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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 11 luglio 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3508) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 14 luglio 2010 con cui il municipio di Caslano ha rilasciato a CO 2 il permesso di spostare una termopompa all'esterno della sua abitazione (part. 1699); |
viste le risposte:
- 25 luglio 2011 di CO 2
- 27 luglio 2011 del municipio di Caslano;
- 5 settembre 2011 dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 21 settembre 2009, il municipio di Caslano ha rilasciato a CO 2, qui resistente, il permesso per costruire un'abitazione sul suo terreno (part. 1699), situato in zona residenziale R2. Il progetto approvato prevedeva d'installare una termopompa aria-acqua per il riscaldamento, al piano cantina (angolo nord-est).
B. a. Così
sollecitato dal municipio che aveva constatato che erano in corso dei lavori difformi
al progetto approvato, il 31 maggio 2010 l'impresa di costruzioni __________, per contro del resistente, ha inoltrato una notifica di costruzione per sistemare
la termopompa all'esterno dell'edificio, su uno zoccolo (m 1.20 x 0.80 x 0.10 m) a ca. m 1.70 dalla facciata nord-est. L'istanza era corredata dalla scheda tecnica dell'impianto
(__________).
b. Con scritto 8 giugno 2010, l'ufficio tecnico ha dichiarato irricevibili
alcune opposizioni, tra cui quella del 31 maggio 2010 dei vicini (part. 1053) RI
2, qui ricorrenti, in quanto pervenute prima della pubblicazione (dall'11 al 25
giugno 2010) della suddetta notifica.
c. Il 14 giugno 2010, l'Ufficio servizi-tecnico amministrativi della Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, ha trasmesso un preavviso
favorevole all'intervento, che imponeva tra l'altro che i dati relativi alla
potenza sonora della pompa di calore devono corrispondere scrupolosamente a
quelli elencati nella scheda tecnica della ditta __________ (modello __________).
Il 18 giugno 2010, l'ufficio tecnico ha comunicato alle parti che avrebbe dato
il nullaosta alla continuazione dei lavori, in assenza di obiezioni entro il 21
successivo; quel giorno sono ripresi i lavori.
Con scritto 25 giugno 2010, lamentate alcune irregolarità procedurali, i
ricorrenti hanno riproposto le loro obiezioni alla collocazione esterna della
citata termopompa, chiedendo che venissero adottati dei provvedimenti, in
particolare che l'impianto fosse dotato di coperture antirumore, offerte
dalla ditta __________, per le due aperture di aspirazione e di espulsione dell'aria.
Quest'ultima non è stata trattata alla stregua di un'opposizione ma è stata
evasa dall'ufficio tecnico, il quale ha precisato che avete naturalmente la
possibilità nei limiti e termini esposti nel rilascio della licenza edilizia e
nelle condizioni dell'avviso cantonale che vi verranno inviati in copia al momento
del rilascio.
d. Il 14 luglio 2010, il municipio ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia
richiesta, subordinandola al rispetto delle condizioni imposte nel citato
preavviso 14 giugno 2010.
C. Con
decisione 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta
dai vicini RI 2 avverso il suddetto provvedimento.
Raffrontati i livelli sonori delle immissioni foniche calcolati dall'Ufficio
per la prevenzione dei rumori in corrispondenza dell'edificio dei ricorrenti
(distanza: 12 m), con la termopompa installata all'esterno [34.7 dB(A) di
giorno, 35.4 dB(A) di notte] rispettivamente all'interno [30.6 dB(A) di giorno,
31.4 dB(A) di notte] dell'edificio (come previsto dal primo progetto), il
Governo ha in sostanza ritenuto che il principio di prevenzione fosse
rispettato: i valori sarebbero già bassi, comparabili a quelli di un normale
rumore di fondo di una zona residenziale tranquilla. L'imposizione di un'ulteriore
riduzione [di 4 dB(A)] delle immissioni mediante spostamento dell'impianto all'interno,
come previsto dal progetto originario, non sarebbe invece proporzionale al
costo dello spostamento dell'impianto (già installato), al sacrificio di
spazio interno per il posizionamento del motore ed ai costi di costruzione.
D. Con ricorso
11 luglio 2011, i soccombenti impugnano ora quest'ultima pronuncia dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio all'istanza
inferiore affinché entri nel merito delle richieste concernenti la riduzione di
immissioni foniche. Eventualmente, chiede che sia fatto ordine al proprietario
di girare il tubo di svuotamento della termopompa e/o montare un
pannello insonorizzante rispettivamente che sia annullata la licenza edilizia e
che sia ordinato al proprietario la rimozione della termopompa.
Ripercorsi i fatti salienti, i ricorrenti ritengono che vi sarebbero dei
provvedimenti economicamente sopportabili per ridurre ulteriormente le
immissioni: basterebbe girare il tubo di svuotamento della termopompa nella
direzione opposta a quella della loro abitazione; con un costo contenuto (fr.
500.-/600.-) potrebbe inoltre essere posato un pannello insonorizzante. Il
principio di prevenzione, aggiungono, imporrebbe di ridurre le immissioni
foniche il più possibile. Poco conta che i valori fonici sarebbero già
bassi. La posa della termopompa all'interno dell'edificio, concludono, sarebbe
comunque stata possibile e accettabile, conformemente a quanto previsto dallo
stesso primo progetto.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio per la prevenzione dei rumori si riconferma nelle proprie precedenti
valutazioni. Il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il
resistente CO 2 si riallaccia a suoi precedenti scritti, chiedendo la reiezione
del ricorso.
Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.
Considerato, in diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti e direttamente toccati
dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1).
Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.
I limiti di esposizione al rumore
dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF,
che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende
moleste fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la
notte.
2.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei
valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta,
occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si
giustifichino ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre
le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono
sopportabili sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. DTF 124 II 517
consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28 settembre 2001 consid. 4.1, in: URP
2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3. riguardante una
pompa termica, in: URP 2009, pag. 541; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009
consid. 3.4.). Il criterio della sopportabilità economica
delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo
i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre fonti,
le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in considerazione
nell'ambito dell'esame della proporzionalità.
Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si
giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore
importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306 consid. 8; DTF 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata,
consid. 4.1.; STF 1C_299/ 2009 del 12 gennaio 2010 consid.
3.2).
3. 3.1. Nel caso concreto, la termopompa (modello __________) in discussione è
stata installata all'esterno dell'edificio (part. 1699) del resistente, su uno
zoccolo in beton (m 1.20 x 0.80 x 0.10 m) a ca. m 1.70 dalla facciata nord-est. L'impianto si trova ad una distanza di ca. 12 m dallo stabile (part. 1053) dei resistenti, situato più a est. Entrambi i fondi sono assegnati
alla zona residenziale R2, alla quale è attribuito il grado di sensibilità
(GdS) II.
Chiamato a esprimersi sulla notifica di costruzione del resistente, l'Ufficio
per la prevenzione dei rumori ha determinato il livello sonoro di valutazione (Lr ) della termopompa verso l'abitazione
dei ricorrenti [34.7 dB(A) di giorno, 35.4 dB(A) di notte]. Il protocollo di
calcolo è stato allestito in base alla potenza sonora [Lw 61 dB(A)] risultante
dalla scheda tecnica, tenendo conto della riduzione notturna [4 dB(A)], del coefficiente
di direttività (Q = 2) e della distanza (12 m), nonché dei fattori di correzione K1 [5, 10 dB(A)], K2 [4 dB(A)] e K3 [0 dB(A)].
La licenza edilizia è stata subordinata alla condizione risultante dal
preavviso dell'autorità dipartimentale, segnatamente al rispetto dei dati
relativi alla potenza sonora che devono corrispondere scrupolosamente a
quelli elencati nella scheda tecnica della ditta
__________, nonché a successive verifiche e limitazioni, da ordinarsi in
caso di lamentele per il rumore eccessivo da parte del vicinato.
Dinnanzi al Governo, l'Ufficio per la prevenzione dei rumori della SPAAS ha
precisato che la diversa ubicazione (dall'interno all'esterno) - posto che le
due fonti di rumore sono praticamente alla stessa distanza dal ricettore
considerato (11 e 12 metri) - comportava una differenza di 4 dB(A),
sicuramente significativa, dovuta principalmente all'attenuazione dei pozzi
luce; la posa all'esterno, ha aggiunto, sarebbe comunque stata possibile ritenuto
il largo margine di rispetto [ca. 10 dB(A)] dei valori di pianificazione [VP:
45 dB(A) di notte]. A queste condizioni reputiamo che sia pure soddisfatto
il principio di prevenzione. Il livello di rumore [27.4 dB(A)] senza
tener conto dei fattori di correzione stabiliti dall'OIF, ha aggiunto,
corrisponderebbe ad un livello di rumore inferiore ad un rumore di fondo
presente normalmente in una zona residenziale tranquilla che può essere
quantificato a dipendenza delle situazioni di circa Leq = 30/32 dB(A). Il
rumore della termopompa, ha concluso, non sarebbe praticamente misurabile e
distinguibile da un normale rumore di fondo.
Nel suo giudizio, il Governo ha fatto proprie queste conclusioni. Ritenuto
che anche nel caso di posa esterna della pompa di calore, ha
argomentato, i valori raggiunti sono comunque molto bassi, comparabili a
quelli di un normale rumore di fondo di una zona residenziale tranquilla, si
ritiene che il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 cpv. 2 LPamb sia
rispettato. L'imposizione di un'ulteriore riduzione [di 4 dB(A)] delle
immissioni mediante spostamento dell'impianto all'interno, come previsto dal
progetto originario, non sarebbe invece giustificato in quanto sproporzionato. Altre
misure, in particolare quelle proposte dai ricorrenti (posa di uno schermo insonorizzante),
non sono invece state valutate.
3.2. I ricorrenti censurano in particolare quest'ultimo aspetto, sottolineando
come vi sarebbero altri provvedimenti che potrebbero facilmente essere adottati
senza un dispendio eccessivo.
A giusta ragione. Come fatto valere dagli insorgenti già in sede di opposizione
(cfr. scritto 25 giugno 2010 dei ricorrenti, incarto del municipio, doc. E2 e
E3), dalla stessa scheda tecnica (cfr. incarto del municipio, plico doc. C3 e
risposta 5 settembre 2011 dell'UPR, doc. 5) relativa all'impianto (__________)
risulta chiaramente che in caso di posa esterna della termopompa è possibile - addirittura
raccomandata (sollten immer, toujours prévoir) - la posa di cappe
fonoassorbenti (Schalldämmhaube, capots insonorisants), e meglio in
corrispondenza sia del lato di aspirazione sia del lato di espulsione dell'aria.
Provvedimento, questo, che stando alla stessa scheda permette di conseguire una
riduzione di 6-9 dB(A) a dipendenza della velocità di rotazione dei
ventilatori. Un simile coperchio ha inoltre un costo stimabile (fr. 500.-/600.-
secondo le indicazioni incontestate dei ricorrenti) assai contenuto, se
raffrontato ai costi generalmente richiesti per un simile impianto (ca. fr.
13'000.-) e, a maggior ragione, se raffrontati, come nel caso concreto, ai costi
di costruzione complessivi del progetto (ca. fr. 1'000'000.-, cfr. formulario
domanda di costruzione 4 maggio 2009). Ferme queste premesse, un simile
provvedimento (tecnicamente fattibile e addirittura raccomandato dal produttore
dell'impianto, cfr. scheda citata) che permette di ottenere un'ulteriore
importante riduzione delle emissioni, con un dispendio relativamente basso,
deve in ogni caso essere ordinato.
Altresì da ordinare è pure l'altro provvedimento richiesto dai ricorrenti,
ovvero quello di prevedere l'espulsione dell'aria della termopompa - che per
sua natura rappresenta il punto più rumoroso della termopompa (rumore della
grande massa d'aria che viene convogliata verso l'esterno) - sul fronte opposto
a quello dell'abitazione dei ricorrenti, ovvero verso la strada (nord-ovest).
Soluzione questa, facilmente attuabile dal profilo tecnico - che prevede lo
stesso fornitore dell'impianto (più che girare il tubo di svuotamento,
invero non presente nelle termopompe, si tratta di invertire le due pareti
laterali, una attualmente costituita dalla griglia di espulsione dell'aria, l'altra
da un pannello) - e senz'altro conforme al diritto se si considera che su quel
versante, oltre la strada, per diverse decine di metri di distanza, non vi sono
edifici sensibili al rumore.
3.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalle istanze inferiori, la circostanza
che i valori d'immissione siano inferiori [ca. - 10 dB(A)] ai valori di
pianificazione applicabili non comporta un automatico rispetto del principio di
prevenzione. Per legge, le emissioni devono essere limitate nella misura
massima possibile,
indipendentemente dal carico inquinante esistente (cfr. art. 11 cpv. 2
LPAmb). Per giurisprudenza, il principio di prevenzione si applica sempre, anche
in casi di emissioni di poca importanza (cfr. sog. Bagatellfällen):
conformemente al principio di proporzionalità, di principio devono essere
imposte le misure che permettono di ottenere una riduzione importante delle
emissioni con un dispendio relativamente basso (cfr. DTF 133 II 169, consid.
3.2.; cfr. anche supra, consid. 2.2.). Poco conta dunque che i valori d'immissione
sarebbero comparabili a quelli di un normale rumore di fondo di una zona
residenziale tranquilla. Né la LPAmb, né l'OIF fissano in modo generale e
astratto un simile valore soglia [quantificato dall'UPR in 30-32 dB(A)] al di
sotto del quale non è necessario imporre ulteriori provvedimenti. Un simile
parametro è dunque inapplicabile. Può pertanto rimanere aperta la questione di
sapere se i valori in discussione [34.7 dB(A) di giorno, 35.4 dB(A) di notte]
siano effettivamente comparabili con un simile valore stimato dall'UPR, come
sostenuto dalle istanze inferiori.
3.4. In base al principio di proporzionalità, questi provvedimenti permettono
di prescindere dalla ricollocazione interna dell'impianto, che, in base ai
calcoli dell'UPR, comporterebbe una riduzione inferiore [- 4 dB(A)].
4. 4.1. Sulla
base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere
parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata mentre che la licenza
edilizia deve essere confermata alla condizione che l'espulsione
dell'aria della termopompa sia prevista sul fronte opposto a quello dell'abitazione
dei ricorrenti, ovvero verso la strada (nord-ovest) e che vengano applicati sui
lati d'aspirazione e di espulsione dell'aria le cappe fonoassorbenti (Schalldämmhaube,
capots insonorisants), conformemente a quanto indicato al consid. 3.2.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa fra le
parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3508) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 14 luglio 2010 rilasciata dal municipio di Caslano a CO 2 è confermata alla condizione che l'espulsione dell'aria della termopompa sia prevista sul fronte opposto a quello dell'abitazione dei ricorrenti, ovvero verso la strada (nord-ovest), e che vengano applicati sui lati di aspirazione e di espulsione dell'aria le cappe fonoassorbenti (Schalldämmhaube, capots insonorisants), conformemente a quanto indicato al consid. 3.2.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del resistente CO 2 in ragione di fr. 1'000.- e dei ricorrenti RI 2RI 2 per la parte rimanente (fr. 200.-).
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria