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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 12 luglio 2011 di
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RI 2
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contro |
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la decisione 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3513) che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la decisione 20 aprile 2011 con cui il municipio di Stabio ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione a posteriori e di sospendere i lavori relativi allo stabile (part. 2647) destinato a spazio benessere ed esercizio pubblico, negando la possibilità di utilizzarlo; |
viste le risposte:
- 18 agosto 2011 del comune di Stabio;
- 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 5 settembre 2011 dei ricorrenti e della duplica 4 ottobre 2011 del
comune di Stabio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1,
qui ricorrenti, sono comproprietari di un terreno (part. 2647) situato a
Stabio, in via Mulino, assegnato alla zona artigianale-commerciale.
b. Dopo aver ottenuto un primo permesso per costruire sul fondo un deposito, con
domanda di costruzione (variante in corso d'opera) del marzo
2009, RI 1 ha chiesto al municipio di Stabio l'autorizzazione per cambiare la destinazione
dello stabile (part. 2647) da deposito a spazio benessere fisico. Il
progetto allestito da RI 2 – invero non particolarmente dettagliato – prevedeva
in sostanza di insediare nell'edificio, strutturato su due livelli, delle
saune, degli spazi relax nonché un bar. Nel corso della procedura, il 21
luglio 2009 ha inoltrato un'ulteriore notifica per formare una scala esterna a
ridosso della facciata sud.
Raccolto l'avviso del 2 settembre 2009 (n. 65892) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, con licenza edilizia datata 9 settembre 2009 il
municipio ha autorizzato il postulato cambiamento di destinazione. Con
decisione di medesima data ha inoltre rilasciato il permesso per la scala.
B. Dando
seguito ad uno scritto di RI 1 che chiedeva il sopralluogo per l'abitabilità,
il 15 aprile 2011 una delegazione del municipio e dell'ufficio tecnico ha
esperito un sopralluogo per verificare la conformità delle opere in corso con il
progetto approvato. In quell'occasione i funzionari dell'ufficio tecnico hanno
in particolare constatato che:
PT zona bar: sono stati eseguiti i lavori con i
contenuti come da piano ma la sala fumatori posizionata lato opposto.
I locali servizi sono stati girati di 90°, il locale cucina è stato spostato
verso i gabinetti mentre in facciata sono state eliminate 5 aperture e create 2
nuove in posizione diverse. C'è un gabinetto in più per le donne.
I locali deposito sono stati spostati come pure i locali impiantistici lungo la
facciata est.
PT zona benessere: sono stati posizionati i servizi spogliatoi lato ingresso,
il locale si presenta con piscine angolari e zone relax.
1° piano zona fitness e relax: pure il 1° piano è stato completamente
modificato sopratutto nella sistemazione dei servizi sono stati creati i bagni
turchi e saune.
Anche le cabine sono state modificate (9+9) [..].
Ciò premesso, si richiede al sig. RI 1 – soggiunge il verbale – la
presentazione dei piani aggiornati dello stabile; il municipio valuterà
se richiedere la variante in corso d'opera. Dal canto suo, il ricorrente, posto
che non avendo modificato le attività e le superfici, i cambiamenti non
essendo strutturali ma non di contenuto (cfr. verbale manoscritto), ha ribadito
la sua richiesta di rilascio del permesso di abitabilità.
C. Ricevuti dai ricorrenti i piani aggiornati, ricordati gli accertamenti del sopralluogo e rilevato in particolare come la presenza al primo piano di 18 camere, la maggior parte equipaggiate con letto e specchio sopra il letto o sulla parete e dotate di aria condizionata [..] alcune con cabina doccia fosse difforme con le 7 cabine per la zona fitness e relax autorizzate [..] e comporterebbe un impatto ambientale diverso sul traffico e sul numero di posteggi minimo da autorizzare, con decisione 20 aprile 2011 il municipio ha ordinato ai ricorrenti – con la comminatoria dell'art. 292 CPS – di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni e qualsiasi lavoro nello stabile. L'esecutivo comunale ha inoltre ingiunto agli insorgenti di presentare, entro trenta giorni, una variante in corso d'opera relativa agli interventi eseguiti e da eseguire non autorizzati con indicata pure l'esatta destinazione dei locali al pian terreno ed al primo piano, negando il permesso di abitabilità dello stabile. L'ordine era inoltre accompagnato dall'invito alla polizia a far rispettare il presente ordine conformemente all'art. 34 cpv. 3 lett. c LPamm, nonché dall'avviso di apertura di un provvedimento contravvenzionale per violazione formale e materiale della legge edilizia, con concessione di un termine ai ricorrenti per presentare osservazioni.
D. Con decisione 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai ricorrenti avverso il suddetto provvedimento. Il Governo ha ritenuto che l'ampio novero di differenze, nemmeno di minor conto, nella disposizione dei locali, impiantistica, arredi, ecc. riscontrato in occasione del sopralluogo [..] giustificasse il fermo lavori imposto dal municipio, con quanto ne consegue [..]. L'organizzazione interna dei vani sarebbe radicalmente mutata; dagli atti emergerebbero inoltre concreti dubbi sulla reale destinazione dello stabile.
E. Con ricorso
12 luglio 2011, RI 1 impugnano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
la predetta risoluzione governativa, chiedendo, in via principale, l'accoglimento
del ricorso, e in particolare: che sia revocato l'ordine di sospensione
lavori e l'apertura di un provvedimento contravvenzionale, che
sia dichiarato decaduto l'ordine di presentare una variante in corso d'opera
e sia concessa l'abitabilità dello stabile. In via subordinata, chiedono
quanto precede, limitatamente all'esercizio pubblico al piano terreno dello
stabile. In via provvisionale, postulano che al ricorso sia conferito
l'effetto sospensivo.
Il fermo lavori, argomentano, sarebbe quanto meno tardivo: i lavori all'interno
dello stabile, eccezion fatta per alcuni interventi di finitura nella zona
wellness (riempimento piscine, posa delle porte a vetri delle cabine relax),
sarebbero infatti già terminati. In ogni caso, le modifiche intraprese non
sarebbero strutturali, ma di carattere organizzativo, volte a consentire un più
adeguato sfruttamento degli spazi; le stesse non avrebbero mutato le caratteristiche
essenziali del progetto approvato. Ciò vale in particolare per quanto attiene al
bar. I ricorrenti spiegano poi dettagliatamente le distinzioni e i benefici dei
bagni (sauna, bagno turco, docce cromatiche) predisposti nello spazio
benessere. I ricorrenti, a dispetto di quanto ipotizzato dalle istanze inferiori,
non avrebbero affatto l'intenzione di insediare nell'edificio un postribolo. Non
vi sarebbe alcuna camera, ma semplici cabine relax dotate di porte
vetrate trasparenti; né vi sarebbero letti con telai e materassi,
rispettivamente letti a forma di conchiglia, ma manufatti leggeri in
sagex coperti da un sottile materassino in lattice.
Le modifiche in questione, concludono, non comprometterebbero né la sicurezza
né l'igiene; il permesso di abitabilità andrebbe quindi in ogni caso
rilasciato.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il comune. Le modifiche, argomenta in
particolare, sarebbero innumerevoli e sostanziali. Andrebbero riverificati il
rispetto delle normative sul fuoco, gli indici e le destinazioni dei locali, il
numero di posteggi, le immissioni indotte, ecc. Giustificate sarebbero le
considerazioni riferite ad un cambiamento di destinazione: il primo piano non è
più (prevalentemente) occupato da un'area fitness con attrezzi, come previsto
dal progetto, ma unicamente da uno spazio per il relax con installazioni
(isole relax), estranee al fitness. L'esercizio pubblico si configurerebbero
più come un locale notturno che un classico bar. Il permesso di abitabilità non
potrebbe essere rilasciato, già solo perché manca un adeguamento dell'attestato
antincendio.
I Servizi generali del Dipartimento del territorio non hanno invece presentato
osservazioni.
G. Con la
replica e la duplica, gli insorgenti e il comune si sono sostanzialmente riconfermati
nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva
dei ricorrenti, direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 43
LPamm), è certa. L'impugnativa, tempestiva (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LPamm),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo richiesto dai ricorrenti non appare
idoneo a portare elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La
situazione dei luoghi emerge in maniera sufficientemente chiara dai piani e dalle
fotografie agli atti.
2. 2.1. In
base all'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti
senza o in contrasto con la licenza edilizia (cfr. anche art. 45 cpv. 1 regolamento
di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). I
lavori in contrasto con la licenza edilizia, soggiunge il cpv. 2, devono essere
lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante
non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 LE; cfr. anche art. 45 cpv. 3 RLE).
L'ordine, precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario
per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (i
lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni
non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o
immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.
L'ordine di sospendere i lavori – che è immediatamente esecutivo (cfr. art. 45
cpv. 5 RLE) – è un provvedimento cautelare, volto ad assicurare il mantenimento
della situazione di fatto esistente nell'attesa che l'autorità conceda una
licenza in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il
permesso accordato, o neghi lo stesso, ordinando eventualmente il ripristino di
una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile. Scopo del provvedimento è di evitare che una situazione
di illegittimità formale, creata da un intervento edilizio privo della necessaria
autorizzazione, venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dei lavori,
rendendo più difficile l'adozione di eventuali misure di ripristino qualora l'abuso
non possa essere sanato da una licenza a posteriori (cfr. fra le tante: STA
52.2006.279 del 9 ottobre 2006, consid. 2; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE, n. 1261).
Trattandosi di un provvedimento di natura
cautelare, non occorre che la situazione di illegalità che giustifica l'adozione
dell'ordine di sospensione dei lavori venga preventivamente accertata in
maniera inconfutabile: l'apparenza, suffragata da concreti indizi di un
probabile contrasto con il diritto edilizio formale o materiale, è di per sé
sufficiente per ordinare la sospensione dei lavori. Terminati i lavori,
l'adozione di un ordine di sospensione degli stessi diventa privo di
significato. A quel momento può entrare in
linea di conto solo un divieto di utilizzazione dell'opera realizzata senza
permesso (cfr. RDAT II-1992 n. 28; 1986 n. 57; STA 52.2004.233 del 10 settembre
2004, consid. 2.1; STA 52.2003.107 del 1. dicembre 2003 citata in Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia
annotata, Pregassona 2006, ad art. 42 pag. 127; Scolari,
op. cit., ad art. 42, n. 1262).
2.2. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è una
decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una
determinata opera edilizia non è sorretta da un valido titolo che l'autorizzi,
sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua
conformità con il diritto materiale concretamente applicabile. L'ordine,
incoercibile, è in sostanza il corollario dell'accertamento dell'inesistenza di
un permesso, che legittimi l'opera in quanto tale e l'uso che ne viene fatto
(RDAT I-2003, n. 34; II-2002, n. 18; II-1993 n. 33; Scolari, op. cit., ad art. 42 LE, n. 1265).
3.3.1. Nel caso concreto, con licenza edilizia datata 9 settembre
2009, il municipio ha autorizzato il cambiamento di destinazione dello stabile
(part. 2647) da deposito a spazio benessere fisico.
Dando seguito alla richiesta dell'istante in licenza di indire il sopralluogo
per l'abitabilità dello stabile, il municipio ha ordinato una verifica
della conformità dello stabile con quanto regolarmente autorizzato. Questa
verifica si è svolta il 15 aprile 2011, alla presenza di una delegazione del
municipio e dell'ufficio tecnico. A quel momento i lavori erano già terminati,
fatta eccezione, come affermano i ricorrenti, per la posa dei vetri delle
cabine e il riempimento delle vasche e la sistemazione di oggetti d'arredamento.
Lo conferma il fatto che i ricorrenti avevano chiesto – proprio per quella data
– un sopralluogo per il rilascio del permesso di abitabilità. La circostanza è
inoltre suffragata dalle fotografie agli atti e dalla minuziosa descrizione
delle opere che, secondo il municipio, sarebbero state realizzate in spregio al
permesso ricevuto. L'ente comunale – che nel frattempo ha inoltre rilasciato ad
RI 1 il permesso per rivestire le facciate e per realizzare dei muri esterni – non
spiega d'altra parte quale altra serie di lavori di finitura e di
completamento degli spazi interni dovrebbero ancora essere eseguiti.
Semplici rifiniture insignificanti non possono giustificare un ordine di
sospensione dei lavori. Considerato che, nel caso concreto, i lavori erano
praticamente terminati, la decisione 20 aprile 2011 con cui il municipio ha ordinato
il fermo lavori – corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS – era dunque
priva d'oggetto. In quanto tardivo, il provvedimento non era più idoneo ad
esplicare gli effetti e conseguire gli scopi propri di questo genere di misure
cautelari.
Da questo profilo, la decisione impugnata non può dunque essere tutelata.
3.2. Una diversa conclusione si impone invece per l'ordine di presentare una domanda
di costruzione a posteriori.
Confrontando i piani approvati dal municipio con quelli prodotti dai ricorrenti
a seguito del sopralluogo (risposta 19 maggio 2011 del municipio al Governo,
doc. 3 e 4), emerge in modo chiaro che, sebbene la destinazione dello stabile sembri
sostanzialmente rimasta immutata (PT: bar e zona benessere; 1° piano: zona fitness
e relax), vi è stata un'importante riorganizzazione degli spazi. Questa
riorganizzazione, dal profilo della polizia del fuoco, giustifica un
adeguamento dell'attestato antincendio e una nuova verifica della conformità
con le norme applicabili. Trattandosi di uno stabile ad uso collettivo, questo
controllo deve essere esperito nella procedura di rilascio del permesso (cfr.
art. 41d cpv. 3 LE). Aspetto, questo, che, stando alla documentazione agli
atti, già in sede di rilascio era stato oggetto di attenzione.
Nella misura in cui sono stati installati impianti non previsti dal progetto (ad
es. di raffreddamento, cfr. decisione impugnata, che menziona impianti di aria
condizionata nelle cabine) o sono stati ubicati diversamente (cfr. le
modifiche dei locali tecnici), sussiste l'esigenza di un permesso di costruzione
che autorizzi semmai i cambiamenti. La conformità di un impianto con le norme
ambientali è infatti valutata – dall'autorità cantonale competente – nel quadro
della procedura di rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 25 cpv.
1 legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS
814.01). Ciò che impone all'istante in licenza di fornire in questo contesto
tutte le indicazioni necessarie (ubicazione, schede tecniche degli impianti,
tempi di funzionamento) ai fini della valutazione.
Già solo per questi motivi, l'ordine di presentare una domanda di costruzione a
posteriori, confermato dal Governo, va esente da critiche.
La nuova domanda di costruzione dovrà in particolare essere accompagnata da
piani precisi, dai quali si possa dedurre con chiarezza l'esatta ubicazione e
destinazione dei singoli locali e delle installazioni previste (sauna, bagno
turco, ecc.).
3.3. Per principio, ai fini della destinazione di un edificio fanno stato le
indicazioni date dall'istante in licenza. Il permesso concesso per una
determinata utilizzazione non può d'altro canto essere impiegato per un uso
diverso da quello autorizzato.
Nel caso concreto, dagli atti non risulta che lo stabile verrà senz'altro utilizzato
in modo difforme dagli scopi (bar, centro benessere fisico) per cui è stato
autorizzato. Non risulta in particolare che nello stabile verrà insediato un
locale notturno o verranno fornite prestazioni erotiche di qualsiasi natura
(massaggi erotici, ecc.), estranee ad un tradizionale centro wellness e
suscettibili di generare nuove immissioni, segnatamente immateriali, sull'ambiente
circostante. Non risulta inoltre che saranno organizzate delle manifestazioni o
che il bar non sarà utilizzato unicamente quale luogo di ristoro (cfr.
incarto domanda di costruzione, scritto 7 maggio 2009 RI 2 a Sezione per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Ancorché possa apparire
inusuale, la sola disposizione dei locali o il controverso arredamento (isole
relax, lettini in sagex, specchi a soffitto, ecc.) non permette una diversa
conclusione. Le relative considerazioni sviluppate dall'autorità comunale circa
un presunto cambiamento di destinazione non possono pertanto essere condivise. Ciò
non toglie che il municipio potrà e dovrà vigilare in futuro affinché il
permesso accordato sia rispettato.
Nell'ambito della procedura edilizia a posteriori che i ricorrenti sono
chiamati ad avviare (cfr. supra consid. 3.2), il municipio avrà comunque
modo di verificare che la cerchia e il numero degli utenti dichiarato dai
ricorrenti, determinante ai fini del calcolo dei posteggi in applicazione del
regolamento cantonale posteggi privati del 14 giugno 2005 (Rcpp; RL 7.1.1.1.5)
sia rimasto invariato (cfr. scritto 7 maggio 2009 citato), come sostanzialmente
affermano gli insorgenti, nonché gli altri aspetti di pertinenza comunale.
4.4.1. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LE, prima dell'occupazione del nuovo
edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve
essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il
progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto,
materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall'art. 30 alle
istallazioni a favore degli invalidi motulesi.
La norma si limita ad imporre al costruttore l'obbligo di chiedere una verifica
della conformità dell'opera realizzata; essa non disciplina il permesso di
abitabilità in quanto tale, ma si limita a stabilire il momento in cui tale
controllo dev'essere eseguito (STA 52.1997.105 del 25 giugno 1997, consid. 2.2;
RDAT I-1994 n. 32). La verifica di cui all'art. 49 cpv. 2 LE si estende ad accertare
in generale se la costruzione è stata eseguita in modo conforme alle
prescrizioni della legge e della licenza edilizia, con speciale attenzione alle
misure di sicurezza degli utenti (polizia sanitaria, del fuoco, della
circolazione, ecc.; Scolari, op.
cit., ad art. 49 LE, n. 1393).
Il permesso di abitabilità in senso stretto accerta il rispetto negli edifici d'abitazione
o d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica. Lo stesso è
rilasciato dal municipio o dal Dipartimento, qualora si tratti di edifici ad
uso pubblico e collettivi (art. 38a della legge sulla promozione della salute e
il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989; Lsan; RL 6.1.1.1; cfr. STA
52.1997.105 del 25 giugno 1997, consid. 2.2). In senso più ampio, esso concerne
il rispetto delle prescrizioni della polizia, segnatamente della sicurezza
(polizia del fuoco, ecc.). Un diniego del permesso di abitabilità fondato su
difformità irrilevanti dal profilo della sicurezza o dell'igiene delle costruzioni
di principio non entra in considerazione (cfr. RDAT I-1994 n. 32).
4.2. Il divieto di utilizzare una costruzione realizzata o trasformata senza
preventiva autorizzazione è un provvedimento di natura cautelare, simile
all'ordine di sospensione dei lavori. La licenza edilizia non si limita invero
ad autorizzare la realizzazione di una determinata opera edilizia, ma ne
legittima anche l'utilizzazione in conformità della destinazione approvata. Un
simile divieto mira essenzialmente a tutelare l'interesse pubblico o quello dei
vicini dagli inconvenienti derivanti dall'uso di opere edilizie realizzate o
trasformate senza la necessaria licenza fintanto che non venga accertato,
nell'ambito di un procedimento di rilascio del permes-so in sanatoria, se gli
interventi attuati siano conformi al diritto materialmente applicabile (RDAT
II-2000 n. 40 con rinvii; RDAT II-1992 n. 28; STA 52.2004.233 del 10 settembre
2004, consid. 2.1. pubbl. in Mecca/Ponti,
op. cit., ad art. 42 pag. 130).
L'adozione di un simile provvedimento cautelare presuppone an-zitutto
l'esistenza di una violazione formale della LE. Deve, in particolare, essere
sufficientemente certo che un determinato in-tervento edilizio è stato
realizzato senza la necessaria autorizza-zione o che una costruzione esistente
è utilizzata secondo mo-dalità diverse da quelle previste dalla licenza accordata.
Per principio, il divieto cautelare di utilizzare una costruzione rea-lizzata
senza permesso od utilizzata diversamente dal permesso accordato non postula
l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Non occorre, in altri
termini, che la costruzione abusiva o l'uso non autorizzato appaiano anche in
contrasto con il diritto materialmente applicabile. È sufficiente che l'opera
edilizia sia stata realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con
il permesso ricevuto.
L'adozione di un divieto provvisorio d'utilizzazione esige inoltre che
l'interesse pubblico o quello dei vicini ad inibire la fruizione della
costruzione abusiva prevalga su quello del proprietario a continuare ad
utilizzarla durante la procedura di rilascio del per-messo in sanatoria. L'autorità,
che dispone di un vasto potere discrezionale, deve segnatamente stabilire a
quale delle due parti in lite appaia giustificato far sopportare gli
inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi connessi all'incertezza
dell'esito finale (STA 52.2004.233 citata, consid. 2.1.; 52.2000.35 del 19
maggio 2000, pubbl. in RDAT II-2000 n. 40).
4.3. Nel caso concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il rilascio del
permesso di abitabilità dello stabile; provvedimento, questo, che equivale in
sostanza ad un divieto – di natura cautelare – di utilizzare lo stabile fintanto
che non venga accertato, nell'ambito del procedimento di rilascio della licenza
a posteriori, se gli interventi attuati siano conformi al diritto materialmente
applicabile. In casu, come detto, occorre segnatamente valutare la conformità
di quanto realizzato con il diritto ambientale (nuovi impianti, spostamento dei
locali tecnici). Inoltre, il provvedimento
è particolarmente giustificato nella misura in cui si fonda su motivi attinenti
alla polizia del fuoco.
Come visto poc'anzi, la disposizione interna degli spazi dello stabile è stata
modificata in modo importante; circostanza, questa, che impedisce di ritenere
che l'attestato antincendio e i relativi complementi prodotti nell'ambito della
pregressa procedura edilizia – e sottoposti anche alla competente autorità
dipartimentale (cfr. art. 44d cpv. 1 RLE) – valgano anche per le opere effettivamente
realizzate, come afferma il comune. Trattandosi di un edificio ad uso
collettivo, destinato ad ospitare un'ottantina di persone (cfr. citato scritto
7 maggio 2009), la questione non è d'altra parte di secondaria importanza. Per
questi edifici, la presentazione di un attestato che certifichi la conformità
di un progetto con le norme tecniche vigenti – che deve essere trasmesso anche
all'Ufficio delle domande di costruzione che può richiedere complementi – è
infatti obbligatoria (cfr. art. 41d cpv. 3 LE; art. 44d cpv. 1 RLE); pure
obbligatoria per questi edifici, prima dell'uso, è la presentazione di un
certificato di collaudo da trasmettere anche all'Ufficio delle domande di
costruzione (art. 44e cpv. 3 RLE). Nella misura in cui si limitano ad affermare
che le soluzioni vanno (ben) oltre il minimo normativo, le affermazioni
dei ricorrenti non possono essere seguite. Questo Tribunale non dispone infatti
degli elementi necessari per ritenere senz'altro escluso un qualsivoglia
pericolo per l'incolumità degli utenti del centro fitness. Non risulta in
particolare che l'autorità dipartimentale competente per la polizia del fuoco –
consultata nell'ambito della pregressa procedura edilizia – sia già stata interpellata
anche riguardo alle intervenute modifiche ed abbia escluso un simile pericolo. Ferme
queste premesse, appare dunque legittima l'adozione di una misura cautelare
volta ad imporre il divieto d'uso dello stabile, difforme dalla licenza
edilizia accordata a suo tempo. Nell'ambito della ponderazione degli interessi
occorre infatti attribuire un peso accresciuto alla sicurezza degli utenti piuttosto
che agli interessi di natura economica dei ricorrenti, di occupare l'edificio
ed avviare la controversa attività.
5.Da respingere, già solo perché neppure minimamente motivata, è
infine la domanda con cui i ricorrenti chiedono la revoca dell'apertura
del procedimento di contravvenzione.
6.6.1. Sulla base dei motivi che precedono, l'impugnativa deve
pertanto essere parzialmente accolta. La decisione del Governo è annullata,
mentre che la risoluzione municipale è confermata ad eccezione dell'ordine di
sospensione dei lavori, corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivi
n. 1 e 4).
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo
il loro grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune ne va esente, essendo
comparso per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi
particolari. Nella misura in cui non sono compensate, gli insorgenti rifonderanno
inoltre al comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili
per entrambe le istanze (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3513) è annullata.
1.2. la risoluzione del municipio del 20 aprile 2011 è annullata limitatamente all'ordine di sospensione dei lavori (dispositivo n. 1) e alla relativa comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivo n. 4).
2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi rifonderanno inoltre al municipio fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario