse conforme
agli art. 17 lett. b e 13 LPAc. La sua fattibilità è stata espressamente confermata
dalla citata relazione geologica (cfr. pag. 2, ad valutazione). Le
generiche contestazioni delle ricorrenti sulla pretesa insufficienza del
sistema proposto non permettono di giungere a diversa conclusione. Dalla citata
relazione risulta che il dimensionamento della trincea d'infiltrazione è basato
sulla peggiore permeabilità riscontrata (verificata sul luogo con più prove d'infiltrazione;
cfr. pag. 1 e 2, ad dimensionamento). Possibili anomalie del funzionamento
del sistema (segnatamente in caso di eventuale malfunzionamento delle vasche di
chiarificazione) possono in ogni caso essere evitate mediante controlli
ricorrenti presso la fossa biologica di pretrattamento (cfr. ibidem).
8.Aspetti ambientali
8.1. Secondo la strategia a due tempi posta
alla base dell'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del
7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le
vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni
applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti,
elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i
casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla
LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa
limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito
dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche:
e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2
LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o
molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art.
11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o
molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono
determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal
Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei
criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di
quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici
e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora)
mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità
d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati
principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. RDAT II-1998 n.
54 consid. 3.1. con rinvii). Gli effetti sono valutati singolarmente,
globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb; per le
considerazioni che precedono, cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008).
8.2. Nel caso concreto, al progetto è annessa una valutazione dell'impatto fonico 25 giugno 2009, allestita dallo Studio __________ (di seguito: studio fonico), che ha valutato il rumore causato dal traffico indotto, dagli impianti tecnici e dalle manovre sui posteggi (30 stalli nell'area antistante la colonia) nonché il rumore comportamentale, segnatamente quello generato all'aperto da 80 giovani.
Sulla base delle risultanze di questo studio, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso il loro avviso favorevole al progetto, subordinando il rilascio del permesso – per quanto qui interessa – alle seguenti condizioni (avviso cantonale, pag. 4):
- il livello sonoro massimo derivante dal funzionamento globale degli impianti tecnici che verranno installati non dovrà superare i valori Leq = 58 dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di Leq = 43 dB(A) nel periodo notturno (19.00/07.00), rilevati ad un metro di distanza sopra il filo superiore del camino della colonia. Al termine dei lavori, e prima della messa in esercizio degli impianti tecnici, l'istante dovrà incaricare uno studio specializzato ad effettuare delle misurazioni foniche di collaudo che attestino il rispetto dei valori limite d'esposizione fissati dall'OIF. Le misurazioni foniche dovranno essere sottoposte per approvazione all'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR). Senza queste misure ed il relativo benestare dell'UPR gli impianti non potranno funzionare.
- le attività ludiche sul piazzale esterno della colonia dovranno essere concentrate tra le ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di questa fascia oraria non sarà possibile svolgere attività suscettibili di creare rumore esterno [..].
Il Governo, stabilita la correttezza e le
conclusioni dello studio fonico prodotto dalla resistente, ha confermato l'avviso
dell'autorità dipartimentale, respingendo le censure delle ricorrenti.
8.3. Considerato che il piano regolatore di
Dalpe non definisce ancora i gradi di sensibilità applicabili alle singole
zone, lo studio fonico parte dal presupposto che le immissioni derivanti dal progetto
debbano rispettare i valori di valutazione Lr per il grado di sensibilità (GdS)
III, considerato che gli edifici più esposti si trovano all'interno della zona agricola.
La conclusione, accreditata dalle istanze inferiori in applicazione dell'art.
44 cpv. 3 OIF, resiste alla critica delle ricorrenti. In base all'art. 43 cpv.
1 lett. c OIF, nella zona agricola è applicabile il GdS III. La presenza di
alcuni edifici sparsi all'interno di questa zona non permette una diversa conclusione.
8.4.
8.4.1. Per gli impianti che generano il cd. rumore quotidiano o del
tempo libero (Alltags- und Freizeitlärm) – nel quale rientra anche il
rumore comportamentale degli utenti di una casa di colonia come quella in
discussione – gli allegati dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15
dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) non hanno fissato dei valori limite
d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le
immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art.
15, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF; Christoph Zäch/Robert Wolf, Kommentar USG, Zurigo 2000, ad art. 15 n. 41). In
base all'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore e le
vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le
immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Determinante per la
valutazione del rumore è il luogo d'immissione in questione. Per giurisprudenza,
gli impianti che non soggiacciono a determinati valori di pianificazione e le
cui emissioni si ripercuotono su una zona residenziale con grado di sensibilità
II, devono rispettare un livello d'immissione che generi al massimo un disturbo
di poca importanza (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2). Nei
comparti dove fa stato il grado di sensibilità III, si può invece tener conto
di una minor sensibilità (Urs Walker,
Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags und Freizeitlärm, in: URP 2009, pag.
64 e segg., pag. 83).
Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e
intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta,
nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo
non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma
procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle
immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv.
2 OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3; 123 II 325 consid. 4d/bb con rinvii; STF
1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2).
8.4.2. In base al principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb, il
rumore inutile è inammissibile nella misura in cui limitazioni delle emissioni sono
possibili dal profilo del progresso tecnico e dalle condizioni di esercizio e sono
economicamente sopportabili. Per giurisprudenza, ciò non significa tuttavia che
ogni rumore non necessario in senso stretto debba essere proibito. Ad esempio,
il rumore che proviene dai parchi da gioco per bambini, da luoghi di ritrovo
per i giovani, da ristoranti aperti non è tecnicamente strettamente necessario,
per poter giocare, intrattenersi o consumare in un ristorante. Queste attività
tuttavia secondo la generale esperienza di vita comportano dei rumori; vietarli
completamente significherebbe proibire le relative attività all'aperto;
conseguenza, questa, avulsa dalla realtà, che neppure la legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente si prefigge (DTF 123 II 74, consid. 4; STF
1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii). In questi casi, dunque,
le emissioni non sono inammissibili poiché potrebbero essere evitate tecnicamente,
in senso stretto. Occorre invece procedere ad una ponderazione degli interessi
tra il bisogno di quiete (Ruhebedürfsnis) della popolazione e l'interesse
all'attività che genera rumori (DTF 126 II 300, consid. 4c/cc). In questa
valutazione si terrà conto della natura e intensità del rumore, degli orari e
della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione
della zona interessata (cfr. supra, consid. 8.4.1; STF 1A.241/2004 del 7
marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii).
8.4.3. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare un'ampia corte all'aperto
(ca. 575 mq), delimitata dall'edificio (lati ovest e sud), da un muro
perimetrale (alto poco meno di m 3.00; lato est) e dal pendio a monte dello
stabile (fronte nord).
Questo cortile sarà a disposizione degli utenti della casa di colonia e sarà a
disposizione dei bambini e ragazzi per lo più durante il giorno e nella bella
stagione. Lo studio fonico annesso al progetto, orientandosi tra l'altro alla
direttiva Cercle Bruit riferita al rumore della clientela di un ristorante all'aperto,
a titolo di proposta di confronto intuitiva, ha calcolato il valore d'immissione
che potrebbe generare il grido [Lw = 87 dB(A] di un bambino, al centro
del cortile, in corrispondenza degli edifici più esposti. Da questo calcolo è
emerso che per raggiungere un valore di immissione massimo pari a 50 dB(A)
durante il giorno (07.00-19.00), in corrispondenza dell'edificio più esposto
(part. 566) – situato a circa 80 m di distanza – occorrerebbe contemporaneamente
il grido continuo di 68 bambini. Numero che si riduce a 22 bambini,
se si considera invece la fascia oraria 19.00-22.00 ed il valore d'immissione
massimo di 45 dB(A), rispettivamente a 7 [fascia oraria: 22.00-7.00; valore d'immissione:
40 dB(A)]. Fondandosi su uno studio relativo alla valutazione del rumore
generato su piazze da gioco (studio G. Monay di Losanna), ha inoltre calcolato
che – senza tener conto delle costruzioni previste dal progetto, segnatamente
del muro perimetrale che attenuerà la propagazione dei rumori – ad una distanza
di 80 m, le attività ludiche di 80 bambini e ragazzi, genereranno immissioni
foniche corrispondenti a 52 dB(A) (ore 8.00-20.00) rispettivamente 54 dB(A)
(ore 20.00-22.00).
Tenendo conto di queste risultanze, al fine di contenere le immissioni, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il progetto
potesse essere autorizzato alla condizione che le attività
ludiche sul piazzale esterno della colonia dovranno essere concentrate tra le
ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di questa fascia oraria non sarà possibile
svolgere attività suscettibili di creare rumore esterno [..]. Condizione, questa, che anche il Governo ha sostanzialmente
condiviso e ritenuto sufficiente.
Nel risultato, la conclusione merita conferma.
Anzi tutto va ricordato che per giurisprudenza, secondo la generale esperienza
di vita, il ridere, gridare o strillare dei bambini non è considerato a priori
come fastidioso (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.5.4; cfr.
anche Walker, op. cit., pag. 82). In concreto, il cortile dove potranno intrattenersi e giocare i
piccoli ospiti della casa di colonia è situato in un comprensorio agricolo,
formato da prati e campi, nel quale si trovano alcuni edifici sparsi, tra cui
quelli delle ricorrenti, utilizzati quale residenza secondaria (cfr. ricorso,
pag. 18), ovvero in un comparto con grado di sensibilità III, nel quale ci si
può attendere una maggior tolleranza al rumore. Il rumore proveniente dal
cortile, come attesta anche lo studio fonico, sarà inoltre attenuato dalle
costruzioni e sistemazioni esterne previste. Prevedibilmente, i bambini
giocheranno inoltre nel cortile all'aperto – mantenuto a prato verde – per lo
più durante il giorno e durante la bella stagione. In ogni caso, con la
condizione d'esercizio imposta dall'autorità dipartimentale, non vi saranno
immissioni di rilievo nella fascia di pausa notturna (Nachtruhe, dalle
22.00), maggiormente degna di protezione (cfr. Walker,
op. cit., pag. 82). Le ipotesi considerate dallo studio, segnatamente quelle riferite
al grido contemporaneo e continuo di 68 rispettivamente di 22 bambini, sono
comunque meramente teoriche.
Ciò premesso, nella ponderazione degli interessi contrapposti, si può senz'altro
attribuire un peso accresciuto all'interesse all'attività di svago dei piccoli
ospiti della colonia – sita in una zona di PR prevista a tale specifico scopo –
piuttosto che al bisogno di quiete delle poche persone che risiedono, per lo
più per periodi di tempo limitati, nelle abitazioni situate ad oltre 80 m di distanza, in un comprensorio non soggetto a una protezione dal rumore accresciuta.
Le attività ludiche avverranno principalmente all'interno della corte di cui si
è detto. L'eventualità che alcuni piccoli ospiti possano correre o giocare
anche al di fuori di quest'area, sul vasto terreno che circonda la casa di
colonia, non giustifica l'imposizioni di altre clausole oltre a quelle dettate
dai Servizi generali del Dipartimento del territorio.
8.5.
8.5.1. Il progetto prevede di installare una caldaia monocombustibile,
alimentata a pellets (impianto __________) quale impianto centrale per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda; l'impianto sarà ubicato al
livello seminterrato (livello 0), nel locale tecnico, vicino al deposito pellet;
la canna per lo sbocco dei fumi è prevista a 165 cm dalla superficie del tetto piano (cfr. atti e piani annessi alla domanda di costruzione); sul
tetto saranno inoltre disposti alcuni collettori solari (per l'acqua calda), mentre
all'ultimo piano (livello 3), tra il refettorio e la cucina, sarà installato un
camino da soggiorno, con una canna fumaria al di sopra (+ m 1.65) del tetto (ibidem).
Sono inoltre previsti impianti di ventilazione con cappa d'aspirazione per l'estrazione
dell'aria viziata della cucina nonché dai servizi all'ultimo piano. Non sono
invece previsti impianti frigoriferi o di raffreddamento (cfr. formulario della
domanda di costruzione, ad punto 20).
8.5.2. Lo studio fonico annesso al progetto ha indicato come al momento della
sua stesura non fossero ancora noti i dati e le ubicazioni definitive degli
impianti tecnici, delle griglie di immissione ed espulsione dell'aria (cfr.
pag. 5 e 7). Per un'informazione preliminare, lo studio ha dunque
determinato le massime immissioni foniche che possono generare gli impianti
tecnici della prevista colonia in modo da rispettare i valori di pianificazione
per il GdS III (Lr=60 dB(A) tra le 07.00 e le 19.00 e Lr=50 dB(A) tra e 19.00 e
le 07.00) presso gli edifici circostanti (..). Ciò premesso, la verifica
acustica – effettuata introducendo una fonte sonora puntiforme in corrispondenza
del camino della colonia (a m 1.00 d'altezza rispetto alla sommità del
camino) – ha dunque stabilito che il valore Lr in dB(A) generato dagli
impianti tecnici a 20 metri di distanza dalla fonte d'emissione, per causare
un superamento dei VP presso le aperture delle abitazioni esistenti, deve
essere pari o superiore a circa (..):
- Lr = 71 dB(A) tra le 07.00 e le ore 19.00, corrispondente a Leq=58 dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..);
- Lr = 61 dB(A) tra le 19.00 e le ore 07.00, corrispondente a Leq=43 dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..) (cfr. studio fonico, pag. 7).
Dal canto suo, l'autorità dipartimentale ha
semplicemente imposto il rispetto dei predetti valori (cfr. supra,
consid. 8.2).
8.5.3. Invece di chiedere all'istante i dati tecnici degli impianti (in realtà)
già determinati dal progetto e valutare le immissioni in funzione dell'ubicazione
prevista dai piani, l'autorità dipartimentale si è dunque limitata ad avallare
un calcolo teorico a ritroso, basato in sostanza sul rispetto dei valori
di pianificazione con un valore e un punto teorico (livello sonoro massimo
derivante dal funzionamento globale degli impianti tecnici che verranno installati
[Leq = 58 dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di Leq = 43 dB(A) nel
periodo notturno (19.00/07.00)] (..) rilevati ad un metro di distanza
sopra il filo superiore del camino della colonia) difficile da seguire e da
applicare se solo si considera che gli impianti presentano diverse caratteristiche
e ubicazioni (canne d'espulsione) con distanze superiori a 30 m l'uno dall'altro. Modo di procedere, questo, che è stato a torto avallato dal Governo. La
conformità di un impianto con le norme ambientali deve infatti sempre essere
valutata concretamente.
8.5.4. Dando seguito alle richieste di questo Tribunale, dopo un primo
complemento, il 2 maggio 2011 la ricorrente ha trasmesso un aggiornamento dello
studio fonico (aggiornamento del 26 marzo 2012) che – sulla base di una
documentazione tecnica degli impianti – ha determinato le emissioni foniche
degli impianti tecnici, concretamente definiti dal progetto (tipo, ubicazione,
tempi di funzionamento; cfr. aggiornamento citato, pag. 5 seg. e allegati). Da
questo referto risulta che il livello di valutazione (Lr
) delle immissioni foniche generate dal
funzionamento degli impianti, unitamente a quelle dei movimenti veicolari sull'area
di parcheggio, rispetta abbondantemente i valori di pianificazione di
riferimento [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte]. Ciò vale sia verso l'edificio
maggiormente esposto (part. 480-481), sia, in particolare, verso gli edifici delle
ricorrenti (part. 482 e 568: 28.5 dB(A) di giorno, 30.4 dB(A) rispettivamente
30.5 dB(A) di notte). Il calcolo ha in particolare tenuto conto del livello di
potenza sonora (Lw) di ogni impianto (in corrispondenza della relativa bocca d'espulsione)
e dei provvedimenti di prevenzione (silenziatori, cfr. caldaia a pellets e ventilazione
della cucina) per attenuare il rumore alla fonte (cfr. aggiornamento citato,
pag. 5 seg.). Della correttezza di questi dati, confermati anche dall'autorità
dipartimentale, non vi è motivo di dubitare. Neppure le insorgenti sollevano
del resto obiezioni.
9.Da respingere sono infine le generiche censure mosse dalle ricorrenti
relative alla protezione dell'aria. Le condizioni imposte dall'autorità
dipartimentale sono state stabilite con riferimento agli impianti
specificatamente previsti; le insorgenti non spiegano per quale motivo non
sarebbero sufficienti. I comignoli progettati, alti m 1.65, rispettano inoltre
le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti dell'Ufficio
federale dell'ambiente, imposta a titolo di condizione della licenza.
Pure destituite di fondamento sono le sommarie censure relative alle
vibrazioni. Le condizioni dettate dall'autorità dipartimentale per la fase di
cantiere non appaiano criticabili. Né si vede con quale prognosi dovrebbero
essere maggiormente concretizzate.
Analoga conclusione vale per quanto attiene le misure a favore degli invalidi
motulesi, che le ricorrenti contestano senza sostanziare le loro censure.
10. Da respingere
è infine il generico invito formulato dalle ricorrenti in sede di osservazioni
30 maggio 2012, di valutare il progetto anche alla luce della recente votazione
con cui è stata accolta l'iniziativa popolare “Basta con la costruzione
sfrenata dei abitazione secondarie!” che limita la quota di abitazioni
secondarie al 20% rispetto al totale delle unità abitative e della superficie
lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune (cfr. art. 75b
Cost.). Non si vede peraltro come la controversa casa di colonia possa anche
solo ricadere nel campo di applicazione di tale disposto.
11. 11.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto.
11.2. La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti, secondo
soccombenza (art. 28 LPamm), le quali rifonderanno inoltre un adeguato importo
a titolo di ripetibili all'CO 2 e al comune, entrambi patrocinati da un legale
(art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 3'000.- è a carico di RI 1 e RI 2, in solido.
Le ricorrenti rifonderanno inoltre un identico importo sia aCO 2 sia al comune,
a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria