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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 29 luglio 2011 della
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 12 luglio 2011 (n. 4019) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2011 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive, in materia di incentivo all'assunzione; |
viste le risposte:
- 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato,
- 24 agosto 2011 dell'Ufficio delle misure attive;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 1° aprile 2011, l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito: UMA) ha respinto la domanda della RI 1 volta a ottenere il sussidio all'assunzione, con uno stipendio di fr. 10'000.- lordi mensili, del loro unico dipendente __________ in qualità di direttore e responsabile dello sviluppo progetti e marketing, a partire dal 1° febbraio 2001.
L'autorità dipartimentale ha ritenuto che __________, essendo iscritto al registro di commercio in qualità di direttore con firma individuale, potesse influenzare in modo determinante le decisioni dell'azienda. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 3 della legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc; RL 10.1.4.1) e 6 cpv. 2 lett. c del relativo regolamento del 4 febbraio 1998 (R-rilocc; RL 10.1.4.1.1).
B. Con giudizio 12 luglio 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMA, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata dalla RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dall'autorità dipartimentale nella decisione impugnata.
C. Contro la predetta pronunzia governativa, la soccombente insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando l'incentivo all'assunzione di __________.
La ricorrente sostiene che il dipendente in parola non ha alcun tipo di potere tale da influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda, precisando che le sue mansioni sono indirizzate al marketing. Afferma che l'unica persona che possa determinarle è invece l'amministratore unico, il quale può limitare il potere di __________ in qualunque momento.
D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 4 L-rilocc. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. La legge cantonale sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati ha quale scopo di prevenire e combattere la disoccupazione, di favorire il reinserimento dei disoccupati, di alleviarne le difficoltà economiche e di promuovere il rilancio dell'occupazione (art. 1 L-rilocc).
Tra le principali misure volte a rilanciare
l'impiego vi è, per quanto qui interessa, l'incentivo all'assunzione. Sotto
questo aspetto, l'art. 3 L-rilocc dispone che lo Stato incentiva la creazione
di nuovi posti di lavoro e che a tal fine può concedere un aiuto finanziario
alle aziende (cpv. 1). L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri
sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP obbligatoria) a carico del datore di lavoro,
relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva
del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi (cpv. 2). L'aiuto finanziario
può essere concesso esclusivamente se il tasso di disoccupazione medio dell'anno
civile precedente l'assunzione è superiore o uguale al tasso di disoccupazione
di riferimento fissato dal Consiglio di Stato in funzione della situazione del
mercato del lavoro, ritenuto un tasso massimo del 4% (cpv. 3). L'aiuto
finanziario non può essere riconosciuto alle aziende che nei dodici mesi precedenti la richiesta hanno operato licenziamenti
o soppresso posti di lavoro per motivi economici; oppure che non rispettano i
contratti collettivi cui sono assoggettate e i contratti normali di lavoro. Le
eccezioni sono disciplinate dal regolamento (cpv. 4).
2.2. Il Consiglio di Stato ha disciplinato le modalità d'applicazione della norma in questione mediante l'adozione dell'art. 6 R-rilocc. Secondo il capoverso 1 di tale disposizione, viene considerato nuovo posto di lavoro: ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione del grado di occupazione (a); ogni posto di lavoro creato da nuove aziende (b). Giusta l'art. 6 cpv. 2 R-rilocc, non possono essere considerati nuovi posti di lavoro: quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende (a); quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali (b), quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda (c), quelli occupati da lavoratori confinanti (d).
3. Come accennato in narrativa, la RI 1, società attiva in particolare nel ramo della consulenza e della ricerca nel campo del marketing e della comunicazione, ha assunto __________ in qualità di direttore e responsabile dello sviluppo dei progetti e del marketing della ditta con uno stipendio di fr. 10'000.- lordi mensili.
La ricorrente sostiene che l'ammontare del salario pattuito non è un elemento tale da ritenere che il dipendente possa influenzare le decisioni della società, considerato pure che egli è stato assunto per svolgere specifiche mansioni e che il suo ruolo può essere limitato in ogni momento dall'amministratore unico.
Ora, a prescindere dalla ragguardevole remunerazione
garantitagli, bisogna tenere conto che __________ è l'unico dipendente della
società ed ha la carica di direttore e responsabile dello sviluppo dei progetti
e del marketing della ditta. Oltre a ciò, egli possiede diritto di firma
individuale, iscritto al registro di commercio. Disponendo pertanto di una
certa autonomia in seno alla società, egli si trova con tutta evidenza in una
posizione tale
da poter, se non determinare, quanto meno influenzare risolutivamente le
decisioni dell'azienda. Non è certo il fatto che il suo ruolo potrebbe essere
limitato in ogni momento dall'amministratore unico, che permette di ritenere il
contrario. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. c R-rilocc, non è
necessario che la persona determini risolutivamente le decisioni dell'azienda. È sufficiente infatti che possa influenzarle.
In siffatte circostanze, è quindi a giusta ragione che l'Ufficio delle misure attive ha ritenuto inadempiute le condizioni previste dalla legge per l'erogazione del sussidio in questione ed ha di conseguenza respinto la richiesta della RI 1.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata, la quale risulta immune da violazioni del diritto.
La tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario