Incarto n.
52.2011.419

 

Lugano

11 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

 

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 settembre 2011 di

 

 

 

RI 1

RI 2

patrocinate da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato (n. 4385) che respinge l'impugnativa inoltrata dalle ricorrenti avverso la decisione 22 febbraio 2011 con cui il municipio di Torricella-Taverne ha negato loro il permesso a posteriori per la posa di un telo verde e di una siepe su una parte del loro terreno (part. 729);

 

 

viste le risposte:

-    20 settembre 2011 del Consiglio di Stato;

-    30 settembre 2011 del comune di Torricella-Taverne;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Le ricorrenti RI 2 e RI 1 sono comproprietarie di un terreno (part. 729) con una casa plurifamiliare, situato in zona residenziale R3. A sud il terreno si affaccia su via comunale (part. 727) – definita strada di raccolta dal vigente piano regolatore – che dà l'accesso al fondo (angolo sud-est); su questo fronte, il terreno è gravato da una linea di arretramento (cfr. piano del traffico); verso ovest, confina con la via privata Bassa, fondo in comproprietà coattiva che sfocia su via comunale.

b. Con decisione 18 ottobre 2006, il municipio ha concesso alle ricorrenti il permesso per innalzare una rete metallica (ramina) alta m 1.80 sul lato nord, est e ovest del fondo e per altri interventi che non occorre qui evocare. All'istanza era allegata una planimetria che indicava il tracciato dell'opera di cinta. 

 

 

                                  B.   Successivamente, il comune ha constatato che le ricorrenti si erano scostate dal permesso ricevuto, posando lungo tutto il perimetro del fondo un telo verde, di altezza variabile (cfr. rapporto di contravvenzione 4 novembre 2010).
Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con istanza 11 gennaio 2011 RI 2 e RI 1 hanno inoltrato una notifica a posteriori per la posa di una rete metallica e di un telo verde, lungo tutto il perimetro del fondo. La notifica era corredata da una planimetria che indicava il tracciato delle opere di cinta già sistemate, unitamente ad alcune fotografie.

 

 

                                  C.   Con decisione 22 febbraio 2011, il municipio ha rilasciato alle insorgenti il permesso per posare una rete metallica, nonché un telo verde e piante tipo siepe lungo i fronti est, nord e parzialmente ad ovest [..], come definito nella planimetria 1:500 allegata [..], negandola per la parte restante lungo i fronti sud e parzialmente ovest  [..], come definito nella planimetria 1:500 allegata [..]. L'esecutivo comunale ha in sostanza ritenuto che, nella misura in cui si affaccia su via comunale (sud), rispettivamente si

trova in corrispondenza dell'accesso (sud-est) nonché all'imbocco di via privata Bassa (sud-ovest), l'opera si ponesse in contrasto con l'art. 63 cpv. 3 NAPR nonché l'art. 50 cpv. 1 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2).

 

 

                                  D.   Con decisione 17 agosto 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle insorgenti avverso il citato diniego del permesso. Il Governo ha in sostanza ritenuto che dagli atti risultasse in particolare come il controverso telo verde limita senza dubbio la visuale sia per quanto riguarda l'uscita dal mappale delle ricorrenti che dalla contermine via privata Bassa, senza che sia necessario disquisire oltre. Le opere, ha concluso, violerebbero pertanto chiaramente i disposti richiamati dal municipio.

 

 

                                  E.   Con ricorso 6 settembre 2011, RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. La decisione governativa, argomentano, disattenderebbe l'obbligo di motivazione: non spiegherebbe la ragione del diniego anche per la siepe, né si confronterebbe con la proporzionalità del rifiuto del permesso, segnatamente per il telo verde. Applicabile sarebbe inoltre l'art. 51 Lstr riferito alle opere di cinta e le siepi al bordo delle strade e non l'art. 50 Lstr, citato dalle istanze inferiori. Scorretta, argomentano, sarebbe inoltre l'applicazione dell'art. 63 NAPR. Il provvedimento disattenderebbe poi il principio di proporzionalità: per ovviare ad eventuali ostacoli alla visuale per l'accesso basterebbe semmai imporre alle opere un'altezza massima, chiedere la posa di uno specchio o altre misure alternative. Altri accessi stradali, aggiungono, presenterebbero una situazione analoga.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad analoga conclusione perviene il municipio, confermando la propria posizione.

 

 



Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva delle ricorrenti, istanti in licenza e destinatarie del provvedimento impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LE) è dunque ricevibile in ordine. 

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm).

 

 

2.2.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questo diritto è garantito dall'art. 26 cpv. 1 LPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (cfr. Marco Borghi/
Guido Corti
, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1).
Per giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze troppo severe: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa).


2.2. Nel caso concreto, seppure in modo succinto, le autorità inferiori hanno menzionato le motivazioni che le hanno indotte a rifiutare il permesso rispettivamente a confermare tale diniego. La loro fondatezza o meno è questione di merito. Le motivazioni sono d'altra parte state recepite dalle ricorrenti che hanno potuto proporre in questa sede una circostanziata impugnativa. Ne discende che non vi è dunque stata una violazione del diritto di essere sentito così come asserito dalle ricorrenti.

 

 

3.      3.1. L'art. 28 delle norme di attuazione del piano regolatore di Torricella-Taverne (NAPR), disciplina in generale le opere di cinta. Secondo questa norma, applicabile anche alle opere verso l'area pubblica (cfr. cpv. 1), le recinzioni diverse a confine possono avere un'altezza massima di m 1.50 (cfr. cpv. 6); i muri di cinta a confine e siepi vive nonché i muri di sostegno a confine un'altezza massima di m 2.00. In base all'art. 28 cpv. 2 NAPR, al municipio è tuttavia riservato il diritto di valutare e di approvare caso per caso, tra l'altro, eventuali deroghe o restrizioni alle altezze massime indicate, verso l'area pubblica.

3.2. L'art. 63 apv. 3 NAPR stabilisce che gli accessi veicolari alle strade devono permettere una buona visibilità e non devono ostacolare il traffico viario. In particolare: [..]
- Manufatti di utilità, siepi, muri di sostegno, ecc. devono permettere una corretta visibilità.
- Valgono i disposti della Legge sulle strade [..].

Stando al suo chiaro testo, questa norma impedisce dunque che in corrispondenza degli accessi veicolari vengano sistemate opere di cinta (segnatamente manufatti di utilità, siepi, muri di sostegno, ecc.) che impediscano una corretta visibilità, ovvero rappresentino un ostacolo alla visuale verso la carreggiata a cui si riallacciano.
Giusta l'art. 49 cpv. 1 Lstr, in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), ripreso invariato dall'attuale art. 50 cpv. 1 Lstr, nell'interno delle linee di arretramento o di allineamento sono vietati i depositi di materiali, le piantagioni, le cinte e gli impianti che, impedendo la visuale, nuocciono alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono essere rimossi a ri-chiesta del proprietario della strada. Questa norma, destinata a salvaguardare la sicurezza della circolazione, vieta la formazione di ostacoli alla visuale (cfr. titolo marginale), all'interno delle fasce di rispetto, definite lungo le strade dalle linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni (STA 52.2006.307 del 9 ottobre 2009 consid. 3.1).
Tanto l'art. 63 cpv. 3 NAPR quanto l'art. 50 cpv. 1 Lstr non concretizzano il concetto di corretta visibilità rispettivamente di impedimento alla visuale, concetti giuridici di natura indeterminata che lasciano all'autorità una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto. Per orientarsi, l'autorità deve comunque tener conto delle prescrizioni emanate dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv. 1 RLE): queste normative – al pari delle altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE – non assurgono a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono comunque da direttive, ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.96.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

3.3. Le condizioni di visibilità agli incroci sullo stesso livello sono disciplinate dalla norma VSS 640 273a, che ha rimpiazzato la previgente normativa VSS 640 273, valida fino al 1. agosto 2010. Tale norma, applicabile anche per determinare le condizioni di visibilità degli accessi dai fondi (cfr. ad A, n. 1, nonché norma VSS 640 050, pag. 2 nonché tabella 2 a pag. 3), stabilisce le dimensioni del campo visivo agli incroci per permettere ai veicoli senza diritto di precedenza d'incrociare rispettivamente inserirsi nel traffico (cfr. VSS 640 273a, ad A, n. 2). Il campo visivo è dato dall'asse stradale e dalla linea di visibilità (S; cfr. norma citata, ad B, n. 7). Quest'ultima dipende sostanzialmente dalla distanza di osservazione (B) [= distanza fra il punto di osservazione del conducente (D) e il bordo della carreggiata, cfr. norma citata, ad B, n. 5] nonché la distanza di visibilità (A) all'incrocio [= distanza tra l'asse stradale del veicolo senza precedenza (FB) e quello con precedenza (FA), cfr. norma citata, ad B, n. 4]

 

 

 

 

schema (cfr. norme VSS, fig. 1, pag. 4) 

 

 

 

 

                                                              A verso sinistra           A verso destra

 

 


                                                                                                                      FA

 

                                                  FA

 

                                    d                                                              S

 

                                           B

                                                                S                                  S'

                                                                                                        D     

                                                                                          FB

 

 

          A  distanza di visuale agli incroci

          B  distanza di osservazione

          S  linea di visuale

             S' linea di visuale in caso di sorpasso

          FA veicolo con precedenza

          FB veicolo senza precedenza

             D  punto di osservazione

             d  distanza tra la mezzeria del veicolo e il ciglio della strada

 

 

 

 


Per gli incroci con regime di precedenza segnalata (norma citata, ad punto D), all'interno delle località, la distanza d'osservazione (B) è di regola pari a m 3.00 (cfr. ad D, n. 11); la distanza di visibilità (A), dipende invece dalla velocità (massima autorizzata o massima effettiva, qualora vi siano misure destinate alla moderazione del traffico; cfr. norma citata, ad C n. 9) dei veicoli (con diritto di precedenza) che percorrono la strada principale: ad una velocità di 30 km/h, varia tra un minimo di m 20 ed un massimo di m 35; ad una velocità di 50 km/h, oscilla tra m 50 e m 70 (cfr. ad D, n. 12, tab. 1). I valori minimi e massimi dipendono, tra l'altro, dalla pendenza e dal rango della strada (cfr. norma citata, ad D n. 12).
Il campo visivo così determinato deve essere libero da ogni possibile ostacolo, inclusa anche la vegetazione, che possa nascondere un'automobile o un veicolo leggero a due ruote. Normalmente, è sufficiente che questo spazio sia libero per un'altezza da m 0.60 a m. 3.00, misurata a partire dalla carreggiata (cfr. norma citata, ad C, n. 10).



4.Nel caso concreto, il municipio ha negato alle ricorrenti il permesso a posteriori per posare un telo verde e delle piante tipo siepe sul lato del terreno prospiciente a via comunale, come pure in corrispondenza dell'accesso nonché all'imbocco di via privata Bassa, richiamando gli art. 63 cpv. 3 NAPR e 50 cpv. 1 Lstr e ritenendo quindi che queste opere rappresentassero un ostacolo alla visuale per l'immissione dei veicoli sulla via comunale. L'esecutivo comunale non ha fornito ulteriori precisazioni. Dal canto suo il Governo ha tutelato il provvedimento considerando che le opere, in particolare il telo verde limita senza dubbio la visuale sia per quanto riguarda l'uscita dal mappale delle ricorrenti che dalla contermine via privata Bassa, senza che sia necessario disquisire oltre.
La conclusione non può essere condivisa.
Certo è che le opere controverse, trovandosi all'interno della linea di arretramento (cfr. piano del traffico), soggiacciono all'art. 50 Lstr, che disciplina espressamente gli ostacoli alla visuale all'interno di questa fascia al fine di tutelare la sicurezza del traffico. Pure applicabile è inoltre l'art. 63 cpv. 3 NAPR, ritenuto che i manufatti sono sistemati (anche) in corrispondenza di due accessi: quello al fondo (part. 729) delle insorgenti e la via privata Bassa, strada coattiva, che garantendo l'accesso a più fondi, può senz'altro essere assimilata ad accesso veicolare ai sensi di questa norma.
Le precedenti istanze non si sono tuttavia confrontate con la questione a sapere in che misura le controverse opere (telo e siepe) – di cui invero non sono precisate le dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza; dalla planimetria e dalle fotografie agli atti si evincono infatti solo il loro tracciato, senza parametri metrici, e la loro raffigurazione) – costituiscano un simile ostacolo alla visuale. Le autorità inferiori non si sono in particolare confrontate con la norma VSS 640 273a riferita agli incroci, segnatamente quelli con regime di precedenza segnalata, quali devono essere considerati in concreto l'incrocio tra via privata Bassa e via comunale rispettivamente l'accesso al fondo delle ricorrenti e la stessa via comunale.
Nella misura in cui le opere non oltrepassano un'altezza di m 0.60 dalla strada, il diniego non appare invero giustificato. Di regola, è infatti da questa altezza che viene determinato lo spazio libero del campo visivo (cfr. supra, consid. 3.2 in fine).
Per il resto, mancando i dati necessari per applicare la norma VSS – velocità massima autorizzata su via comunale rispettivamente massima effettiva, qualora vi siano misure di moderazione del traffico (cfr. ricorso pag. 3), eventuali pendenze, estensione delle opere (mediante piani in scala), ecc. – non è possibile determinare in che misura il controverso telo e la siepe costituiscano effettivamente un ostacolo alla visuale su via comunale.
Priva di rilievo ai fini della valutazione è invece l'asserita presenza di uno specchio stradale su via comunale, in corrispondenza della via privata Bassa. Gli specchi stradali (o parabolici) devono infatti essere considerati un ripiego, poiché nascondono dei rischi (difficoltà di stimare la distanza e la velocità dei veicoli in avvicinamento, immagine specchiata, campo visivo circoscritto ad un settore limitato, difficoltà di individuare il traffico a due ruote leggero). Per principio, gli specchi parabolici dovrebbero quindi essere collocati unicamente dove non vi sono altre misure efficaci (come l'eliminazione di steccati, rimozione o il taglio della vegetazione, ecc; cfr. per quanto precede, UPI, centro svizzero di competenza per la prevenzione degli infortuni in: http://www.bfu.ch/Italian/lessico/Pagine/SpiegelamStrassenrand.aspx).

 

5.Nulla possono per contro dedurre le insorgenti dalla presenza di altre siepi o teli posati su altri fondi prospicienti via comunale, che presenterebbero una situazione simile. Una precedente violazione del diritto non attribuisce infatti, di principio, la facoltà di ottenere lo stesso trattamento non conforme alla legge. In ogni caso, dagli atti non risulta che vi sia una prassi contraria agli art. 50 cpv. 1 Lstr rispettivamente all'art. 63 cpv. 3 NAPR – che tutelano un importante interesse pubblico qual è la sicurezza della circolazione stradale – che l'esecutivo comunale si rifiuta di abbandonare.

 

6.6.1. Stando così le cose, il ricorso deve dunque essere accolto e le decisioni delle istanze inferiori devono essere annullate. Considerato che occorre procedere ad una nuova valutazione, tenendo conto della norma VSS 640 273a, come illustrato al consid. 4, gli atti sono rinviati direttamente al municipio affinché, assunti gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sulla notifica

di costruzione delle ricorrenti, nella misura in cui ha per oggetto le opere che non sono state autorizzate.

6.2. Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm), considerato che il comune è comparso per esigenze derivanti dalla sua funzione. Lo stesso è per contro tenuto a versare alle ricorrenti, patrocinate da un legale in questa sede, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                 1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 17 agosto 2011 (n. 4385) del Consiglio di Stato, come pure la decisione 22 febbraio 2011 del municipio che ha negato il permesso per la posa di un telo verde e di piante tipo siepe lungo i fronti sud e parzialmente ovest del terreno (part. 729) sono annullate.

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio affinché, assunti gli elementi mancanti, si pronunci nuovamente sulla notifica di costruzione 11 gennaio 2011 di RI 1 e RI 2, nella misura in cui ha per oggetto le opere che non sono state autorizzate, come indicato ai consid. 4 e 6.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alle ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili per questa sede.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria