Incarto n.
52.2011.372

 

Lugano

28 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 10 agosto 2011 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 28 giugno 2011 (n. 3640) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 aprile 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;

 

 

viste le risposte:

-    16 agosto 2011 della Sezione della popolazione;

-    23 agosto 2011 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il cittadino italiano RI 1, nato il __________ 1975 in Svizzera e titolare di un permesso di domicilio dal 15 febbraio 1977, ha interessato le nostre autorità giudiziarie penali soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Infatti, con decreto d'accusa 18 ottobre 2004 (DA __________/2004), il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 100.– per contravvenzione (il 3 luglio 2004) all'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985 (LTP).

Dal canto suo, con sentenza 12 febbraio 2010 cresciuta in giudicato il 4 febbraio 2011, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni, di cui 2 sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). Con decreto d'accusa 18 novembre 2010 (DA __________/2010), il Procuratore pubblico lo ha invece ritenuto colpevole di infrazione alla LStup, circolazione senza licenza di circolazione ed assicurazione RC, abuso della licenza e delle targhe, nonché danneggiamento, reati commessi anteriormente a quelli di cui alla citata sentenza. Lo ha mandato esente da pena essendo quest'ultima condanna integralmente aggiuntiva a quella pronunciata dalle assise criminali il 12 febbraio 2010.

Il ricorrente ha iniziato a scontare la propria pena il 23 giugno 2010, per poi beneficiare due giorni più tardi del regime di semiprigionia. Il 19 febbraio 2011, egli è stato trasferito presso il carcere aperto di Torricella.

 

 

                                  B.   Fondandosi su tali riscontri, il 4 aprile 2011 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di domicilio CE/AELS a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero una volta scontata la pena inflittagli il 12 febbraio 2010.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 80 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

Il 21 giugno 2011, l'interessato è stato scarcerato.

                                  C.   Con giudizio 28 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio CE/AELS in virtù dei motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente contesta di essere una minaccia attuale per l'ordine pubblico elvetico, sostenendo di non essere stato una persona di spicco nel traffico degli stupefacenti per cui è stato condannato e che il reato da egli commesso in questo ambito va considerato quale caso isolato. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso lesiva del principio di proporzionalità, ponendo in evidenza di essere nato e cresciuto in Svizzera, dove ha sempre lavorato, e che nel nostro Paese vivono i suoi famigliari cui deve provvedere finanziariamente, mentre non avrebbe più contatti con l'Italia.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo bilaterale.

L'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

 

2.2. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStr, il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA).

 

2.3. La legge federale sugli stranieri (LStr) si applica ai cittadini comunitari soltanto se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora, l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai cittadini della CE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato, in virtù degli art. 34 LStr e 60 a 63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio CE/AELS è disciplinato dall'art. 63 LStr. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio CE/AELS - così come ad una revoca del medesimo, che come visto è pure regolata della LStr -, l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo Allegato I.

Dato che quest'ultima disposizione non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2).

In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.

 

 

                                   3.   3.1. RI 1, consumatore di canapa già all'età di 14 anni (v. sentenza penale 12.2.10, consid. 6.2), ha iniziato a interessare seriamente le nostre autorità giudiziarie penali soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Infatti, dopo la multa di fr. 100.– inflittagli per aver violato il 3 luglio 2004 l'allora vigente legge federale sul trasporto pubblico (DA __________/2004 del 18 ottobre 2004), tra l'ottobre 2005 e il febbraio 2006 l'insorgente ha messo a disposizione ad alcuni suoi amici almeno 25 gr di cocaina. Il 6 e 7 ottobre 2006 egli ha circolato con un'automobile privo della prescritta assicurazione RC, con applicate targhe di controllo non rilasciate per tale veicolo, mentre il 15 giugno 2007 ha frantumato con un pugno il finestrino della porta d'entrata di un appartamento.

Con decreto d'accusa 18 novembre 2010 (DA __________/2010), il Procuratore pubblico lo ha quindi ritenuto colpevole di infrazione alla LStup, circolazione senza licenza di circolazione ed assicurazione RC, di abuso della licenza e delle targhe, e danneggiamento, ma lo ha mandato esente da pena essendo questa decisione integralmente aggiuntiva a quella pronunciata dalle assise criminali il 12 febbraio 2010, di cui si dirà più sotto.

Il ricorrente ha continuato a delinquere anche in seguito, aggravando sempre più la propria situazione dal profilo penale. Dal 2007 al 2010, egli ha consumato 150 gr di marijuana e 10 gr di cocaina. Nel periodo ottobre-novembre 2007, si è recato in Brasile dove ha preso in consegna almeno 2 kg di cocaina, che ha poi trasportato e importato in Svizzera. Il 4 ottobre 2007 ha eseguito un versamento in Bolivia di fr. 4'800.–, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al loro pagamento, ha acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti, e il 7 novembre 2007 ha inviato negli Stati Uniti ad una terza persona USD 1'600.–; denaro, questo, prodotto del traffico di stupefacenti. A seguito di questi reati, con sentenza 12 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni, di cui 2 sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

 

3.2. Da quanto precede, risulta che almeno dal 2005 la presenza del ricorrente nel nostro Paese è caratterizzata da diverse azioni delittuose, segnatamente in materia di stupefacenti, sfociate in pene detentive sempre più pesanti.

Esaminando i precedenti penali dell'insorgente, si constata che il reato più grave per cui è stato condannato il 12 febbraio 2010, riguarda il traffico di almeno 2 kg di cocaina. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale ambito, non va sottovalutato nemmeno il fatto che egli ha pure ceduto tra l'ottobre 2005 e il febbraio 2006 almeno 25 gr di cocaina.

Bisogna anche considerare che il ricorrente ha agito per meri fini di lucro, senza avere esitato un istante a far parte di un'organizzazione che muoveva molti chili di cocaina dal Sud America in Europa. Egli ha "funto da affidabile corriere per l'importazione, nella valigia a lui assegnata, di ben 2 kg di cocaina"; non ha "esitato un attimo ad accettare la proposta di A. di farsi pagare una bella vacanzina in Brasile in cambio del trasporto di cocaina in Svizzera, circostanza di cui era perfettamente al corrente sin da quando ha accettato di partire. Sul posto ha conosciuto membri autorevoli dell'organizzazione. Ha avuto diretta percezione della gravità di quanto andava a fare. Ciononostante non si è tirato indietro, ma ha svolto fedelmente il suo compito" (sentenza penale 12.2.10 consid. 11 pag. 173, 1.6 pag. 182). Egli non ha fornito alcuna collaborazione, preferendo negare fino all'evidenza ogni sua responsabilità e tentando pure di inquinare le prove (pag. 108; consid. 1.6c pag. 182, 1.6f pag. 184). Va pure tenuto conto che a RI 1, il quale attualmente non consuma più alcun tipo di sostanza stupefacente (doc. AA, BB), la Corte delle assise criminali non ha riconosciuto alcuna scemata imputabilità.

Come se non bastasse, egli è stato pure condannato per riciclaggio per avere compiuto, inviando all'estero del denaro prodotto del traffico di stupefacenti, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Anche tale reato, giudicato sulla base dell'art. 305bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), ha un sicuro peso nell'ambito del presente giudizio in quanto tocca un bene giuridico molto importante per la società, come l'amministrazione della giustizia e il patrimonio. Ne discende che anche simili reati, qualificati dalla legge come crimini o delitti giusta l'art. 10 cpv. 2 CP, possono rappresentare una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico nei confronti di chi li ha commessi.

 

3.3. Con il suo modus vivendi, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che i reati più gravi da egli commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua recidiva. Giova infatti ricordare che non si deve esigere che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante (in caso di violenza, in materia sessuale oppure di traffico di stupefacenti come nella presente fattispecie), quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II 433, consid. 2 e 3).

Non permette di giungere a diversa conclusione la circostanza, secondo la quale la Corte delle assise criminali ha sospeso condizionalmente una parte della pena detentiva con un periodo di prova di 3 anni. Come ha ricordato il Consiglio di Stato, la durata del periodo di prova (art. 44 CP) si determina soprattutto tenendo conto della gravità della colpa del condannato, così come del pericolo di recidiva. Più tale pericolo è maggiore, più lungo dev'essere il periodo di sospensione condizionale con l'obbligo di un comportamento ineccepibile (Stefan Trechsel/Bruno Stöckli, StGB PK, Zurigo e San Gallo 2008, n. 1 ad art. 44). Tanto più che, nel caso di specie, il Tribunale penale ha motivato il periodo di prova di 3 anni a causa non solo della "non assunzione di responsabilità" da parte del ricorrente, ma anche per "mantenere un po' più a lungo la pressione sul condannato affinché prenda finalmente coscienza dei suoi sbagli" (consid. 1.6f, pag. 184).

Non permette di sovvertire quanto precede nemmeno il fatto che egli si sia comportato bene durante la carcerazione ed abbia ottenuto il regime di semi-libertà oppure che abbia trovato un lavoro con un "contratto di semi-prigionia". Giova peraltro ricordare che, secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

 

3.4. Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi sia dell'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, che dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr. Ritenuto inoltre che, per tali reati, il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca del suo permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 2, in relazione con l'art. 62 lett. b LStr.

 

 

                                   4.   4.1. Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio viene revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Per gli stranieri giunti nel nostro Paese durante l'infanzia o l'adolescenza, una simile misura non si giustifica di regola già dopo il compimento di un solo reato, bensì unicamente a seguito di ripetute azioni delittuose di un certo peso, segnatamente nel caso in cui la situazione va sempre più peggiorando (STF 2C_745/2008 del 24 febbraio 2009 consid. 4.2 e 5.4.3). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

 

4.2. RI 1 è nato nel 1975 in Svizzera, dove è cresciuto ed ha sempre vissuto.

Dal profilo professionale, va rilevato che egli ha frequentato dei corsi di formazione in diversi ambiti (architettura presso la Scuola Tecnica Superiore STS, amministratore di immobili presso l'associazione svizzera dei fiduciari immobiliari SVIT sezione Ticino: doc. D, I,) e conseguito un diploma rilasciato dalla SSIC come preposto alla sicurezza sul lavoro nell'impresa (doc. H) come pure un certificato di perfezionamento professionale quale segretario/comunicatore di cantiere (doc. F, G). Inoltre egli ha lavorato presso la Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia durante 4 mesi (doc. Q) nonché nell'ambito edile, quale apprendista (doc. E), e contabile (doc. N, O, P).

 

A seguito della sua condanna penale, nel febbraio 2010 egli ha perso il lavoro che esercitava dal 28 novembre 2007 presso la __________ come responsabile del traffico ferroviario sul cantiere all'Alptransit a Bodio (doc. L, M). Va peraltro osservato come nel corso del dibattimento, la Corte delle assise criminali si fosse detta sbalordita che, nonostante i consumi di canapa dichiarati da RI 1 ed a fronte dell'attività di responsabilità esercitata dal medesimo, il Ministero pubblico o la polizia non avessero ritenuto di inoltrare una segnalazione al suo datore di lavoro (sentenza penale, consid. 6.2 pag. 59).

Dal 25 giugno 2010 egli ha beneficiato del regime di semiprigionia e ha lavorato part time presso una stazione di servizio (doc. T, U). Dal 1° febbraio 2011, sempre in corso di esecuzione di pena, egli è stato assunto da __________ come collaboratore di vendita in veste di contact center agent (doc. R, S).

Ora, se da una parte la durata del suo soggiorno in Svizzera e il suo inserimento professionale hanno un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro paese, egli ha commesso dei reati, alcuni dei quali molto gravi, tali da renderlo una persona indesiderata. La revoca del suo permesso di domicilio non è impedita dal fatto che egli sia uno straniero della cosiddetta "seconda generazione". Come esposto in precedenza, in presenza di gravi reati legati al traffico di stupefacenti o commessi con violenza o in ambito sessuale, come pure in caso di recidiva, una misura di allontanamento è di principio ammissibile anche nei confronti degli stranieri nati in Svizzera (DTF 122 II 433, consid. 2 e 3). Del resto, nemmeno la presenza della sua famiglia nel nostro paese ha permesso di evitare che egli interessasse le autorità giudiziarie penali svizzere. Non permette certo di sovvertire quanto precede il fatto che senza il suo aiuto finanziario i suoi genitori - separati di fatto dal 1992 e legalmente dal 1998 - non sarebbero in grado di mantenersi, rispettivamente, di pagare gli interessi ipotecari che gravano l'abitazione di __________, presso la quale vive suo padre (doc. CC e DD). Come ha rilevato il Consiglio di Stato (consid. I, pag. 9), l'insorgente vive da solo da oltre 10 anni e sino al 2010 era nell'incapacità di far fronte ai propri debiti e questo nonostante l'assenza di obblighi famigliari legali ed uno stipendio più che dignitoso. Nel 2010, egli aveva aperte 15 esecuzioni per complessivi fr. 8'717.– e 27 attestati per carenza beni per oltre fr. 27'000.–. Nel corso del procedimento penale sfociato nella sentenza del 12 febbraio 2010, il ricorrente ha peraltro affermato (consid. 6.3., pag. 59) che non vi era un motivo particolare per cui aveva accumulato questi debiti ("ho dovuto pagare le varie formazioni e poi mi piaceva divertirmi") e di aver chiesto il fallimento privato, il suo salario essendo pignorato nella misura di fr. 1'200.– al mese. In siffatte circostanze, non è quindi dato di vedere come l'argomento finanziario sollevato nel gravame possa essere determinante ai fini del presente giudizio.

Bisogna anche tenere conto che l'insorgente, celibe e senza figli, ha solo 36 anni. Un suo rientro in Italia dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici a quelli del nostro Cantone e dove ha verosimilmente altri famigliari, appare quindi tutto sommato esigibile, anche dal profilo professionale. Dopo qualche difficoltà di adattamento, un suo rientro in patria appare quindi tutto sommato esigibile. Non permettono di giungere a diversa conclusione gli inconvenienti legati alla ricerca di un nuovo alloggio e di un nuovo posto di lavoro che egli dovrà forzatamente affrontare una volta giunto in patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

Inoltre nei confronti del ricorrente è stata decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi genitori ed ai suoi fratelli non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

 

 

                                   5.   Va poi osservato che l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

 

 

                                   6.   Revocando il permesso di domicilio al ricorrente, l'autorità dipartimentale non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché severa, dev'essere confermata.

 

 

                                   7.   Stante quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario