|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
Flavia Verzasconi |
|||||
|
|
|||||
|
assistito |
Leopoldo Crivelli |
||||
statuendo sul ricorso 26 aprile 2011 di
|
|
RI 1,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la pianta organica del Corpo di Polizia adottata dal Consiglio di Stato l'8 febbraio 2011/5 aprile 2011; |
vista la risposta 13 maggio 2011 del Comando della Polizia cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con
risoluzione governativa 8 febbraio 2011 (n. 913) il Consiglio di Stato ha approvato
la riorganizzazione del Reparto mobile speciale della Polizia cantonale;
che il 24 febbraio 2011 il Dipartimento delle istituzioni ha adattato di conseguenza
gli organigrammi della Polizia cantonale;
che il 5 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha adeguato le funzioni attribuite
ad alcuni collaboratori sulla base della nuova organizzazione, pubblicate nella
circolare di servizio n. 6 del 13 aprile 2011;
che il 26 aprile 2011 il sergente RI 1, responsabile della gestione
amministrativa e della cancelleria dei reparti mobili speciali (RMS), ha
contestato dinanzi al Consiglio di Stato la pianta organica dei dipendenti del
Corpo di Polizia, asserendo che l'ufficio dove opera non figurerebbe nell'organigramma
RMS;
che pertanto chiede una modifica della pianta organica nel senso di inserirlo quale
responsabile della gestione amministrativa (sgt I 27);
che al ricorso si oppone il Comando della Polizia cantonale per motivi che
verranno ripresi, qualora necessario, nei considerandi;
che a norma dell'art. 4 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) il 17 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha
trasmesso gli atti al Tribunale per competenza;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del Giudice
delegato, è data dagli art. 24a legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol;
RL 1.4.2.1), 60 cpv. 2 LPamm e 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);
che il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 LPamm);
che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può
respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che il ricorrente impugna la pianta organica del Corpo di Polizia;
che, in particolare, appellabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
sono le decisioni, ossia gli atti amministrativi di carattere concreto e
individuale, mediante i quali l'autorità statuendo iure imperii
costituisce, annulla o modifica diritti o obblighi fondati sul diritto pubblico
o ne accerta l'esistenza (art. 1 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 e 5 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
2. ed., Cadenazzo 2002, n. 744 e seg.);
che nella fattispecie la pianta organica impugnata, quale provvedimento organizzativo
di carattere generale e interno all'amministrazione, non esplica effetti
diretti nei confronti del ricorrente e non dispone su suoi diritti o obblighi (DTF
131 IV 32 consid. 3; BVR 2009 pag. 461 consid. 3.4; Markus Müller, in Auer/Müller/
Schindler, Kommentar VwVG,
Zurigo 2008, n. 44 ad art. 5 e rinvii; Adelio
Scolari, op. cit. n. 760);
che in difetto di una decisione impugnabile il ricorso deve quindi essere
dichiarato inammissibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 LPamm);
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
|
4. Intimazione a: |
|
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |
|