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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente |
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segretaria: |
Sarah Socchi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 5 settembre 2011 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato (n. 4369) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 15 febbraio 2011 con cui il municipio di CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 5'000.- per violazione formale alla LE, ritenendo la RI 2 solidalmente responsabile per il pagamento; |
ritenuto, in fatto
che la
ricorrente RI 2 - di cui l'insorgente RI 1 è amministratore unico - è
proprietaria di uno stabile (part. __________) situato all'estremità sud della
zona residenziale semi-intensiva di __________; a pian terreno si trova il bar __________,
mentre al primo piano vi sono otto camere da affittare, che formano un esercizio
pubblico a sé stante, autorizzato dal municipio con licenza edilizia del 6
novembre 2003;
che sulla base di un rapporto d'esecuzione 27 maggio 2008 del distaccamento speciale
della Polizia cantonale preposto alla prevenzione della tratta e dello
sfruttamento degli esseri umani (gruppo Teseu) e delle notifiche di polizia, il
municipio ha accertato che, a partire dal mese di febbraio 2006, il
citato esercizio pubblico (affittacamere) era stato trasformato in postribolo
senza permesso; con decisione 18 giugno 2008 il municipio ha dunque ordinato
alla predetta società, nonché alla titolare dell'autorizzazione a gestire e all'insorgente,
all'epoca gerente, di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione
nelle menzionate camere e di ripristinare l'uso autorizzato;
che tale decisione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale
amministrativo con giudizio 6 marzo 2009 (STA 52.2008.409);
che, parallelamente al ricorso interposto contro la succitata ingiunzione, il 3
ottobre 2008 la RI 2 ha chiesto al municipio il permesso di trasformare in un
bordello 4 delle 8 camere situate sopra il bar; con decisione 5 giugno 2009 il
municipio ha respinto tale domanda, ritenendo che le immissioni moleste
derivanti dall'immobile si ponessero in contrasto con la funzione residenziale
della zona;
che con giudizio 18 agosto 2009 il Governo ha confermato tale decisione; il
ricorso contro di esso interposto dalla RI 2, a seguito di un iter procedurale
che non occorre illustrare, è tuttora pendente dinnanzi a questo Tribunale (cfr.
inc. 52.2012.165);
che - per quanto qui interessa - richiamato il citato rapporto d'esecuzione 27
maggio 2008 e i relativi accertamenti, nonché la decisione 18 giugno 2008
confermata da questa Corte di cui si è detto, il 12 gennaio 2010 il municipio
ha aperto una procedura di contravvenzione nei confronti di RI 1, rimproverandogli
di non aver presentato preventivamente, in qualità di amministratore unico
della società proprietaria dello stabile, una domanda di costruzione per la
trasformazione del citato esercizio pubblico (affittacamere) in postribolo, in
violazione dell'art. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1);
che preso atto delle osservazioni presentate l'11 febbraio 2010 dai ricorrenti,
tramite il loro legale, con decisione 15 febbraio 2011 il municipio ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 5'000.- per la violazione formale ascrittagli,
ritenendo la RI 2 solidalmente responsabile per il pagamento;
che l'esecutivo comunale ha in particolare sottolineato l'intenzionalità, il
fine di lucro nonché la gravità dell'infrazione commessa, che non è cessata
neppure a seguito di ripetute decisioni che confermavano l'ordine di
sospensione, mai ottemperato, come risulterebbe da un rapporto di polizia
del 21 gennaio 2010;
che con risoluzione 17 agosto 2011, il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto l'impugnativa interposta dagli insorgenti avverso la suddetta multa,
che ha ridotto a fr. 4'000.-;
che la precedente istanza ha in sostanza ritenuto che l'amministratore unico
fosse punibile soltanto per la violazione formale della LE (mancata
presentazione della domanda di costruzione) (..) attestata nel giudizio 6 marzo
2009 del Tribunale cantonale amministrativo; esulerebbero invece dalla
presente procedura, ha precisato, i fatti evocati nel citato rapporto di
polizia rispettivamente la violazione dell'ordine di cessazione del meretricio,
poiché non addebitati in sede di rapporto di contravvenzione; ciò posto, il
Governo ha dunque disposto la riduzione della multa, commisurandola in funzione
della gravità della violazione, del carattere intenzionale e del fine di lucro perseguito;
che con ricorso 5 settembre 2011, i ricorrenti impugnano ora il predetto
giudizio governativo dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti eccepiscono di non comprendere chi sarebbe il reale punito;
contestano di non aver potuto prendere posizione sui fatti alla base delle multa;
tutta la pratica, aggiungono, concernerebbe una questione penale
pendente; la proprietaria non potrebbe essere ritenuta responsabile di
alcunché; la multa non indicherebbe la norma violata, né sarebbe dato di sapere
chi ha adottato la decisione;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza
formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione perviene il
municipio, con argomenti di cui si dirà in appresso;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) al quale rinvia l'art. 46
cpv. 5 LE;
che certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, personalmente e
direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181); il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che le parti hanno avuto modo di esercitare compiutamente il loro diritto di
essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa; non è necessario
sentirle personalmente, così come richiesto dall'insorgente; né la legislazione
cantonale, né quella federale garantiscono infatti alla parte il diritto di
essere udite personalmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le
proprie ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3.; 130 II 425
consid. 2.1.; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.221 del 2
settembre 2011, consid. 1);
che secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai
piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio
con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta alla procedura ordinaria, con l'ammonimento o la multa sino a fr.
500.- se è stata una notifica o con la multa sino a fr. 10'000.- negli altri
casi; il municipio non è invece vincolato da questi massimi, se l'autore è recidivo,
ha agito intenzionalmente o per fine di lucro (cfr. art. 46 cpv. 2 LE);
che l'art. 46 LE stabilisce inoltre i criteri di commisurazione della multa
(cpv. 3) e la cerchia delle persone punibili (cpv. 4), precisando tra l'altro
che le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle
multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio
delle loro mansioni; per la procedura rinvia agli art. 147 e 148 LOC, riservata
la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di
Stato (cfr. art. 46 cpv. 5 LE);
che, secondo l'art. 46 cpv. 6 LE - che ha ripreso l'art. 58 cpv. 1 della
previgente legge edilizia del 19 febbraio 1973 (cfr. RVGC, anno parlamentare
1990, sessione ordinaria autunnale, vol. 5, pag. 2798) - l'azione si prescrive
nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto illecito; il limite quinquennale
è un termine di prescrizione assoluta (cfr. RVGC, anno parlamentare 1989, sessione
ordinaria primaverile, vol. 4, pag. 1772 segg.); gli atti del procedimento non interrompono il suo decorso (cfr. STA 52.2011.503
del 1° marzo 2012; 52.1997.249-250-251-252 del 16 dicembre 1997, consid. 5.1);
che la violazione di una prescrizione edilizia
di natura formale, segnatamente l'omessa presentazione di una domanda di costruzione
per un intervento soggetto a permesso di costruzione (cfr. art. 46 cpv. 1 LE e
art. 1 LE), si perfeziona al momento della costruzione o trasformazione (incluso
il cambiamento di destinazione) di un'opera senza permesso: la
violazione formale non configura infatti un cosiddetto reato continuato (Dauerdelikt;
cfr. Magdalena Ruoss Fierz,
Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des
zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 243);
che il relativo termine di prescrizione inizia dunque a decorrere da questo
momento, ovvero da quando si verifica questo stato di illegittimità formale (cfr.
Ruoss Fierz, op. cit., pag. 243
seg);
che oggetto della presente controversia è il giudizio con cui il Governo ha
ridotto a fr. 4'000.- la multa inflitta dal municipio al ricorrente RI 1 per non
aver presentato preventivamente - in qualità di amministratore unico della
società proprietaria dello stabile - una domanda di costruzione per la
trasformazione del citato esercizio pubblico (affittacamere) in postribolo;
che tale cambiamento di destinazione, secondo quanto accertato e rimproverato dal
municipio (cfr. rapporto di contravvenzione 12 gennaio 2010), è avvenuto a
partire dal mese di febbraio 2006; la controversa violazione formale della
legge edilizia - posta anche alla base dell'ordine municipale del 18 giugno
2008 sfociato nella sentenza 6 marzo 2009 di questo Tribunale di cui si è detto
in narrativa - è dunque da ricondurre al più tardi a quell'epoca e così pure la
decorrenza del relativo termine di prescrizione fissato dall'art. 46 cpv. 6 LE;
che considerato che l'azione penale è stata promossa per omessa presentazione
di una domanda di costruzione e non per l'utilizzazione abusiva dell'immobile, l'uso
successivo dello stabile è irrilevante;
che l'azione penale era dunque già estinta, seppur da poco, nel momento (15 febbraio
2011) in cui il municipio ha emanato la controversa multa; a maggior ragione,
lo era quando il Governo ha emanato la sua decisione (17 agosto 2011);
che questa circostanza, favorevole ai ricorrenti, deve essere rilevata
d'ufficio, a prescindere dal fatto che essi non l'abbiano sollevata (cfr. STA 52.2011.503 citata; 52.2009.159 del 28
settembre 2009, consid. 2.2.; René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 34 B/II);
che stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, annullando
sia la decisione di multa del municipio, sia quella governativa che l'ha
riformata riducendola a fr. 4'000.-;
che agli insorgenti va dato atto che il procedimento di contravvenzione è
abbandonato per intervenuta prescrizione;
che dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm); ai
ricorrenti, non assistiti da un legale, non vengono assegnate ripetibili (art.
31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15
febbraio 2011 con cui il municipio di
CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa per violazione formale della legge edilizia,
come pure la decisione 17 agosto 2011 del Consiglio di Stato che l'ha riformata
riducendola a fr. 4'000.- sono annullate;
1.2. il procedimento di contravvenzione è abbandonato per intervenuta prescrizione.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria