Incarto n.
52.2011.370

 

Lugano

24 ottobre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 2 agosto 2011 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 luglio 2011 (n. 4043) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 maggio 2011 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato quale misura di sicurezza;

 

 

viste le risposte:

-    11 agosto 2011 della Sezione della circolazione;

-    23 agosto 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il __________ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel novembre del 2004. Nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) non figurano iscrizioni a suo carico.

 

 

                                  B.   a. Il 9 febbraio 2011, verso le ore 19.30, RI 1 è incorso in un incidente della circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale nell'abitato di __________ alla guida dell'autovettura __________ targata __________. Giunto in una curva piegante a destra, perdeva il controllo del proprio mezzo e invadeva la corsia di contromano, andando a cozzare contro un veicolo regolarmente sopraggiungente in senso inverso. Veniva fermato qualche chilometro oltre, dopo esser stato inseguito dal conducente della vettura con la quale aveva colliso. Al momento del sinistro RI 1 aveva nel sangue una concentrazione alcolica compresa tra 2.75 e 3.20 g/kg, per cui il 15 febbraio 2011 le forze dell'ordine gli hanno formalmente sequestrato la licenza di condurre.

 

b. Sospettando una dedizione al bere, il 5 aprile 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ Servizi per le dipendenze.

 

 

                                  C.   Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 30 aprile 2011 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a e b, 16d cpv. 1 lett. b e 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), con decisione 26 maggio 2011 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo un periodo di sospensione di 8 mesi. La riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.

 

 

                                  D.   Il 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, un'impugnativa presentata da RI 1 avverso la predetta risoluzione.

                                         In via abbondanziale, l'autorità di ricorso di prime cure ha tuttavia esaminato il merito, giungendo alla conclusione che le risultanze peritali fossero attendibili e che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione alla guida, ritenute legittime e giustificate.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che gli venga inflitta una revoca di ammonimento di 8 mesi.

Riassunti i fatti e sottolineata la tempestività del gravame inoltrato al Consiglio di Stato, a torto giudicato irricevibile, il ricorrente ha escluso che possa essergli applicata una misura di sicurezza sulla scorta di una perizia inattendibile e incoerente per rapporto ai risultati positivi emersi da tutti i test subiti. A mente dell'insor-gente, nulla permette di accreditare la sua inidoneità alla guida frettolosamente attestata dal perito __________ in base a unanimi riscontri oggettivi di segno opposto.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si è opposta la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

                                         Ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, ammettendo che il ricorso del 14 giugno 2011 non era irricevibile, ma avrebbe dovuto essere comunque respinto in base alle considerazioni di merito esposte a titolo abbondanziale.

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                         1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). In questa sede il sapere se l'insorgente ha adito tempestivamente il Consiglio di Stato è questione di merito.

 

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).

 

 

                                   2.   Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 14 giugno 2011 inoltratogli da RI 1. Manifestamente a torto, poiché la risoluzione di revoca, datata 26 maggio 2011, è stata intimata all'interessato il giorno successivo (vedi tracciamento postale dell'invio agli atti). In virtù dell'art. 10 cpv. 1 LPamm il termine ricorsuale di 15 giorni ha quindi iniziato a decorrere il 28 maggio 2011 ed è giunto a scadenza l'11 giugno 2011. Essendo un sabato, la scadenza si è tuttavia protratta sino al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 LPamm). In concreto, stante la presenza in calendario di un lunedì festivo ufficialmente riconosciuto come tale (Pentecoste), sino a martedì 14 giugno 2011, giorno in cui il ricorrente ha tempestivamente spedito la propria impugnativa. Non occorre aggiungere altro sulla svista nella quale è incorso il Governo.

                                   3.   3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 pag. 361 segg., in particolare pag. 406). Questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di sicurezza (cfr. pro multis STA 52.2007.211 del 28 febbraio 2008, consid. 5.1. e rinvii).

 

3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere circoscritti né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).

 

 

                                   4.   4.1. Sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sul rapporto 30 aprile 2011 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio (esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari specialistici). Queste indagini non hanno tuttavia evidenziato alcuna dipendenza dall'alcol giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, né un profilo etilistico della personalità o un eventuale "craving". Il ricorrente ha praticamente superato tutti i test che gli sono stati propinati, sia quelli di tipo marcatamente intellettivo (ZVT, CFT-A2) o caratteriale (BIS-11 e SCL-90), sia quelli maggiormente tesi ad evidenziare un potus di stampo patologico (AUDIT, MAST-05 Delta-R, Scala di Mac Andrew, Scala del craving). RI 1 è risultato insufficiente unicamente nel GFC-A, un test essenzialmente volto ad evidenziare eventuali deficienze di memoria. Anche le analisi ematochimiche sono invero apparse fuori norma laddove in due occasioni hanno evidenziato valori CDT patologici (3.1% il 24 marzo 2011 e 2.7% il 18 aprile 2011), ma queste anomalie non consentono di per sé sole di avvalorare le conclusioni cui è pervenuto il perito (cfr. DTF 129 II 82, consid. 6). Di fronte a questo quadro - completato dai rilievi del medico incaricato del prelievo del sangue ordinato il 9 febbraio 2011, il quale ha stabilito che RI 1 presentava un grado di inabilità alla guida leggero nonostante un'alcolemia compresa tra 2.75 e 3.20 g/kg (!), iscrivendo peraltro nel rapporto ASSOFOR le sconcertanti abitudini di consumo dichiarategli in quello stato dall'esaminato - il perito si è limitato ad evidenziare la presenza, al colloquio, di un visus aetilicus e l'innalzamento di difese consapevoli e non al momento della somministrazione dei test, atte ad influire sulla veridicità dei risultati ottenuti. Per finire, l'esperto ha affermato che la guida sicura non poteva essere confermata prima di un periodo di formale monitoraggio attento, atteso che "quanto emerso dall'indagine parla per un consumo alcolico sicuramente problematico e aggravato da aspetti francamente etilistici che lasciano temere la presenza di tendenze patologiche nascoste, di cui la ripetuta positività alla CDT è solo uno degli elementi, sebbene decisivo". Tale verdetto non è sorretto da elementi sufficientemente convincenti. Il referto manca di spiegazioni, puntuali e convincenti, circa le ragioni che hanno indotto il suo estensore a certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza nonostante un ventaglio di riscontri indagatori di segno prevalentemente favorevole all'interessato, nei quali rientra pure il certificato medico 29 marzo 2011 del dr. med. __________ di __________, specialista FMH in medicina interna. I due valori CDT fuori norma, i 7 punti conseguiti nell'AUDIT, i deludenti risultati del test della GFC-A e la sussistenza di problematiche potorie ammesse una sola volta in un contesto inaffidabile (allorquando a RI 1, imbevuto di alcol, è stato prelevato il sangue in ospedale), non bastano per conferire alla perizia la dignità di uno strumento idoneo a giustificare una revoca di sicurezza. Se il ricorrente è riuscito a falsare i risultati delle prove alle quali è stato sottoposto, occorreva illustrare nel dettaglio in che modo ciò è avvenuto, come agiscono le scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni inserite nei questionari ed esporre maggiormente le incongruenze nelle quali era caduto l'esaminato. Se il perito ha formulato la diagnosi sulla scorta di dati fondati sulla propria esperienza doveva esplicitarli. In assenza di tali chiarimenti le affrettate deduzioni esposte in coda alla perizia appaiono insostenibili e non possono essere condivise.

 

4.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per dipendenza dall'alcol, che rende l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore, non sono abbastanza comprovate. Il provvedimento a tempo indeterminato va quindi annullato siccome lesivo del diritto. Esso va trasformato in una misura di ammonimento della durata di 8 mesi a sanzione degli accadimenti del 9 febbraio 2011, come postulato dal ricorrente stesso.

 

 

                                   5.   5.1. La legislazione sulla circolazione stradale distingue la revo-ca di ammonimento dalla revoca di sicurezza. Se la prima ha, come noto, uno scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a), la seconda mira ad escludere dalla circolazione quei conducenti che per motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a motore, per cui difettano dell'idoneità alla guida. Conformemente alla sua funzione, la licenza di condurre, in caso di provvedimento di sicurezza, viene revocata per tempo indeterminato e la riammissione alla guida avviene solo se il conducente adempie le condizioni fissategli dalle autorità, è in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida ed è trascorso un eventuale periodo di sospensione (art. 17 cpv. 3 LCStr). La revoca di ammonimento ha invece sempre una durata stabilita e la riconsegna della patente non può essere subordinata a condizioni, a meno che non si tratti di una restituzione anticipata (DTF 130 II 25 consid. 3). Il successivo mantenimento della licenza di condurre può essere tuttavia sottoposto a restrizioni. Per motivi particolari, il possesso della patente può essere infatti limitato nella durata o nella validità o essere vincolato a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che ripristina in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a e b, 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 OAC). Tali misure devono apparire necessarie per il mantenimento della idoneità alla guida e per preservare la sicurezza del traffico, come accade - ad esempio - in presenza di prognosi che non escludono possibili ricadute del conducente.

 

                                         5.2. Poste queste premesse e soppesati gli elementi preoccupanti emergenti dagli atti (anomali valori GPT e y-GT negli esami ematici del 2005 e 2007, valori CDT elevati in marzo/aprile 2011, altissima sopportazione alcolemica, incidente stradale in gravissimo stato di ebrietà), è necessario che la Sezione della circolazione imponga a RI 1 adeguate condizioni per il mantenimento della patente dopo l'esecuzione della revoca di ammonimento. Esse dovranno essere stabilite in modo da verificare e garantire che il ricorrente sia stabilmente in possesso delle attitudini fisiche e psichiche esatte dalla legge per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.

 

 

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato. Gli atti vanno rinviati all'autorità dipartimentale affinché adotti una revoca di ammonimento di 8 mesi, restituisca subito la licenza all'insorgente e gli fissi appropriate condizioni per il mantenimento della patente nel solco di quanto dianzi esposto.

 

 

                                   7.   Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm). L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un servizio di protezione giuridica, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 LPamm; STF 9C_475/2009 del 23 ottobre 2009).

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 12 luglio 2011 (n. 4043) del Consiglio di Stato e la risoluzione 26 maggio 2011 della Sezione della circolazione sono annullate;

1.2.   gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria