|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 6 luglio 2011 di
|
|
RI 1 e RI 2 RI 3
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 14 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3377) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 16 agosto 2010 con cui il municipio di Lugano ha rilasciato alla CO 1 il permesso per installare tre antenne per la telefonia mobile sul tetto piano di un edificio (part. 1439, sezione Breganzona); |
ritenuto, in fatto
A. a. Con domanda di costruzione 29 gennaio 2010, la CO 1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Lugano il permesso per installare tre
antenne per la telefonia mobile (tecnologia UMTS), fissate a due supporti
verticali, appoggiati su due treppiedi in acciaio, sul tetto piano di uno
stabile (part. 1439) situato a Breganzona, in via Giovanni Polar. Il fondo in
questione è assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale R3.
b. Alla domanda si sono tra l'altro opposti RI 1 e RI 2, comproprietari di uno stabile a confine (part. 1671) nonché RI 3, comproprietario,
assieme alla RI 2, di due terreni (part. 1210 e 1673) situati sull'altro lato
di via Giovanni Polar e di altri fondi (part. 1089, 1088 e 1087) ubicati
nelle immediate vicinanze.
c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 69178 del 7 maggio 2010), il
16 agosto 2010 il municipio ha rilasciato alla CO 1 l'autorizzazione richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
decisione 14 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
inoltrato dagli insorgenti avverso il citato provvedimento, confermando la
licenza edilizia accordata dal municipio.
Il Governo ha innanzi tutto ritenuto che le antenne rispettassero i limiti
posti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710).
Il progetto sarebbe inoltre conforme alla zona di situazione; nessuna
restrizione, ha aggiunto, potrebbe essere dedotta dalle norme di zona che
disciplinano i fondi vicini. Le antenne, aventi un ingombro di trascurabile
importanza, non disattenderebbero inoltre gli art. 7 cpv. 5 e 10 cpv. 6 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) relativi ai corpi tecnici. Anche
se non rispettassero queste norme, considerando l'attuale sorpasso dell'altezza
massima di zona dell'edificio su cui verrebbero collocate, potrebbero comunque
essere autorizzate dal profilo dell'art. 39 del regolamento di applicazione
delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). La sistemazione delle
antenne sul tetto, ha concluso, non imporrebbe
la posa di un parapetto conforme alla norma SIA 358.
C. Con ricorso
6 luglio 2011, gli insorgenti impugnano la predetta risoluzione governativa
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e
sia negata alla CO 1 la licenza edilizia richiesta.
Le antenne disattenderebbero l'obbligo d'inserimento armonioso delle
costruzioni stabilito dall'art. 6 NAPR: l'edificio su cui è prevista la loro
collocazione, argomentano, si trova a ridosso di un comparto soggetto a piano
di quartiere, sottoposto a particolari vincoli di natura paesaggistica e di
tutela di beni culturali, segnatamente di villa __________ (part. 498). Il
progetto non rispetterebbe le norme relative ai corpi tecnici, né potrebbe
essere autorizzato in base all'art. 39 RLE. Il progetto non sarebbe inoltre
conforme all'ORNI: la valutazione annessa alla domanda di costruzione non
terrebbe conto dell'edificio residenziale dei ricorrenti RI 1 (part. 1671) -
luogo a utilizzazione sensibile - né delle prescrizioni (allegato 2 all'ORNI)
relative alle immissioni a frequenza multipla.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni nel merito.
L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nella propria posizione.
Il municipio e la CO 1 chiedono dal canto loro il rigetto dell'impugnativa con
argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi in appresso.
E. Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle loro osservazioni, come pure del complemento d'informazione 15 novembre 2011 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) raccolto da questo Tribunale, si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di fondi situati
nelle immediate vicinanze e già opponenti, è certa (art. 43 LPamm; art. 21 cpv.
2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv.1 LPamm),
integrati dal complemento d'informazione 15 novembre 2011 della SPAAS. Non
occorre assumere le prove chieste dalle parti. Ad eventuali carenze istruttorie
potrà semmai essere posto rimedio rinviando
gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si
pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2. Altezza
2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle
costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la
salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione
naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli
insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in
cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza
massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si
evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione
delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre
al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori,
comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità
degli edifici. L'esenzione è giustificata dal fatto che queste installazioni non determinano, di regola, ingombri
apprezzabili dal profilo delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza
(RtiD I-2004, n. 37, consid. 2.2.; RDAT I-2000, n. 60; RDAT I-1991 n. 85
consid. 2; Adelio Scolari, Commentario,
2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40 LE, n. 1235). Resta comunque riservata al
comune la facoltà di assoggettare, mediante esplicita
norma di legge, anche i corpi tecnici od altri impianti installati sul tetto
degli edifici a specifici limiti d'altezza e di sviluppo orizzontale. Particolari esigenze, specialmente di
natura paesaggistica, possono invero giustificare anche un contenimento
degli ingombri determinati da tali installazioni. La loro altezza, in questo caso,
è in linea di massima determinata a partire dal livello del tetto ed
indipendente da quella dell'edificio sottostante.
2.2. I corpi tecnici sono in genere costituiti da
manufatti ed impianti funzionalmente
connessi all'edificio che li sorregge. Salvo disposizione contraria, la connessione
funzionale non costituisce comunque una condizione di ammissibilità della sovrastruttura.
L'assoggettamento dei corpi tecnici a limiti di sviluppo verticale ed
orizzontale è invero volto soltanto a contenerne gli ingombri. Non mira ad
escludere installazioni estranee. Nella misura in cui determinano ingombri,
anche le installazioni estranee devono ad ogni
modo attenersi alle norme applicabili ai corpi tecnici. La mancanza di una
connessione funzionale con l'edificio che le supporta non può invero
costituire un valido motivo per assicurare loro un trattamento più favorevole.
Le particolari regole che disciplinano i corpi tecnici e le installazioni ad essi assimilabili presuppongono ad ogni buon conto l'esistenza di un ingombro effettivamente apprezzabile, che giustifichi una limitazione del loro sviluppo verticale ed orizzontale. Sporgenze irrilevanti dal profilo delle particolari finalità perseguite da tali norme, in particolare degli ingombri, sfuggono ai limiti d'altezza prescritti per i corpi tecnici, così come pali della luce ed antenne a sé stanti non soggiacciono ai limiti d'altezza fissati per gli edifici (cfr. al riguardo: STA 52.2008.144 del 7 gennaio 2009, consid. 2.2 con rinvii; 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; Scolari, op. cit., n. 1243). Nella valutazione della rilevanza degli ingombri va riconosciuta all'autorità decidente la facoltà di applicare un metro di giudizio improntato ad una sensibilità adeguatamente rapportata a questo genere di manufatti; metro di giudizio, che le istanze di ricorso, trattandosi di norme del diritto autonomo comunale, sono tenute a rispettare, limitandosi ad intervenire soltanto nei casi in cui la decisione appare oggettivamente insostenibile (STA 52.2005.192 del 14 luglio 2006 consid. 2.2.; 52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1 con rinvii).
2.3. In
base all'art. 48 cpv. 2 NAPR, nella zona residenziale semi-estensiva R3 l'altezza
massima degli edifici è di m 10.50 alla gronda e m 12.50 al colmo.
Per i corpi tecnici, dispone l'art. 10 cpv. 6 NAPR, è concesso un
supplemento d'altezza di 2 m alla condizione che le dimensioni siano contenute
entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità e che la superficie
occupata sia ridotta al minimo, in ogni caso non oltre il 20 % di quella dell'edificio.
Il Municipio può limitare il supplemento d'altezza per motivi estetici,
ambientali e di protezione dei punti di vista. Secondo l'art. 7 cpv. 5
NAPR, per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura
degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio
stesso. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori,
comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.
In base all'art. 10 cpv. 6 NAPR, i corpi tecnici - espressamente definiti quali
strutture che sporgono oltre la copertura del tetto e sono destinate al
funzionamento di un impianto al servizio dello stabile su cui insistono (cfr. art. 7 cpv. 5 NAPR) - sono dunque
assoggettati a specifici limiti di sviluppo orizzontale (20% della superficie
occupata dall'edificio) e verticale (supplemento d'altezza di m
2.00). Considerato che l'altezza di un edificio, in base all'art. 40 cpv. 1 LE,
a cui rinvia l'art. 10 cpv. 1 NAPR, è misurata a partire dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, il
parametro di m 2.00 previsto dall'art. 10 cpv. 6 NAPR deve essere
misurato da questo punto. L'altezza del corpo tecnico, come si dirà meglio in seguito,
è inoltre indipendente da quella dell'edificio sottostante.
Queste norme - che perseguono anche finalità di natura
estetica, conferendo un aspetto ordinato alla copertura degli edifici - stando al loro tenore letterale, di per sé non
vietano altre sporgenze; non stabiliscono segnatamente che sui tetti sono ammissibili
solo corpi tecnici (cfr. anche STA 90.2008.75 del 14 aprile 2011 consid.
4.2.). Tali prescrizioni non contengono inoltre esplicite restrizioni, in
particolare d'altezza, per le antenne di telefonia mobile.
2.4. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito
delle loro competenze i comuni possono emanare disposizioni edilizie o pianificatorie riferite alla costruzione di antenne
per la telefonia mobile. Di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito,
nel rispetto dei limiti posti dal diritto federale, segnatamente dal diritto di
protezione dell'ambiente e sulle telecomunicazioni.
Queste disposizioni devono in particolare tener conto degli interessi
pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997
(LTC; RS 784.10), che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in
tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile
e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace
nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II
353 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 321 consid. 4.3.4; STA
52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3; Heinz Aemiseg-ger,
Die bundesrechtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit
und Standortplanung von Mobilfunkanlagen, in: VLP-ASPAN, Dossier zu Raum &
Umwelt n. 2/08, cap. 3.1.2). In
tal senso i comuni possono per esempio adottare norme che escludono le
antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare
protezione (pianificazione negativa). Anche l'applicazione della clausola
generale di estetica non è esclusa. Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni
positive che assegnino questi impianti a determinati comparti. Di regola,
queste regolamentazioni non devono comunque limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma devono essere
elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una visione globale di
tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6; 133 II 353
cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64 consid. 6.4; Aemisegger, op. cit., cap. 3.1.2; 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3).
Ferme queste premesse, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire - in più
occasioni - che non è possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e
impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga
misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente
sopravanzare i tetti degli edifici su
cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353
consid. 4.2; STF 1C.229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C.329/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5; 1C.248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C.378/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; 1C.328/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 3.2. e 3.3.).
2.5. Nel caso concreto, la resistente prevede di installare sul tetto dell'edificio
(part. 1439), alto m 13.07, tre antenne a pannello (larghi 15 cm e alti tra m 0.66 e m 1.37 ca.), fissate a due supporti
verticali (h = m 1.80 ca.), appoggiati su due treppiedi (h = m 0.20 ca.)
in acciaio. Gli impianti, arretrati di m 2.50 (centro del treppiede) dalla
facciata est dello stabile, presentano un'altezza complessiva di m 1.90.
Le precedenti istanze hanno in sostanza ritenuto che le controverse antenne,
pur non rientrando nella categoria dei corpi tecnici,
potessero essere autorizzate rispettando i limiti fissati per queste sporgenze.
Anche se li disattendessero, insistendo sul tetto di uno stabile esistente che
supera l'altezza massima (m 10.50) per gli edifici prescritta dall'art. 48 cpv.
2 NAPR, andrebbero comunque autorizzate in base all'art. 39 RLE.
Nel risultato, queste conclusioni meritano conferma.
Certo è innanzi tutto che le antenne in discussione non sono assimilabili a corpi
tecnici ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 NAPR; esse non costituiscono segnatamente
delle sporgenze che servono al funzionamento
di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Da questa norma, come visto poc'anzi, non
discende tuttavia alcun divieto di installare le antenne di telefonia mobile
sopra i tetti degli edifici. Gli impianti controversi non si pongono inoltre in
contrasto con il limite d'altezza (m 2.00) fissato dall'art. 10 cpv. 6 NAPR per
i corpi tecnici. L'interpretazione del municipio, condivisa dal Governo,
secondo cui l'altezza dei corpi tecnici deve essere misurata indipendentemente
da quella dell'edificio sottostante è immune da violazioni di diritto. La norma
tende in effetti a conferire un aspetto ordinato alle coperture degli edifici,
contenendo gli ingombri di queste sporgenze - di regola arretrate rispetto alle
facciate - altrimenti non sottoposte ad alcuna restrizione (cfr. supra consid.
2.1.). Il parametro stabilito dall'art. 10 cpv. 6 NAPR non è quindi
tanto un supplemento in senso stretto, che va cumulato nell'altezza dell'edificio
sottostante, ma piuttosto una misura a sé stante, che definisce l'ingombro verticale
massimo (m 2.00) di questi corpi.
2.6. In ogni caso, neppure se i controversi
impianti superassero il limite d'altezza per i corpi tecnici, si potrebbe
giungere ad una conclusione più favorevole per i ricorrenti.
Allineandosi alla giurisprudenza dell'Alta Corte, si deve alla fin fine escludere che le antenne di telefonia mobile soggiacciano
al limite d'altezza prescritto dall'art. 10 cpv. 6 NAPR, nella misura in
cui determinano degli ingombri. La giurisprudenza secondo cui anche le installazioni estranee devono attenersi alla norme applicabili ai corpi tecnici non trova in questo caso applicazione. Innanzitutto, secondo i principi sviluppati dal Tribunale
federale, per sottoporre le antenne di telefonia mobile a particolari restrizioni
in materia di pianificazione o polizia delle costruzioni
occorre infatti, di regola, prevedere strumenti espliciti (cfr. DTF 133 II 353
consid. 4.2; STF 1C.229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C.248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C.378/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2;
1C.328/2007
del 18 dicembre 2007, consid. 3.2.). Ciò che in concreto non è dato. Il limite
d'altezza (m 2.00) posto dalla norma in questione limiterebbe oltretutto in
modo importante - indistintamente in tutte le zone edificabili - l'installazione
delle antenne sui tetti, luogo in cui, come detto, devono invece di
regola essere sistemate per poter adempiere i
loro scopi (cfr. supra, consid. 2.3)
2.7. Ferme queste premesse, è dunque certo che, sotto quest'ottica, le
controverse installazioni possano essere autorizzate. Analogo ragionamento vale
per le altre attrezzature tecniche (canale per i cavi, botola d'accesso,
piattoni, sbarramenti RNI) necessariamente previste vicino alle antenne e per
lo più irrilevanti dal profilo degli ingombri. Contrariamente a quanto
affermano i ricorrenti, considerato che la loro superficie è peraltro inferiore
al 20% rispetto a quella dell'edificio (cfr.
piano in scala 1:200 annesso alla domanda di costruzione), le stesse non
disattendono comunque l'art. 10 cpv. 6 NAPR
dal profilo del loro sviluppo orizzontale.
3. Clausola
estetica
3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR gli edifici e gli impianti devono essere
inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,
precisa il cpv. 2, si intende una composizione architettonica ed urbanistica
che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che sia nel
contempo capace di essere elemento costitutivo
qualificato del disegno complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella
relazione tecnica accompagnante i progetti, aggiunge il cpv. 3, devono
essere illustrati i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto
nel paesaggio.
3.2. La nozione di inserimento opportuno nel paesaggio è di natura
indeterminata (Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.). Essa si distingue dai
concetti di alterazione e deturpazione
contenuti nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e
del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e nel relativo regolamento
di applicazione del 22
gennaio 1974 (RDLBN; BU 1974, 83), poiché non si
limita a sancire un divieto, ma - analogamente al principio
ancora all'art. 94 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011 (Lst; RL 7.1.1.1) - impone un obbligo, ovvero che
l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale. La nozione in questione configura
una clausola estetica positiva, appartenente
al diritto comunale autonomo, la quale conferisce al municipio una certa
latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo
(cfr. STA 52.2010.147 del
24 agosto 2010, confermata
da STF 1C.442/210 e 1C.448/2010 del 16 settembre 2011
con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11). Contenuto, che deve essere reperito nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei criteri
materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel
paesaggio (cpv. 3). Criteri, che, a loro volta,
devono essere illustrati nella relazione tecnica in modo da poter verificare l'adeguatezza del rapporto che verrebbe ad
instaurarsi tra l'opera edilizia e gli aspetti salienti del paesaggio (cfr. STA 52.2009.256 del 7 gennaio 2010 consid.
3; 52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid.
3.2).
3.3. La valutazione dell'integrazione di un'opera nel tessuto edilizio non deve
in generale dipendere dalla sensibilità soggettiva dell'autorità, ma deve
essere fondata su criteri oggettivi e sistematici.
L'autorità comunale - a
cui compete in primo luogo il compito di valutare l'aspetto
architetturale delle costruzioni - deve in ogni caso motivare la sua decisione (cfr. DTF 114 Ia 343, consid. 4b; 115 Ia 114, consid. 3; STF 1C.506/2011 del 22 febbraio 2012, consid. 3.3. con rinvii; Thierry Largey, La protection du patri
moine bâti, in : RDAF 2012 I pagg. 281 segg., pag. 286).
Un intervento dell'autorità in applicazione della clausola estetica - allorquando
gli altri parametri edilizi sono rispettati - deve essere giustificato da un
interesse pubblico preponderante, quale la protezione
di un sito o di un insieme di edifici che presentano delle qualità estetiche
degne di nota, e rispettare il principio di proporzionalità (art. 5 cpv.
2 Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999; Cost; RS 101). Non è possibile far capo
alla clausola estetica per tutelare oggetti
o siti che non hanno un particolare valore estetico, da pregiudizi privi
di importanza
(cfr. DTF 115 Ia 114 consid. 3; STF 1C.465/2010 del 31 maggio 2011, consid. 3.2
parzialmente pubbl. in RDAF I 2012, pag. 117 segg., ad 3.15.2 con
rinvii; cfr. anche Lorenzo
Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito con
particolare riferimento all’inventario ISOS, in RtiD
I-2013, pag. 358 seg.; Largey, op. cit., pag. 286 segg.).
3.4. Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso
dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011, consid. 6.1; Christoph
Fritzsche/ Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungs- und Baurecht,
Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato
un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse
pubblico ad un'efficiente copertura della
telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di
telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono
sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C.403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2.; 1C.118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf,
op. cit., pag. 674; cfr. anche supra, consid. 2.3).
3.5. Nel caso concreto, il municipio non ha
esperito alcuna valutazione delle antenne dal profilo estetico. Non ha
applicato la clausola di cui all'art. 6 NAPR. L'autorità locale si è
infatti limitata a rilevare come l'Ufficio
della natura e del paesaggio - invero non competente - non avesse
formulato alcuna osservazioni in merito (cfr. decisione su opposizione 18
agosto 2010) rispettivamente come l'edificio su cui insistono gli impianti fosse
escluso dalla vicina area soggetta a piano di quartiere e non soggiacesse pertanto
alle relative disposizioni, incluse quelle di natura estetica (cfr. art. 52
NAPR; cfr. sua risposta 7 ottobre 2010 al Governo, pag. 2; cfr. anche sua
risposta 29 agosto 2012 a questo Tribunale, pag. 2). Il Consiglio di Stato non
ha dal canto suo posto rimedio al difetto interpellando il municipio, ma ha
avallato semplicemente - a torto - quest'ultima tesi.
Stante quanto precede, nella misura in cui non ha applicato l'art. 6 NAPR, non
ha segnatamente fatto uso della latitudine di giudizio né dell'apprezzamento da
esso conferitogli (cfr. al riguardo: STA 52.2010.147 citata, consid. 2.3
con rimandi e RtiD I-2012 n. 11, consid.
2.2.1), la decisione del
municipio, confermata dal Governo, viola il diritto, in
quanto costitutiva di eccesso negativo di potere. Su questo punto, il giudizio
non può pertanto essere confermato ma si impone un rinvio degli atti alla
precedente istanza affinché, raccolti gli elementi necessari (quali fotografie,
ecc.) e una presa di posizione motivata del municipio e sentite le parti, si
pronunci nuovamente.
4.ORNI
4.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle radiazioni non
ionizzanti dannose e moleste (art. 1). L'ordinanza regola in particolare la
limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con
frequenze (radiazioni) da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti
fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a).
Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle
emissioni e all'art. 5 una loro limitazione completiva più severa quando sia
accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 e segg. disciplinano la
validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni
preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato
1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2.
Secondo l'art. 1 cpv. 2 LPAmb, a scopo di prevenzione, gli effetti che
potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'art.
11 LPAmb stabilisce che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente dal
carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione,
vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito
delle radiazioni non ionizzanti gli impianti devono essere costruiti e fatti
funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni
definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione
per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in
particolare, n. 61), l'allegato prevede, al n. 65, che nei luoghi a
utilizzazione sensibile i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio
determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n.
64 dell'allegato, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di
6.0 V/m per quelli che trasmettono -
come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore
(lett. b), e di 5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli
intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (cfr. lett. c).
L'art. 3 cpv. 3 ORNI definisce la nozione di luoghi a utilizzazione sensibile
(LAUS). Sono in particolare considerati tali: i locali situati in edifici,
destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni
da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione
sulla pianificazione del territorio (lett. b), nonché le superfici di parcelle
non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta
le lettere a e b.
Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie,
fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della
licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009 del 25 maggio 2010 con rinvii).
Secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. c n. 2 ORNI, la scheda dei dati sul sito - che
il titolare deve inoltrare all'autorità prima della costruzione di un nuovo
impianto (cfr. art. 11 cpv. 1 ORNI) - deve tra l'altro contenere indicazioni
sulle radiazioni prodotte dall'impianto nei
tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano
il valore massimo.
4.2. Nel caso concreto, i ricorrenti
obbiettano che nella valutazione dei valori limite dell'impianto non si
sarebbe tenuto conto di un luogo a
utilizzazione sensibile, segnatamente dell'edificio (part. 1671) di
proprietà degli insorgenti RI 1.
La censura va disattesa.
Secondo la documentazione annessa alla scheda dei dati sul sito, segnatamente
dalla planimetria relativa al perimetro dell'impianto, lo stabile indicato dai
ricorrenti non rientra fra i tre luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS)
maggiormente esposti. La circostanza è stata confermata dalla SPAAS, la quale
ha inoltre specificato che in corrispondenza dell'immobile in questione l'intensità
del campo elettrico è pari a 4.13 V/m e rispetta quindi il valore limite dell'impianto
(6.0 V/m).
4.3. Infondata è inoltre l'obbiezione
riferita alle radiazioni sul tetto dell'edificio (part. 1439) su cui
vengono installate le antenne. Non trattandosi di un luogo a utilizzazione
sensibile, non deve essere rispettato il valore limite dell'impianto ai sensi
dell'allegato 1, n. 64. Dalla scheda dei dati
sul sito risulta per contro che in questo punto, al di fuori dello
sbarramento delle radiazioni previsto attorno
alle antenne, il valore limite d'immissione (61 V/m; cfr. allegato 2, n. 11)
sarà rispettato (cfr. scheda dei dati, pag. 4, ad punto 4, LSDB n. 1). Considerato
che si tratta di tre antenne UMTS, aventi la medesima banda di frequenza
(2110-2170 MHz), non tornano applicabili i valori relativi a immissioni
a frequenza multipla (allegato 2, n. 2).
4.4. Da respingere è infine la censura riferita all'art. 5 cpv. 2 del
regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da
radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), secondo cui la posa degli impianti è per quanto possibile
da evitare in zone a carattere prevalentemente residenziale o in
prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili
(bambini, anziani, ammalati). L'art. 5 cpv. 2 RORNI è infatti una norma di
principio, non coercitiva, finalizzata a
dare semplicemente un'indicazione d'indirizzo, senza fondare obblighi specifici
(cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 pubbl. in RDAT II-2002 n. 56
consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010, consid. 4.1 con
rinvii).
5.5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque
essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione
impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti gli
accertamenti mancanti, raccolta una presa di posizione del municipio e sentite
le parti così come indicato al consid. 3.5, si pronunci nuovamente.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico delle
parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soc-combenza. Nella misura in
cui non sono compensate, i ricorrenti verseranno inoltre alla resistente CO 1 un
adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 14 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3377) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda così come indicato al consid. 5.1.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 in ragione fr. 600.- e dei ricorrenti, in solido, per la rimanenza (fr. 1'200.-). Questi ultimi rifonderanno inoltre complessivi fr. 600.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria