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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi |
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segretaria: |
Paola Passucci, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 26 agosto 2011 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 22 agosto 2011 dell'Ufficio patriziale di CO 2, che in esito al concorso ad invito relativo alle prestazioni professionali da fisico della costruzione occorrenti al nuovo stabile commerciale abitativo in Piazza centrale ai mapp. __________ e __________ di __________, ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 di __________; |
viste le risposte:
- 8 settembre 2011 del patriziato di CO 2;
- 9 settembre 2011 della CO 1;
preso atto della replica 27 settembre 2011 della ricorrente e della duplica 3 ottobre 2011 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 giugno 2011 il patriziato di CO 2 ha invitato alcuni studi a presentare un'offerta per l'aggiudicazione delle prestazioni professionali quale fisico della costruzione occorrenti al nuovo stabile commerciale abitativo in Piazza centrale ai mapp. __________ e __________ RF di __________. Il capitolato d'offerta indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. economicità-prezzo 50%
2. attendibilità dell'offerta 25%
3. referenze per lavori analoghi 20%
4. formazione apprendisti 5%
La modalità di determinazione della nota relativa all'attendibilità dell'offerta era esposta nella prescrizione di gara n. 6.9, la quale stabiliva, fra l'altro, che:
In base ad una sorta di curva di Gauss, definita dal Committente con dei parametri (Pmin; Pinf; Psup; Pmax, f1 e f2), verrà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr (prezzo medio).
Le referenze sarebbero state invece apprezzate sulla scorta dei lavori analoghi (edifici amministrativi, residenziali e commerciali con importo d'investimento complessivo superiore a CHF 8'000'000.00, IVA esclusa) eseguiti negli ultimi 10 anni. Per quattro o più lavori sarebbe stata assegnata la nota 6, per due la nota 4, per uno la nota 2 e per zero la nota 1 (cfr. pos. 6.10, pag. 12 del capitolato).
Alla posizione 8 era segnalato chiaramente che contro la documentazione di concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data del loro ritiro. Nessuno ha tuttavia impugnato gli atti di gara.
B. Nel termine stabilito dal committente, sono pervenute le offerte della CO 1 (fr. 37'476.-) e della RI 1 (fr. 33'048.-). Esperite le necessarie verifiche, lo studio d'architettura __________ di __________ ha allestito la seguente graduatoria
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CO 1 |
RI 1 |
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nota |
punti |
nota |
punti |
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Economicità-prezzo |
5.46 |
45.53 |
6.00 |
50.00 |
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Attendibilità dell'offerta |
3.78 |
15.75 |
1.00 |
4.17 |
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Referenze per lavori analoghi |
6.00 |
20.00 |
6.00 |
20.00 |
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Formazioni apprendisti |
2.50 |
2.08 |
5.50 |
4.58 |
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Totale |
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83.36 |
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78.75 |
e proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1, prima classificata con 83.36 punti.
Preso atto di siffatto avviso, il 22 agosto 2011 l'Ufficio patriziale ha risolto di deliberare le prestazioni professionali quale fisico della costruzione occorrenti al nuovo stabile commerciale abitativo in Piazza centrale alla CO 1 di __________.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 (di seguito: RI 1), insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al committente affinché, dopo ulteriore valutazione, le aggiudichi la commessa. Quale misura provvisionale, la ricorrente domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente contesta in particolare il metodo con il quale la stazione appaltante ha valutato il criterio dell'attendibilità dell'offerta, segnatamente laddove ha incluso nel calcolo del parametro Pr (prezzo medio di riferimento) anche il preventivo del committente. Quest'ultimo importo - precisa - è stato definito unicamente per escludere le offerte più alte, non già per essere ponderato con la media degli altri importi offerti.
Donde la necessità di rivalutare i punteggi attribuiti secondo le modalità di calcolo fissate nei documenti di gara, che il committente ha in concreto palesemente disatteso. La correzione da apportare - soggiunge la RI 1 esponendo anche i relativi calcoli - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale.
D. Opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta il committente e l'aggiudicataria avversano le tesi dell'insorgente.
L'ente banditore ribadisce di aver valutato oggettivamente le offerte sulla scorta dei metodi preannunciati nei documenti di gara. Il punteggio riferito all'attendibilità dell'offerta è corretto, essendo stato assegnato applicando i giusti criteri, segnatamente quelli stabiliti dall'autorità cantonale.
L'aggiudicataria difende l'operato del patriziato, rilevando che il preventivo del committente rappresenta un parametro di riferimento per la comparazione delle offerte; a giusto titolo la stazione appaltante l'ha dunque preso in considerazione ai fini della valutazione del criterio dell'attendibilità dell'offerta. La CO 1 revoca in dubbio la validità delle referenze presentate dall'insorgente. A mente della resistente, i lavori addotti non erano computabili nelle referenze, vuoi perché non compiuti dalla ricorrente, vuoi perché riferiti ad opere in via di realizzazione (quindi non ancora eseguite), vuoi perché di valore troppo basso.
E. Con la replica la ricorrente critica nuovamente il metodo di valutazione applicato dal patriziato, ribadendo che sulla scorta delle prescrizioni di gara e delle indicazioni desumibili dal sito Internet http://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/sportello/prescrizioni-lcpubb, il preventivo del committente non doveva essere utilizzato nel calcolo del prezzo medio di riferimento.
Contesta inoltre la proponibilità delle censure sollevate dalla resistente CO 1 in relazione al criterio delle referenze, siccome tardive.
F. Con la duplica la deliberataria sviluppa ulteriormente le proprie allegazioni, confermandosi nelle relative conclusioni e puntualiz-zandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Il committente rinuncia invece a duplicare.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara ad invito, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali lacune negli accertamenti poste in essere dal committente si potrà se del caso porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento della decisione impugnata (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).
Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).
2.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (cfr. prescrizioni di gara n. 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11, pagg. 10-13 del capitolato). Il patriziato ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessuna ditta ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb).
3. Resta nondimeno da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per giustificare le note attribuite nei controversi criteri attendibilità dell'offerta e referenze.
3.1. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 463; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
3.2. Attendibilità dell'offerta
3.2.1. Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, a corse dissennate al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa ad un concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi casi può tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica l'adeguatezza del prezzo offerto.
Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento; Prif), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo medio o di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte oppure dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso (STA 52.2008.350 del 18 novembre 2008 consid. 3.1).
Essendo diversi i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono, il committente è tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come intende valutare questo criterio.
3.2.2. In concreto, il committente ha illustrato in modo dettagliato il metodo
che avrebbe utilizzato per valutare il criterio riferito all'attendibilità
dell'offerta. La prescrizione di gara n. 6.9 stabiliva infatti che:
L'attendibilità del prezzo nel suo globale verrà valutata in base al preventivo del Committente che esclude le offerte superiori all'importo depositato.
In base ad una sorta di curva di Gauss, definita dal Committente con dei parametri (Pmin; Pinf; Psup, f1 e f2), verrà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr (prezzo medio).
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi f1 = 3% f2 = 15%
6
- Pinf
Psup
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
Pmin Pr Pmax
f2 f1 f1 f2
La posizione in oggetto dichiarava applicabile la seguente formula:
Px < Pmin N = 1
Pmin < Px < Pinf N = 1 + 5 . (Px - Pmin) : (Pinf - Pmin)
Pinf < Px < Psup N = 6
Psup < Px < Pmax N = 1 + 5 . (Pmax – Px) : (Pmax - Psup)
Px > Pmax N = 1
Sta di fatto che il committente - facendo proprio il rapporto tecnico-economico stilato dallo studio del progettista - ha assegnato le seguenti note:
- CO 1 3.78
- RI 1 1.00
Dallo stesso documento (pag. 6), trasmesso alle parti unitamente alla decisione dedotta in giudizio, emerge che il parametro Pr è nella fattispecie scaturito dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno del committente. A torto.
Le prescrizioni di gara definivano in modo chiaro i parametri che il committente intendeva applicare per valutare l'attendibilità del prezzo. La pos. 6.9 precisava che il Pr sarebbe corrisposto al prezzo medio di tutte le offerte escluse quelle superiori al preventivo depositato del committente. Concretamente, il valore Pr doveva essere dunque calcolato mediando fra loro le sole offerte inoltrate, il preventivo del committente (fr. 44'000.-) - consegnato in busta chiusa e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte (cfr. verbale del 13 luglio 2011) - essendo utilizzabile unicamente per escludere dalla gara le offerte superiori (cfr. pos. 6.7 "[..] le offerte il cui importo è superiore al preventivo depositato da quest'ultimo non saranno valutate" e 6.9 "[...] preventivo del Committente che esclude le offerte superiori all'importo depositato").
La prescrizione di gara è chiarissima e non si presta ad interpretazioni di sorta. Essa è rimasta peraltro incontestata. Ne consegue che così come le ditte invitate, con l'inoltro della loro offerta, hanno implicitamente accettato che l'attendibilità del prezzo fosse valutata in base alle regole stabilite dai documenti di gara, allo stesso modo il committente avrebbe dovuto attenervisi e rispettarle. Non poteva valutare le offerte secondo parametri diversi. Né può seriamente affermare in questa sede di aver correttamente applicato il metodo di valutazione concepito dai servizi dello Stato. Preannunciando, negli atti di gara, che il parametro Pr sarebbe stato calcolato sulla scorta della media degli importi offerti rimasti in gara, il committente si è volutamente distanziato dalla nota formula matematica edita dall'ULSA, Centro di consulenza LCPubb, la quale prevede invece che:
"l'attendibilità del prezzo offerto nel suo globale potrà essere valutata, analogamente al programma dei lavori, in base al preventivo del committente ponderato, con un suo fattore, con la media degli importi offerti" (http://www.ti.ch/DT/SG/UffALS/Temi/Commesse/Aggiudicazione_di_commesse_pubbliche.pdf, punto 3.3, pag. 14).
Aggiudicando la prestazione messa a concorso sulla base di condizioni diverse da quelle annunciate, il patriziato di CO 2 è palesemente incorso in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb).
Tale disattenzione alle regole del concorso impone l'annullamento della delibera e la retrocessione degli atti al committente affinché proceda a rivalutare correttamente, secondo le prescrizioni del capitolato, l'attendibilità dell'offerta della ricorrente e dell'aggiudicataria.
3.3. Referenze
3.3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2 d; STA 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.1). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;
- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate (AGVE 2000, 291; Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide, LGVE 2002-II-9);
- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'au-torità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta ai committenti fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche dei lavori addotti a titolo di referenza (STA 52.2011.169 del 7 luglio 2011 consid. 7.3).
3.3.2. Il capitolato chiedeva alle ditte invitate di indicare a titolo di referenza lavori analoghi (pos. 6.10, pag. 12) eseguiti negli ultimi dieci anni e precisava che per quattro o più lavori sarebbe stata assegnata la nota 6, per due la nota 4, per uno la nota 2 e per zero la nota 1. Controversa, in casu, è la nota assegnata all'insorgente. La CO 1, in risposta al ricorso, mette in dubbio la validità delle referenze addotte dalla RI 1. A suo parere, i lavori addotti non erano computabili nelle referenze, vuoi perché non compiuti dalla ricorrente, vuoi perché riferiti ad opere in via di realizzazione (quindi non ancora eseguite), vuoi perché - laddove indicato - di valore troppo basso (inferiore a fr. 8'000'000.-, IVA esclusa, fissato nelle prescrizioni di gara). Agli atti, soggiunge, manca peraltro qualsiasi indicazione in merito agli oggetti 9 e 10. Le censure sollevate dalla CO 1 non si avverano di primo acchito prive di pertinenza.
Nel caso di specie il committente ha stabilito che avrebbe considerato lavori analoghi, computabili ai fini della valutazione delle referenze, edifici amministrativi, residenziali e commerciali con importo d'investimento complessivo superiore a CHF 8'000'000.- (IVA esclusa) eseguiti negli ultimi 10 anni (vedi pos. 6.10).
Considerato lo scopo che le referenze mirano a realizzare, non v'è dubbio alcuno che per "lavori analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni" potevano essere intesi solo lavori che risalgono effettivamente ai 10 anni precedenti l'inoltro dell'offerta, quindi eseguiti e terminati.
Orbene, dalle tavole processuali emerge che 6 delle 14 (recte: 12) referenze addotte si riferiscono ad edifici che sono ancora in fase di realizzazione. Trattandosi di lavori non ancora portati a termine, essi non avrebbero dovuto essere computati ai fini della valutazione del criterio. Il committente, cui era stata data la possibilità di chiarire tale aspetto inoltrando un eventuale allegato di duplica, è rimasto invece assolutamente silente. Il che non permette di sapere o capire quali lavori siano stati presi in considerazione per l'assegnazione del punteggio massimo.
Dagli atti non risulta neppure che la stazione appaltante abbia sollecitato informazioni ai committenti indicati dalla RI 1 nella lista delle referenze per verificare se aveva effettivamente realizzato i lavori vantati. Indagine, questa, imprescindibile, se si considera che secondo le indicazioni fornite dalla stessa ricorrente, per 6 dei 14 (recte: 12) oggetti designati, la consulenza era stata eseguita da __________ presso datore di lavoro precedente.
Parimenti, dalle tavole processuali non è dato nemmeno di sapere se la committenza abbia chiesto ragguagli circa l'importo d'investimento complessivo degli edifici allegati dall'insorgente a titolo di referenze. Per 5 dei 14 (recte: 12) lavori addotti, la ricorrente si è limitata infatti ad indicare un valore assolutamente aleatorio ("ca."); per gli altri 7, manca qualsiasi tipo di delucidazione, foss'anche approssimativa. Non sembra che il committente abbia esperito una circostanziata verifica delle (frammentarie) indicazioni fornite, né che tali informazioni (a maggior ragione quelle mancanti) siano in qualche modo state raccolte. Nell'incartamento trasmesso al Tribunale non figura difatti alcuna documentazione atta a chiarire con precisione il valore delle opere che la ricorrente ha portato come referenze.
In simili condizioni, questo Tribunale non è assolutamente in grado di verificare se l'ente deliberante ha acquisito una conoscenza adeguata delle prestazioni che la ricorrente ha addotto a titolo di referenza e soprattutto se nella loro valutazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale riservatogli dalla legge. Il che impone ulteriormente l'annullamento della controversa delibera e la retrocessione della pratica alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente anche su questo aspetto, dopo aver assunto le prove che ancora dovessero necessitarle.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa delibera e rinviando gli atti al committente, affinché renda una nuova decisione sulla base dei considerandi. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
5. La tassa di giustizia è posta a carico del committente e della resistente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 2011 dell'Ufficio patriziale di CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1 di __________ le prestazioni professionali da fisico della costruzione per il nuovo stabile commerciale abitativo in Piazza Centrale ai mapp. __________ e __________ di __________, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del patriziato di CO 2 e della ditta CO 1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria