|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 27 luglio 2011 della
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 12 luglio 2011 (n. 3864) del Consiglio di Stato, che ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere di regolazione - sicurezza occorrenti alla nuova sede del __________ al mapp. __________ di __________; |
viste le risposte:
- 2 agosto 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 11 agosto 2011 della CO 1;
- 12 agosto 2011 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 marzo 2011 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di regolazione - sicurezza occorrenti alla nuova sede del __________ al mapp. __________ di __________ (FU n. __________ pag. __________).
Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. Economicità-prezzo 50%
2. Qualità dell'imprenditore 25%
3. Organizzazione cantiere 20%
4. Formazione apprendisti 5%
Il capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. In particolare, specificava che la “formazione apprendisti" sarebbe stata apprezzata sulla scorta delle apposite, note regole contenute nella scheda informativa n. 060305 edita dal Centro cantonale di consulenza LCPubb (vedi pos. 224.710 disposizioni particolari CPN 102).
Nel bando (lett. p) era peraltro segnalato chiaramente che contro la documentazione di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla sua ricezione. Nessuno ha tuttavia impugnato gli atti di gara.
B. In tempo utile sono pervenute al committente tre offerte, per importi compresi tra fr. 95'958.- e fr. 125'865.-.
Preso atto delle valutazioni esperite dai propri consulenti tecnici, il 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 98.14 punti.
C. Contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 97.29 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore.
La ricorrente ha rimproverato innanzi tutto alla committenza di aver emanato una decisione carente nella motivazione.
Nel merito, ha contestato in sostanza la nota 6 attribuita all'aggiudicataria in tema di apprendisti. A suo parere, tale valutazione è del tutto arbitraria poiché tiene conto del numero di dipendenti (5'076) e di apprendisti (305) impiegati dalla deliberataria a livello svizzero, mentre l'offerta emana dalla succursale di __________, presso la quale non sono stati formati giovani a sufficienza per ottenere il punteggio massimo nel criterio di aggiudicazione 4.
D. In sede di risposta il committente ha avversato le tesi dell'insorgente, opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa. La Sezione della logistica ha negato in particolare di aver violato il diritto di essere sentita della ricorrente. Ha pure difeso il metodo applicato per la valutazione degli apprendisti, rilevando di aver tenuto conto del complesso dei dipendenti e degli apprendisti impiegati dalla CO 1 stante la particolare natura dell'offerente, che è una succursale e non una filiale o una ditta a sede unica. Siffatto modo di procedere - ha soggiunto - non lede il principio della parità di trattamento.
La deliberataria non ha formulato proposte di giudizio, limitandosi ad illustrare le modalità di formazione degli apprendisti in seno a CO 1.
Dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della Sezione della logistica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.
2. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 LPamm, n. 1).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di procedura impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2010.262 del 9 agosto 2010 e rinvii).
2.2. Nella risoluzione 12 luglio 2011 notificata alla ricorrente il Consiglio di Stato ha giustificato l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 esponendo la graduatoria del concorso scaturita dalla valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione e rinviando al rapporto 9 maggio 2011 dell'ULSA, così come alla proposta di delibera 22 giugno 2011 della Sezione della logistica. Sollecitata a fornire maggiori ragguagli, la committenza ha fatto avere all'insorgente tutte le griglie di valutazione e successivamente le ha dato ulteriori delucidazioni orali, informazioni sulla scorta delle quali essa ha inoltrato il ricorso all'esame. Con tale memoria, stilata in modo congruo e completo, la ricorrente ha dato prova di aver capito alla perfezione i motivi e la portata della decisione che ha impugnato, tant'è vero che ha contestato la nota attribuita alla CO 1 per la formazione degli apprendisti, adducendo ogni sorta di censura.
In sede di risposta la stazione appaltante ha illustrato ulteriormente le ragioni della propria decisione, confutando le argomentazioni addotte dall'insorgente. Quest'ultima ha tuttavia rinunciato a replicare.
In simili evenienze la RI 1 non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentita o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la prima doglianza sollevata nel suo gravame.
3. 3.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 2 RLCPubb/CIAP prevede che purché siano in relazione alla commessa, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione degli apprendisti. Siffatto criterio è da tempo ammesso dalla giurisprudenza, a condizione che abbia una portata secondaria (ponderazione debole, non superiore al 5%) e serva a separare offerte quasi equivalenti (vedi Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nico-las Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 119 e 251).
3.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
3.3. In concreto, la RI 1 non contesta il criterio d'aggiudicazione relativo alla “formazione degli apprendisti”. Essa non mette in discussione né il peso (5%) che il committente ha attribuito a tale criterio, né il metodo applicato per la sua valutazione, contenuto nella scheda informativa n. 060305 edita dal Centro cantonale di consulenza LCPubb. A giusto titolo, poiché nessun concorrente ha sollevato obiezioni in merito impugnando le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per la committenza (art. 38 cpv. 2 LCPubb).
La ricorrente avversa nondimeno la nota 6 (= 5 punti) attribuita all'aggiudicataria in tema di apprendisti, adducendo che il committente non poteva tener conto del numero di dipendenti (5'076) e di apprendisti (305) impiegati dalla CO 1 a livello svizzero, ma doveva prendere in considerazione solo quelli in servizio a __________, nella succursale che ha presentato l'offerta vincente.
La tesi non può essere condivisa. Secondo la giurisprudenza federale, per succursale si intende uno stabilimento d'impresa che alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari (DTF 108 II 122 consid. 1). La succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società alla quale appartiene. Lo statuto di incorporazione nella casa madre e di dipendenza giuridica proprio della succursale, da un lato, e il fatto che dal profilo contrattuale gli impiegati di una succursale non devono necessariamente avere un rapporto di lavoro diretto con quest'ultima (DTF 108 II 122 consid. 3b), dall'altro, fanno sì che nelle modalità di valutazione degli apprendisti applicato dalla committenza non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto. Partendo dal presupposto che per assegnare la nota prevista dalla tabella inserita nella scheda informativa 060305 si dovesse prendere in considerazione il personale (dipendenti + apprendisti) della CO 1 nel suo insieme, la stazione appaltante non ha operato in modo insostenibile. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi della ricorrente, simile modo di procedere rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere di apprezzamento che il criterio di aggiudicazione 4 riservava all'ente banditore. I motivi addotti dal committente per giustificare la valutazione censurata appaiono in effetti fondati su riflessioni pertinenti ed oggettive, che reggono di fronte alle critiche della ricorrente. Certo, il disappunto dell'insorgente, che è entrata in gara con un prezzo leggermente più basso per rapporto alla CO 1 (fr. 95'958.-, contro i 98'102.90 della deliberataria) ed in pratica perde la commessa per non aver mai formato apprendisti, è comprensibile. In questo esito non è tuttavia ravvisabile una disparità di trattamento suscettibile di invalidare il concorso e/o l'aggiudicazione. I lavori sono stati infatti assegnati all'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta dei diversi criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione annunciati nel bando di concorso. Il principio della buona fede esclude la possibilità di contestare l'esito sfavorevole di una gara scaturito dall'applicazione di regole legittime e pertinenti, accettate senza riserve.
4. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto siccome infondato.
La tassa di giustizia, commisurata per difetto al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria