Incarto n.
52.2011.321

 

Lugano

8 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

 

assistito dalla

segretaria:

 

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 luglio 2011 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 giugno 2011 (n. 3514) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 maggio 2011 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

 

 

 

viste le risposte

-          13 luglio 2011 della Sezione della circolazione;

-          17 agosto 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     RI 1 è nata il 26 marzo 1955 ed ha conseguito la licenza di condurre nel luglio del 1982. Negli anni scorsi è stata oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative:

 

18 dicembre 1997          revoca di 3 mesi a seguito di impedimento al prelievo del sangue;

 

26 aprile 2001                 revoca di 16 mesi per aver circolato in stato di ebrietà ed essersi opposta alla prova del sangue.

 

 

                                  B.   a. Il 1° settembre 2008, verso le ore 23.15, RI 1 è incorsa in un incidente della circolazione mentre si trovava alla guida del veicolo Daewoo targato TI __________. In effetti, uscendo dal piazzale di un distributore di benzina in territorio di __________ ha omesso di concedere la precedenza ad un veicolo prioritario sopraggiungente sulla strada cantonale, con il quale è entrata in collisione. All'arrivo della polizia, RI 1, in evidente stato di ebrietà, ha rifiutato di sottoporsi alla prova etnografica e al prelievo di sangue, così come alla visita medica per accertare la sua inattitudine alla guida. Non ha neppure firmato i verbali e gli usuali formulari allestiti dalle forze dell'ordine.

 

b. A seguito di questi accadimenti, mediante decreto d'accusa 9 dicembre 2008 il competente procuratore pubblico l'ha ritenuta colpevole di infrazione alle norme della circolazione ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, proponendo che venisse condannata alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) di fr. 7500.-, corrispondenti a 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'200.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossile e della sanzione inflittale, RI 1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

c. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento sospeso nell'ottobre del 2008 in attesa della pronuncia del Procuratore, prospettando a RI 1 l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 3 maggio 2011 la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 4 mesi (dal 5 giugno al 12 agosto 2011, tenuto conto del periodo già effettuato dal 1° settembre al 23 ottobre 2008), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16c cpv. 1 lett. d e 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

 

                                  C.   Con giudizio 21 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti del decreto di accusa emanato il 9 dicembre 2008 dal Procuratore pubblico, regolarmente passato in giudicato in assenza di impugnazione, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di due infrazioni di rilievo giusta gli art. 16b e 16c LCStr. Tenuto conto dell'importanza dei reati commessi, della colpa imputabile all'insorgente, dei suoi precedenti e della mancanza di una necessità professionale di condurre, il Governo ha ritenuto che la durata della sanzione disposta dalla Sezione della circolazione fosse adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando implicitamente che venga annullato. In via subordinata ha chiesto di poter espiare la revoca durante il tempo libero.

La ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando innanzi tutto di poter essere sanzionata in via amministrativa a distanza di oltre due anni e mezzo dall'infrazione. L'insorgente ha ribadito inoltre di necessitare della patente per poter svolgere la propria attività lucrativa, dato che abita a __________ e attualmente lavora a __________, località non raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici durante gli orari che le sono stati attribuiti.

 

                                        

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi nelle proprie decisioni. L'autorità dipartimentale ha annotato di aver sospeso il procedimento amministrativo in attesa delle conclusioni penali, che per una mancata comunicazione interna sono pervenute a sua conoscenza solo nella primavera del corrente anno.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

 

 

                                   2.   Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato il decreto d'accusa 9 dicembre 2008 del procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 123 II 97 consid 3c/aa; 121 II 214 consid 3a; STA 52.2010.66 del 25 maggio 2010, consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.

                                         Il fatto che dall'infrazione all'emanazione della decisione di revoca siano trascorsi oltre due anni e mezzo non ha invece alcuna rilevanza. Il procedimento amministrativo è stato aperto il 30 settembre 2008 e sospeso il 23 ottobre dello stesso anno, con contestuale restituzione provvisoria della patente e avviso scritto all'interessata che il caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale, nel corso della quale sarebbero state esattamente stabilite sue eventuali responsabilità. La ricorrente, che come emerge dalla corrispondenza indirizzatale dalla Sezione della circolazione era perfettamente al corrente della situazione, avrebbe pertanto potuto interpellare l'autorità amministrativa affinché si esprimesse definitivamente ed in tempi rapidi circa l'esito della procedura ancora pendente. D'altra parte, Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che i termini di prescrizione previsti dal diritto penale non sono applicabili ai provvedimenti di revoca della licenza di condurre: l'eventuale, lungo tempo trascorso dagli eventi decisivi può influire tutt'al più sulla commisurazione del periodo di revoca, in ossequio al principio di proporzionalità (DTF 127 II 297 consid. 3b; 122 II 180 consid. 5a, 120 Ib 504 consid. 4e; RtiD I-2009 n. 52 ).

 

 

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

 

3.2. Nell'evenienza concreta, dalle tavole processuali emerge che la notte del 1° settembre 2008 RI 1 si è resa autrice di ben due infrazioni alle norme della circolazione. Una, medio grave, per aver provocato un incidente omettendo di rispettare il diritto di precedenza di un veicolo prioritario, l'altra, grave, per aver eluso tutti i provvedimenti ordinati dall'autorità per accertare la sua incapacità alla guida.

La ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente, tant'è vero che è plurirecidiva specifica per il delitto di sottrazione alla prova del sangue. Quanto capitato nel 1997 e nel 2001 ha insomma macchiato irrimediabilmente il suo registro delle sanzioni amministrative.

Poste queste premesse, tenuto conto dell'insieme dei reati commessi dalla ricorrente e del tempo da allora trascorso, del consistente grado di colpa che le è imputabile per l'accaduto, della sua pessima reputazione quale conducente e del fatto che la sua qualifica di assistente di cura non permette di riconoscerle sulla scorta di mere affermazioni non supportate da riscontri probatori una necessità professionale di guidare veicoli a motore (la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per il conducente; su questo specifico tema cfr. pure DTF 123 II 572, consid. 2c), la revoca della licenza di condurre di quattro mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta per finire senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa nel nostro Paese. La controversa misura va dunque confermata appieno, fermo restando che essa potrà essere ridotta a tre mesi qualora l'insorgente dovesse frequentare un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LCStr. In tale evenienza, computato il periodo già effettuato dal 1° settembre al 23 ottobre 2008, la revoca da scontare effettivamente si ridurrebbe a poco più di un mese.

 

 

                                   4.   In via subordinata RI 1 chiede di essere posta al beneficio di una revoca frazionata, segnatamente di poter scontare la revoca durante i giorni in cui non ha impegni lavorativi.

La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata al tempo libero come postulata dalla ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).

La richiesta della ricorrente va pertanto disattesa.

 

 

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo                La segretaria