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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 25 luglio 2011 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 12 luglio 2011 (n. 3932) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali relativamente al periodo 2011-2015 ha deliberato il lotto 81 alla CO 1 di __________; |
viste le risposte:
- 28 luglio 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 4 agosto 2011 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
- 5 agosto 2011 della CO 1 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni
del Dipartimento del territorio ha indetto un
pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale relativamente
al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag. __________).
Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche,
il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti
negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
1. prezzo 50%
2. veicolo 35%
3. lama 10%
4. formazione apprendisti 5%
L'elenco prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza geografica dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per la valutazione degli aspetti tecnici dell'offerta, i concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti il veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione ASTAG, n. di matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione, data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie, anno di costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli) impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando due apposite tabelle predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa previa assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr. pos. 252.100 disposizioni particolari CPN 102).
B. Per il lotto 81 di 5 km (__________- __________ - __________ - __________) sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, per importi compresi tra fr. 70'407.35 e fr. 84'907.-.
Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 539.50 punti.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), terza classificata con 467.32 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore.
La ricorrente ha rilevato che il veicolo di cui dispone effettivamente la deliberataria (Energreen ILF S1500) non corrisponde a quello indicato nell'offerta (Energreen ILF S1000). Ma non solo. Esso è troppo grande e inadatto per svolgere il servizio posto a concorso.
D. In sede di risposta il committente e la CO 1 si sono opposti all'accoglimento dell'impugnativa.
La Divisione delle costruzioni ha annotato in particolare di aver valutato il mezzo proposto dalla deliberataria in funzione dei dati tecnici contenuti nell'offerta, senza accertare se la ditta fosse effettivamente in possesso del veicolo indicato. Tale modo di procedere, conforme alla legge ed alle prescrizioni di gara, è frutto di una precisa scelta, condizionata dalla particolarità del servizio posto a concorso in ben 115 lotti diversi, alcuni dei quali poco attrattivi per qualsiasi concorrente. In ogni modo - ha soggiunto la committenza - prima dell'inizio della stagione invernale i veicoli vengono ispezionati al fine di verificarne la conformità, con la possibilità di sanzionare eventuali inadempienze con la rescissione del contratto.
La CO 1 ha ammesso di aver acquistato e immatricolato, posteriormente alla chiusura del concorso, un veicolo diverso da quello descritto nell'offerta. Il mezzo attualmente in dotazione alla ditta sarebbe tuttavia migliore del modello prescelto al momento della stesura dell'offerta.
Dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo alla procedura.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente
in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle
eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione,
che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle
prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o
completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio
della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere
al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare
il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/
Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109).
Al momento della loro apertura devono pertanto risultare
complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di
gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente
raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella
oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle
condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di
qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo;
difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C.458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n.
47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2. Nel caso di specie, per permettere al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta
integrati nei criteri di aggiudicazione 2 (veicolo) e 3 (lama), i concorrenti
erano tenuti a fornire diversi dati concernenti appunto l'automezzo e l'accessorio
spazzaneve previsti per l'esecuzione della commessa. Le informazioni sollecitate
dal committente potevano riferirsi con ogni evidenza soltanto a veicoli e
attrezzature già in possesso del concorrente al momento della stesura dell'offerta,
segnatamente laddove era richiesto il numero/colore della targa, il numero di
matricola, l'anno di costruzione e la data dell'ultimo collaudo dell'automezzo,
così come il numero di serie e l'anno di costruzione della lama. Informazioni,
queste, che i concorrenti sprovvisti di un veicolo immatricolato non erano evidentemente
in grado di dare, con il risultato che le loro offerte sarebbero risultate incomplete
e irrimediabilmente destinate allo scarto una volta esperita immediatamente, e
quindi senza possibilità di successo, l'operazione di sanatoria prevista alla
pos. 252.110 delle disposizioni
particolari CPN 102. Operazione, sia detto per completezza, ammissibile unicamente
per documenti attestanti fatti
oggettivi già esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta.
Un simile modo di procedere non entra infatti in considerazione nella misura in
cui comporta la modifica di elementi essenziali dell'offerta. Le prescrizioni
di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro
delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o
addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio,
dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere
rettificate e/o completate (STA 52.2007.299 del 15 ottobre 2007, nota alla
Divisione delle costruzioni).
Ne segue che il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi i mezzi necessari per eseguire i lavori posteriormente alla delibera, come ammesso nella risposta al ricorso. Una simile trattazione delle offerte lede i principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, segnatamente quello della parità di trattamento. Lo prova il fatto che in altri lotti talune offerte incomplete sono state considerate valide ed altre perfettamente compilate sono state escluse per leggere difformità concernenti i macchinari a disposizione del concorrente.
2.3. Sta di fatto che il giorno in cui la CO 1 ha presentato la sua offerta non aveva il mezzo meccanico necessario per eseguire il lavoro posto a concorso, acquistato soltanto il 26 maggio 2011. Non ha quindi inserito a pag. 12 dell'elenco prezzi i dati relativi alla targa e al numero di matricola. La sua offerta, incompleta e non sanabile applicando la pos. 252.110 CPN 102, avrebbe dovuto essere scartata.
Lo stesso dicasi dell'offerta della ricorrente, che al momento in cui ha partecipato alla gara non aveva una lama frontale con le caratteristiche esatte dalla committenza.
3. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera e rinviando
gli atti al committente per nuova decisione.
Un'aggiudicazione diretta della commessa alla ricorrente, come postulato nel gravame,
non entra in linea di conto per le ragioni di cui si è detto sopra.
La tassa di giustizia, ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di evitare inutili partite di giro, è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la deliberataria (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 luglio 2011 (n. 3932) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente e dell'CO 1 in ragione di fr. 600.- ciascuna.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria