Incarto n.
52.2011.328

 

Lugano

5 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 8 luglio 2011 di

 

 

 

RI 1,

patrocinati da: PA 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 giugno 2011 (n. 3509) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico (introduzione del divieto generale di circolazione con eccezioni nel comparto Sottomontagna di __________) pubblicate dall'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio sul FU __________ (pag. __________);

 

 

viste le risposte:

-    22 luglio 2011 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;

-    17 agosto 2011 del Consiglio di Stato;

-    23 agosto 2011 del comune di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 sono comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________ di __________, un fondo sito nella zona residenziale intensiva di __________ (R4, comparto Sottomontagna) sul quale sorge da circa un ventennio la Residenza __________, una palazzina a contenuto misto residenziale/commerciale. Al PT dello stabile, posto nei pressi della scuola media, trova spazio in particolare un esercizio pubblico (Bar __________).

 

 

                                  B.   Sollecitato da abitanti del comparto Sottomontagna e da due mozioni approvate dal Consiglio comunale, nel 2007 il municipio di CO 1 ha conferito allo studio __________ in __________, il mandato di stilare una perizia per introdurre nel quartiere misure volte a moderare la circolazione stradale (limite di velocità massimo di 30 km/h) e nel 2009 ha incaricato gli stessi specialisti di valutare il traffico parassitario presente in zona e le modalità per rimediarvi.

                                         Preso atto delle risultanze di questi referti e di altri accertamenti, tra cui una campagna di rilevamenti della velocità operata dal Touring Club Svizzero tramite il cosiddetto radar amico, a richiesta del municipio di CO 1 il 27 settembre 2010 l'Area del supporto e del coordinamento (ASCo) ha deciso di approvare la collocazione dei segnali 2.59.1, zona con limite di velocità massimo di 30 km/h ex art. 22a dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), in corrispondenza degli accessi al comparto Sottomontagna. Il 28 ottobre seguente la competente autorità cantonale ha pure autorizzato i provvedimenti volti ad eliminare il traffico parassitario, pubblicando sul FU n. __________ le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

 

                                        COMUNE DI __________

                                                      Introduzione del divieto generale di circolazione

                                                      Accesso da via __________ (strada cantonale) a via __________ e a via __________

                                                      segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"

 

Accesso da via __________ (strada cantonale) a via __________ e a via __________

segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"

 

Accesso a via __________ da via __________ e dalla Chiesa di __________

segn. 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"

Soppressione

segn. 2.03 "Divieto generale di circolazione per gli autoveicoli" con tavola complementare "Eccezioni: servizio a domicilio - velocipedi (simbolo OSStr 5.31)"

                                        

In pratica, nello spazio di un mese l'ASCo, d'intesa con le autorità comunali, ha deciso dapprima di moderare il traffico in tutto il comparto Sottomontagna e poi di impedire la circolazione di mero transito nella stessa area.

 

 

                                  C.   Il 15 novembre 2010 RI 1 hanno impugnato la seconda di tali misure (la posa dei segnali di "divieto generale di circolazione" con relativa tavola complementare, invero già avvenuta prima che venisse autorizzata e pubblicata) innanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento siccome ingiustificata, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità, nonché della libertà economica e della garanzia della proprietà tutelate a livello costituzionale.

Da un lato, i ricorrenti hanno contestato la segnaletica in quanto suscettibile di compromettere la vocazione commerciale e artigianale non molesta dell'area gravata, in gran parte inserita in zona R4. Dall'altro, hanno annotato che l'introduzione del limite di 30 km/h basta per ottenere l'effetto dissuasivo divisato dalle autorità con l'istituzione del divieto di circolazione, troppo incisivo anche perché accompagnato da una tavola complementare di difficile interpretazione. La prescrizione avversata - hanno soggiunto - pregiudicherebbe in particolare la loro proprietà ed i suoi contenuti commerciali, che diventando inaccessibili rischiano di chiudere provocando loro un'ingente perdita di introiti locativi.

 

 

                                  D.   Con giudizio 21 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.

Narrati i fatti e ricordato come l'effetto sospensivo esplicato dal gravame avesse indotto l'autorità comunale a schermare i divieti indebitamente già posati, il Governo ha sottolineato per cominciare che le misure adottate non si pongono in contrasto con la pianificazione locale, segnatamente con il piano del traffico di __________. Quanto alle ulteriori censure sollevate dai proprietari del mapp. __________, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il provvedimento avversato fosse legittimo, sostenuto da un chiaro interesse pubblico prevalente, proporzionato in quanto accompagnato da deroghe di immediata comprensione e giustificato dalla comprovata necessità di ovviare al traffico parassitario esistente nel comprensorio. Una soluzione meno incisiva, come quella auspicata in replica dagli insorgenti, non è ipotizzabile senza stravolgere gli effetti del controverso divieto nel contesto unitario del comparto interessato dalla misura.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annul-lamento di tutte le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate il __________, rispettivamente una loro modifica nel senso di sgravare dal "divieto generale di circolazione" via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________ e via __________.

                                         l ricorrenti hanno in gran parte riproposto, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, dolendosi innanzi tutto delle modalità procedurali seguite dall'ASCo (posa della segnaletica, oscuramento di quella contestata, pubblicazione in due fasi delle regolamentazioni adottate, ecc.) e del negato esperimento del chiesto sopralluogo.

                                         Nel merito, hanno ribadito che il cumulo delle prescrizioni approvate ("zona 30" + "divieto generale di circolazione") risulta non solo contradditorio, ma anche sproporzionato, atteso che la prima misura è più che sufficiente per eliminare il traffico parassitario nel comparto e che la particolarità di quest'ultimo, segnatamente la vocazione spiccatamente commerciale delle proprietà che si affacciano su via __________, non giustificano un'applicazione indiscriminata, estesa a tutto il quartiere, del "divieto generale di circolazione". Identico discorso varrebbe per l'interesse pubblico della restrizione, riconoscibile unicamente per la porzione prettamente residenziale del comprensorio, attraversata da strade di servizio di piccolo calibro sulle quali non è nemmeno possibile incrociare. A mente dei ricorrenti, il concetto dinamico di interesse pubblico richiamato dal Consiglio di Stato non potrebbe d'altronde trovar spazio al cospetto di un piano regolatore comunale che li ha stimolati a costruire nella zona uno stabile residenziale/commerciale al quale è poi stato accostato un grande generatore di traffico come il centro scolastico, servito da una strada (via __________) per la cui sistemazione hanno dovuto versare 120'000.- fr. di contributi di miglioria. Nel seguito, i coniugi RI 1 hanno ribadito la tesi secondo cui le misure adottate non solo contrastano con la vigente normativa pianificatoria, ma provocano un sostanziale dezonamento del loro fondo. Per rimediare in parte ai danni cagionati dal controverso provvedimento e renderlo sostenibile, sarebbe auspicabile che almeno via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________ e via __________ venga risparmiato dalla prevista limitazione del traffico.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione sono pervenuti l'ASCo e il municipio di CO 1, la prima richiamandosi al contenuto degli allegati presentati davanti alla precedente istanza, il secondo avversando partitamente le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm per il rinvio dato dall'art. 10 cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere è nota al Tribunale e trova puntuale conferma nella numerosa documentazione fotografica e planimetrica contenuta nell'incarto. L'ispezione in loco sollecitata dagli insorgenti non appare dunque atta a procurare a questa autorità di ricorso la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che al Tribunale cantonale amministrativo spetta il compito di verificare la legittimità della decisione impugnata (cfr. art. 61 LPamm), non quello di mediare sul campo una soluzione di ripiego che possa soddisfare le esigenze personali dei ricorrenti.

Per lo stesso motivo riferito alla completezza delle tavole processuali vanno disattese le censure che i ricorrenti muovono al Consiglio di Stato per non aver esperito un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa espressa dal Governo circa l'utilità e la concludenza di questa prova resiste alle loro critiche.

 

 

                                   2.   I ricorrenti stigmatizzano tempi e modalità con cui l'ASCo, d'in-tesa con il municipio di CO 1, ha introdotto nel comparto Sottomontagna la zona con limite di velocità massimo di 30 km/h ed il "divieto generale di circolazione" mitigato dall'eccezione "servizio a domicilio permesso".

A prescindere dal fatto che i segnali sono stati posati prima della loro adozione e pubblicazione, in violazione evidente dell'art. 107 cpv. 1 OSStr, nulla può essere imputato alle autorità cantonali e comunali, che per il resto hanno ossequiato alla lettera tutte le norme procedurali relative all'istituzione della cosiddetta "zona 30" (vedi art. 108 OSStr e 1 segg. Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone di incontro, RS 741.213.3) e del querelato "divieto generale di circolazione nelle due direzioni" (art. 104 e 107 OSStr). In particolare, nessun disposto di legge imponeva loro di introdurre contemporaneamente le due misure, costituite da prescrizioni locali concernenti il traffico aventi - come si avrà modo di vedere nel seguito - finalità del tutto diverse.

 

 

                                   3.   Con una motivazione di ardua comprensione, i ricorrenti asseverano che i provvedimenti adottati si pongono in conflitto con non meglio specificate disposizioni del piano regolatore comunale e criticano il Consiglio di Stato, laddove ha constatato che la segnaletica non crea momenti di contrasto con il piano del traffico di __________.

In realtà, come annotato a giusto titolo dalla prima istanza di ricorso, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna discrepanza tra i provvedimenti adottati e il PR comunale. Né dal profilo della conformità di zona cui sembrano appellarsi i ricorrenti (concetto applicabile unicamente ad edifici ed impianti; vedi art. 22 cpv. 2 lett. a legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700), né dal profilo dell'ammissibilità della segnaletica per rapporto alla destinazione delle strade del comparto Sottomontagna, sancita dal piano del traffico seguendo la gerarchia indicata all'art. 5 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Su questo argomento basta rinviare alle pertinenti argomentazioni svolte in merito dal Consiglio di Stato, integrate dall'osservazione che se zone di incontro giusta l'art. 22b OSStr possono essere create nei quartieri commerciali, a maggior ragione si possono istituire "zone 30" senza limiti di estensione nello spazio (ATE, Zones à vitesse limitée, situation juridique, 2002, pag. 4) e misure ostanti al traffico parassitario nei comparti a sfruttamento prevalentemente residenziale come quello in cui giace la proprietà degli insorgenti. Quanto alla destinazione conferita dalla pianificazione alle arterie gravate, le limitazioni sono state imposte su vie che il piano del traffico di __________ classifica come strade di servizio e, in misura minore, di raccolta (per la definizione di questi concetti vedi art. 5 cpv. 4 e 5 Lstr). Proprio le strade secondarie sulle quali è ammesso per legge collocare segnaletica per zone (art. 2a cpv. 5 OSStr, con l'eccezione prevista al cpv. successivo, che a determinate condizioni permette addirittura di estendere le prescrizioni su tratti di strada principale; DTF 136 II 539 consid. 2.2 e 3.4).

Come se non bastasse, tutti i provvedimenti presi per tutelare il quartiere Sottomontagna di __________ risultano perfettamente in linea con la pianificazione di rango superiore, segnatamente con gli indirizzi e le misure previsti dal Piano regionale dei trasporti del __________ (cfr. scheda M4 del Piano direttore, consolidata a livello di dato acquisito).

                                   4.   Anche in questa sede i ricorrenti sostengono che le avversate restrizioni del traffico non sono sorrette da un sufficiente interesse pubblico e risultano lesive del principio della proporzionalità.

 

                                         4.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).

                                         Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60).

                                         Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico all'interno del comprensorio comunale. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436, concernente proprio un divieto generale di circolazione con deroga). Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

 

4.2. Le prescrizioni locali del traffico impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "servizio a domicilio permesso" in corrispondenza degli accessi al comparto Sottomontagna. Contrariamente alla "zona 30" implementata nello stesso quartiere, misura di vera e propria moderazione del traffico volta ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità abitativa e di vita (USTRA, Moderazione del traffico all'interno delle località, Berna 2003, pag. 10 e 16 segg.), i segnali di prescrizione osteggiati dagli insorgenti mirano esclusivamente ad escludere dall'area gravata il traffico parassitario, ovvero il traffico generato da coloro che l'attraversano per evitare la colonna presente sistematicamente nelle ore di punta sulla cantonale __________ (via __________). Problema, quello del traffico parassitario, la cui esistenza è comprovata da accertamenti incontrovertibili (vedi perizia datata dicembre 2009 dello studio __________, __________).

I due provvedimenti voluti dalle autorità comunali ("zona 30" + "divieto generale di circolazione") non sono correlati, né fra di loro dipendenti. Approvati separatamene dall'ASCo per ragioni chiaramente tattiche, hanno in ogni modo valenza e portata propria, senza peraltro risultare tra di loro contradditori. L'introduzione del limite di velocità non è un presupposto irrinunciabile delle altre regolamentazioni di cui trattasi, né quest'ultime lo sono per rapporto alle pregresse misure di moderazione del traffico (STA 52.2002.479/482 del 18 agosto 2003). Invano dunque i ricorrenti cercano di farne un tutt'uno laddove ciò torna loro utile per puntellare alcune tesi addotte nel gravame.

Poste queste premesse, mette conto di ricordare ancora che il "divieto generale di circolazione" imposto non è assoluto, ma è stato volutamente temperato dall'introduzione in parallelo dell'ec-cezione "servizio a domicilio permesso" di cui all'art. 17 cpv. 3 OSStr. Contrariamente a quanto sostengono i coniugi RI 1, il significato di questa deroga non è di ardua interpretazione al punto da inibirne totalmente l'efficacia, ma è noto ad ogni persona che abbia conseguito una licenza di condurre superando il relativo esame teorico; essa permette in sostanza di entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione qualsiasi all'interno del medesimo (Residenza __________ e bar compresi).

 

                                         4.3. La segnaletica di divieto (con relative eccezioni) contrastata dai coniugi RI 1 mira all'eliminazione del traffico parassitario, provocato da coloro che utilizzano le strade del quartiere per aggirare via Stazione. L'interesse pubblico che sorregge la posa di tale regolamentazione è pertanto indubbio, indipendentemente dalla dinamicità che si vuole attribuire (Consiglio di Stato) o negare (ricorrenti) al predetto principio cardine del diritto amministrativo. Non v'è chi non veda infatti come l'introduzione di una misura volta ad eliminare il mero traffico di transito attraverso il comparto Sottomontagna giovi alla generalità degli abitanti della zona o quantomeno ad una sua frazione rilevante e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 14). Non per nulla la richiesta di adottare provvedimenti tesi ad eliminare il traffico parassitario è venuta in primis dai residenti del quartiere e il comune confinante di __________ ha già da tempo introdotto le stesse prescrizioni per proteggere i suoi abitanti.

 

                                         4.4. La decisione di posare il segnale "divieto generale di circolazione" agli imbocchi del comparto Sottomontagna si rivela corretta anche dal profilo della necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla nuova regolamentazione, che colpisce indistintamente tutti coloro - cittadini di __________ compresi - che vorrebbero utilizzare le strade del quartiere per il solo transito invece di percorrere la cantonale, appaiono sopportabili ed adeguatamente rapportati all'obbiettivo prefissato di ridurre in maniera corretta i flussi di traffico inutili all'interno del comprensorio interessato.

D'altra parte, la sola "zona 30" non è sufficiente per ottenere lo scopo divisato. Per comprenderlo, basta por mente al fatto che di regola gli automobilisti preferiscono circolare a velocità ridotta ma costante in una zona residenziale piuttosto che restar fermi o procedere a singhiozzo su un'arteria principale. Fosse vero il contrario affacciato dai ricorrenti, il traffico parassitario in aree gravate dalla limitazione di cui all'art. 22a OSStr non esisterebbe nemmeno. Quanto alla proposta di non imporre il divieto su via __________ e il tratto di via __________ compreso tra via __________ e via __________, i coniugi RI 1 omettono di considerare che così facendo non solo si aprirebbe uno spiraglio nel quale andrebbe ad infilarsi tutto il traffico parassitario che sin qui va a disperdersi sulle varie strade secondarie del quartiere, ma si andrebbe anche a concentrare tale flusso nel settore più sensibile del comparto, ovvero quello in cui si trova la scuola media. L'apertura di una simile falla nella blindatura della zona voluta dal municipio dietro indicazioni ricevute da specialisti della materia non può entrare in considerazione. Anche perché a dispetto dello scenario catastrofico prospettato dagli insorgenti qualora le prescrizioni osteggiate venissero confermate, non vi sono oggettivamente ragioni per credere che essi subiranno realmente i pregiudizi paventati nel gravame. L'accesso al loro stabile ed a tutte le attività che esso ospita è ampiamente garantito dall'ecce-zione "servizio a domicilio permesso", che come già detto in precedenza permette di entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione all'interno dello stesso. L'unico commercio che potrebbe invero subire un qualche contraccolpo dall'assenza del traffico parassitario è il bar, sempre che quest'ultimo - pur essendo un esercizio pubblico di quartiere - ricavi la maggior parte della sua cifra d'affari da avventori occasionali provenienti dal movimento veicolare di transito. Una simile ipotesi, già remota di suo, non è stata minimamente resa verosimile dai ricorrenti, cosicché non occorre soffermarsi ulteriormente sul tema, comunque insuscettibile di intaccare la proporzionalità delle prescrizioni locali concernenti il traffico dedotte in giudizio. Né occorre approfondire la questione legata al presunto quanto improbabile dezonamento del fondo, che i proprietari del mapp. __________ potranno se del caso sottoporre al Tribunale di espropriazione promuovendo una causa di esproprio materiale nei confronti del comune.

Per quanto concerne infine il richiamo alla libertà economica e alla garanzia della proprietà, i ricorrenti non possono dedurre da queste garanzie costituzionali alcun diritto ad un accesso esente da qualsiasi limitazione (sull'argomento cfr. RDAT I-2008 n. 32).

 

 

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e le prescrizioni locali concernenti il traffico che esso ha tutelato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria