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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 agosto 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la risoluzione 12 luglio 2011 (n. 4018) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 1° aprile 2011 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 13 settembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 20 settembre 2011 della Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 dicembre 2010, i cittadini cileni RI 1 (1942) e RI 2 (1944), giunti in Svizzera il 14 settembre precedente, hanno chiesto il rilascio di un permesso di dimora annuale per soggiornare a V__________ e "trascorrere gli ultimi anni" vicino alla figlia __________ e ai nipoti, cittadini elvetici residenti a M__________.
B. Con decisione 1° aprile 2011, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda, in quanto gli interessati non beneficiano di un diritto al rilascio del permesso richiesto e non dispongono di sufficienti garanzie finanziarie per il loro sostentamento. Ha quindi fissato loro un termine con scadenza il 30 aprile successivo per lasciare il territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1 lett. b, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2, 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
C. Con giudizio 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e RI 2.
Il Governo ha ribadito i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, soggiungendo che i problemi di salute degli interessati, peraltro invocati per la prima volta soltanto in fase ricorsuale, non permettevano di ottenere il permesso di dimora richiesto. L'Esecutivo cantonale ha inoltre rilevato che i ricorrenti, entrati in Svizzera come turisti, non avevano rispettato l'iter procedurale previsto per presentare un'autorizzazione di soggiorno.
Infine, ha considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e ritenuto esigibile il loro rientro nel Paese d'origine.
D. Contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. In via subordinata, essi chiedono di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
I ricorrenti ritengono di adempiere le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, sia quali redditieri giusta l'art. 28 LStr, ma anche quale caso particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr. Sostengono di avere strette relazioni con il nostro Paese, dove vivono la loro figlia e altri famigliari, e di disporre di mezzi finanziari sufficienti per potervi soggiornare, ritenuto pure che una terza persona si è dichiarate garante nei loro confronti. Invocano inoltre l'art. 8 CEDU, adducendo che RI 1, gravemente malato, dipende ormai dalla figlia, mentre in Cile non vi sarebbe più nessuno in grado di occuparsi di lui.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei successivi considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).
2.1. Affinché tale norma sia applicabile, occorre innanzitutto che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).
Le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
Il diritto al rispetto della vita privata e
familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di
tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Sapere se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va
vagliato effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati
in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione
che dev'essere attentamente esaminato se gli interessati possano tornare nel
loro Paese d'origine, ossia se in Patria risiedono parenti o familiari con cui
intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro,
accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro
necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi
è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali
(DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
2.2. L'art. 28 LStr dispone che lo straniero che non esercita più un'attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se ha raggiunto l'età minima fissata dal Consiglio federale (a), possiede legami personali particolari con la Svizzera (b) e dispone dei mezzi finanziari necessari (c).
Secondo l'art. 25 OASA, l'età minima per l'ammissione di redditieri è di 55 anni (cpv. 1). Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, in particolare se sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa (a); vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (b). Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa (cpv. 3).
Di principio, una persona straniera che
intende stabilirsi in Svizzera può - a certe condizioni - ricorrere a fonti di
finanziamento che non siano le proprie, allo scopo di escludere il rischio di cadere
a carico dell'assistenza pubblica. In primo luogo, il mantenimento con mezzi di
terze persone può essere senz'altro garantito in virtù della presenza di un
obbligo legale in tal senso (Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 242). Lo dimostra,
in materia di assistenza tra parenti, l'art. 328 cpv. 1 del codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), secondo cui chi vive in condizioni
agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando
senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno. Più delicata è invece la questione di
sapere se un terzo o un parente libero da qualsiasi obbligo legale possa
impegnarsi contrattualmente in favore di uno straniero al fine di garantirne il
mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera. Il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP)
ha già avuto modo di considerare, per quanto riguarda il permesso di dimora per
redditieri ai sensi dell'art. 34 dell'abrogata
ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS), che i requisiti finanziari posti da tale norma, il cui disciplinamento
è stato ripreso dal vigente art. 28 LStr (FF
2002 3402), sono adempiuti unicamente se i mezzi
necessari al sostentamento in Svizzera perverranno al redditiere con grande
certezza sino alla fine della sua vita e se il rischio che in futuro egli debba
fare capo all'assistenza pubblica può essere considerato trascurabile. Secondo
il DFGP, le promesse fatte da persone residenti in Svizzera al fine di assicurare
il sostentamento del redditiere non permettono, di regola, di fornire tale certezza,
anche se queste dichiarazioni rivestono la forma scritta (GAAC 2001 n. 67
pag.741). Questa prassi si riferisce ai redditieri, vale a dire a persone di
oltre 55 anni che hanno cessato ogni attività economica, sia in Svizzera che
all'estero e che pertanto possono contare unicamente sui propri mezzi.
2.3. L'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr consente di derogare alle condizioni di ammissione in Svizzera previste agli art. 18 a 29 LStr, allo scopo di tenere conto, tra le altre cose, di casi personali particolarmente gravi. Nella valutazione, precisa l'art. 31 OASA, occorre segnatamente considerare l'integrazione del richiedente (a); il rispetto da parte sua dei principi dello Stato di diritto (b); la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c); la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (d); la durata della presenza in Svizzera (e); lo stato di salute (f); la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).
L'art. 30
cpv. 1 lett. b LStr riprende i principi
sviluppati dall'art. 13 litt. f OLS, la cui giurisprudenza risulta applicabile
anche alla normativa attualmente in vigore (FF 2002 3403). Le condizioni per ammettere l'esistenza di un caso personale particolarmente
rigoroso vanno apprezzate in modo restrittivo. Per costante giurisprudenza, un
caso di rigore presuppone che lo straniero si trovi in una situazione personale
particolarmente critica. Ciò significa che le sue condizioni di vita e di
esistenza, se paragonate a quelle della media degli stranieri, devono essere
messe in di-
scussione in maniera accresciuta; in altri termini, il rifiuto di escludere l'interessato
dal contingente deve implicare, per quest'ultimo, gravi conseguenze. Nella
valutazione del caso di rigore va tenuto conto dell'insieme delle circostanze
del caso specifico. In primo luogo va osservato che il riconoscimento di un
caso di rigore non presuppone necessariamente che la presenza dello straniero
in Svizzera costituisca l'unico mezzo per far fronte a una situazione d'emergenza.
D'altra parte, il fatto che lo straniero abbia soggiornato nel nostro Paese per
un periodo relativamente lungo, che si sia bene inserito sul piano sociale,
professionale e affettivo e che non abbia mai dato motivo di lamentele non bastano,
da soli, a giustificare una deroga alle misure limitative; inoltre, è
necessario che il legame dell'interessato con la Svizzera sia talmente stretto
da non poter pretendere che egli si trasferisca in un altro Paese o torni in
Patria (DTF 124 II 110 consid. 2 pag. 112, 123 II 125 consid. 2 pag. 127, 119
Ib 33 consid. 4c pag. 43, 117 Ib 317 consid. 4b pag. 322). La norma in rassegna non è inoltre destinata a regolarizzare
la situazione di stranieri che vivono clandestinamente in Svizzera (DTF 139 II
39 consid. 5.2).
2.4. Gli art. 28 e 30 cpv. 1 lett. b LStr non conferiscono tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora.
Non esiste inoltre, nella presente fattispecie, alcun altro trattato multilaterale, o bilaterale tra la Svizzera ed il Cile, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore dei ricorrenti.
3. 3.1. In concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera: il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto. È inoltre incontestato che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta. Rimane quindi da vagliare se gli insorgenti si trovino in uno stato di dipendenza nel senso descritto in precedenza.
3.2. Per quanto riguarda RI 2, la quale
presenta da anni una cardiopatia ipertensiva e un'ipotireosi e da qualche mese
ripetuti episodi di fibrillazioni atriali tachicardiche sintomatiche
(certificato 18.04.11 Dr. med. E__________, prodotto dinnanzi al
Consiglio di Stato), non si può ritenere che essa si trovi in una situazione
tale da non poter più vivere in modo indipendente o da necessitare di cure che
debbano essere prodigate soltanto in Svizzera. Del resto, nemmeno la ricorrente
lo pretende nel suo gravame.
Occorre ora esaminare la situazione di RI 1.
Dalla documentazione prodotta risulta che egli soffre di "1. emiplegia
sinistra facio-brachio-crurale, completa e emianopsia omolaterale sinistra
parziale, a seguito di un evento ischemico cerebrale in tutto il territorio
dell'arteria cerebri-media destra nell'aprile 2007; 2. epilessia generalizzata
lesionale secondaria; 3. mielomeningocele a livello lombare" (doc. C:
rapporto 11.08.11 Dr. med. F__________, specialista FMH in neurologia). Semiparalizzato
e afasico, egli è costretto a muoversi in sedia a rotelle (certificato 18.04.11
Dr. med. E__________). Considerata in particolare anche la sua età, è pacifico
che egli non sia in grado di vivere da solo né di provvedere autonomamente al
proprio sostentamento. E' quindi altrettanto certo che l'interessato si trovi in
uno stato di dipendenza. Sennonché, è da diversi anni ormai che il ricorrente
soffre di tali disturbi e i suoi problemi di salute non gli hanno impedito di intraprendere
un lungo viaggio, che necessitava pure di scali, per raggiungere la Svizzera insieme
alla moglie. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato nel proprio
giudizio (ad E.2, pag. 5), in tutti questi anni egli ha trovato in Cile le infrastrutture
medico-sanitarie-assistenziali di cui necessitava, potendo contare pure sulla
presenza della moglie, del figlio e della di lui famiglia, nonché di altri
parenti. Va pure rilevato che la domanda di rilascio del permesso richiesto era
stata motivata allo scopo di "trascorrere gli ultimi anni"
vicino alla figlia __________ e alla di lei famiglia e che fino all'emanazione
della decisione dipartimentale mai era stato fatto valere lo stato di salute
dell'insorgente, ritenuto pure che da quando è entrato in Svizzera le sue
condizioni non si sono aggravate (v. doc. C, pag. 2 nel mezzo). Egli non
contesta peraltro che il suo paese d'origine dispone di istituti adibiti alle
cure di pazienti in siffatte condizioni, tanto che anche le sue sorelle sono
collocate in un'analoga struttura. Non vi sono pertanto elementi tali da
ritenere che l'insorgente non possa più continuare a vivere in Cile come ha
fatto finora e debba risiedere imperativamente in Svizzera. Del resto, gli inte-
ressati non sono nemmeno andati a vivere presso la figlia a M__________, ma
hanno preso in locazione un appartamento di 3 locali e mezzo a V__________. Non
si può pertanto affermare che RI 1 si trovi nei confronti del familiare che
risiede in Svizzera in un vero e proprio rapporto di dipendenza ai sensi dell'art.
8 CEDU.
3.3. Vi è inoltre il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali. In effetti, essi hanno documentato di disporre attualmente di entrate pari a fr. 1'093.– al mese. La loro figlia __________, unica persona con un obbligo di mantenimento nei loro confronti, è dal canto suo al beneficio di un assegno familiare integrativo (AFI), destinato quindi alle famiglie con figli e con reddito insufficiente, di poco più di fr. 1'000.– (dichiarazione 13.12.10 di __________) e non ha documentato l'esistenza di altri suoi introiti personali. Non porta a diversa conclusione il fatto che un amico di famiglia abbia già affermato di voler fornire loro una garanzia finanziaria di fr. 1'300.– mensili (dichiarazione 22.11.10 di R__________, agli atti). Tale persona è priva di qualsiasi obbligo legale nei confronti dei ricorrenti e non vi è alcuna certezza, sulla base della sua dichiarazione, che tale somma perverrà agli interessati sino alla fine della loro vita (v. supra, consid. 2.2., per analogia). Ma anche con tale entrata, non è dato di vedere come i ricorrenti possano mantenersi autonomamente dal profilo finanziario, senza cadere a carico dell'assistenza pubblica. Risiedendo in Svizzera, i ricorrenti dovrebbero far fronte infatti a diverse spese fisse: fr. 1'700.– quale minimo vitale per coniugi (cfr. Tabelle CEF), fr. 1'140.– per la pigione e le spese accessorie, oltre al premio della cassa malati a carico di ciascuno ed altri oneri.
3.4. In siffatte circostanze, RI 1 e RI 2 non possono ottenere pertanto il rilascio di un permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU.
4. 4.1. Nella
presente fattispecie le autorità amministrative competenti in materia di polizia
degli stranieri fruiscono di un ampio po-tere discrezionale, che sono tenute ad
esercitare nel rispetto dei
principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in
gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero
(art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato -
perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio
integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio
della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. Ora, i ricorrenti non possono ottenere un permesso di dimora quale redditieri sulla base dell'art. 28 LStr, in quanto sono privi dei mezzi finanziari necessari per i motivi indicati in precedenza.
È inoltre da escludere che essi adempiano le condizioni del caso personale particolarmente grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e che si trovino pertanto in uno stato di necessità tale da ritenere che debbano imperativamente soggiornare in Svizzera. Certo, essi hanno dei problemi di salute, tanto che il medico curante ritiene nocivo attualmente il trasferimento del ricorrente in Patria tramite un mezzo di trasporto pubblico se non tramite la guardia aerea svizzera di soccorso Rega (doc. C, pag. 4), ed hanno dei legami familiari nel nostro Paese. D'altra parte, però, essi non sono mai stati al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera, motivo per cui non occorrerebbe nemmeno esaminare se sia esigibile il loro rientro in Patria. A prescindere da queste considerazioni, non bisogna comunque dimenticare che gli insorgenti hanno sempre vissuto in Cile, dove risiede il loro figlio __________, il quale si è occupato di loro fino a poco tempo fa, come pure altri parenti. Non è inoltre perché __________ ha dichiarato, peraltro soltanto in questa sede (doc. D: dichiarazione 16.08.11), di non potersi più occupare dei genitori per ragioni economiche e per imprecisati suoi motivi di salute, che si può di ritenere che le loro relazioni vissute finora si siano sensibilmente modificate. Non è quindi dato di vedere come essi non possano rientrare nel loro Paese d'origine.
Infine, va osservato che gli insorgenti sono
entrati in Svizzera il 14 settembre 2010 nell'ambito della normativa in materia
di turisti e avrebbero pertanto dovuto lasciare il nostro territorio entro tre
mesi. Chiedendo il 13 dicembre successivo il rilascio di un permesso di
dimora, essi hanno messo le autorità competenti in materia di diritto degli
stranieri davanti al fatto compiuto. L'art. 10
cpv. 2 dell' Ordinanza
concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV; RS 142.204), dispone infatti
che per entrare in Svizzera in
vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi occorre un visto nazionale,
il quale di principio deve essere richiesto e ottenuto all'estero tramite una
rappresentanza svizzera, prima di intraprendere il viaggio.
5. Tenuto conto di quanto precede, si deve quindi concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non disattende nemmeno il principio della proporzionalità.
6. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario