statuendo sul ricorso 19 luglio 2011 della
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 12 luglio 2011 (n. 4039) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 5 maggio 2011 (n. 1274) dell'Ufficio del commercio e dei passaporti, che ha dichiarato nullo e privo d'effetto il divieto di accesso pronunciato il 18 aprile 2010 da D__________, gerente del "Bar __________ ", nei confronti di CO 1; |
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
ritenuto, in
fatto
che la RI 1, qui ricorrente, era titolare dell'autorizzazione alla gestione
dell'esercizio "Bar __________ ", ubicato in via __________ a __________;
che in seguito ad alcuni episodi che sarebbero avvenuti presso l'esercizio
pubblico in questione, in particolare a un accadimento del 12 ottobre 2010, il
18 ottobre 2010 C__________, allora gerente del Bar __________, nonché
amministratore della RI 1, ha inviato una diffida a CO 1, vietandole l'accesso
all'esercizio pubblico per un periodo di tempo indeterminato;
che la diffidata ha contestato tale provvedimento davanti l'Ufficio del commercio e dei passaporti;
che,
il 1° gennaio 2011, D__________ è subentrato a C__________ quale gerente del
Bar __________;
che, in applicazione dell'art. cpv. 2 del regolamento della legge sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 16 marzo 2011 (RLear; RL
11.3.2.1.1), il 14 aprile 2011 l'Ufficio ha dichiarato divenuta priva d'effetto
la diffida 18 ottobre 2010, riconoscendo a CO 1 la facoltà di accedere liberamente
al Bar __________; tale decisione è restata inimpugnata;
che,
il 18 aprile 2011, D__________ ha intimato a CO 1 un nuovo divieto di accesso
al locale, dal seguente tenore:
Gentile Sig.ra CO 1,
in qualità di nuovo gerente del __________ Bar le rinnovo il divieto di accesso
al locale. Le motivazioni
rimangono le stesse riguardanti la precedente diffida nei suoi confronti, tra l'altro
confermate e ribadite più volte dalle mie collaboratrici anche e
soprattutto nel
verbale firmato da me, dal proprietario e dalle dirette interessate che hanno avuto modo di segnalare il suo
comportamento inaccettabile avvenuto all'interno del locale (…);
che, il 19 aprile 2011, CO 1 è insorta contro il nuovo divieto di accesso davanti
all'Ufficio, contestando anzitutto la veridicità dei fatti riportati dal
vecchio e dal nuovo gerente; ad ogni modo, il divieto d'accesso era immotivato
e basato su dei fatti antecedenti il cambiamento della gerenza;
che, con decisione 5 maggio 2011, l'Ufficio ha dichiarato nullo e privo di
effetto il controverso divieto, in quanto rilasciato sulla base di fatti
accaduti prima dell'assunzione della gerenza da parte di D__________, senza che
dopo questo cambiamento la resistente avesse tenuto un comportamento atto a
giustificare un nuovo divieto d'accesso;
che, contro predetta decisione, il 9 maggio 2011 la RI 1 ha comunicato all'Ufficio di opporsi alla decisione; l'attuale gerente del Bar __________ - D__________,
che ha pronunciato il divieto - non ha invece contesto la decisione;
che lo scritto è stato trasmesso per competenza al Consiglio di Stato, che lo
ha trattato quale ricorso contro la decisione 5 maggio 2011 dell'Ufficio;
che il Governo cantonale, con decisione 12 luglio 2011, qui impugnata, ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa per difetto di legittimazione attiva dell'insorgente,
rinunciando a prelevare una tassa di giustizia e ordinando alla ricorrente di
rifondere fr. 400.- alla resistente, per ripetibili;
che, esaminato per completezza il merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
in ogni caso il ricorso avrebbe dovuto essere respinto, in quanto la diffida
non era basata su fatti nuovi suscettibili di giustificarla, bensì sui medesimi
fatti relativi a quella precedente;
che, contro predetta decisione, la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la conferma del divieto
di accesso nei confronti di CO 1; la ricorrente si oppone inoltre all'ordine di
rifondere le ripetibili alla controparte;
che il gravame non è stato intimato alle parti per le risposte, mentre il
Tribunale si è limitato a richiamare gli atti dalla precedente istanza (art. 48
LPamm);
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di
questo giudice delegato, è data e il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 2 legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 1° giugno 2010; Lear; RL
11.3.2.1; art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio
2006; LOG; RL 3.1.1.1);
che la legittimazione attiva della ricorrente davanti a questo Tribunale,
destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm); il sapere se
essa fosse legittimata a impugnare la decisione dell'Ufficio davanti al
Consiglio di Stato è questione di merito, che viene esaminata qui appresso;
che il gravame, che non è stato intimato per la risposta (art. 48 LPamm), può
essere deciso sulla base degli atti richiamati dalla precedente istanza, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che la or abrogata legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 (Les
pubb; BU 1995 pag. 335), distingueva tra le figure del gestore e del gerente;
che, vigente il precedente ordinamento, tanto il gerente quanto il gestore
potevano vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate
(art. 46 cpv. 1 Les pubb e 90 cpv. 1 del relativo regolamento, del 3 dicembre
1996; Res pubb; BU 1996, pag. 396);
che, pertanto, la competenza a vietare l'accesso all'esercizio pubblico
spettava esclusivamente al gerente, rispettivamente, al gestore (STA 52.201.36
del 25 agosto 2010 consid. 3);
che il 1° aprile 2011 sono entrati in vigore la Lear e relativo regolamento,
del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1), nella cui piena vigenza è stato
adottato, da parte di D__________, il divieto 18 aprile 2011;
che la nuova legge ha abrogato le figure del proprietario dell'immobile e del
gestore, mantenendo il gerente quale unico soggetto giuridico destinatario
delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei
provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti
alla trasgressione degli obblighi o dell'attività di esercente (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato relativo alla Lear, del 1° aprile 2009 [n. 6193], IV.a;
rapporto 5 maggio 2010 [6193 R], a);
che, coerentemente con questa impostazione, l'art. 15 cpv. 2 Lear attribuisce
la competenza a vietare l'accesso all'esercizio al (solo) gerente;
che, pertanto, appare corretto che la nuova diffida 18 aprile 2011 sia stata
pronunciata da D__________, nuovo gerente del Bar __________;
che, invece, a ragione il Consiglio di Stato ha negato alla __________ la
legittimazione a impugnare la decisione dell'Ufficio, che ha annullato il
provvedimento;
che l'art. 50 Lear, riferito alla procedura di ricorso, si limita a stabilire
la competenza e i termini, non definisce, invece, norme particolari circa la
legittimazione attiva;
che, pertanto, è applicabile l'art. 43 LPamm, che circoscrive la qualità per
interporre ricorso a persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro
legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che la nozione di interesse legittimo corrisponde, secondo la prassi di questo
Tribunale, a quella di interesse degno di protezione giusta l'art. 48 lett. a
della legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA;
RS 172.021), e l'art. 103 lett. a della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della
legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110);
che introducendo il requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi
voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta
della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato
altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre
pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con
l'oggetto della contestazione;
che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione
dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche
un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può
essere sufficiente; affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 43
LPamm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale,
immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione
contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993
n. 22 consid. 1.2.);
che, in concreto, innanzitutto la ricorrente non era destinataria della
decisione 5 maggio 2011 dell'Ufficio, dedotta davanti al Consiglio di Stato;
che a torto, tuttavia, il Governo sembra ritenere che il semplice fatto che la
Lear non preveda più la figura del gestore, implichi che la società ricorrente
sia a priori priva di legittimazione a impugnare un simile provvedimento;
che, infatti, nella misura in cui riesce a dimostrare di essere, comunque,
portatrice di un legittimo interesse ai sensi dell'art. 43 LPamm, essa potrebbe
impugnare un siffatto provvedimento; evenienza che, tuttavia, non si realizza
in concreto;
che nel "ricorso" 9 maggio 2011 davanti al Governo l'insorgente non
ha spiegato per quale motivo sarebbe portatrice di un legittimo interesse nel
senso appena descritto;
che in effetti essa si è limitata a sostenere che la diffida 18 ottobre 2010
era stata pronunciata dalla gestrice e non dal gerente, pertanto non sarebbe
decaduta; per il resto conferma i motivi per i quali vorrebbe che alla
resistente fosse vietato d'accedere all'esercizio pubblico;
che oggetto della decisione 5 maggio 2011 da esso contestata era, tuttavia, esclusivamente
la validità del provvedimento pronunciato dal gerente D__________ il 18 aprile
2011;
che, dunque, la ricorrente non spiega minimamente il motivo per il quale la
decisione che annulla quest'ultimo provvedimento la toccherebbe in misura
maggiore degli altri cittadini;
che nemmeno in sede di ricorso davanti a questo Tribunale la RI 1 ha spiegato tali motivi: essa si limita infatti - nuovamente - a spiegare unicamente le ragioni
alla base del divieto stesso;
che incombeva alla ricorrente dimostrare i motivi per i quali era legittimata a
impugnare la decisione; non avendo atteso questa minima esigenza - carenza che
né al Consiglio di Stato né tantomeno al Tribunale spetta sanare - la
legittimazione a ricorrere deve esserle negata;
che, pertanto, a ragione il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa;
che la ricorrente contesta la decisione anche nella misura in cui la condanna
al pagamento delle ripetibili alla resistente;
che, giusta l'art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte;
che tale disposizione non costituisce una semplice facoltà dell'autorità
giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della
disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma
nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in: RVGC,
Sessione ordinaria primaverile 1966, pag. 188 segg., in particolare pag. 247
lett. c);
che il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese
oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che
questa ha fatto valere in giudizio (RDAT II-1994 n. 12; Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissberger
[curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 25 ad art. 64);
che per le pratiche senza valore determinato o determinabile le ripetibili sono
stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora
per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto
dell'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.
11 cpv. 5 e 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre
2007; RLAG; RL 3.1.1.7.1);
che la RI 1, il cui ricorso è stato a ragione dichiarato irricevibile, era
soccombente davanti al Governo;
che, in concreto, CO 1 si è fatta assistere da un patrocinatore nell'ambito del
procedimento davanti al Consiglio di Stato, il cui oggetto era - alla fin fine
- la bontà di un provvedimento atto a limitarne la libertà di movimento;
che l'importo per ripetibili allocato dal Governo corrisponde a meno di due ore
di lavoro di un avvocato; esso non è dunque eccessivo;
che pertanto il ricorso dev'essere disatteso anche su questo punto;
che la ricorrente, soccombente nella presente procedura, dev'essere condannata
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);
che la mancata intimazione del ricorso alle parti, che dunque non hanno
inoltrato risposta, permette a questo giudice di non dover assegnare a sua
volta delle ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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5. Comunicazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |
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